 Corte Costituzionale n. 350 del 3 dicembre 2010
Corte Costituzionale n. 350 del 3 dicembre 2010
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifica dell'art. 45 della legge della Provincia di Bolzano n. 4/2006 - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Attribuzione alla Giunta provinciale della facoltà di disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 20 della legge medesima - Contrasto con la normativa nazionale che fissa inderogabilmente le procedure e i termini di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Lamentata riproposizione di norme già dichiarate incostituzionali.
 SENTENZA N. 350 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:  Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo                  MADDALENA,  Alfio                  FINOCCHIARO, Alfonso                QUARANTA,  Franco                 GALLO, Luigi                  MAZZELLA, Gaetano                 SILVESTRI, Sabino                 CASSESE, Maria Rita              SAULLE, Giuseppe               TESAURO, Paolo Maria             NAPOLITANO, Giuseppe               FRIGO, Alessandro              CRISCUOLO, Paolo                  GROSSI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo  18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22  dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di  previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 –  legge finanziaria 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri con ricorso notificato il 5-9 marzo 2010, depositato in  cancelleria l’11 marzo 2010 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi  2010. Udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; udito l’avvocato dello Stato Roberto de Felice per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con  ricorso notificato il 5-9 marzo 2010, depositato l’11 marzo 2010, ha  proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale  dell’articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di  Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del  bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio  2010-2012 – legge finanziaria 2010), pubblicata nel B.U. Trentino-Alto  Adige 5 gennaio 2010, n. 1, supplemento n. 1, per contrasto con gli  articoli 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), e 136 della  Costituzione e con gli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale di  autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 1.1. – Il ricorrente premette che l’impugnato art. 18,  comma 2, nel modificare la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4,  recante «La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo», ha inserito,  dopo il comma 5 dell’art. 45, un’ulteriore comma 6, prevedendo che «La  giunta provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di  iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 20». 1.2. – Siffatta previsione, tuttavia, si porrebbe in  contrasto con l’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme in materia ambientale), che disciplina in maniera inderogabile i  termini e le procedure di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori  ambientali, norma questa, espressione della competenza statale in  materia ambientale. La Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda come  la consolidata giurisprudenza costituzionale abbia riconosciuto che la  potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza spetta in via  esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s),  della Costituzione. Nel mentre la Provincia di Bolzano non vanterebbe  alcuna competenza né primaria né concorrente in materia. 1.3. – Il ricorrente, poi, sottolinea come la Provincia  autonoma di Bolzano, nel disciplinare l’Albo nazionale gestori  ambientali, non farebbe che riproporre lo stesso articolo contenuto  nella legge provinciale 10 giugno 2008 n. 4 (Modifiche di leggi  provinciali in vari settori e altre disposizioni), già dichiarato  illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 315 del 2009, per  le identiche ragioni indicate già nella sentenza n. 62 del 2008, ossia  in quanto la norma contrasta con l’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006  che disciplina, in maniera inderogabile, le procedure e i termini di  iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, in attuazione di  direttive comunitarie (art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e  del Consiglio 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, relativa ai rifiuti; art. 12  della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE, relativa  ai rifiuti). Il legislatore provinciale, dunque, eccedendo dalla sua  competenza statutaria avrebbe, non solo violato la competenza statale  ex art. 117, secondo comma, lettera s), ma anche l’art. 117, primo comma   della Costituzione, nonché l’art 4, in combinato con l’art. 8, e  l’art. 5 in combinato disposto con l’art. 9, del d.P.R. n. 670 del 1972,  per il mancato rispetto dei vincoli comunitari, essendo l’art. 212  recepimento della citata direttiva comunitaria 2006/12/CE, che dispone  obblighi di autorizzazione, registrazione e controllo da esercitare  necessariamente in modo unitario su tutto il territorio nazionale. 1.4. – Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri  deduce la violazione dell’art. 136, primo comma, della Costituzione, in  quanto la norma impugnata farebbe rivivere una disposizione dichiarata  costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nelle due  pronunce richiamate n. 62 del 2008 (relativamente all’art. 20 della  legge provinciale n. 4 del 2006) e n. 315 del 2009 (relativamente  all’art. 16, comma 6 della legge provinciale n. 4 del 2008). 2.  – La Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita nel giudizio. 3. – Il ricorrente, in data 12 ottobre 2010, ha  depositato una memoria, con la quale, ribadite le argomentazioni  contenute in ricorso, insiste per la declaratoria di illegittimità  costituzionale della norma impugnata, sottolineando in particolare come,  a prescindere dalle «variazioni formali» delle proposizioni normative e  dalla loro collocazione nel testo normativo interessato, deve ritenersi  sussistente la dedotta violazione del giudicato costituzionale,  trattandosi di disposizione identica ad altre già dichiarate  incostituzionali dalla Corte. L’Avvocatura dello Stato richiama in  proposito le sentenze n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966,  che dovrebbero consentire alla Corte di evitare che «l’incuria  legislativa» possa «far sì che siano riproposte e vigano norme  dichiarate incostituzionali il mese prima». Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita  della legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 2, della legge  della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11  (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno  finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010),  per contrasto con gli articoli 117, primo comma, e secondo comma,  lettera s), e 136 della Costituzione e con gli articoli 4, 5, 8 e 9  dello statuto speciale di autonomia di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico  delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino-Alto Adige). 