 TAR Liguria Sez. I n. 5570 del 5 luglio 2010
TAR Liguria Sez. I n. 5570 del 5 luglio 2010
Urbanistica. legittimazione ad impugnare il titolo edilizio
Non vi è identità tra le posizioni di coloro che siano legittimati ad impugnare il provvedimento finale di concessione edilizia e coloro che possono intervenire o hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento; ove sia stata proposta una domanda di concessione edilizia e/o di autorizzazione paesistica, il vicino del richiedente può intervenire nel procedimento ed impugnare il provvedimento che accoglie l'istanza, ma non ha titolo a ricevere l'avviso di avvio predetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05570/2010 REG.SEN.
 N. 00403/2009 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 403 del 2009, integrato da  motivi  aggiunti, proposto da:
 Domenico Noceti, Simonetta Lertora, Alessandra Bianchi, Ugo Bollo,  Socetà  S.M.I.T. s.p.a., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni  Gerbi e  Carlo Bilanci, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via  Roma  11/1;
 contro
 - Comune di Sestri Levante, non costituito in giudizio;
 - Ministero per i beni e le attivita' culturali, non costituito in  giudizio;
 
 nei confronti di
 
 - Società Baia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo  Maoli e  Glauco Stagnaro, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova,  via  Corsica 2/11;
 - Angela Milanta, Maria Franca Milanta, Bartolomeo Milanta, Giulio  Milanta,  Andrea Milanta, Luciani Bruna, Luigi Gambaro, non costituiti in  giudizio;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 quanto al ricorso principale: dell’atto 1 aprile 2009 prot. 2009/1589  reg. n.  20542 a firma del dirigente servizio urbanistica edilizia privata,  avente ad  oggetto mancata inibizione degli effetti della comunicazione di inizio  attività  edilizia ex art. 21, comma 2 lett. c. L.R. 16/2008 presentata in data 17  marzo  2009, della comunicazione di inizio attività edilizia in data 17 marzo  2009,  della comunicazione di inizio attività edilizia ex art. 22 commi 1 e 2  L.R.  16/2008 presentata in data 21 gennaio 2009 n. 1589, dell’atto di  riscontro 10  marzo 2009 prot. 2009/1589, del silenzio-assenso formatosi sulle stesse  comunicazioni e di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e   connessi ed in particolare del provvedimento 1 febbraio 2006 prot. 3357  di  applicazione di sanzione pecuniaria; quanto ai motivi aggiunti: del  permesso di  costruire in sanatoria con contestuale accertamento di compatibilità  paesaggistica 6 ottobre 2008 n. 159 prot. 26587 e del parere della  Soprintendenza 6 maggio 2008 prot. 10836.
 
 
 Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Baia s.r.l.;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 l’avv. Angelo  Vitali e  uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con ricorso notificato in data 17.4.2009 i ricorrenti, proprietari di  appartamenti nell’edificio in Sestri Levante, p.zza Marsala n. 8,  prospiciente  la Baia del silenzio, hanno impugnato l’atto 1.4.2009 (doc. 4 delle  produzioni  20.4.2009 di parte ricorrente), con il quale il comune ha comunicato  loro che  non intende sospendere gli effetti della comunicazione ex art. 21 comma 2  lett.  c) della L.R. 6.6.2008, n. 16, presentata in data 17.3.2009 dalla  società  controinteressata Baia s.r.l. per la realizzazione di opere interne ad  un locale  fondi posto al piano terreno dell’edificio, al fine di insediarvi un  esercizio  commerciale per la somministrazione di bevande.
 
