I possibili combustibili da rifiuti

di Mauro SANNA

pubblicato su unaltroambiente.it. Si ringraziano Autore ed Editore

Sulla base di quanto stabilito nel tempo dalla normativa, i differenti combustibili che possono essere ottenuti dai rifiuti sono quelli previsti dal DM 5.2.98 e quelli definiti dal D.Lgs. n. 205/2010.

Combustibili previsti dal DM 5.2.98

Il Combustibile Derivato da Rifiuto (CDR), anche se non più previsto tra le definizioni contenute nell’art. 183 del D.Lgs. 152/06, può però essere ancora prodotto ed utilizzato sulla base di quanto previsto dal DM 5.2.98 (Punto 14 dell’Allegato 1 suballegato 1) o sulla base delle autorizzazioni vigenti.

La sua produzione è prevista dal recupero di materia da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi con l’ottenimento di CDR avente le seguenti caratteristiche:

14.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ed assimilati ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata (150101) (150102) (150103) (150105) (150106) (170201) (170203) (160103) (160105).

14.1.1 Provenienza: raccolta di RSU e raccolta finalizzata di rifiuti speciali non pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti.

14.1.2 (…) Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni destinate a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata. Nella produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) è ammesso per una percentuale massima del 50% in peso l’impiego di rifiuti dichiarati assimilati agli effetti di tale recupero costituiti da:

  • plastiche non clorurate
  • poli accoppiati
  • gomme sintetiche non clorurate

resine e fibre artificiali e sintetiche

14.1.3 Attività di recupero: produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) [R3] conformi alle norme tecniche UNI 9903-1 ottenuto attraverso cicli di lavorazione che ne garantiscano un adeguato potere calorifico, riducano la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione; selezione, triturazione, vagliatura, e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed eventuali trattamenti di essiccamento, addensamento e pellettizzazione. (…).

Il (CDR): combustibile derivato da rifiuti, con CER 19 05 01, è previsto dalla tipologia di recupero n.1 del suballegato 1 dell’allegato 2 al DM 5.2.98 che definisce le norme tecniche per l’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come mezzo per produrre energia.

I rifiuti codice CER (19 05 01) sono definiti nel sottocapitolo 19 05 00 (Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico dei rifiuti solidi) del catalogo europeo dei rifiuti (Decisione 2014/955/CE) come parte di rifiuti urbani e simili non destinati a compost e già previsti nella Decisione 2000/532/CE come parte di rifiuti urbani e simili non compostata.

Il CDR prodotto deve avere le seguenti caratteristiche:

1 Tipologia: Combustibile derivato da rifiuti (CDR) (190501)

1.1 Provenienza: impianti di produzione di CDR di cui al punto 14 dell’allegato 1

1.2 Caratteristiche del rifiuto:

Combustibile ottenuto da rifiuti con le seguenti caratteristiche corrispondenti all’RDF di qualità normale di cui alla norma UNI 9903-1:

P.C.I. minimo sul tal quale 15.000 kJ/kg

Umidità in massa max 25%

Cloro » » 0,9%

Zolfo » » 0,6%

Ceneri sul secco in massa » 20%

Pb (volatile) » » 200 mg/kg

Cr » » 100 mg/kg

Cu (composti solubili) » » 300 mg/kg

Mn » » 400 mg/kg

Ni » » 40 mg/kg

As » » 9 mg/kg

Cd+Hg » » 7 mg/kg

Per ciascuna partita di CDR deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri.

Combustibili definiti dal D.Lgs. n. 205/2010

Il Decreto legislativo n. 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ha definito il “combustibile solido secondario (CSS)”.

L’articolo 183, comma 1, lettera cc), del d.lgs. 152/06 al fine di recepire la nuova direttiva ha perciò previsto la seguente definizione:

“combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184 ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

La norma UNI dal 1 luglio 2021 è stata sostituita dalla norma UNI EN ISO 21640:2021, che ha definito una classificazione in linea con quella già prevista dalla UNI EN 15359, non modificando né la composizione del set di parametri di classificazione, né il numero di classi previste.

Successivamente, con il Decreto 14 febbraio 2013 n. 22, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per definire il combustibile solido secondario prodotto da rifiuti, è stato emanato il Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS).

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con tale regolamento sono state definite le condizioni sulla base delle quali è stata introdotta la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), per alcune particolari categorie di CSS, denominato CSS Combustibile (CSS-C) e definito come “il sottolotto di Combustibile Solido Secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità” ai requisiti previsti dal succitato decreto ministeriale.

Il Regolamento individua i rifiuti non ammessi alla produzione di CSS-C, e prevede che esso rispetti le disposizioni nazionali e comunitarie relative all’immissione sul mercato (iscrizione al registro REACH), prevedendo anche specifici requisiti che devono essere posseduti dal produttore e dall’utilizzatore.

