 T.A.R. Puglia (BA)Sez. III n. 263 del 10 febbraio 2011
T.A.R. Puglia (BA)Sez. III n. 263 del 10 febbraio 2011
Rifiuti. Abbandono e responsabilità consorzio
E' tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo, nonché alle connesse attività di recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi il responsabile dell’abuso in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali di godimento sull’area, “ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa” (fattispecie relativa a Consorzio titolare di diritto su area demaniale).
N. 00263/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00585/2005 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 (Sezione Terza)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 585 del 2005, proposto da:
 Consorzio per la Bonifica della Capitanata, rappresentato e difeso dall'avv.  Rosa Verrina, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv.  M.L.Contento, V. Piccinni,33;
 contro
 Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele De Vitto, con  domicilio eletto in Bari, via Melo, 141, presso lo studio dell’avv. R.Cerabino;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell’efficacia,
 
 dell'ordinanza Sindacale n. 6 del 28.1.2005, notificata in ata 2.2.2005 con la  quale veniva ordinato al Consorzio per la Bonifica della Capitanata "la  rimozione dei rifiuti proditoriamente abbandonati da ignoti in località S.  Cecilia, ovvero traversa sulla sinistra rispetto alla S.S. 90 per Napoli, in un  tratturello di proprietà del summenzionato Consorzio.
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Antonio Pasca  e udito per la parte ricorrente l’avv.Rosa Verrina; nessuno è comparso per il  Comune resistente.;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con il ricorso in esame il Consorzio per la Bonifica della Capitanata in persona  del Presidente p.t., proprietario del tratturo sito in l.tà S. Cecilia (traversa  sulla sinistra rispetto alla S.S. 90 per Napoli) nel territorio del Comune di  Foggia, impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
 
 Dopo i sopralluoghi effettuati dal Nucleo Ecologia del Comando di Polizia  Municipale del 25.11.04 e 15.12.04, nel corso dei quali è stata accertata una  situazione di degrado ambientale per la presenza in loco di rifiuti di varia  natura abbandonati da ignoti, il Comune di Foggia, con ordinanza sindacale n. 6  del 28.1.05, ha ingiunto al ricorrente consorzio, in qualità di proprietario, la  rimozione degli stessi ed il ripristino dello stato dei luoghi.
 
 Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
 
 1) violazione di legge con riferimento all’art. 14 co. 3 D. Lgs. n. 22/97;  eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei  presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione anche con riferimento  all’art. 3 L. n. 241/90;
 
 2) violazione di legge con riferimento all’art. 107 co. 5 del T. U. n. 267/02  per incompetenza relativa dell’autorità che ha emanato il provvedimento;
 
 3) violazione di legge con riferimento agli artt. 7, 8 e 10 L. n. 241/90 per  mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
 
 Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia, contestando le avverse  deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
 
 All’Udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
 DIRITTO
 Il ricorso è manifestamente infondato.
 
 Deve anzitutto rilevarsi che risultano infondati e, comunque, inammissibili e  privi di interesse i dedotti vizi relativi alla presunta incompetenza del  Sindaco in favore del Dirigente di Settore e di violazione degli artt. 7 ss. L.  n. 241/90 in relazione all’omesso avviso di avvio del procedimento.
 
 Ed invero, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura  oggettiva di ordinanza contingibile e urgente propria dell’impugnato  provvedimento, emanato a tutela della pubblica e privata incolumità (con  conseguente urgenza ex se), trova comunque applicazione il disposto di cui  all’art. 21 octies della L. n. 241/90, in relazione alla natura solo formale dei  vizi di cui sopra e al dispositivo del provvedimento che non avrebbe potuto  avere diverso contenuto, per quanto di seguito precisato.
 
 Risulta infatti parimenti infondato anche il primo motivo di censura, di natura  sostanziale, con cui si deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto  vari profili in relazione all’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei  confronti del Consorzio ricorrente, in ragione della mera condizione di  proprietario o titolare di diritti reali e personali di godimento.
 
 Deduce parte ricorrente che ai sensi dell’art. 14 co. 3 del D.Lgs. 5.2.97 n. 22
 
 è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo, nonché  alle connesse attività di recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei  luoghi il responsabile dell’abuso in solido con il proprietario e con i titolari  di diritti reali di godimento sull’area, “ai quali tale violazione sia  imputabile a titolo di dolo o colpa”.
 
 Premesso quanto sopra il Consorzio contesta la legittimità del provvedimento in  quanto erroneamente sarebbe stato individuato come soggetto obbligato per il  solo fatto dell’essere titolare di diritto dominicale o reale o personale  sull’area interessata, in assenza di qualsivoglia accertamento in ordine  all’imputabilità a titolo di dolo o colpa, richiamando precedenti  giurisprudenziali in tal senso.
 