 L’impugnazione è estesa a tutti gli atti presupposti, e, segnatamente:  alla  comunicazione di inizio di attività edilizia 17.3.2009 (doc. 5 delle  produzioni  20.4.2009 di parte ricorrente); alla comunicazione di inizio attività  edilizia  21.1.2009 (doc. 6 delle produzioni 20.4.2009 di parte ricorrente),  concernente  opere interne ultimate prima del 17.3.1985 in difformità dalla licenza  edilizia  15.6.1966, n. 13 (esecuzione di un gradino interno non previsto e  mancata  esecuzione di alcune tramezze interne previste); al provvedimento  1.2.2006 prot.  3357 (doc. 8 delle produzioni 20.4.2009 di parte ricorrente), con il  quale il  comune ha applicato, ex art. 37 comma 1 D.P.R. n. 380/2001, la sanzione  pecuniaria di € 516,00 per la trasformazione abusiva di una preesistente   copertura a volta in una copertura piana in assenza di D.I.A..
 
 A sostegno del gravame deduce quattro motivi di ricorso, rubricati come  segue.
 
 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 10 L.  7.8.1990, n.  241. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
 
 In violazione della norma rubricata il comune non ha avvisato i  ricorrenti né  della presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria   (accolta con provvedimento n. 159/2008), né delle comunicazioni di avvio  di  attività edilizia presentate in data 21.1.2009 e 17.3.2009.
 
 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21 del P.U.C. di  Sestri  Levante anche in relazione all’art. 11 comma 1 del D.P.R. 6.6.2001, n.  380.  Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione.
 
 Il comune ha consentito la realizzazione di un intervento che modifica  l’aspetto  esteriore (bucature) dell’edificio e prevede l’escavazione nel  sottosuolo del  fabbricato per la realizzazione di un vespaio areato senza il necessario  assenso  dei condomini.
 
 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 L.R. 17.6.2008 n.  16  anche in relazione all’art. 37 comma 1 D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Difetto  di  presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione.
 
 Il comune ha ritenuto di poter consentire l’intervento mantenendo – in  forza del  provvedimento 1.2.2006, prot. 3357, di irrogazione della sanzione  pecuniaria di  € 516,00 ex art. 37 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 - il soffitto piano  realizzato in  luogo di quello a volta preesistente, la cui conservazione è però  imposta  dall’art. 20 del P.U.C..
 
 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 L.R. 17.6.2008 n.  16  sotto altro profilo. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di   motivazione.
 
 Le comunicazioni di avvio di attività edilizia 17.3.2009 e 21.1.2009  sarebbero  illegittime in quanto la normativa rubricata impone nel primo caso (art.  21  comma 2 lett. c L.R. 16/2008) la salvaguardia dei caratteri  architettonici e  degli elementi tipologici caratterizzanti l’edilizia storica, nel  secondo (art.  22 comma 2 L.R. 16/2008) il rispetto delle originarie caratteristiche  costruttive dell’edificio.
 
 Con atto per motivi aggiunti notificato in data 29.5.2009 l’impugnazione  è stata  ulteriormente estesa al permesso di costruire in sanatoria, con  contestuale  accertamento di compatibilità paesaggistica, 6.10.2008, n. 159 (doc. 18  delle  produzioni 14.7.2009 di parte ricorrente), nonché al parere della  Soprintendenza  6.5.2008, n. 10836, aventi ad oggetto modifiche esterne dell’edificio  realizzate  in difformità dal titolo edilizio originario (la licenza edilizia  15.6.1966, n.  13), mediante: 1) la trasformazione di una porta esistente in una  finestra,  originariamente prevista negli elaborati grafici allegati alla licenza  edilizia  n. 13/1963 (lato sud); 2) la eliminazione di una piccola finestra,  originariamente prevista negli elaborati grafici allegati alla licenza  edilizia  n. 13/1963 (lato ovest) e di fatto mai realizzata.
 
 L’atto per motivi aggiunti si fonda su quattro motivi di gravame,  rubricati come  segue.
 
 A) In relazione al parere della Soprintendenza 6.5.2008 prot. 10836 ed  al  permesso di costruire con contestuale accertamento di compatibilità  paesaggistica 6.10.2008 n. 159.
 
