Cass. Sez. III n. 27290 del 10 luglio 2012 (Ud 11 gen. 2012)
Pres. Mannino Est. Rosi Ric. PM in proc. Curt ed altro
Rifiuti.  Raccolta e di trasporto dei rifiuti in forma ambulante
Secondo l'art. 266 del d.lgs. n. 152 del 2006, le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 del citato decreto non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. La materia del commercio ambulante è regolata dall'art. 28 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 114, che impone agli ambulanti di munirsi di una specifica autorizzazione comunale, sulla base della normativa di attuazione, che ogni regione deve emanare entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto. Di conseguenza, l’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento di detto titolo abilitativo, e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata; in caso contrario, in assenza di siffatta abilitazione, è configurabile il reato di cui all'art. 256 del D.lgs. n. 152 del 2006.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:         Camera di consiglio
 Dott. MANNINO   Saverio Felice    - Presidente  - del 11/01/2012
 Dott. SQUASSONI Claudia           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. MARINI    Luigi             - Consigliere - N. 32
 Dott. ROSI      Elisabetta   - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO  Alessandro M.     - Consigliere - N. 30858/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 PMT PRESSO TRIBUNALE DI ISERNIA;
 nei confronti di:
 1) CURT CONSTANTIN N. IL 15/02/1961 C/;
 2) ZAPLAN NICUSOR N. IL 29/03/1983 C/;
 avverso l'ordinanza n. 7/2011 TRIB. LIBERTÀ di ISERNIA del  			13/05/2011;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ROSI Elisabetta;
 sentite le conclusioni del PG dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto  			l'annullamento con rinvio.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Il Tribunale di Isernia, sezione riesame, nel procedimento a  			carico di Curt Costantin, indagato in ordine ai reati di cui  			all'art. 110 c.p. e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e di Zaplan  			Nicosur, in qualità di proprietario dell'automezzo, con ordinanza  			del 13 maggio 2011, ha disposto il dissequestro dell'autocarro e dei  			rifiuti trasportati. Il sequestro era stato effettuato dal Corpo  			forestale dello Stato e convalidato dal PM, per procedere alla  			corretta catalogazione dei rifiuti secondo i codici CER. Il Tribunale  			del riesame ha revocato il provvedimento del sequestro, ritenendo non  			sussistente il reato contestato, in quanto, il D.Lgs. n. 152 del  			2006, art. 266, comma 5, esclude l'obbligo di iscrizione all'albo dei  			gestori ambientali per i soggetti abilitati alle attività di  			raccolta e trasposto dei rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai  			rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso il Pubblico Ministero  			della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia  			chiedendo l'annullamento del provvedimento in quanto il presupposto  			della decisione censurata sarebbe erroneo poiché il Costantin ha  			prodotto un contratto di lavoro alle dipendenze della ditta  			"Licciardello Maurizio", ditta che, secondo la certificazione storica  			della Camera di Commercio di Pescara, esercitava attività di  			raccolta e trasporto di materiale ferroso, ma l'autocarro sequestrato  			non apparteneva a tale ditta autorizzata, bensì al Zaplan Nicusor.  			Peraltro, tanto il conducente dell'autocarro Coman Aurei, quanto  			il passeggero Curt Ciprian, non erano dipendenti della ditta  			"Licciardello Maurizio" e pertanto essi non stavano svolgendo  			attività di raccolta e trasporto rifiuti per conto di tale ditta,  			anche perché avrebbero dovuto allora utilizzare un mezzo di  			proprietà della predetta, stessa. Doveva anche essere rilevato che  			dalla visura camerale risultava che la ditta "Licciardello Maurizio"  			era ormai inattiva e comunque la stessa non risultava abilitato alla  			raccolta e al trasporto dei rifiuti e quindi non poteva essere  			esentato dall'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori ambientali  			per i soggetti abilitati alle attività di raccolta e trasposto dei  			rifiuti in forma ambulante: dalla visura catastale risultava infatti  			solo autorizzazione allo svolgimento di una attività di raccolta e  			trasporto di "materiale ferroso".
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. Questa Corte ritiene che le censure avanzate dalla Procura della  			Repubblica con il ricorso sono fondate e che l'ordinanza impugnata ha  			proceduto ad un'erronea applicazione delle norme di legge.  			Infatti, secondo il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266 le disposizioni  			di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 del citato Decreto non si  			applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti,  			effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività  			medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano  			oggetto del loro commercio. La materia del commercio ambulante è  			regolata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 28 che impone agli  			ambulanti di munirsi di una specifica autorizzazione comunale, sulla  			base della normativa di attuazione, che ogni regione deve emanare  			entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto. Di  			conseguenza, l'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti in  			forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo  			conseguimento di detto titolo abilitativo, e limitatamente ai rifiuti  			compresi nell'attività autorizzata; in caso contrario, in assenza di  			siffatta abilitazione, è configurabile il reato di cui al D.Lgs. n.  			152 del 2006, art. 256. Giova richiamare a tal proposito il principio  			enunciato da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 6602 del 24/11/2011,  			dep. 17/2/2012 Preda, Rv. 251978), secondo il quale "integra il reato  			previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256 il trasporto di  			materiale ferroso, e di altri rifiuti speciali da parte del titolare  			di una licenza comunale per il commercio itinerante su aree pubbliche  			o per il recupero di rottami metallici, non potendo quest'ultima  			valere come autorizzazione a fini ambientali la cui presenza esclude  			l'illiceità della condotta".
 2. Orbene, nel caso di specie, anche se esiste un'autorizzazione del  			Comune di Montesilvano all'esercizio dell'attività di commercio nel  			settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante, detta  			autorizzazione non può essere equiparata alle autorizzazioni a fini  			ambientali previste dalle norme richiamate dal D.Lgs. n. 152 del  			2006, art. 256, comma 1, in relazione alla raccolta, trasporto, al  			recupero, allo smaltimento, al commercio e all'intermediazione di  			rifiuti.
 Alla luce di tali considerazioni, questa Corte ritiene che, il  			giudice del riesame abbia erroneamente ritenuto che il fatto non  			integrasse gli estremi del reato contestato.
 Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al  			Tribunale di Isernia per un nuovo esame.
 P.Q.M.
 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Isernia per un  			nuovo esame.
 Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
 Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012
                    



