 T.A.R. Toscana Sez. II n. 225 del 4 febbraio 2011
T.A.R. Toscana Sez. II n. 225 del 4 febbraio 2011
Rifiuti. Bonifiche e principio chi inquina paga
Tanto la disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 (in particolare, l’art. 17, comma 2), quanto quella introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 (ed in particolare, gli artt. 240 e segg.), si ispirano al principio secondo cui l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa: l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere invece addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità. L’Amministrazione non può, cioè, imporre ai soggetti che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento. L’enunciato è, peraltro, conforme al principio “chi inquina, paga”, cui si ispira la normativa comunitaria (cfr. art. 174, ex art. 130/R, del Trattato CE), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.
N. 00225/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 02073/2007 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 
 sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2007, proposto da:
 Consorzio Zona Industriale Apuana, Korfmann Cut Machinery S.r.l., Tecnofit di  Panzera Gian Franco & C. S.n.c., Apuan Car S.a.s. di Ceccarelli Umberto & C.,  E.A.M. di Pierucci O., Chlabe S.r.l., Nuova Timi S.r.l., Tecnomar S.r.l.,  A.Bongiorni S.r.l., Brotini S.p.A., Gentili Costruzioni S.r.l., L.C.A. S.r.l.  Unipersonale, M.P.T. S.r.l., Valdettaro Shipyard S.r.l., Elettromeccanica Renzo  Frigerio & C. S.n.c., Apuapolaris S.r.l., Co.Far.Pa. Soc. Coop., Ceccotti Chiara  & C. S.n.c., Impresa Ceccotti Brunello, Universal Diamond S.r.l., F.B.  Immobiliare S.r.l., Eco Dem 2000 S.r.l., L.P. Cantiere Nautico S.r.l., Food  Services S.r.l., Nauticad S.r.l., in persona dei rispettivi legali  rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Andreani, Alessio  Del Carratore, Alessandro Tassinari, con domicilio eletto presso Antonio  Andreani in Firenze, via Fra' D. Buonvicini, 21;
 contro
 Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, in persona del  Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato  di Firenze, domiciliataria per legge;
 Regione Toscana, in persona del Presidente p.t.;
 A.R.P.A.T. Dipartimento provinciale di Massa, in persona del direttore p.t.;
 
 nei confronti di
 
 Montedison S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e  difesa dagli avv. Fabio Colzi, Roberto Invernizzi, Wladimiro Francesco Troise  Mangoni, con domicilio eletto presso Fabio Colzi in Firenze, via San Gallo n.  76;
 
 per l'annullamento, previa sospensione,
 
 - del verbale in data 13.12.2006 della Conferenza di servizi, convocata presso  il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in pari data  ai sensi dell’art. 14 ter, comma 2, della legge n. 241/1990 recante  determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito  di bonifica di interesse nazionale di Massa Carrara;
 
 - del verbale in data 14.10.2006 della Conferenza di servizi, convocata presso  il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in pari data  ai sensi dell’art. 14 ter, comma 2, della legge n. 241/1990 recante  determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito  di bonifica di interesse nazionale di Massa Carrara;
 
 - del decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare prot. n. 3623/QdV/DI/B, in data 18.05.2007, contenente il  provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive delle  Conferenze di Servizi decisorie dei giorni 4.10.2006 e del 13.12.2006;
 
 - del decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare prot. n. 3622/QdV/DI/B, del 18.5.2007, contenente il  provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive delle  Conferenze di Servizi decisorie dei giorni 24.3.2005, 28.7.2005, 22.12.2005,  30.3.2006 e 28.4.2006;
 
 - della comunicazione prot. n. 12180/QdV/DI-VII-VIII in data 18.5.2007  successivamente pervenuta con cui il Direttore Generale del Ministero  dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per  la qualità della vita ha trasmesso ai ricorrenti il Decreto Direttoriale  concernente il provvedimento finale di adozione ex art. 14 ter L. n. 241/1990  delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi relativa al sito di  bonifica d’interesse nazionale di “Massa Carrara” ( dec. dir. n. 3622/QdV/DI/B);
 