La classificazione di un CSS-Combustibile è basata su tre parametri:

• Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.), parametro economico

• Contenuto di Cloro, parametro tecnico

• Contenuto di Mercurio, parametro ambientale

Per ciascun parametro sono individuate, nella tabella 1 dell’allegato 1 al citato DM, cinque classi di valori (da 1 a 5 in ordine di qualità decrescente). Pertanto, ad ogni CSS viene attribuita una classe (tra le 125 possibili) individuata con una terna di numeri ognuno relativo a un singolo parametro.

Conformemente al Regolamento, è classificabile CSS-C esclusivamente il CSS con P.C.I. e contenuto di cloro rientranti nelle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, e con contenuto di mercurio rientrante nelle classi 1 e 2.

La classificazione residuale di un CSS non conforme a quanto stabilito da suddetto regolamento ai sensi all’articolo 183, comma 1, lettera cc), cioè non rientrante nelle classi 1, 2, 3, sarà quella di rifiuto.

Il CSS-Combustibile (EOW) è perciò un combustibile solido derivato dalla lavorazione dei rifiuti non pericolosi, prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo medesimo, dotati comunque di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Un tale CSS, sulla base di specifiche caratteristiche merceologiche e chimico fisiche, cessa di essere classificato come rifiuto divenendo un combustibile a tutti gli effetti. La sua produzione e il suo utilizzo sono disciplinati dal suddetto regolamento che individua le specifiche merceologiche, le tipologie di rifiuti che possono essere utilizzate nella produzione e gli impianti nel quale questo può essere impiegato. Il CSS-Combustibile (EOW) può infatti essere utilizzato come combustibile negli impianti che producono emissioni in atmosfera soggetti al Titolo I, Parte V del D. Lgs. 152/06, in quanto è individuato all’allegato X della parte V dello stesso decreto.

Relativamente al momento in cui un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto, esso è individuato in quello in cui si ha l’emissione della dichiarazione di conformità, avvenuta nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, comma 2, del regolamento.

Il venir meno della conformità alle caratteristiche previste dall’allegato 1, tabella 1, del sottolotto di CSS-Combustibile oggetto della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 2, successivamente alla emissione della stessa, comporterà per il detentore l’obbligo di gestire tale sottolotto come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre il produttore del CSS dovrà indicare i valori di ulteriori parametri, in generale la concentrazione di metalli pesanti, ceneri e umidità.

Per il contenuto di ceneri e di umidità non sono fissati limiti nell’ambito del Regolamento ma questi saranno stabiliti sulla base di accordi commerciali nell’ambito dei quali l’acquirente del materiale può indicare anche ulteriori parametri non obbligatori, al fine di effettuare la cosiddetta “specificazione” del CSS-Combustibile.

Le operazioni di recupero

Poiché l’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, stabilendo che esso cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sarà necessario definire quale sia l’operazione di recupero a cui il rifiuto sia sottoposto, tenendo a mente che un trattamento di un rifiuto che dà luogo ad un materiale che subisce successivamente altre fasi di recupero non è da considerare riciclaggio, ma pretrattamento prima di un ulteriore recupero.

Tali operazioni saranno perciò da qualificare come “preliminari al recupero”, quali ad esempio le operazioni di smantellamento, selezione, frantumazione, compattazione, etc..

La Direttiva 2008/98/CE distingue in generale le attività di recupero in tre sottocategorie: la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero:

  • la preparazione per il riutilizzo consiste in: operazioni di controllo, nella pulizia e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
  • il riciclaggio comprende: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  • altre forme di recupero, richiamate anche nell’articolo 4 punto 1. lett. d) della direttiva, riferibili a qualsiasi operazione che soddisfa la definizione di “recupero”, ma che non rispetta i requisiti specifici previsti per la preparazione per il riutilizzo o per il riciclaggio, quale ad esempio il recupero di energia.

Sulla base delle tipologie di recupero previste dall’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, le operazioni nel corso delle quali si potrà pervenire alla produzione di un materiale EoW ottenendo prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, sono le seguenti:

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche;

R4 – Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;

R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12“Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11, tale definizione in forza dall’allegato 2 del D.Lgs. 205/2010 è stata integrata con la seguente nota esplicativa: “In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”.

Le operazioni di recupero di rifiuti da destinare all’utilizzo come combustibile

Relativamente alle possibili operazioni di recupero di rifiuti finalizzate ad ottenere dei combustibili è necessario tener presente che, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, non sono comprese nelle attività di riciclaggio il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili.

Nel caso particolare in cui si tratti di recupero di rifiuti da destinare all’utilizzo come combustibile, le operazioni di recupero che possono condurre alla loro produzione potranno essere così individuate:

  • R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11
  • R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.

Le operazioni R12

L’operazione R12, definita come “scambio di rifiuti”, può comprendere anche le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R 11.

Tale operazione, per un rifiuto destinato ad essere recuperato come combustibile, consisterà in generale nelle seguenti attività, identificabili nel loro complesso come R12:

-presa in carico del rifiuto in ingresso, per svolgere su di esso una operazione di cernita o selezione;

– separazione e raggruppamento dei rifiuti selezionati;

– produzione, con tali attività, di un rifiuto cui compete il Codice EER del capitolo 19 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti;

– trasferimento del rifiuto selezionato ad una successiva operazione compresa da R1 a R11.