 Premesso che il Consorzio ricorrente è titolare di un diritto personale di  godimento esclusivo sull’area in questione, di proprietà del demanio, in virtù  di atto di concessione (ricorrendo pertanto il richiesto collegamento formale e  sostanziale con l’area di che trattasi), rileva il Collegio che ricorre nella  specie l’imputabilità a titolo di colpa e, in particolare, sub specie di culpa  in vigilando, con conseguente piena legittimità dell’impugnato provvedimento.
 
 Il Collegio invero condivide perfettamente l’arresto giurisprudenziale  richiamato da parte ricorrente ritenendo necessaria la sussistenza dell’elemento  soggettivo dell’imputabilità in capo al proprietario o titolare di diritti reali  o personali, arresto giurisprudenziale che non risulta tuttavia pertinente con  riferimento al caso in esame.
 
 Deve infatti rilevarsi che nella specie, premessa la sussistenza di una  relazione giuridica significativa tra il soggetto intimato e il bene immobile  oggetto di abbandono dei rifiuti (rapporto di concessione demaniale), ricorre  altresì l’elemento soggettivo dell’imputabilità a titolo di colpa, peraltro  aggravata dalla peculiare natura del rapporto di concessione di beni demaniali,  in virtù dei particolari oneri gravanti sul concessionario.
 
 Deve infatti considerarsi che, come risulta anche dalle dichiarazioni dello  stesso ricorrente, il trattura in questione è munito di recinzione e di cancello  di accesso, nella esclusiva disponibilità del consorzio concessionario.
 
 L’onere di diligenza gravante sul concessionario, titolare esclusivo dell’uso  del bene demaniale di che trattasi, avrebbe dovuto comportare non solo un uso  oculato del bene, ma anche e soprattutto un obbligo di vigilanza, peraltro di  modesto contenuto, consistendo essenzialmente nelle chiusura del cancello di  accesso e nell’obbligo di tempestiva informazione alle autorità competenti  dell’eventuale deposito di rifiuti da parte di ignoti, con obbligo peraltro di  apposita denuncia all’Autorità giudiziaria, anche per la natura pericolosa dei  rifiuti abbandonati (tra cui onduline contenenti amianto e materiali di risulta  da attività di costruzione edilizia).
 
 Proprio la natura dei materiali e la consistente quantità dei rifiuti  abbandonati denotano chiaramente una incuria e una culpa in vigilando risalente  nel tempo.
 
 Come si evince dalle relazioni richiamate e dai rilievi fotografici in atti, i  rifiuti abbandonati – per qualità e quantità – non possono essere ritenuti  frutto di un accadimento episodico, bensì espressione di una illecita attività  protrattasi nel tempo e che è stata resa possibile dalla grave violazione dei  doveri di vigilanza dal parte del Consorzio.
 
 Inoltre, la presenza di muro di recinzione e di cancello di accesso, in  relazione alla quantità e qualità dei rifiuti (vedi foto) rendono evidente che  l’abbandono dei medesimi non possa che essere stato effettuato se non attraverso  l’uso di automezzi pesanti, i quali potevano accedere all’area di che trattasi  (escludendo l’ipotesi del consenso del Consorzio) solo nell’ipotesi che il  cancello di accesso fosse stato incurantemente lasciato aperto.
 
 Né risulta in senso contrario prova alcuna di forzatura o effrazione del  cancello e della serratura, circostanze che avrebbero dovuto determinare un  concessionario diligente alla proposizione di una denuncia contro ignoti.
 
 Ricorre quindi ictu oculi il presupposto della imputabilità a titolo di colpa  grave (culpa in vigilando), peraltro reiterata nel tempo, a carico del  Consorzio, risultando evidente pertanto che lo stesso è stato individuato come  destinatario del provvedimento impugnato e come soggetto obbligato alla  rimozione, recupero, smaltimento e ripristino dello status quo ante non in  quanto mero titolare di una relazione giuridica qualificata con il bene, bensì  per la concomitante sussistenza di numerosi elementi probatori di imputabilità  per colpa della condotta di che trattasi, atteso che l’abbandono di rifiuti è  stato reso possibile a causa del colpevole comportamento serbato dal Consorzio.
 
 Il ricorso va dunque respinto.
 
 Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per spese,  diritti e onorari, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e vanno  dunque poste a carico del Consorzio ricorrente.
P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo  respinge.
 
 Condanna il Consorzio ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Foggia,  delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per spese,  diritti e onorari, oltre accessori di legge.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Pietro Morea, Presidente
 Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
 Paolo Amovilli, Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 10/02/2011
 
                    




