Curiosamente
anche i più tempestivi ed attenti “segnalatori” di novità normative
(ambientali e non ) 1
, nel dare notizia prima dell’approvazione definitiva da parte del Senato ,
l’8 marzo 2001, del DDL AS 3833 B recante "Disposizioni in materia
ambientale" e , successivamente ,  della
sua pubblicazione quale legge n. 93 del 2001 sulla Gazzetta Ufficiale del 4
aprile scorso 2
, hanno sottolineato le misure economiche ivi previste ; le modifiche apportate
ad alcune norme del c.d. Decreto Ronchi , in specie agli artt. 9,10,12 e 22 ; 
l’esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce di scavo ;
il cambiamento di denominazione del meritorio Nucleo ecologico dei carabinieri 3
, e nulla , invece, - e non è facile darsene una ragione – 
hanno detto sull’art. 22 della L.93/01 che , ciliegina sulla torta ( si
tratta , infatti , dell’ultima , prima di quella relativa alla copertura
finanziaria , delle 23 norme di una legge che disordinatamente si occupa di
tantissimi  argomenti uniti tra loro
solo dal comune, quanto generico , denominatore d’essere tutte riferite in
qualche modo all’ambiente) ha introdotto un’innovazione di grande momento 
nel panorama delle incriminazioni ambientali : il delitto ( il primo
delitto ambientale in senso stretto della legislazione italiana 4)
di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” . 
Non
riteniamo questa la sede adatta alla disamina delle ragioni di questa –
crediamo del tutto apparente - indifferenza per l’importante evento ,
riteniamo invece  valga la pena di
formulare qualche considerazione sull’iniziativa in sé e sulla struttura che
il legislatore ha voluto dare a questo “nuovo” reato.
Si
anticipa che , nonostante chi scrive sia stato tra i primi a sostenere già
molti anni or sono 5
, e con totale insuccesso , la necessità di prevedere anche fattispecie
delittuose  nel pletorico quanto
inefficace arsenale sanzionatorio ambientale penale , tutto ostinatamente
contravvenzionale 6
, non per ciò solo si sente in grado di esprimere su questa norma un giudizio
pienamente positivo.
Anzitutto
, ancora una volta , si tratta di una norma frutto dell’emergenza più
drammatica e quindi non solo frettolosamente redatta ( come meglio si preciserà
in seguito 7
) , ma anche riferita solo ad un settore  ,
seppur molto importante , del vastissimo orizzonte della tutela 
dell’ambiente in Italia . L’aver introdotto in fine legislatura nella
vigente normativa il solo ( solitario) delitto di “attività organizzate per
il traffico illecito di rifiuti”   fa
temere che tutto l’intenso lavoro , anche se criticabile e talvolta anche da
noi criticato , svolto dalle varie Commissioni preposte ad un organica
riformulazione delle fattispecie ambientali8
venga se non del tutto vanificato , comunque trascurato e – se non altro per
il futuro più  prossimo –
abbandonato . L’ aver  disciplinato
- nei tempi strettissimi imposti tanto  dalla
necessità di dare una risposta , sia pure , al momento , 
solo simbolica 9,
all’emergenza rifiuti in Campania , tanto 
, ci venga perdonata la malignità , 
da contingenti  ragioni
elettorali - un delitto per così dire di nicchia , temiamo provochi il
perdurare dell’assenza di interventi d’analogo conio riservati a
comportamenti , altrettanto gravi , compromissori di altre risorse ambientali di
non minore importanza  ad opera 
dalla criminalità ambientale , organizzata e non .
Ma
veniamo alle scelta di struttura della norma . Anzitutto , e contrariamente
all'indirizzo che pareva prevalente negli studi propedeutici alla introduzione ,
nell'arsenale penalistico , di nuovi delitti ambientali , si punisce la condotta
descritta nella norma solo se sostenuta dal dolo specifico del 
"fine di conseguire un ingiusto profitto".
In
secondo luogo  la condotta è
descritta con ricchezza di dettagli : è necessario che il soggetto ponga in
essere una pluralità di operazioni e (congiunzione ) attraverso l'
"allestimento di mezzi e attività continuative ed organizzate ceda ,
riceva , trasporti , esporti importi o comunque gestisca 
abusivamente ingenti quantità di rifiuti ".