 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 D. Lgs. 42/2004 in  relazione  all’art. 7 ed all’art. 10 L. 7.8.1990, n. 241. Difetto di istruttoria.  Difetto  di motivazione.
 
 In violazione della norma rubricata il comune non ha avvisato i  ricorrenti della  presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria, sulla  quale  si è pronunciata la Soprintendenza con parere 24.4-6.5.2008 e sulla  quale è  stato poi rilasciato il titolo abilitativo edilizio e paesaggistico  6.10.2008,  n. 159.
 
 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 D. Lgs. n. 42/2004  anche in  relazione agli artt. 19, 20 e 21 del P.U.C. di Sestri Levante. Difetto  di  presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione.
 
 Il comune ha consentito la realizzazione di un intervento che modifica  l’aspetto  esteriore (bucature) dell’edificio senza il necessario assenso dei  condomini e,  soprattutto, in violazione della normativa rubricata.
 
 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 5 L.R. 18.6.2008,  n. 16.  Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione.
 
 In violazione della norma rubricata, il permesso di costruire in  sanatoria non  sarebbe stato preceduto dalla proposta di provvedimento da parte del  responsabile del procedimento.
 
 B) In relazione alle comunicazioni di avvio dell’attività edilizia  21.1.2009 e  17.3.2009.
 
 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 L.R. 17.6.2008 n.  16  sotto altro profilo. Incostituzionalità. Violazione e falsa applicazione   dell’art. 66 del regolamento edilizio, dell’art. 61 del regolamento  d’igiene,  della L. 13/1989 e dell’art. 8.4 L. 447/1985. Difetto di presupposto.  Difetto di  istruttoria e di motivazione.
 
 Le comunicazioni di avvio dell’attività edilizia impugnate con il  ricorso  introduttivo sarebbero illegittime, oltre che per illegittimità  costituzionale  della normativa regionale che prevede un titolo abilitativo edilizio  difforme da  quelli tassativamente previsti dalla legislazione statale di principio,  anche  per ulteriori profili.
 
 Si è costituita in giudizio la società controinteressata Baia s.r.l.,  preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto due  distinti  profili.
 
 Innanzitutto, il ricorso sarebbe inammissibile vuoi perché notificato al  comune  di Sestri Levante presso una sede secondaria diversa da quella legale di  piazza  Matteotti n. 3, vuoi perché notificato al solo conduttore dei locali,  senza la  chiamata in giudizio di almeno uno dei proprietari presentatori della  comunicazione 21.1.2009.
 
 Secondariamente, i lavori oggetto delle comunicazioni 21.1.2009 e  17.3.2009 non  arrecherebbero alcun pregiudizio ai ricorrenti, avendo esclusivamente ad  oggetto  la riqualificazione, mediante opere interne, dei locali posti al piano  terreno  dell’edificio: donde il difetto di interesse dei ricorrenti
 
 Nel merito la società Baia s.r.l. ha controdedotto, instando per la  reiezione  del ricorso.
 
 Con ordinanza 24.4.2009, n. 72 la Sezione ha accolto la domanda  incidentale di  sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
 
 Con ordinanza 16.11.2009, n. 189, la Sezione ha disposto l’integrazione  del  contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell’immobile in   controversia.
 
 Effettuata la disposta integrazione del contraddittorio in data  30.11.2009 e  5.12.2009, con ordinanza 14.4.2010, n. 88 la Sezione ha disposto  adempimenti  istruttori, ordinando al comune di Sestri Levante di depositare in  giudizio  analitica e documentata relazione di chiarimenti circa i fatti di causa,   unitamente a copia di tutte le istanze di titolo edilizio e dei relativi   provvedimenti comunali concernenti il locale in questione.
 
 Il comune ha depositato quanto richiesto in data 24.5.2010 e, alla  pubblica  udienza del 17 giugno 2010, il ricorso è stato trattenuto dal collegio  per la  decisione.
 DIRITTO
 Occorre innanzitutto darsi cura delle eccezioni preliminari di  inammissibilità  del ricorso.
 
