 T.A.R. PUGLIA (LE) Sez. I n. 88 del 19 gennaio 2011
T.A.R. PUGLIA (LE) Sez. I n. 88 del 19 gennaio 2011
Rifiuti. Discariche
La disposizione dell’art. 2.4.2.-Barriera geologica dell’Allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 non detta certamente un principio di piena alternatività e indifferenza tra barriera geologica e barriera artificiale, ma si limita solo a prevede il “completamento” delle eventuali insufficienze tipologiche del terreno, ai fini che ci occupano, tramite l’intervento dell’uomo; siamo pertanto certamente in presenza di un sistema che continua a mantenere prevalenza alle caratteristiche geologiche del terreno circostante la discarica, sia pure prevedendo la possibilità di interventi artificiali integrativi.
N. 00088/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00524/2010 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 Lecce - Sezione Prima
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 524 del 2010, proposto da:
 Soc Cisa Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Quinto, Pietro Quinto, con  domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
 contro
 Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Colelli, con domicilio  eletto presso Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo  Moro;
 
 per l'annullamento
 
 della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.2668 del 28 dicembre 2009,  con la quale è stato approvato "l'aggiornamento del Piano di Gestione dei  rifiuti speciali nella Regione Puglia", pubblicata sul BURP n.16 del 26 gennaio  2010, nei limiti dell'interesse della ricorrente; nonché di tutti gli atti  connessi, presupposti e conseguenti, ancorché sconosciuti.
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Luigi Viola  e uditi altresì, l’Avv. Luigi Quinto per la società ricorrente e l’Avv. Colelli  per la Regione Puglia;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 La ricorrente opera nel settore della gestione di impianti di smaltimento  rifiuti ed è proprietaria dell’impianto sito nel Comune di Statte (TA), località  Gravinola, autorizzato con determinazione 3 novembre 2005 n. 174 (impugnata dai  Comuni contermini con ricorsi respinti dalla Sezione con le sentenze 19 giugno  2009 n.1587-1589) e ormai prossimo ad entrare in esercizio.
 
 Con deliberazione 28 dicembre 2009 n. 2668, la Giunta Regionale Pugliese  approvava l’<<aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella  Regione Puglia>>; l’art. 15 del nuovo strumento programmatorio prevedeva una  disposizione dal seguente tenore: <<per le discariche di nuova realizzazione  autorizzate e non in esercizio o da autorizzare all’esercizio successivamente  alla data di approvazione del presente piano, si dispone che: Le deroghe  richieste ai sensi dell’art. 10 del DM 3 agosto 2005 possono essere concesse  solo nelle ipotesi di siti caratterizzati da litologia argillosa>>.
 
 Ritenendo la disposizione lesiva della propria attività imprenditoriale (e,  soprattutto, praticamente impeditiva dell’attivazione di nuovi impianti nella  Regione Puglia), la ricorrente presentava la presente impugnazione, sulla base  di censure di: 1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2003, illogicità  manifesta; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 199 del d.lgs.  152/1996, violazione artt. 117 e 118 Cost.; 3) violazione direttiva 1999/31/CE;  4) irrazionalità manifesta.
 
 Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale, controdeducendo sul  merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del  ricorso.
 
 All'udienza del 15 dicembre 2010 il ricorso passava quindi in decisione.
 DIRITTO
 In via preliminare, la Sezione deve rilevare come l’infondatezza meritale del  ricorso permetta di prescindere dall’esame di eccezione preliminare di  inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dalla difesa  della Regione Puglia.
 
 Il primo e il secondo motivo di ricorso sono poi caratterizzati da importanti  connessioni logiche e possono pertanto essere trattati unitariamente.
 
 La previsione del punto 2.4.2.-Barriera geologica dell’Allegato I al d.lgs. 13  gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle  discariche di rifiuti), dopo aver individuato le caratteristiche fondamentali di  permeabilità e spessore del <<substrato della base e dei fianchi della  discarica>> con riferimento alle diverse tipologie dei rifiuti pericolosi e non  pericolosi, reca una disposizione tesa a regolamentare le ipotesi in cui il  suolo e il sottosuolo circostanti la discarica non raggiungano le dette  caratteristiche: <<la barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le  condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un  sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una  protezione equivalente>> (terzo comma della disp. cit.).
 
 Nella prospettazione posta a base del ricorso, la previsione in discorso è  considerata espressione di un principio di piena equivalenza tra barriera  geologica e barriera di confinamento artificiale (<<la normativa nazionale…..ha  sancito l’equivalenza tra barriera geologica naturale e barriera artificiale,  riconoscendo come quest’ultima assicuri livelli di permeabilità equivalenti  rispetto alla prima e quindi analogo livello di protezione ambientale>>) che  renderebbe sostanzialmente inutile e irrazionale il riferimento alle  caratteristiche geologiche del suolo circostante la discarica,atteso che dette  caratteristiche potrebbero, in ogni caso, essere surrogate da idonea barriera  artificiale; da cui la prospettata illegittimità della previsione impugnata che  opera un riferimento solo alle caratteristiche geologiche del suolo circostante  la discarica, senza considerare, in alcun modo, la possibilità di realizzare una  barriera di contenimento artificiale ad effetti equivalenti.
 
 A ben guardare, però, la disposizione dell’art. 2.4.2.-Barriera geologica  dell’Allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 non detta certamente un  principio di piena alternatività e indifferenza tra barriera geologica e  barriera artificiale, ma si limita solo a prevede il “completamento” delle  eventuali insufficienze tipologiche del terreno, ai fini che ci occupano,  tramite l’intervento dell’uomo; siamo pertanto certamente in presenza di un  sistema che continua a mantenere prevalenza alle caratteristiche geologiche del  terreno circostante la discarica, sia pure prevedendo la possibilità di  interventi artificiali integrativi.
 