Se
poi aggetto delle condotte appena descritte sono "rifiuti ad alta
radioattività"  si prevedono
limiti di pena maggiori.
Ancora
: alla condanna conseguono le pene accessorie previste dagli artt. 28 , 30 , 32 bis
e 32 ter c.p. "con le
limitazioni dei cui all'art.33".
Infine
, con la sentenza di condanna il giudice ordina "il ripristino
dell'ambiente" e "può subordinare , ove possibile , 
la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione
del danno o del pericolo per l'ambiente" .
Andiamo
per ordine : delitto a dolo specifico . Perché? La ratio
che normalmente sostiene questa scelta del legislatore è almeno duplice : o si
vuole limitare il riconoscimento di comportamenti penalmente rilevanti 
tra quanti già di per sé potrebbero già venire considerati meritevoli
di riprovazione ( e quindi illeciti)  
e , pertanto , il legislatore sceglie di qualificare come 
reati solo quelli , tra questi,  che
siano stati realizzati perseguendosi quella particolare finalità 10
, oppure si vuole delimitare il campo del penalmente rilevante con riferimento a
compimento di fatti che , di per sé leciti , si ritiene debbano essere
qualificati come reati solo quando realizzati per quelle determinate finalità 11.
Nel caso all'esame , l'impiego dell'avverbio "abusivamente" a
connotare di illiceità speciale la condotta descritta nella norma , induce a
credere che il legislatore non solo abbia voluto punire solo quando sostenuti da
quella particolare finalizzazione comportamenti che già di per sé avrebbero
potuto essere considerati  illeciti
. Ma , poichè l'abusiva gestione dei rifiuti , così come il commercio ,
l'intermediazione e le spedizioni abusive degli stessi sono già previsti come
reati  , sia pure come
contravvenzioni  , dallo stesso
decreto in cui è stato introdotto il delitto de
quo , possiamo ritenere che il legislatore abbia voluto
"promuovere" a rango di delitto una condotta già prevista come
contravvenzione , anzitutto , quando sia relativa a "ingenti " quantità
di rifiuti , e , soprattutto , solo se realizzata al fine di trarne un ingiusto
profitto  . Ma , ci viene da
domandare, si può ipotizzare nella realtà concreta dei fatti un'attività
abusiva finalizzata ad un profitto giusto ? Ed ancora , quando una quantità di
rifiuti è ingente ? e ancora quali i requisiti che rendono le attività
"continuative e organizzate"  che
non siano , tuttavia ,  il previo
allestimento di mezzi e la molteplicità di operazioni che già la norma indica
come porzioni della condotta? E infine , ma forse sarebbe stato più corretto
porre questo  quesito come
preliminare , perché si è formulata la rubrica del reato nei termini di 
"Attività organizzate per
il traffico illecito di rifiuti"
- a prescindere dalla infelice locuzione adottata che farebbe pensare ad attività
propedeutica al traffico illecito e per questo solo punite , ed invece la
condotta descritta spiega che si punisce la organizzata e continuativa cessione, 
trasporto , esportazione ecc. illeciti dei rifiuti - e perché 
il nuovo reato è stato collocato subito dopo l'art. 53 che punisce tout
court , il "Traffico illecito di
rifiuti"  , se poi il
concetto di "traffico illecito" non è lo stesso nelle due norme?
L'art. 53 , da chi scrive  subito
indicato come modello esemplare di pessima redazione normativa 12
, limita , infatti , il concetto a quello di cui all'art. 26 del Reg. CEE 1
febbraio 1993 , n. 259 ( cioè a spedizioni effettuate senza la dovuta notifica
alle autorità competenti , oppure senza il loro consenso , oppure con il loro
consenso ottenuto illegittimamente 13
) e  ai rifiuti elencati negli
Allegati II , III , IV  allo stesso
Regolamento . L'art. 53 bis , al
contrario , ritiene integri traffico illecito di rifiuti una molteplicità di
condotte che vanno dalla cessione , all'esportazione , al ricevimento 
di rifiuti fino alla  gestione
degli stessi , concetto  normativamente
definito , e comprendente a sua volta un'altra molteplicità di condotte,  
senza alcun limite di appartenenza dei rifiuti 
ad Allegati di sorta che non sia quello di legge 14
.