 Per quanto concerne la prima eccezione di inammissibilità, si osserva  che in  data 24.4.2009 i ricorrenti hanno provveduto, nei termini, a notificare  nuovamente il ricorso introduttivo sia al comune, nella sede legale di  piazza  Matteotti n. 3, sia alla comproprietaria signora Angela Milanta, con ciò   rimediando alle mancanze eccepite.
 
 Per quanto riguarda invece il preteso difetto di interesse dei  ricorrenti, si  osserva innanzitutto che non tutte le opere contemplate dai titoli  edilizi  variamente impugnati interessano opere meramente interne: così non è –  per  esempio – per la modifica delle bucature esterne, oggetto del permesso  di  costruire in sanatoria 6.10.2008, n. 159, impugnato con l’atto per  motivi  aggiunti.
 
 In ogni caso, i ricorrenti, proprietari di appartamenti nell’edificio di  p.zza  Marsala n. 8 - e dunque titolari di una posizione qualificata e  differenziata di  stabile collegamento con la zona interessata – lamentano l’alterazione  del  preesistente assetto edilizio, per effetto della realizzazione del  complesso  degli interventi contestati, volti all’insediamento, nel locale posto al  piano  terreno, di un esercizio commerciale di somministrazione di bar, ciò che   determinerebbe uno scadimento della qualità di vita della zona stessa in  termini  di tranquillità.
 
 Secondo i principi generali, deve dunque riconoscersi la sussistenza sia  della  legittimazione, che dell’interesse concreto a ricorrere (Cons. di St.,  V,  23.9.2005, n. 5033; T.A.R. Lombardia, II, 9.7.2009, n. 4345).
 
 Né rileva che - come chiarito dal comune nella relazione istruttoria -  il locale  oggetto degli interventi contestati avesse destinazione d’uso  commerciale fin  dal 1966, anno di rilascio della licenza edilizia 15.6.1966, prot.  13/1963,  concessa per lavori di restauro di locali da adibire a bar e ristorante  (cfr.  l’allegato n. 1 della documentazione depositata il 24.5.2010 in  adempimento  all’ordinanza istruttoria).
 
 Da un lato, infatti, risulta che il locale in questione non sia mai  stato  effettivamente adibito a bar-ristorante; dall’altro - e soprattutto -  l’art. 47  del vigente regolamento edilizio del comune di Sestri Levante (doc. 15  delle  produzioni 20.4.2009 di parte ricorrente) prescrive per i locali a  destinazione  commerciale un’altezza interna utile non inferiore a mt. 3: altezza che  nel caso  di specie originariamente non sussisteva, e che è stata conseguita  soltanto  attraverso un intervento edilizio (la demolizione del soffitto a volta)  censurato dai ricorrenti perché in contrasto con la strumentazione  urbanistica.
 
 E poiché – come è noto – l’esercizio dell’attività di somministrazione  di  alimenti e di bevande postula il rispetto della normativa in materia  edilizia  (art. 3 comma 7 della legge 25.8.1991, n. 287), ne risulta confermato  l’interesse dei ricorrenti ad agire al fine di contestare il rilascio  dei titoli  edilizi che renderebbero concretamente possibile l’esercizio  dell’attività di  bar.
 
 Ciò posto, può passarsi all’esame del merito del ricorso.
 
 Il primo motivo del ricorso introduttivo è infondato.
 
 Secondo una costante giurisprudenza, anche della Sezione, non vi è  identità tra  le posizioni di coloro che siano legittimati ad impugnare il  provvedimento  finale di concessione edilizia e coloro che possono intervenire o hanno  titolo a  ricevere l'avviso di avvio del procedimento; ove sia stata proposta una  domanda  di concessione edilizia e/o di autorizzazione paesistica, il vicino del  richiedente può intervenire nel procedimento ed impugnare il  provvedimento che  accoglie l'istanza, ma non ha titolo a ricevere l'avviso di avvio  predetto  (Cons. di St., VI, 10.2.2006, n. 547; T.A.R. Liguria, I, 15.11.2005, n.  1461).
 
