 Cass. Sez. III n. 16026 del 21 aprile 2011 (CC 12 gen. 2011)
Cass. Sez. III n. 16026 del 21 aprile 2011 (CC 12 gen. 2011) 
Pres. Lombardi Est.Grillo Ric.Naccarato
Rifiuti. Legislazione emergenziale
La speciale disciplina sanzionatoria introdotta dall'art. 6 del D.L. 6 novembre 2008, n. 172 (conv., con modd., in L. 30 dicembre 2008, n. 210) per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione anche nel territorio della Regione Calabria a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. 18 dicembre 2008. (In motivazione la Corte ha precisato che tale decreto, pur non estendendo le ipotesi di reato previste per la Regione Campania, ha però dichiarato per la Regione Calabria lo stato di emergenza rifiuti, da considerarsi quale presupposto di fatto integrante il precetto penale).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. LOMBARDI Alfredo Maria     - Presidente  - del 12/01/2011
 Dott. GENTILE  Mario             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GRILLO   Renato       - est. Consigliere - N. 19
 Dott. SARNO    Giulio            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ROSI     Elisabetta        - Consigliere - N. 5793/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 NACCARATO Carmelo, nato a Scalea il 19.04.1941;
 avverso la sentenza emessa il 20 luglio dal Tribunale di Paola -  			Sezione Distaccata di Scalea;
 udita nella udienza camerale del 12 gennaio 2011 la relazione fatta  			dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;
 udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore  			Generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto del  			ricorso.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 NACCARATO Carmelo ricorre contro la sentenza emessa in data 20  			luglio 2009 dal Tribunale di Paola - Sezione Distaccata di Scalea -  			con la quale è stata applicata la pena su richiesta di Euro 1.026,00  			di multa in sostituzione della pena detentiva di gg. 27 di reclusione  			per il reato di cui agli artt. 56 e 110 c.p. e D.L. n. 172 del 2008,  			art. 6, lett. a) (tentativo di deposito incontrollato di rifiuti  			ingombranti domestici senza autorizzazione) e disposta la confisca  			del mezzo di trasporto e la distruzione dei rifiuti trasportati.  			A sostegno del ricorso deduce violazione ed erronea applicazione  			della legge penale con riferimento alla qualificazione (ritenuta  			errata) del fatto ed alla inconfigurabilità del tentativo.  			Sostiene il ricorrente che la sua condotta non sarebbe caratterizzata  			da dolo ma da negligenza, come tale inidonea ad integrare la  			fattispecie delittuosa contestata.
 Ha con un secondo motivo denunciato violazione di legge (artt. 1 e 25  			Cost.) evidenziando la mancanza del presupposto legale (mancata  			previsione del delitto) per quanto riguarda la Regione Calabria cui  			è stata estesa la disciplina propria della Regione Campania con  			D.P.C.M. 18 dicembre 2008, ma senza alcuna previsione di un reato  			identico a quello previsto per legge per la Regione Campania.  			Ha con un terzo motivo denunciato violazione della legge processuale  			penale (art. 521 c.p.p.) contestando l'esatta correlazione tra  			imputazione e sentenza nella misura in cui non viene richiamata nel  			capo di imputazione la disposizione di cui alla L. n. 225 del 1992,  			art. 5.
 Ha, inoltre, dedotto la nullità della sentenza nella parte relativa  			alla disposta confisca del mezzo in violazione dell'art. 606 c.p.p.,  			comma 1, lett. b) per errata applicazione della L. n. 210 del 2008,  			art. 6, comma 1 bis in relazione alla fattispecie contestata  			(tentativo) ricordando che la confisca vale solo per il delitto  			consumato e non tentato.
 Ha, ancora, dedotto la nullità della sentenza per la parte relativa  			alla confisca ed errata applicazione della L. n. 210 del 2008, art.  			6, comma 1 bis, art. 240 c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione  			all'art. 445 c.p.p., commi 1 e 1 bis: a dire del ricorrente sui  			verserebbe in una ipotesi di confisca facoltativa e non obbligatoria  			in quanto disposta su bene che è servito per commettere il reato (e  			che dunque non costituisce ne' il prezzo ne' la cosa che in sè  			costituisce reato).
 In particolare il ricorrente ha sottolineato come le previsioni  			contenute nella L. n. 210 del 2008 indichino la confisca obbligatoria  			anche in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.  			per la sola ipotesi di reato di cui all'art. 6, lett. e) e non per la  			lett. a) per la quale la confisca obbligatoria vale solo in caso di  			sentenza di condanna, contestando quindi quanto ritenuto dal  			Tribunale che ha considerato il reato di cui all'art. 6, comma 1,  			lett. a) suscettibile di confisca obbligatoria per i beni adoperati  			per la commissione del reato.