Criticabile
, quindi , sia la scelta del delitto a dolo specifico , sia l'improprio
riferimento , nella rubrica , al concetto di traffico illecito , sia la vaghezza
dell'espressione "attività continuative e organizzate" , sia
l'assoluta indeterminatezza del concetto di "ingenti quantità" .
Non
meno critici si può essere sul secondo comma , laddove si prevede la pena della
reclusione da tre a otto anni "se si tratta di rifiuti ad alta radioattività"
. Anzitutto non si comprende bene una norma , meglio : una porzione di una
norma, dedicata ai rifiuti radioattivi , sia pure solo a quelli ad
"alta" radioattività , all'interno di un decreto che li esclude dal
proprio ambito di operatività " in quanto disciplinati da specifiche
disposizioni di legge" ( art. 8 , comma 1 , lett.a) . E che i rifiuti
radioattivi siano disciplinati da specifiche disposizioni di legge è dimostrato
dalle norme di cui al capo VI del D.Lgs. 230/95 come modificato ed integrato dal
D.Lgs.241/00 relativo , tra l'altro,  a
"  Particolari disposizioni per
i rifiuti radioattivi"  , e
dall'allegato X allo stesso decreto relativo a "Determinazione , ai sensi
dell'art.31 delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione
all'attività di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi e delle
esenzioni da tali autorizzazioni "15
Ma
quel che lascia ancora più perplessi è la categoria dei rifiuti considerati
che , a quanto ci consta ,  non
appartiene  alle classificazioni
scientificamente accettate , ed infatti di essa non v'è traccia nell'attuale
disciplina sui rifiuti radioattivi. Quali tra i rifiuti radioattivi , allora, il
giudice dovrà/potrà  considerare
ad "alta" radioattività 16?
Sul versante della determinatezza e della tipicità , la norma pare deficitaria
.
E
che dire delle pene accessorie che conseguono alla condanna, e fin qui tutto
bene, "con la limitazione di cui all'art. 33 c.p." 
sol che si consideri che detta limitazione è rigorosamente riservata a
delitti colposi 17e
quello all'esame è stato , dal legislatore , previsto esclusivamente come
doloso e , per di più , anche a dolo specifico?
Ed
ancora , come valutare l'obbligatorio ordine di "ripristino dello stato
dell'ambiente" che il giudice deve emettere con la sentenza di condanna ( o 
con quella pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p.) e la contestuale 
possibilità di “subordinare , ove possibile 18,
la concessione della sospensione condizionale della pena alla eliminazione del
danno o del pericolo per l’ambiente” ? Anzitutto ci sembra che l’obbligo e
la facoltà previsti insieme nella norma convivano con una certa difficoltà ,
nel senso che l’obbligatorio ordine di “ripristino dell’ambiente” – ed
anche qui tralasciamo le inevitabili critiche che potrebbero formularsi sulla 
non particolarmente felice scelta terminologica : all’interno del
decreto Ronchi si allude al “ripristino ambientale delle aree inquinate “
con riferimento a indici di inquinamento dei siti individuati legislativamente 19 
, ma mai si utilizza un’espressione tanto vaga e per di più in totale
assenza di una definizione 
Impensabile
che detto ripristino giochi due ruoli contemporaneamente : adempimento
dell’ordine conseguente alla condanna e condizione cui subordinare la
sospensione dell’esecuzione della pena cui si è stati condannati . E allora ?
E che qualificazione dobbiamo dare a questo ordine di ripristino ? pena
accessoria ( che in caso di concessione della sospensione condizionale subirebbe
la stessa sorte della pena principale ) o sanzione amministrativa irrogata dal
giudice penale ? problemi non certo nuovi , basti pensare all’ordine di
demolizione delle opere  abusive di
cui all’ultimo comma dell’art. 7 della legge n. 47/85 20
. Per tacere delle difficoltà di individuare il contenuto di tale ordine , che
, si ripete ,  consegue
obbligatoriamente alla condanna per il delitto in questione qualunque sia la
condotta integrata dall’autore tra le molte indicate nel disposto del comma 1
,  quando la stessa 
sia solo quella di cessione , o solo quella di esportazione , o solo
quella di  trasporto . 