 Parimenti infondato è il secondo motivo.
 
 Contrariamente a quanto dedotto, infatti, nessuno dei provvedimenti  specificamente impugnati con il ricorso introduttivo (segnatamente: la  comunicazione di inizio di attività edilizia 17.3.2009; la comunicazione  di  inizio attività edilizia 21.1.2009; il provvedimento 1.2.2006 prot.  3357) ha  riguardato l’aspetto esteriore dell’edificio, concernendo opere  meramente  interne.
 
 L’aspetto esteriore dell’edificio è stato oggetto di modifiche soltanto a  mezzo  del permesso di costruire in sanatoria 6.10.2008, n. 159 (impugnato con  l’atto  per motivi aggiunti), per il quale cfr. infra.
 
 Per il resto, come documentato dal comune (cfr. la relazione istruttoria   depositata in data 24.5.2010, p. 7 punto b5, nonché le planimetrie di  cui agli  allegati n. 1 e n. 8, sezione A-A elaborati di raffronto), la  realizzazione di  un vespaio areato sotto il pavimento del locale rimonta alla licenza  edilizia n.  13/1963.
 
 Fondato è invece il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti  hanno  censurato il provvedimento comunale 1.2.2006, prot. 3357 (doc. 8 delle  produzioni 20.4.2009 di parte ricorrente), di irrogazione della sanzione   pecuniaria di € 516,00 ex art. 37 comma 1 D.P.R. n. 380/2001, per  contrasto con  l’art. 20 del P.U.C., che impone la conservazione dei soffitti a volta  esistenti.
 
 Occorre innanzitutto chiarire che la censura è tempestiva ed  ammissibile:  tempestiva in quanto la controinteressata non ha dedotto né provato la  precedente conoscenza dello specifico provvedimento in capo ai  ricorrenti;  ammissibile per le ragioni già illustrate supra, a proposito della  originaria  integrità del contraddittorio e della sussistenza dell’interesse ad  agire al  fine di contestare il rilascio di titoli edilizi che renderebbero  concretamente  possibile l’esercizio dell’attività di bar.
 
 Ciò posto, si osserva che, con l’adozione del provvedimento in  questione, reso  su specifica istanza degli interessati in data 20.12.2005, il comune ha  inteso  sanare definitivamente, mediante l’irrogazione della sanzione pecuniaria  minima,  la abusiva demolizione del soffitto a volta e la sua sostituzione con un   soffitto piano.
 
 Innanzitutto, si osserva che il provvedimento 1.2.2006 prot. 3357 si è  limitato  – ex art. 37 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 - ad applicare la sanzione per  la  realizzazione dell’intervento in assenza del necessario titolo  abilitativo, ma  non contiene affatto l’accertamento – ex art. 37 comma 4 D.P.R. citato -  della  conformità dell’intervento, accertamento che – solo – consentirebbe la  regolarizzazione dell’intervento abusivo (sanatoria), con il conseguente  diritto  al mantenimento dello stesso.
 
 In ogni caso, la sanatoria ex artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001  dell’intervento di demolizione del soffitto a volta non era neppure  concretamente conseguibile, non sussistendo la conformità alla normativa   urbanistica vigente al momento del richiesto titolo edilizio  (20.12.2005), posto  che l’art. 20 del P.U.C. prescrive la salvaguardia dei solai a volta per  gli  interventi sugli edifici appartenenti, tra le altre, alla zona AC(A-CE),  in cui  ricade l’immobile in questione.
 