Al termine di questa operazione R12 il rifiuto dovrà essere sottoposto ad una azione di controllo successiva da qualificare come tale come R3.

Dopo questo controllo, come si vedrà di seguito, a seconda delle caratteristiche del rifiuto, e delle esigenze di mercato, esso potrà essere qualificato come un combustibile o come rifiuto ed essere inviato comunque a combustione in un impianto termico.

D’altra parte la definizione di recupero contenuta nella direttiva include non solo i processi nei quali il materiale prodotto sostituisce effettivamente altri materiali, ma anche quelli che preparano un materiale di scarto, in modo tale che non comporti più rischi correlati alla natura di rifiuto e sia pronto per essere utilizzato come materia prima in altri processi. In generale, pertanto, il momento di completamento di un’operazione di recupero può considerarsi quello in cui diviene disponibile un nuovo materiale trattato, utile per un’ulteriore elaborazione, che non presenti alcun rischio specifico per la salute e l’ambiente.

Le operazioni R3

Al termine della procedura di selezione dei rifiuti attuata mediante l’operazione R12, il suo prodotto sarà sottoposto ad una operazione di controllo che, come detto, rientra pienamente nella nozione di recupero.

Infatti, anche l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, prevede espressamente che “l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”.

A seconda delle caratteristiche che saranno rilevate nel controllo sul rifiuto selezionato, quale sottolotto di Combustibile Solido Secondario (CSS), esso potrà essere qualificato o meno come CSS-Combustibile (materiale EoW). Nel caso le sue caratteristiche rientrino per il P.C.I. e contenuto di cloro nelle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, e abbiano un contenuto di mercurio rientrante nelle classi 1 e 2, il controllo potrà dare luogo alla emissione della” dichiarazione di conformità” ai requisiti previsti dal DM 22/2013.

Il rilascio della dichiarazione ai sensi dell’articolo 8 del DM 22/2013, per il sottolotto di Combustibile Solido Secondario (CSS) “controllato” costituisce di fatto proprio l’espressione dell’azione terminale del controllo e quindi il completamento dell’operazione R3.

Nel caso invece l’azione del controllo non dia luogo alla emissione della “dichiarazione di conformità” ai requisiti previsti dal decreto ministeriale, perché il sottolotto di Combustibile Solido Secondario (CSS) non risulta conforme in quanto i valori rilevati non rientrano in quelli fissati dal DM, sarà stata comunque espletata una azione di controllo, ma il materiale ottenuto non potrà essere qualificato come EoW ma rimarrà classificato come un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. cc) con codice EER 19 12 10.

In quale momento un rifiuto cessa di essere tale?

Poiché durante l’operazione di recupero effettuata per ottenere materiali EoW, i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, proprio nel corso di essa dovrà essere individuato il momento o il punto in cui il rifiuto, in quanto assoggettato ad un’operazione di recupero, cessa di essere tale.

D’altra parte, poiché la nozione di rifiuto, di EoW e quella di recupero e riciclaggio devono essere coerenti, il momento in cui un materiale o una sostanza perviene allo stato di EoW dovrà essere simultaneo al completamento dei processi di recupero e riciclaggio, ovvero quando il materiale ottenuto non costituisce più un pericolo.

Una tale condizione risulterà indispensabile nel caso in cui l’operazione di recupero si realizzi mediante il controllo, quando cioè il rifiuto non cambierà la sua morfologia, in quanto resterà comunque tale e quale e quindi, solo sulla base di questa, resterebbe soggetto alla disciplina dei rifiuti, non dando luogo ad un nuovo materiale o a una nuova sostanza. Pertanto perché esso acquisti lo status di EoW sarà indispensabile che tale momento sia definito formalmente.

Una tale determinazione espressa sarà necessaria anche in relazione a quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 relativo alla Cessazione della qualifica di rifiuto, che prevede: La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, che si verificherà, come sopra evidenziato, solo quando si perviene ad uno stato di EoW, ovvero quando si abbia un materiale o un prodotto che non presenti più alcun rischio o pericolo per la salute e l’ambiente.

Sarà perciò necessaria una norma specifica che, nell’ambito dei criteri adottati ai sensi dell’articolo 6(2) della direttiva quadro, determini il punto particolare o il momento specifico in cui un rifiuto sottoposto a controllo non è più da considerare un rifiuto, quale quella stabilita dall’art.4 comma del DM 14 febbraio 2013, n. 22, sulla base del quale il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, comma 2, del regolamento stesso.

A questo proposito, si deve ricordare che i regolamenti comunitari emanati si sono già espressi a riguardo, individuando il momento o il punto in cui un rifiuto, in quanto assoggettato ad un’operazione di recupero, cessa di essere tale.

Nel caso che per il recupero e l’ottenimento di un EoW i criteri specifici non siano adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, il comma 3 del citato articolo 184-ter dispone che, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, le autorizzazioni siano rilasciate “caso per caso” per specifiche tipologie di rifiuto, sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente (modifica introdotta dal decreto legge 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021).