 Il ricorso è fondato soltanto in parte, nei termini e per le  			considerazioni che seguono.
 Con il primo dei motivi enunciati viene sostanzialmente denunciata  			dal ricorrente la violazione del principio di legalità (e questo  			sarebbe il senso del richiamo fatto dal ricorrente all'art. 25  			Cost.), in quanto, secondo l'impostazione difensiva, il precetto  			penale non scaturirebbe da una precisa fonte normativa di rango  			primario, ma dal D.C.P.M. 18 dicembre 2008 che avrebbe esteso la  			normativa c.d. "emergenziale" - già elaborata per far fronte al  			gravissimo problema dei rifiuti prodotti nella Regione Campania -  			anche alla Regione Calabria.
 In realtà tale Decreto ha, molto più semplicemente, dichiarato lo  			stato di emergenza per la Regione Calabria, senza tuttavia estendere  			a tale territorio le ipotesi di reato previste per la Regione  			Campania, basandosi sui poteri riconosciuti dalla L. n. 225 del 1992,  			art. 5, espressamente richiamata dalla L. n. 210 del 2008, art. 6 che  			ha convertito il D.L. n. 172 del 2008. Ne consegue che lo stato di  			emergenza va considerato quale presupposto di fatto integrante il  			precetto penale.
 Ciò è tanto vero che la disciplina sanzionatoria contenuta nel D.L.  			n. 172 del 2008, art. 6 (poi convertito con modifiche nella L. n. 210  			del 2008) ricollega la punibilità delle condotte (specificamente  			indicate nelle lett. a), b), c) e d) dell'articolo), alla esistenza  			del presupposto del dichiarato stato di emergenza nei territori ove  			tali condotte avvengano. Da qui l'infondatezza del motivo.  			Parimenti infondata anche la ritenuta violazione del principio di  			correlazione tra accusa e sentenza, derivante - a dire del ricorrente  			- dalla mancata indicazione nel capo di imputazione della L. n. 225  			del 1992, art. 3, in quanto la contestazione indica con precisione la  			condotta violata (sia pure per relationem) e la decisione assunta  			rispecchia fedelmente il contenuto di quella contestazione.  			Ugualmente infondata la censura relativa ad una asserita, omessa  			motivazione della sentenza in punto di indicazione della inesistenza  			di cause di proscioglimento immediato, avendo il Tribunale indicato  			partitamente le ragioni per le quali non era possibile accedere ad un  			proscioglimento nel merito.
 Per quanto poi riguarda le doglianza in ordine alla disposta confisca  			in quanto inconfigurabile nella ipotesi del tentativo, si tratta di  			censura che non ha alcuna ragion d'essere in quanto l'ipotesi dalla  			confisca delineata all'art. 6 cit., comma 1 bis è collegata alla  			commissione di una delle fattispecie penali contemplate nel testo,  			senza alcuna distinzione tra ipotesi consumate ed ipotesi tentate (in  			questo senso Cass. Sez. 1, 10.5.2005, n. 22154 Secchiano, rv.  			231665).
 Fondato è invece il motivo riguardante la illegittimità della  			disposta confisca.
 Se è pur vero che si tratta di una ipotesi di confisca obbligatoria  			in tutto analoga a quella prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art.  			259, comma 2, è pur vero che il testo normativo ricollega tale  			provvedimento cautelare alla pronuncia di una sentenza di condanna:
 l'equiparazione, risultante nella motivazione della decisione  			impugnata, tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, ai  			fini della confisca, non appare però giustificata dal testo  			normativo speciale.
 In particolare, la confisca del veicolo prevista dalla normativa per  			la gestione emergenziale dei rifiuti consegue soltanto ad una  			sentenza di condanna tranne che non si versi nella circoscritta  			ipotesi della condanna di realizzazione o gestione di discarica non  			autorizzata (condotta nel caso in esame non contestata). (v. in  			questo senso Cass. Sez. 3, 29.9.2009 n. 40203, Grimaldi, rv. 244955).  			La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto senza rinvio  			con eliminazione della confisca dell'autocarro che va restituito  			all'avente diritto.
 Va, nel resto, rigettato il ricorso.
 P.Q.M.
 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca  			dell'autocarro che elimina e ne dispone la restituzione dell'avente  			diritto. Rigetto il ricorso nel resto.
 Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
 Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011
 
                    