 - della comunicazione prot. n. 12178/QdV/DI-VII-VIII in data 18.5.2007  successivamente pervenuta con cui il Direttore Generale del Ministero  dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per  la qualità della vita ha trasmesso ai ricorrenti il Decreto Direttoriale  concernente il provvedimento finale di adozione ex art. 14 ter L. n. 241/1990  delle determinazioni conclusive delle Conferenze di Servizi relative al sito di  bonifica d’interesse nazionale di “Massa Carrara” (dec. dir. n. 362 ed il  verbale allegato della conferenza in data 13.12.2006);
 
 - della comunicazione prot. n. 15509/QdV/DI/VII-VIII del 14.06.2007 della  Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e  del Mare;
 
 - della nota prot. n. 18663/QdV/DI del Ministero dell’Ambiente e della Tutela  del Territorio e del Mare del 22.09.2006; nonché di ogni atro atto presupposto  connesso e/o consequenziale, pur se di estremi sconosciuti ai ricorrenti, ed in  particolare degli atti richiamati nelle conferenze di servizi decisorie tenutesi  presso il Ministero dell’Ambiente in data 04.10.2006 ed in data 13.12.06, ed in  specifico delle conclusioni della conferenza di servizi istruttoria del  19.07.2006, non conosciute; delle conclusioni della conferenza di servizi  istruttoria del 28.04.2006, non conosciute; delle conclusioni della conferenza  di servizi istruttoria del 28.07.2005, non conosciute; delle conclusioni della  conferenza di servizi istruttoria del 24.03.2005, non conosciute; delle  conclusioni della conferenza di servizi istruttoria del 10.02.2005, non  conosciute; delle conclusioni della conferenza di servizi istruttoria del  09.11.2004, non conosciute; delle conclusioni della conferenza di servizi  istruttoria del 07.10.2003, non conosciute; delle conclusioni della conferenza  di servizi istruttoria del 17.07.2003, non conosciute;
 
 compresi quelli materialmente ad esso non allegati ed anche se non conosciuti;
 
 - di ogni ulteriore allegato al verbale della Conferenza di servizi del  13.12.06, anche se non richiamato nel testo del verbale;
 
 di tutti i verbali e documenti preparatori della Conferenza di Servizi sia  decisorie che istruttorie precedenti e successivi alla Conferenza del 13.12.06.
 
 Tutti i provvedimenti sopra indicati vengono impugnati sia in toto, che per le  parti in cui in sede di Conferenza di servizi è stato chiesto ai titolari delle  aree ex Farmoplant :
 
 - di attuare indagini puntuali di caratterizzazione sulle acque di falda e –  alla luce dei superamenti riscontrati rispetto ai valori di concentrazione  limite indicati – di effettuare nei 30 giorni dalla data di ricevimento del  verbale interventi di MISE della falda, consistenti nella realizzazione di una  barriera di contenimento fisico in aggiunta al sistema idraulico di emungimento  già prescritto lungo tutto il fronte dello Stabilimento a valle idrogeologico  dell’area;
 
 - la trasmissione del progetto di bonifica delle acque di falda basato sul  contenimento fisico dell’intera area;
 
 - di attivare i poteri sostitutivi in caso di perdurante inadempienza in danno  degli inadempienti, costituendo il verbale stesso messa in mora;
 
 - di richiedere ai titolari di aree ricompresse nell’area ex Farmoplant  l’ottemperanza alle prescrizioni formulate da ARPAT anche nella nota acquisita  dal Ministero dell’Ambiente al prot. 18663/QvD/DI del 22.9.2006.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'ambiente e tutela  del territorio e del mare e di Montedison S.r.l.;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Bernardo  Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Riferiscono i ricorrenti di essere proprietari di aree ricomprese nel complesso  industriale dell'ex stabilimento Farmoplant di Massa, costituito da un compendio  immobiliare appartenuto, sin dagli anni 50, al gruppo Montedison che lo ha  gestito con una serie di società fino alla lottizzazione e la vendita dei  terreni avvenuta negli anni 2001/2004.
 
 Nell'estate del 1988, durante la gestione Farmoplant, si verificava un grave  incidente con l'incendio degli impianti produttivi ed emissioni inquinanti  nell'atmosfera che comportava la cessazione dell'attività e la progressiva  dismissione dello stabilimento.
 
 Nel 1991 la CERSAM s.r.l., subentrata a Farmoplant, provvedeva ad avviare gli  interventi di bonifica dell'area, conclusi nel 1995 con la certificazione di  avvenuta bonifica dell'area industriale dismessa, rendendola così disponibile ai  fini dell'insediamento di nuove attività industriali.
 