 L'accertamento di conformità previsto dagli artt. 36 (per le opere  eseguite in  assenza di permesso di costruire) e 37 comma 4 (per le opere eseguite in  assenza  di D.I.A.) del D.P.R. n. 380 del 2001 è diretto a sanare - a regime - le  opere  solo “formalmente” abusive, in quanto eseguite senza titolo edilizio  (rispettivamente, permesso di costruire o D.I.A.), ma conformi nella  sostanza  alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono,  vigente sia  al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione  dell'istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità).
 
 Non è invece applicabile nei riguardi delle opere che siano state  eseguite –  come nel caso di specie - non solo senza titolo, ma anche in difformità  dalle  norme urbanistiche: in tal caso, infatti, scatta il diverso regime  sanzionatorio  di cui all'art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 (demolizione e  ripristino  dello stato dei luoghi), che, ampliando l'ambito di applicazione del  precedente  articolo 4, comma 2 della legge n. 47/1985, concerne, per sua stessa  previsione,  non soltanto le ipotesi di opere eseguite senza titolo su aree  assoggettate a  vincolo di inedificabilità, ma anche tutte le altre ipotesi di  violazione della  normativa urbanistica sostanziale (T.A.R. Campania, IV, 4.2.2010, n.  566; id.,  21.3.2008, n. 1460).
 
 Del resto, la demolizione del soffitto a volta non poteva essere  sanzionata in  forza dell’art. 37 c. 1 D.P.R. n. 380/2001 (interventi eseguiti in  assenza o in  difformità dalla D.I.A.) anche perché la D.I.A., pur astrattamente  applicabile  in relazione alla tipologia dell’intervento edilizio, postula  indefettibilmente  la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei  regolamenti  edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente (art. 22 c. 1  D.P.R. n.  380/2001 e 23 c. 1 L.R. n. 16/2008), nel caso di specie insussistente.
 
 Donde l’illegittimità del provvedimento 1.2.2006 prot. 3357 per falsa  applicazione dell’art. 37 comma 1 D.P.R. n. 380/2001.
 
 Infondato è invece il quarto motivo del ricorso introduttivo.
 
 Come già evidenziato più sopra - e diversamente da quanto asserito dai  ricorrenti - la comunicazione di avvio di attività edilizia 17.3.2009 e  la  comunicazione per opere interne 21.1.2009 non hanno ad oggetto opere  esterne,  non compromettono il soffitto a volta (oggetto del distinto  provvedimento  1.2.2006 prot. 3357, censurato con il terzo motivo di ricorso), non  riguardano  il sottosuolo dell’edificio e non mutano la destinazione d’uso del  locale (sia  la costruzione del vespaio areato, sia la destinazione commerciale  rimontano  infatti alla licenza edilizia n. 13/1963).
 
 Il ricorso per motivi aggiunti si appunta sul permesso di costruire in  sanatoria, con contestuale accertamento di compatibilità paesaggistica,  6.10.2008, n. 159 (doc. 18 delle produzioni 14.7.2009 di parte  ricorrente),  nonché sul parere della Soprintendenza 6.5.2008, n. 10836, aventi ad  oggetto  modifiche esterne dell’edificio realizzate in difformità dal titolo  edilizio  originario (la licenza edilizia 15.6.1966, n. 13), mediante: 1) la  trasformazione di una porta esistente in una finestra (lato sud); 2) la  eliminazione di una piccola finestra, originariamente prevista negli  elaborati  grafici allegati alla licenza edilizia n. 13/1963 (lato ovest) e di  fatto mai  realizzata.
 
 Il primo motivo aggiunto, volto a censurare il mancato avviso ai  ricorrenti  della presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, è   infondato: valgono, al riguardo, le considerazioni già esposte sopra,  con  riferimento al primo motivo del ricorso introduttivo.
 
 Fondato è invece il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti,  concernente  la modifica delle bucature esterne.
 
