 Cass. Sez. III n. 15652 del 20 aprile 2011 (Ud.16 mar. 2011)
Cass. Sez. III n. 15652 del 20 aprile 2011 (Ud.16 mar. 2011) 
Pres. Ferrua Est. Gentile Ric.Nassivera
Rifiuti.Effluenti da allevamento di bestiame raccolti in apposite vasche 
Sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006, gli effluenti di allevamento di bestiame che, in luogo di defluire direttamente nelle condotte di scarico, siano raccolti in apposite vasche a tempo indeterminato.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. FERRUA  Giuliana           - Presidente  - del 16/03/2011
 Dott. GENTILE Mario              - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GRILLO  Renato             - Consigliere - N. 570
 Dott. SARNO   Giulio             - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. RAMACCI Luca               - Consigliere - N. 30146/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Nassivera Mario nato il 10/4/1961;
 avverso il Tribunale di Tolmezzo, emessa il 09/02/10;
 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
 Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario  			Gentile;
 Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. FRATICELLI Mario che  			ha concluso per Rigetto del ricorso.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Il Tribunale di Tolmezzo, con sentenza emessa il 09/02/10, dichiarava  			Nassivera Mario, colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del  			2006, art. 256 e lo condannava alla pena di Euro 2.800,00 di ammenda.  			L'interessato proponeva ricorso, deducendo violazione di legge e  			vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in  			relazione alla sussistenza della responsabilità penale  			dell'imputato.
 Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 16/03/011, ha  			chiesto il rigetto del ricorso.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso è infondato.
 Il Tribunale ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali  			della decisione. In particolare il giudice del merito, mediante un  			esame puntuale ed analitico delle risultanze processuali, ha  			accertato che Nassivera Mario, quale rappresentante legale della  			ditta Carnia Agricola, società agricola a responsabilità limitata -  			nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti -  			depositava in apposite vasche di raccolta i liquami prodotti  			dall'allevamento di bovini, gestito dalla predetta azienda agricola;
 il tutto a tempo indeterminato. Detti liquami - a causa di abbondanti  			piogge che avevano invaso le predette vasche di raccolta - erano  			fuoriusciti dai contenitori confluendo nell'area limitrofa alle  			vasche.
 Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al  			D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2.
 Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in  			contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice  			del merito. Dette doglianze, peraltro costituiscono nella sostanza  			eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di  			diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni  			operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di  			legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una  			diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi  			difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede  			di legittimità perché in violazione della disciplina di cui  			all'art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite  			Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930  			del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv  			210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass.  			Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.
 Ad abundantiam si osserva che nella fattispecie non si applica la  			disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7, lett.  			b), (come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 8),  			secondo cui gli effluenti di allevamento di bestiame sono assimilati  			alle acque reflue domestiche. Invero gli effluenti provenienti  			dall'allevamento di bestiame, gestito dall'azienda agricola de qua,  			non defluivano direttamente nelle condotte di scarico. Detti  			effluenti, invece, venivano raccolti in apposite vasche quali  			liquami, che costituivano rifiuti con conseguente applicazione della  			normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 181 e segg. e 256.  			Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Nassivera Mario, con  			condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.  			P.Q.M.
 La Corte
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
 Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011
 
                    