 Poiché tale certificazione prevedeva l'attivazione di un sistema di contenimento  e controllo delle acque di falda, la predetta società realizzava e manteneva in  funzione una barriera idraulica consistente in 7 pozzi di emungimento delle  acque di falda, con monitoraggio, analisi e trattamento prima dello scarico,  come previsto dal decreto di bonifica del 22 settembre 1995.
 
 Con la legge n. 426/1998 veniva istituito il sito di bonifica di interesse  nazionale di Massa Carrara e, con d.m. 21 dicembre 1999, veniva disposta la  perimetrazione di tutta l'area industriale Apuana, inclusa quindi la zona ex  Farmoplant.
 
 CERSAM provvedeva al frazionamento del compendio immobiliare, previo piano di  lottizzazione approvato dal Comune di Massa, e, quindi, alla sua vendita in  lotti ai terzi acquirenti, con espressa menzione negli atti dell'avvenuta  bonifica dell'area, come da certificazione rilasciata dalla Regione Toscana. Ad  ulteriore garanzia degli acquirenti veniva inserita nei singoli contratti una  clausola che prevedeva l'obbligo per il dante causa di accollarsi i costi di  eventuali ulteriori bonifiche imposte dalla pubblica amministrazione nel termine  di tre anni dalla stipula.
 
 Rilevano, a questo punto i ricorrenti, che la barriera di contenimento idraulico  approntata dalla CERSAM avrebbe dimostrato la sua piena efficacia, tanto che la  qualità dell'acqua di falda, costantemente monitorata attraverso analisi  semestrali, sarebbe progressivamente e sensibilmente migliorata nel corso degli  anni, al punto che, dal 1999, l'acqua emunta non richiede più alcun trattamento  e può essere direttamente scaricata nell'adiacente torrente Lavello.
 
 Nell'anno 2003, tuttavia, il Direttore generale per la gestione dei rifiuti e  bonifiche del Ministero dell'ambiente avviava un procedimento per la messa in  sicurezza di emergenza, secondo le previsioni del d.m. 471/1999.
 
 In data 4 agosto 2004, in sede di conferenza di servizi decisoria presso il  Ministero dell'ambiente, veniva affidata all’ARPAT l'integrazione degli studi  relativi alla falda sottostante il sito precedentemente eseguiti. In una  successiva conferenza di servizi veniva stabilito di fissare un termine (il 30  settembre 2005) per l'elaborazione di progetti individuali per ciascun  insediamento, precisando inoltre che, in caso di ottemperanza, sarebbero stati  attivati poteri sostitutivi in danno dei soggetti inadempienti.
 
 Tali richieste venivano, peraltro, indirizzate alla Montedison che, con propria  nota del 3 marzo 2006, replicando alla richiesta dell’ARPAT, Sezione di Massa,  di attuare la prescrizione impartita nella conferenza di servizi decisoria del  22 dicembre 2005, precisava che la pretesa doveva essere indirizzata agli  attuali titolari dell'ex area Farmoplant.
 
 Preso atto di tale situazione, il Ministero dell'ambiente, nella conferenza di  servizi decisoria del 28 aprile 2006, in attesa di deliberare in merito  all'inizio dello studio di fattibilità per la messa in sicurezza di emergenza  della falda mediante intervento coordinato, deliberava di chiedere, entro 30  giorni dal ricevimento del verbale, ai soggetti titolari dell'area ex Farmoplant,  l’adozione di misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda consistenti  nella realizzazione di una barriera idraulica di emungimento e successivo  trattamento lungo il fronte dello stabilimento a valle idrogeologico dell'area,  nonché di presentare un progetto di bonifica delle acque di falda basato sul  confinamento fisico delle stesse.
 
 Tanto nell’ipotesi che dalle indagini sulle acque di falda precedentemente  prescritte si fossero evidenziati valori di concentrazione superiori a quelli  limite indicati nella tabella "acque sotterranee" dell'allegato 1 al d.m.  471/1999.
 
 Tutte le fasi del procedimento finora descritte si sono svolte in assenza di  qualsiasi comunicazione e partecipazione conseguente delle ricorrenti.
 