Conclusione
: è da tanto tempo che andiamo lamentando la sciatteria del legislatore
ambientale che propone norme  così
mal formulate da rendere difficile la loro conoscibilità , ardua la loro
applicazione , praticamente nulla la loro efficacia 21
; altri hanno sottolineato come spesso la tecnica di redazione adottata renda
queste norme meramente simboliche – e di compromesso – 22
, quando non addirittura siano le norme ambientali , proprio per come
strutturate , a provocare quell’ inquinamento che dovrebbero impedire 23; 
tutti quelli che si occupano della materia hanno censurato le tante
occasioni mancate dal legislatore in questi anni 
per produrre previsioni efficaci sia a livello di prevenzione che di
repressione dei fatti di inquinamento 24.
L’art. 53 bis , frettolosamente
approvato - meglio : precipitosamente e poco meditatamente approvato , sull'onda
della permanente "emergenza rifiuti" , al di là delle buone
intenzioni  e della riconosciuta
opportunità di ricorrere  finalmente 
a previsioni delittuose in campo ambientale , ci sembra, tuttavia , non
rappresenti molto di più che una ulteriore , e non certo necessaria , conferma
dei difetti appena evidenziati  . Lo
aspettiamo con ansiosa curiosità alla prova dei fatti , augurandoci , con
assoluta sincerità , di essere ben presto clamorosamente contraddetti. 
 
1
    Per tutti ricordiamo
    l’Aggiornamento normativo settimanale di www.reteambiente.it 
    e l’altrettanto puntuale informativa settimanale di www.tuttambiente.it
    
2
    v. L. 21.3.2001 , n. 93
    recante Disposizioni in materia ambientale 
    , in G.U. n. 79 del 4.4.2001
3
    Che ormai si chiama
    “Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente “ , ma , come è
    stato correttamente già fatto notare da RAMACCI , Ambiente
    e politica, mediazioni sbagliate , in Corriere
    del mezzogiorno , Puglia , inserto del Corriere
    della sera del 29.3.2001 ,  come
    potrà essere reso edotto di ciò il cittadino comune non aduso a leggere
    quotidianamente la Gazzetta Ufficiale?
4
    Nel codice penale ,
    infatti , sono previsti delitti talvolta utilizzati nella pratica
    giudiziaria anche per reprimere condotte aggressive dell’ambiente , ma ad
    essi , previsti a tutela  di
    beni giuridici di tutt’altro tipo ( si pensi al delitto di danneggiamento
    di cui all’art. 635 , reato contro il patrimonio , o a quello di
    avvelenamento di acque o sostanze alimentari di cui all’art.439 , reato
    contro l'incolumità pubblica ) si è dovuto fare 
    ricorso ,nel passato,  proprio
    per l’assenza di delitti specificatamente ambientali .
5
    Ci permettiamo di rinviare a VERGINE, Inquinamento
    delle acque , Dig./pen., vol. VII, Torino 
    1993 , 
6
    Con una "specie" di eccezione rappresentata dal comma 3
    dell'art.52 del D.Lgv.22/97 laddove , rinviandosi per l'individuazione della
    pena per la condotta di trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto
    formulario a quella di cui all'art. 483 c.p. ( delitto di falsità
    ideologica commessa dal privato in atto pubblico) 
    si rende detta condotta delittuosa in quanto punita con la
    reclusione.
7
    Qui merita solo
    sottolineare come , del tutto scriteriatamente almeno a nostro avviso ,
    l’art. 22 della L.93/01 rechi la rubrica “Organizzazione di traffico
    illecito di rifiuti” ,ma il testo della norma reciti testualmente “Dopo
    l’art. 53 del D.Lgv.22/97 è inserito il seguente Art. 53 bis
    “ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”
    Non si riesce a comprendere la differenza lessicale , ma secondo chi scrive
    non solo tale , delle due rubriche relative alla medesima norma.
8
    V. il pdl. n. 3282 , il
    ddl n. 2750 e il ddl.  Governativo
    n. 3960 che si possono vedere commentati da MAGLIA-ROCCA, Modifiche
    al codice penale in materia di delitti e reati ambientali , Rivistambiente ,
    2001 , 3 , 261 ss.  In
    specie ci piace  ricordare il
    lavoro svolto dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei
    rifiuti e sulle attività illecite ad esso collegate , presieduta dall’on.