 In un sistema di questo tipo non può certamente essere considerata irrazionale  una previsione di fonte regionale che, in determinate circostanze eccezionali  (quelle poste a base della deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005), preveda  una disciplina più restrittiva, costituita dalla limitazione ai soli casi in cui  sia presente una tipologia geologica del territorio circostante (quella  argillosa) che offra maggiori garanzie, sotto il profilo degli indici di  permeabilità, degli indici previsti dal citato art. 2.4.2.-Barriera geologica  dell’Allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; in buona sostanza, pertanto, è  la stessa eccezionalità della deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005 (che, a  differenza di quanto prospettato da parte ricorrente, continua ad essere  prospettata dal nostro ordinamento come possibilità derogatoria ed eccezionale,  non potendo essere considerata attinente alla “normalità” del funzionamento  della discarica) a rendere legittima la previsione regionale che prevede che, in  questi casi, il terreno circostante la discarica debba dare le maggiori  garanzie, sotto il profilo della permeabilità, proprie dei suoli argillosi  (certamente presenti anche nella Regione Puglia, come desumibile dalla stessa  documentazione geologica depositata da parte ricorrente).
 
 Il primo motivo di ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.
 
 La ratio della previsione dell’art. 15, ult. comma della deliberazione 28  dicembre 2009 n. 2668 della Giunta Regionale Pugliese è poi agevolmente  enucleabile dallo stesso riferimento alla natura argillosa del terreno  sottostante la discarica; appare, infatti, di tutta evidenza come il riferimento  alla natura argillosa del terreno appaia finalizzato ad assicurare maggiori  garanzie di sicurezza, con riferimento a problematiche di eventuale permeabilità  della barriera geologica e, quindi, alla possibile dispersione ed al passaggio  nelle falde idriche di componenti nocivi per la salute.
 
 Una volta individuata la ratio della previsione nella tutela della falde idriche  e della salute dei cittadini, l’infondatezza del secondo motivo di ricorso  (relativo alla competenza statale ad emanare disposizioni come quella impugnata)  appare evidente.
 
 Affrontando la problematica del sistema di competenze in materia di gestione del  ciclo dei rifiuti, la Corte costituzionale (Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61) ha  richiamato una serie di principi, già più volte affermati, che disegnano una  sistematica, secondo la quale:
 
 <<a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di  tutela dell'ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009; vedi, anche, sentenze  nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza  regionale in materia di tutela dell'ambiente (vedi sentenze nn. 10 del 2009, 149  del 2008 e 378 del 2007);
 
 b) le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la  normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il  raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della  salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.)  livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62  del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine  non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di  disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di  un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della  loro esplicazione>> (Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61; nello stesso si veda anche  la successiva 24 luglio 2009, n. 249).
 
 Nella vicenda che ci occupa, siamo proprio in presenza di una previsione (quella  dell’art. 15, ult. comma della deliberazione 28 dicembre 2009 n. 2668 della  Giunta Regionale Pugliese) che indubbiamente incide sul ciclo di gestione dei  rifiuti (e sull’attività economica svolta dai gestori), ma sulla base della  finalità di raggiungere <<livelli di tutela più elevati>> di quelli previsti  dalla normativa statale in una materia sicuramente e tipicamente di competenza  regionale, come la tutela della salute,finalità evidenziata dal fatto che i più  elevati livelli di tutela riguardano specificamente i corpi idrici.
 
 Anche il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
 
 Per quello che riguarda il terzo motivo di ricorso, deve innanzitutto rilevarsi  come la previsione del punto 2.2. dei <<Criteri e procedure per l'ammissione dei  rifiuti nelle discariche>> approvati con dec. 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE  del Consiglio dell’Unione Europea (<<nel presente allegato i valori limite sono  stabiliti solo per i rifiuti non pericolosi collocati in discarica nella stessa  area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi>>), non escluda  certamente il potere degli Stati Membri e delle Amministrazioni di dettare  eventualmente una disciplina più restrittiva che estenda eventualmente i valori  limite anche ai rifiuti non pericolosi non <<collocati in discarica nella stessa  area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi>>.
 
 A prescindere da ogni considerazione in ordine alla rilevanza della censura (che  appare più attinente alla fase della gestione della discarica e dell’eventuale  richiesta di deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005), la Sezione non può  mancare di rilevare come l’accoglimento della censura sia del tutto precluso da  quanto sopra rilevato in ordine alla possibilità per le Amministrazioni  competenti di dettare eventualmente livelli di tutela più restrittivi e  stringenti di quelli previsti a livello comunitario.
 
 L’accoglimento della quarta censura di ricorso (irrazionalità manifesta  derivante dalla mancata considerazione delle esigenze imprenditoriali delle  aziende titolari di discariche già autorizzate, ma non ancora entrate in  funzione al momento di entrata in vigore della disposizione impugnata) è poi  precluso dalla più generale considerazione relativa alla sostanziale mancanza,  nel nostro ordinamento, di una norma che preveda l’impossibilità di prevedere,  in corso di esercizio di determinate attività, criteri più restrittivi che  modifichino anche radicalmente il quadro economico avuto presente al momento di  richiesta degli atti autorizzativi, ma che appaiano giustificati, come nel caso  che ci occupa, da preminenti esigenze di tutela della salute dei cittadini.
 
 Il ricorso deve pertanto essere respinto; sussistono ragioni per procedere alla  compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
 
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo  respinge, come da motivazione.
 
 Compensa le spese di giudizio tra le parti.
 
 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Antonio Cavallari, Presidente
 Luigi Viola, Consigliere, Estensore
 Carlo Dibello, Primo Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 19/01/2011
 
                    