 Le successive conferenze di servizi istruttorie e decisorie pervenivano alle  conclusioni fatte proprie dai provvedimenti dirigenziali in epigrafe indicati  con i quali, in particolare, veniva richiesto alle società ricorrenti  l’attivazione di un intervento di messa in sicurezza d’emergenza della falda,  consistente in una barriera di contenimento fisico “lungo il fronte dello  Stabilimento a valle idrogeologico dell’area”, nonché la presentazione, entro  trenta giorni, di un progetto di bonifica delle acque di falda fondato sul  contenimento fisico dell’intera area.
 
 Contro tali atti ricorrono le società in intestazione chiedendone  l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi  che seguono:
 
 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10-bis, 14 e segg. della l.  n. 241/1990, dell’art. 239 del d.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio del  giusto procedimento, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei  presupposti, inesistente istruttoria e motivazione.
 
 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.m. n. 471/1999 e dell’art.  164 del d.lgs. n. 152/2006. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto dei  presupposti, travisamento dei fatti, inesistente motivazione ed istruttoria e  contraddittorietà.
 
 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990,  dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e degli artt. 240 e segg. del d.lgs. n.  152/2006. Eccesso di potere per inesistente motivazione e inesistente  istruttoria. Difetto dei presupposti. Incompetenza. Violazione dell’art. 252,  comma 4, del d.lgs. 15272006.
 
 4. Violazione falsa applicazione degli artt. 4, 23, 192, 240, 242, 243, 244,  245, 252, 253, 311, 313 del d.lgs. n. 152/2006, dell’Allegato 3 al Titolo V,  Parte IV, del d.lgs. n. 152 cit., dell’art. 9 del d.m. n. 471/1999, del d.P.R.  12 aprile 1996, dell’art. 1 del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377, dell’art. 3  della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto  procedimento, per inesistente motivazione ed istruttoria, travisamento dei  fatti, difetto dei presupposti, violazione del principio comunitario  dell’applicazione delle migliori tecnologie a costi sopportabili e del principio  di proporzionalità, incongruità, illogicità, irrazionalità e contraddittorietà  manifeste. Sviamento di potere.
 
 Si è costituita in giudizio il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e  del mare opponendosi all’accoglimento del gravame. Scritti difensivi sono stati  depositati anche dalla controinteressata Montedison in senso avversativo alle  tesi di parte ricorrente.
 
 Con ordinanza n. 31 depositata il 17 gennaio 2008 veniva accolta la domanda  incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
 
 Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la  decisione.
 DIRITTO
 Con il ricorso in esame sono impugnati i decreti direttoriali del Ministero  dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, in epigrafe precisati, recanti  i provvedimenti finali di adozione delle determinazioni conclusive delle  Conferenze di Servizi decisorie dei giorni 4.10.2006, 13.12.2006 e 18.5.2007,  oltre agli presupposti in essi richiamati, nella parte in cui contengono  prescrizioni a carico delle ricorrenti.
 
 In particolare si contestano le parti dei suddetti provvedimenti in cui viene  richiesto alle ricorrenti di “avviare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento  del presente verbale, la realizzazione di un sistema idraulico di emungimento a  monte della barriera fisica e successivo trattamento, lungo tutto il fronte  dello Stabilimento a valle idrogeologico dell’area”; “la trasmissione del  Progetto di Bonifica dei suoli dell’area in esame(che deve riguardare tutti i  superamenti riscontrati e non solo gli hot spot)”; “ai fini dello svincolo di  alcune sub aree i cui risultati di caratterizzazione hanno mostrato per gli  analiti ricercati valori inferiori ai limiti fissati dalla vigente normativa in  materia di bonifiche è necessario che sia presentato il Progetto definitivo di  bonifica dei suoli e delle acque di falda basato sul contenimento fisico  dell’intera area”.
 
 Con priorità logica sulle altre questioni deve essere esaminato il terzo motivo  di ricorso, con il quale viene dedotto il vizio di incompetenza dell’organo  emanante, atteso che, in caso di suo accoglimento dovrebbe pronunciarsi  l’annullamento degli atti impugnati e rimettersi l’affare all’autorità  competente, restando precluso l’esame degli ulteriori motivi di censura, onde  evitare di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora  esercitati, come stabilito dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. (cfr., con  riferimento al’analogo divieto contenuto nell’art. 26, l. T.A.R. cfr. C.d.S.,  Sez. IV, 20 luglio 2009, n. 4568).
 