 Giova premettere, sul punto, che la sentenza della Sezione 23.2.2007, n.  364 non  si è affatto occupata della regolarità edilizia, da un punto di vista  sostanziale, delle bucature di cui al progetto assentito con il permesso  di  costruire 19.11.2004, n. 200 (annullato dalla sentenza in questione),  essendosi  limitata a constatare – su di un piano formale, attinente alla sola  legittimazione - che un intervento interessante la facciata  dell’edificio era  stato approvato nonostante il parere contrario del condominio, espresso  nell’assemblea del 17.6.2000.
 
 Successivamente, nell’assemblea del 30.4.2007 (cfr. il relativo verbale,  doc. 8  delle produzioni 8.10.2009 di Baia s.r.l.), il condominio ha chiesto il  ripristino del muro perimetrale nello stato di fatto e di diritto  originari.
 
 Orbene, posto che lo stato di fatto e di diritto contemplava una porta  (cfr. la  planimetria acclusa alla licenza edilizia n. 13/1963, di cui  all’allegato 1 alla  relazione istruttoria del comune, nonché la documentazione fotografica  di cui al  doc. 13 delle produzioni 20.4.2009 di parte ricorrente), in questa sede i   ricorrenti contestano la regolarità edilizia “sostanziale”  dell’intervento, che  assentirebbe una modifica delle bucature esterne dell’edificio mediante  la  trasformazione della porta in finestra, in contrasto con la disciplina  del  P.U.C. e con la disciplina paesistica di livello puntuale in esso  contenuta.
 
 Disciplina che, per gli edifici di interesse storico tipologico in zona  AC(A-CE),  dal punto di vista urbanistico ammette gli interventi di  ristrutturazione  edilizia leggera (artt. 21.2 e 3.6 delle N.C.C. del P.U.C.), a patto che  non  comportino la “compromissione delle caratteristiche tipologiche,  architettoniche  e dimensionali (riferite a bucature …)”, mentre, dal punto di vista  paesistico,  pur consentendo in linea di principio l’apertura di nuove finestre o  porte,  condiziona l’intervento alla redazione di un “organico disegno che  riguardi  l’intera facciata della quale non devono essere alterati l’equilibrio  compositivo e le caratteristiche connotanti” (art. 2.4 punto 9 della  disciplina  paesistica del P.U.C.).
 
 A fronte di una tale disciplina, la relazione illustrativa al progetto  non  contiene alcuna considerazione né circa la conservazione delle  caratteristiche  tipologiche e architettoniche dell’organismo edilizio, né circa  l’inserimento  dell’intervento in un organico disegno che riguardi l’intera facciata  mantenendone l’equilibrio compositivo, limitandosi all’affermazione –  oggettivamente infondata – che l’intervento si giustificherebbe “per  poter  ottemperare alle disposizioni della sentenza del TAR regione Liguria”.
 
 Stante la carenza – a monte – di una adeguata relazione illustrativa,  sussiste  il lamentato difetto di motivazione, essendosi la commissione edilizia  integrata  limitata a rinviare acriticamente al parere - a sua volta privo di  motivazione -  della Soprintendenza, pur a fronte di una norma regolamentare (art. 2  comma 5  del regolamento edilizio comunale) che le impone di motivare  congruamente i  pareri, anche se favorevoli, in riferimento alla conformità del progetto  con la  vigente strumentazione urbanistico-edilizia e paesistica.
 
 Nel caso di specie non è dato infatti di rinvenire una congrua  motivazione né  nella relazione illustrativa, né nel parere della Soprintendenza, né –  infine -  nel parere della commissione edilizia integrata.
 
 Né rileva che il parere della commissione edilizia non rientri tra gli  atti  impugnati, come elencati nell’epigrafe dell’atto per motivi aggiunti,  trattandosi di un atto endoprocedimentale, il cui contenuto è destinato a   confluire nella definitiva determinazione dell’amministrazione (il  permesso di  costruire in sanatoria con contestuale accertamento di compatibilità  paesaggistica 6.10.2008, n. 159), puntualmente fatta oggetto di  impugnativa.
 
