Tribunale di Bari Sez.
II 16/06/2004
Dott.ssa Francesca
Romana Pirrelli
Integra il reato di realizzazione e
gestione di discarica abusiva, di cui all’art. 51, comma 3, del d. lgs.vo
22/1997, la destinazione ed insieme la gestione a discarica non autorizzata
dell’area sita all’interno di uno stabilimento industriale, effettuata
attraverso l’accumulo negli avvallamenti di terreno di scarti di lavorazione
in cemento-amianto, polveri di amianto, fanghi e materiali di risulta, e la
successiva ricopertura con terra e cemento degli stessi in modo da sotterrarli e
colmare contemporaneamente i dislivelli, nonché la destinazione ed
apprestamento di alcuni capannoni e di un area all’interno di uno stabilimento
industriale alla raccolta di rifiuti pericolosi fra cui sacchi contenenti scarti
di lavorazione di amianto e frammenti di lastre ondulate di amianto....
Ai fini dell’individuazione
  delle condotte normativamente previste dal reato di realizzazione e gestione
  di discarica abusiva, costituisce discarica di rifiuti solidi l’attività
  duratura nel tempo o tale da determinare un’alterazione permanente e spesso
  irreversibile dell’area interessata: dell’esistenza di una discarica sono
  elementi sintomatici la ripetitività degli scarichi, l’ingente quantitativo
  di rifiuti versati per lungo tempo ed altri segni esteriori che dimostrino il
  deturpamento o la decomposizione del terreno.
Integra la condotta di
  realizzazione di discarica qualunque destinazione o allestimento a discarica
  di una data area con la effettuazione di opere a tal fine occorrenti (che
  esemplificativamente si indicano nello spianamento del terreno impiegato,
  nell’apertura dei relativi accessi, nella sistemazione di perimetrazione e
  recinzione, ecc…..) Integra invece la condotta di gestione di discarica
  qualunque contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche
  tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato.
In entrambe le ipotesi di
  realizzazione e/o gestione di discarica abusiva il reato è permanente. Nella
  prima fattispecie la permanenza cessa con il rilascio dell’autorizzazione,
  con l’ultimazione delle opere occorrenti, con l’ultimo scarico di rifiuti,
  nella seconda ipotesi la permanenza cessa con l’ottenimento
  dell’autorizzazione o con la rimozione dei rifiuti. Con l’entrata in
  vigore della recente disciplina in tema di discariche (d.lvo n36/2003 che ha
  recepito la direttiva 31/99/CE in materia) che ha introdotto fra l’altro
  cadenze temporali nella procedura di chiusura della discarica deve aggiungersi
  ai sopra elencati motivi di cessazione della permanenza in costanza di
  gestione di discarica quello “del decorso di dieci anni dalla cessazione dei
  conferimenti”. In entrambi i casi infine, ove le condizioni elencate non
  dovessero realizzarsi, si ha comunque cessazione della permanenza con la
  sentenza di condanna di primo grado.
Ai fini dell’integrazione del
  reato di gestione di discarica abusiva, il termine “gestione” va inteso in
  senso ampio attribuendo allo stesso il significato estensivo di “condurre,
  portare avanti un’iniziativa, un’attività e simili influendo in modo
  determinante sul suo svolgimento con funzioni di guida, di cura o di
  organizzazione”. Secondo l’interpretazione sistematica della normativa, il
  decreto Ronchi include nella definizione di gestione dei rifiuti, ampliando la
  previgente normativa (D.P.R. 915/82), oltre al recupero ed allo smaltimento,
  anche “il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la
  chiusura” (art.6 lett.d dl.vo n.22/97) così dando giuridica rilevanza
  all’attività di mantenimento di discarica non solo durante l’esistenza
  della stessa ma finanche dopo la sua chiusura. Anche il detentore della
  discarica potrà, pertanto, essere considerato “gestore” della discarica
  stessa, con tutti gli obblighi connessi , fra cui quelli di bonifica
  introdotti dallo stesso decreto, anche dopo la cessazione della “gestione”
  attiva e senza alcun nuovo conferimento. 
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