 Il motivo è infondato.
 
 In analoga controversia il Collegio ha espresso l’avviso, dal quale non si  rinvengono motivi per discostarsi, che l’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006,  distinguendo tra atti ed attività di competenza del Ministro dell’Ambiente ed  atti e attività facenti capo al Ministero, faccia rientrare tra i primi  l’individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale  (trattandosi di atto attinente all’indirizzo politico-amministrativo in materia  di bonifica), nel mentre l’impugnato decreto di recepimento della Conferenza di  Servizi costituisce un mero atto di gestione, di competenza dirigenziale e non  del Ministro, atteso che esso certamente non concerne le scelte di fondo che la  P.A. è chiamata a compiere nel settore in esame (T.A.R. Toscana, sez. II, 19  maggio 2010, n. 1525).
 
 Mentre i primi, infatti, si limitano a definire gli obiettivi e programmi da  attuare, verificandone i risultati, il raggiungimento di questi risulta  riservato alla responsabilità dei dirigenti. Ciò, in base al generale principio  di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, che presiede  l’organizzazione ed il funzionamento delle P.A., alla luce anche dell’art. 4,  comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 ottobre  2009, n. 1738).
 
 Analogamente deve ritenersi infondata la doglianza – contenuta nel medesimo  motivo – relativa all’omissione del concerto con il Ministero delle attività  produttive, atteso che il suddetto concerto non è richiesto dalla normativa di  riferimento, limitandosi l’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, ad  affermare che il predetto dicastero deve essere “sentito”, con ciò escludendosi  il ben più penetrante potere connesso all’esercizio del “concerto” che  presuppone una manifestazione di volontà equiordinata a quello dell’organo  procedente.
 
 Il ricorso è in ogni caso fondato per quanto attiene agli ulteriori profili di  illegittimità dedotti dalla parte ricorrente.
 
 In primo luogo, si palesa fondato il primo motivo con cui la parte ricorrente  denuncia la violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento da  parte dell’Amministrazione procedente.
 
 L’art. 7 della l. n. 241/1990 stabilisce, come è noto, che “ove non sussistano  ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del  procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità  previste dall’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento  finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono  intervenirvi”.
 
 Nel caso di specie non è contestato, in punto di fatto, che la comunicazione in  parola non sia stata inviata, né le interessate hanno potuto prendere parte alle  conferenze di servizi onde far valere le proprie ragioni attraverso documentate  osservazioni.
 
 Del pari è incontroverso che le società ricorrenti per essere destinatarie del  provvedimento finale dal quale sono, con ogni evidenza, negativamente incise  avrebbero dovuto ricevere la comunicazione prevista dalla norma sopra citata  onde consentire la loro partecipazione al procedimento.
 
 Ugualmente condivisibili appaino le doglianze di cui al quarto motivo volte a  contestare l’imposizione di prescrizioni sulla base della mera titolarità del  diritto di proprietà dell’area interessata.
 
 Come questa Sezione ha più volte avuto modo di affermare (cfr., ex multis,  T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 665; id., 6 maggio 2009, n. 762)  che, tanto la disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 (in particolare, l’art. 17,  comma 2), quanto quella introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 (ed in particolare,  gli artt. 240 e segg.), si ispirano al principio secondo cui l’obbligo di  adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la  situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale  situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa:  l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere invece addossato al  proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità (cfr., nello stesso  senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 26 luglio 2007, n. 1254).
 
 L’Amministrazione non può, cioè, imporre ai soggetti che non abbiano alcuna  responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano  individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di  recupero e di risanamento (così, nel vigore della precedente disciplina, T.A.R.  Veneto, Sez. II, 2 febbraio 2002, n. 320).
 
 L’enunciato è, peraltro, conforme al principio “chi inquina, paga”, cui si  ispira la normativa comunitaria (cfr. art. 174, ex art. 130/R, del Trattato CE),  la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di  sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.
 
 Nel caso di specie è fuori di dubbio che le ricorrenti non hanno dato luogo né  hanno concorso agli accadimenti (come riferito in narrativa risalenti ad epoca  anteriore all’acquisto delle aree in loro possesso) che hanno provocato  l’inquinamento per il quale vengono imposte le operazioni di m.i.s.e. e di  bonifica, ascrivibili, per quanto è dato affermare dalla ricostruzione  prospettata dalle parti, alla gestione della ex Farmoplant.
 