2. – La norma impugnata, prevedendo che «La giunta  provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione  all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 20», violerebbe in  primo luogo gli artt. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s),  Cost., e l’art 4, in combinato con l’art. 8, e l’art. 5 in combinato  disposto con l’art. 9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige, ponendosi in contrasto con l’art. 212 del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplina in  maniera inderogabile i termini e le procedure di iscrizione all’Albo  nazionale dei gestori ambientali, in attuazione della direttiva del  Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12/CE del 5 aprile 2006,  relativa ai rifiuti. 2.1. – La disposizione in esame violerebbe, poi, l’art.  136, primo comma, Cost., in quanto introdurrebbe una disposizione  sostanzialmente identica a quella prevista dall’art. 20 della legge  della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione  dei rifiuti e la tutela del suolo) e successivamente dall’art. 16, comma  6 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi  provinciali in vari settori e altre disposizioni), facendo rivivere  dunque una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte  costituzionale, prima con la sentenza n. 62 del 2008 (relativamente  all’art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006) e poi con la sentenza  n. 315 del 2009 (relativamente all’art. 16, comma 6 della legge  provinciale n. 4 del 2008). 3. – La questione relativa alla violazione dell’art. 136 Cost., merita di essere trattata preliminarmente. Quando si è in presenza di «questioni tra loro autonome  per l’insussistenza di un nesso di pregiudizialità» (sentenza n. 262  del 2009), è compito della Corte «valutare il complesso delle eccezioni e  delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame» e  «stabilire, anche per economia di giudizio, l’ordine con cui  affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre» (da ultimo,  sentenze n. 293 del 2010, n. 181 del 2010 e n. 262 del 2009). Nel caso di specie, la questione relativa alla  violazione del giudicato costituzionale riveste carattere di priorità  logica rispetto alle altre, poiché essa attiene all’esercizio stesso del  potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di  cui si assume la violazione. 4. – La questione è fondata. 5. – Questa Corte ha piú volte affermato (ex multis,  sentenze n. 262 del 2009, n. 78 del 1992, n. 922 del 1988) che, perché  vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una  norma ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata  incostituzionale. In particolare, nel chiarire la portata del primo  comma dell’art. 136 Cost., la Corte ha precisato che «il rigore del  citato precetto costituzionale impone al legislatore di “accettare la  immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima”,  anziché “prolungarne la vita” sino all’entrata in vigore di una nuova  disciplina del settore» e che «le decisioni di accoglimento hanno per  destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo  il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria  efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, “anche se  indirettamente”, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della  Costituzione» (sentenze n. 223 del 1983, n. 73 del 1963 e n. 88 del  1966). Secondo la giurisprudenza della Corte, è violato l’art.  136 Cost., non solo qualora il legislatore disponga che una norma  dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche quando  una legge persegua e raggiunga «lo stesso risultato» (sentenza n. 88 del  1966 cit.). 5.1. – Nel caso di specie, la norma impugnata  costituisce sostanzialmente una mera riproduzione di altra norma  dichiarata incostituzionale. In particolare, l’art. 16, comma 6, della legge  provinciale n. 4 del 2008, dopo il comma 2 della legge provinciale n. 4  del 2006, aggiungeva il seguente comma: «Con riguardo all’obbligo ed  alle modalità di iscrizione all’Albo nazionale, la Giunta provinciale  può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l’obbligo di  iscrizione». La Corte, con sentenza n. 315 del 2009 ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale della norma, in quanto, «attribuendo alla  Giunta la determinazione delle condizioni per l’iscrizione all’Albo, in  ogni caso finisce per sostituire alla normativa nazionale l’atto della  Giunta, in violazione della competenza statale esclusiva esercitata con  l’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha disciplinato in maniera  inderogabile procedure e termini di iscrizione all’Albo nazionale dei  gestori ambientali, peraltro in adempimento degli obblighi comunitari  contenuti nella citata direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE». Con la norma oggi impugnata, la Provincia di Bolzano,  ha aggiunto, dopo il comma 5 dell’articolo 45 della legge provinciale 26  maggio 2006, n. 4, il seguente: «La Giunta provinciale può disciplinare  le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori  ambientali di cui all’articolo 20». Dal raffronto testuale della norma oggetto della citata  sentenza n. 315 del 2009 e di quella oggi in esame, intervenuta a meno  di un mese dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, risulta  evidente che si tratta della medesima disposizione normativa, potendosi  ravvisare nei due testi soltanto limitate differenze lessicali, le quali  non sono in grado di escludere che la seconda sia una riproduzione  della prima. Affermare, infatti, che la Giunta può disciplinare le  procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo o che può emanare  disposizioni per regolamentare le procedure e l’obbligo di iscrizione,  esprime una portata precettiva identica rispetto a quanto già la Corte  ha ritenuto illegittimo per violazione degli artt. 8 e 9 dello statuto,  nonché dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della  Costituzione. 6. – Va pertanto dichiarata l’illegittimità  costituzionale dell’art. 18, comma 2, della legge della Provincia  autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11, per violazione del  giudicato costituzionale. Restano, infine, assorbite le censure riferite agli  artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto, nonché all’art. 117, primo comma, e  secondo comma, lettera s), della Costituzione. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo  18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22  dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di  previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 –  legge finanziaria 2010). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010.
 
 
 
 
                    




