 TAR Liguria Sez. I n. 5565 del 5 luglio 2010
TAR Liguria Sez. I n. 5565 del 5 luglio 2010
Urbanistica. Vincolo stradale
Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla sua incolumità delle persone, ma è connesso alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05565/2010 REG.SEN.
 N. 01535/2004 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2004, proposto da:
 Lagorara Carlo e Lagorara Giorgio, rappresentati e difesi dall'avv.  Giovanni  Gerbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma  11/1;
 contro
 Comune di Varazze, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e  difeso  dall'avv. Luca Viscardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.  Stefano  Vignolo in Genova, via Nizza, 4/17;
 
 nei confronti di
 
 A.N.A.S. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, con  domicilio  eletto presso lo studio dello stesso in Genova, via Corsica 10/4;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 del provvedimento del comune di Varazze 6.9.2004, prot. 0031006, recante  diniego  di approvazione di un progetto edilizio per la realizzazione di tre  boxes auto  interrati pertinenziali.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Varazze e di  A.N.A.S.  s.p.a.;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 l’avv. Angelo  Vitali e  uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con ricorso notificato in data 8.11.2004 i signori Lagorara Carlo e  Lagorara  Giorgio hanno impugnato il provvedimento del comune di Varazze 6.9.2004,  prot.  0031006, recante diniego di approvazione di un progetto edilizio per la  realizzazione di tre boxes auto interrati pertinenziali in via Cavour.
 
 Il diniego è motivato con la circostanza che non risulta rispettata la  fascia di  rispetto di m. 30 dal confine di strada di tipo A (autostrada), ex artt.  18 D.  Lgs. 30.4.1992, n. 285 (codice della strada) e 28 D.P.R. 16.12.1992, n.  455, non  derogabili in virtù dell’art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122.
 
 A sostegno del gravame deducono un unico, articolato motivo di ricorso,  rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L.  122/89 e  dell’art. 28 del codice della strada (D.P.R.. 16.12.1992, n. 495).  Difetto di  istruttoria e di presupposto. Travisamento. Difetto di motivazione.
 
 Essi sostengono che la disposizione di cui all’art. 28 del codice della  strada  non possa trovare applicazione nel caso – come quello di specie - in cui  la  strada corra su di un rilevato posto a un notevole dislivello rispetto  al  terreno sotto il quale sono destinati a sorgere i progettati boxes  pertinenziali.
 
 Si sono costituiti in giudizio il comune di Varazze e A.N.A.S. s.p.a.,  controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.
 
 Con ordinanza 25.11.2004, n. 791 la Sezione ha respinto la domanda  incidentale  di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
 
 Alla udienza pubblica del 17 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto  dal  collegio per la decisione.
 DIRITTO
 Il ricorso è infondato.
 
 Giova richiamare l’art. 1 del D. Lgs. 16.12.1992, n. 495 (recante il  regolamento  di esecuzione e di attuazione del codice della strada), a mente del  quale “le  distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da  rispettare  nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti  ricostruzioni  o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere  inferiori a: a)  30 m per le strade di tipo A […]”.
 
 Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, il termine  “fronteggianti” non  si riferisce affatto ai soli manufatti “in elevazione” rispetto al  livello della  strada, bensì a tutte le costruzioni che si trovino, in proiezione  orizzontale,  di fronte al confine stradale, e siano dunque finitime ad esso.
 
 Per costante giurisprudenza, infatti, il divieto di costruire ad una  certa  distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente, e  cioè  come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli  materiali  emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità  alla  sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla sua  incolumità delle persone, ma è connesso alla più ampia esigenza di  assicurare  una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario,  per  l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di   materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli  limitativi  connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste  dalla  normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non  superino il  livello della sede stradale (Cass., II, 1.6.1995, n. 6118; Cons. di St.,  IV,  18.10.2002, n. 5716; id., 25.9.2002, n. 4927; T.A.R. Campania-Salerno,  II,  9.4.2009, n. 1383).
 
 Del resto, già la normativa precedente (art. 4 del D.M. 1.4.1968) -  rispetto  alla quale quella di cui all’art. 1 del D. Lgs. 16.12.1992, n. 495 si  pone in  linea di coerente continuità – stabiliva che alle distanze da osservarsi  nella  edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in  proiezione  orizzontale, “va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di  eventuali  scarpate”, con ciò confermando che, al fine di escludere l’applicazione  della  fascia di rispetto stradale, non rileva che l’autostrada corra (come nel  caso di  specie) su di un rilevato posto ad una quota superiore rispetto a quella  del  terreno oggetto della progettata edificazione.
 
 Per il resto, l’art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122, nella parte in cui   consente di derogare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti  edilizi  vigenti, costituisce norma eccezionale, non applicabile – ex art. 14  disp. prel.  c.c. – oltre i casi in essa specificamente considerati (i divieti  contenuti  negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi).
 
 Ciò posto, in punto di fatto non è contestabile che le opere in  questione  ricadano in pieno nella fascia di rispetto di 30 m. dalla proprietà  autostradale  (cfr. la tavola “planimetria” allegata alla relazione tecnica  20.11.2004, doc. 3  delle produzioni 24.11.2004 di parte ricorrente, nonché lo stralcio  planimetrico  catastale di cui al doc. 1 delle produzioni 24.11.2004 di parte  comunale).
 
 Donde la legittimità del diniego impugnato.
 
 Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in  dispositivo.
 P.Q.M.
 Rigetta il ricorso.
 
 Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che si  liquidano in  € 2.000,00 (duemila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del comune di  Varazze ed in  € 2.000,00 (duemila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di A.N.A.S. s.p.a..
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 giugno  2010 con  l'intervento dei Signori:
 
 Santo Balba, Presidente
 Luca Morbelli, Primo Referendario
 Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 05/07/2010
 
                    