 D’altro canto può osservarsi che, a chiusura del sistema, il Codice  dell’ambiente (artt. 244, 250 e 253) prevede che, nell’ipotesi di mancata  esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile  dell’inquinamento, ovvero di impossibile individuazione dello stesso – e  sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti  interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A.  competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore  dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le  garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Lombardia,  Milano, Sez. II, 10 luglio 2007, n. 5355; T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 settembre  2009, n. 1448).
 
 Ne discende che è del tutto illegittima l’imposizione a carico delle medesime  degli oneri enumerati dall’Amministrazione intimata.
 
 Con riferimento a tale ultimo profilo le ricorrenti si dolgono (con il quarto  motivo) dell’illegittimità della prescrizione dell’intervento di messa in  sicurezza d’emergenza consistente in una barriera di contenimento fisico “lungo  tutto il fronte dello Stabilimento a valle idrogeologico dell’area”, trattandosi  di disposizione priva di adeguata istruttoria e di motivazione in grado di  giustificarne l’adozione.
 
 Osserva, sul punto, il Collegio che la misura della cd. barriera fisica non  risulta supportata, negli atti impugnati, da adeguati accertamenti tecnici o da  altre spiegazioni, che la indichino come l’unico od il miglior sistema per  evitare la diffusione dell’inquinamento, di tal ché il riferimento, contenuto  nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria, ad un’ampia ed approfondita  discussione, ha natura di mera (e del tutto inidonea) formula di stile.
 
 A prescindere dalla valutazione di altre misure, di minore complessità ed  onerosità, resta fermo che, secondo la giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Lecce.  Sez. I, 11 giugno 2007, n. 2247), anche di questa Sezione (T.A.R. Toscana, Sez.  II, 14 ottobre 2009, n. 1540; id., 18 dicembre 2009, n. 3973), la P.A. è tenuta  a valutare ed accertare non solo l’inefficacia di misure meno invasive della  barriera fisica, ma anche l’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del  sistema di contenimento fisico. Pertanto, l’opzione per detto sistema, ovvero  per un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, avrebbe  potuto legittimamente avere luogo soltanto all’esito di un’analisi comparativa  tra le diverse alternative in discorso, in ragione delle specifiche  caratteristiche dell’area. L’analisi comparativa si sarebbe dovuta incentrare  sull’efficacia delle diverse alternative nel raggiungere gli obiettivi finali,  nonché sulle concentrazioni residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro  compatibilità con l’urgenza del provvedere, e sull’impatto rispetto all’ambiente  circostante gli interventi (T.A.R. Lecce, Sez. I, n. 2247/2007, cit.).
 
 Tanto, soprattutto, ove si tenga conto dell’opera di bonifica posta  precedentemente in essere dal gruppo Montedison, precedente proprietario  dell’area, consistente nell’allestimento di una barriera idraulica costituita da  sette pozzi di emungimento che aveva dimostrato la sua efficacia, al punto che  alla stessa era stato rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara  l’autorizzazione allo scarico tal quale delle acque emunte dalla falda  nell’adiacente torrente Lavello.
 
 E’ mancata, dunque, la necessaria istruttoria sulle possibili interazioni tra i  due modelli di barriera ipotizzabili (idraulica e fisica), al fine di evitare  duplicazioni di interventi, con inutile aggravio dei costi, in spregio del  principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
 
 Per le considerazioni che precedono, assorbite le altre censure, il ricorso deve  perciò essere accolto, conseguendone l’annullamento, per quanto di interesse  delle ricorrenti, degli atti impugnati.
 
 Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in  dispositivo per quanto attiene al Ministero dell’ambiente, mentre possono essere  compensate per le altre controparti evocate in giudizio.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie  e per l’effetto annulla gli atti impugnati
 
 Liquida forfettariamente in € 4.000,00, oltre IVA e CPA, le spese di giudizio in  danno del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare,  compensandole per il resto.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Maurizio Nicolosi, Presidente
 Bernardo Massari, Primo Referendario, Estensore
 Pietro De Berardinis, Primo Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 04/02/2011
 
                    