 Infondato è invece il terzo motivo aggiunto, posto che la valutazione  del  responsabile del procedimento è rinvenibile nel parere reso in data  3.6.2008  (doc. 11 delle produzioni 8.10.2009 di Baia s.r.l.).
 
 Parimenti infondato è il quarto motivo aggiunto, relativo alle  comunicazioni di  avvio dell’attività edilizia 21.1.2009 e 17.3.2009 ed articolato in una  molteplicità di profili.
 
 Innanzitutto, la questione di legittimità costituzionale delle  disposizioni  regionali che hanno previsto il titolo abilitativo “comunicazione di  avvio  dell’attività edilizia” appare manifestamente infondata.
 
 Fermo restando infatti il rispetto del principio generale che demanda al   dirigente comunale il controllo sull’attività edilizia ed il potere di  far  cessare l’efficacia dei titoli abilitativi viziati, inibendo la  prosecuzione  dell’attività ed irrogando le relative sanzioni amministrative (cfr.  l’art. 30  comma 4 della L.R. 6.6.2008, n. 16), e fermo restando che l’introduzione  del  nuovo titolo abilitativo non può avere alcun riflesso sulla disciplina  penalistica (giacché, ai fini della configurazione del reato di  costruzione  abusiva, occorre fare comunque riferimento ai casi in cui il permesso di   costruire è richiesto dalla legislazione statale, cfr. artt. 10 comma 3 e  44  comma 2-bis D.P.R. n. 380/2001), non pare al collegio che la  introduzione di  nuove e più semplici forme di controllo dell’attività edilizia esuli  dalla  potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del  territorio.
 
 Per il resto:
 
 - come già rilevato, i lavori oggetto delle comunicazioni 21.1.2009 e  17.3.2009  non contemplano l’esecuzione di nuove aperture nella parete  condominiale;
 
 - la destinazione commerciale del locale rimonta già alla licenza  edilizia n.  13/1963;
 
 - non sono indicate le disposizioni in base alle quali l’esistenza di  una sola  via di accesso al locale e la mancanza di una canna fumaria  impedirebbero l’uso  dei locali a fini commerciali, onde la censura appare sul punto  generica;
 
 - il vespaio areato al di sotto del pavimento era già sussistente;
 
 - non viene indicata la disposizione che prescriverebbe la valutazione  di  compatibilità dell’intervento sotto il profilo del rischio di  allagamento, onde  la censura appare sul punto generica;
 
 - non è provato che il progetto comporti la modifica delle pareti  portanti  dell’edificio;
 
 - stante l’esistenza agli atti della dichiarazione del progettista circa  la  conformità del progetto alle disposizioni contenute nella legge  9.1.1989, n. 13  (doc. 5 delle produzioni 20.4.2009 di parte ricorrente), il mancato  rispetto  della normativa sul superamento e l'eliminazione delle barriere  architettoniche  negli edifici privati è dedotto genericamente;
 
 - stante la destinazione d’uso commerciale già in atto, la  documentazione di  previsione dell'impatto acustico ai sensi dell’art. 8 comma 4 L.  26.10.1995, n.  447 si renderà necessaria – semmai - all’atto della domanda di licenza o  di  autorizzazione all'esercizio dell’attività di bar nel locale.
 
 Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in  dispositivo.
 P.Q.M.
 Accoglie in parte il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti e, per  l’effetto,  annulla il provvedimento del comune di Sestri Levante 1.2.2006, prot.  34413/05,  nonché il permesso di costruire con contestuale accertamento di  compatibilità  paesaggistica 6.10.2008, n. 159.
 
 Condanna il comune di Sestri Levante al pagamento in favore dei  ricorrenti delle  spese di giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 (quattromila), oltre  I.V.A. e  C.P.A..
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 giugno  2010 con  l'intervento dei Signori:
 
 Santo Balba, Presidente
 Luca Morbelli, Primo Referendario
 Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 05/07/2010
 
                    