    Scalia che , ad onta della sua intitolazione a prima vista limitata alla
    sola questione rifiuti , ha prodotto una ben più ampia proposta di
    inserimento nel codice penale del Titolo VI bis “Delitti contro
    l’ambiente “ ove si punivano tra l'altro , 
    il delitto di “alterazione dello stato dell’ambiente” , quello
    di “Traffici contro l’ambiente” quello di “Associazione per
    delinquere contro l’ambiente” quello di “Ecomafia” , condotte tutte
    interessanti non soltanto i rifiuti ma anche ogni altro comportamento
    relativo all’illecita gestione di
    sostanze o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per
    l’ambiente.
9
    Come tutte le norme
    penali , anche questa potrà essere utilizzata per reprimere solo 
    fatti commessi dopo la sua entrata in vigore .
10
    In questo senso FIANDACA
    -MUSCO , Diritto penale .Parte
    generale , 1999, 325
11
    Ibidem
12
    VERGINE, La delusione del penalista
    ambientale, Ambiente , 1996, 70
13 
    Oppure ancora aver effettuato spedizioni non concretamente
    specificate nel documento di accompagnamento o che comporti uno smaltimento
    o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali , o che
    sia contraria alle disposizioni degli artt. 14,16,19 e 21 del regolamento 
    CEE 259/93 
14
    V. la definizione di rifiuto di cui all'art. 6 , comma 1 , lett. a) del
    D.Lgv.22/97
15
    V. Supplemento Ordinario n. 140
    /L alla G.U. 31.8.2000 , n.203 
16
    Nel linguaggio non tecnico per "rifiuti ad alta radioattività" o
    ad "alta attività" si intendono , in genere, i rifiuti
    provenienti da impianti nucleari , tuttavia la normativa attualmente vigente
    ( D.Lgv.230/95 come modificato ed integrato dal D.lgv.241/00 9 quando si
    riferisce a detta tipologia di rifiuti li indica testualmente come "
    rifiuti provenienti da impianti ci cui al capo VII ". L'improprietà
    dell'espressione è pertanto palese.
17
    Basterebbe la lettura della sola rubrica della norma a dar conto
    dell'incongruità del riferimento: Condanna
    per delitto colposo 
18
    Ma che senso ha
    impiegare nella norma  il verbo
    potere ( può subordinare) per poi affiancargli l'inciso "ove
    possibile" , quasi che , in assenza di detto inciso , il giudice
    avrebbe potuto subordinare la sospensione condizionale ad un 'impossibile
    condizione ?
19
    V. art. 17 , D.Lgv.22/97 e DM 471/99 
20
    Sulla antica questione ci permettiamo rinviare a VERGINE , Le
    Sezioni Unite confermano : il giudice penale non può subordinare la
    sospensione condizionale della pena alla demolizione del "fabbricato
    abusivo", Riv.pol. , 1988 , VI , 6 ss. ; VERGINE , Reati
    urbanistici e sospensione condizionale della pena subordinata
    all'abbattimento del manufatto :le sezioni unite si pronunciano ,
    Riv.trim.dir.pen.ec., 1989 , 132 ss.
21
    Ci permettiamo rinviare a VERGINE, Inquinamento
    delle acque, Dig.pen. Aggiornamento , Torino , 2000 , 422 , laddove
    vengono riportate le , spesso feroci , 
    critiche anche di numerosi altri AA al legislatore italiano "tra
    i peggiori del mondo", così AMENDOLA, Quando
    la legge è incomprensibile , La Repubblica, 29.9.1998.
22
    V: PALIERO , Metodologie de lege
    ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio , RIDPP ,
    1990 , 430 
23
    V. MURATORI, Il danno ambientale di
    origine normativa, Ambiente , 1, 2001, 3
24
    Per tutti si rinvia ai numerosi lavori di F.GIAMPIETRO e P. GIAMPIETRO a
    commento delle leggi ambientali che negli ultimi anni si sono succedute , in
    particolare quelli pubblicati sulla rivista AMBIENTE
    .
 
                    




