 TAR Lombardia (BS) Sez. I sent. 1511 8 aprile 2010
TAR Lombardia (BS) Sez. I sent. 1511 8 aprile 2010
Urbanistica. Piani di lottizzazione e valutazione sotto il profilo paesistico
L’art. 28 comma 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 estende ai piani di lottizzazione la necessità di una valutazione sotto il profilo paesistico indipendentemente dalla presenza di un vincolo paesistico-ambientale. Qualora un tale vincolo sussista, tanto per l’intervento di una dichiarazione di notevole interesse pubblico riferita a un bene determinato (art. 136 e 157 del Dlgs. 42/2004) quanto per effetto della tutela ex lege dei contesti ambientali (art. 142 del Dlgs. 42/2004), è necessaria una vera e propria autorizzazione paesistica, sottoposta all’epoca dei fatti, ossia nel regime transitorio, al potere di annullamento ministeriale ex art. 159 del Dlgs. 42/2004. Questo tuttavia non significa che il Comune non potesse anticipare una parte delle valutazioni paesistiche al momento dell’esame del progetto sul piano edilizio (acquisendo anche un apporto collaborativo della Soprintendenza).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01511/2010 REG.SEN.
 N. 01572/2006 REG.RIC.
 N. 01180/2007 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
 
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2006, proposto da:
 GUERNA PIANA SCARL, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Bonomi ed  Enrico  Codignola, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via  Romanino 16;
 
 contro
 
 COMUNE DI SARNICO, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fugazzola,  con  domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Malta 12;
 
 Sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2007, proposto da:
 GUERNA PIANA SCARL, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Bonomi ed  Enrico  Codignola, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via  Romanino 16;
 
 contro
 
 COMUNE DI SARNICO, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fugazzola,  con  domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Malta 12;
 
 per l'annullamento
 
 quanto al ricorso n. 1572 del 2006:
 
 - della deliberazione consiliare n. 28 del 7 luglio 2006, con la quale è  stata  annullata la deliberazione consiliare n. 10 del 29 marzo 2004 contenente   l’adozione del piano di lottizzazione “Guerna Piana”;
 
 - della deliberazione consiliare n. 30 del 28 novembre 2005, con la  quale è  stata disposta una verifica circa la conformità del piano di  lottizzazione al  vincolo paesistico imposto dalla Regione con DGR n. 7/19047 del 15  ottobre 2004;
 
 - del parere del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 3222 del 29  marzo  2006 allegato alla deliberazione consiliare n. 28/2006;
 
 quanto al ricorso n. 1180 del 2007:
 
 - del provvedimento del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 5338  del 7  giugno 2007, con il quale è stata respinta la nuova proposta di piano di   lottizzazione;
 
 
 Visti i ricorsi con i relativi allegati;
 
 Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarnico;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Mauro  Pedron;
 
 Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Considerato quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 1. Il Comune di Sarnico con deliberazione consiliare n. 10 del 29 marzo  2004 ha  adottato il piano di lottizzazione artigianale “Guerna Piana” proposto  dalla  ricorrente Guerna Piana scarl. L’area interessata dalla lottizzazione  (solo in  parte di proprietà della ricorrente) si trova in località Campomatto ed è   adiacente alla fascia di rispetto del torrente Guerna (sponda sinistra).  Con una  variante urbanistica semplificata del 2003 il Comune aveva ridefinito la   disciplina del comparto mantenendo la destinazione ad area  industriale-artigianale di espansione ma introducendo alcune modifiche:  (a)  esclusione delle industrie insalubri di prima classe; (b) leggera  diminuzione  della superficie (da 39.331 a 37.833 mq); (c) sostituzione del vecchio  strumento  di attuazione (PIP a iniziativa pubblica) con l’obbligo di piano  particolareggiato esecutivo esteso all’intera area perimetrata; (d)  riduzione  dell’altezza massima (da 10 a 7 metri).
 
 
 2. Dopo l’adozione del piano di lottizzazione la Regione con DGR n.  7/19047 del  15 ottobre 2004 ha dichiarato di notevole interesse pubblico ex art. 136  comma 1  lett. c) del Dlgs. 22 gennaio 2004 n 42 un’ampia area a confine tra i  Comuni di  Sarnico e Villongo comprendente anche il perimetro della lottizzazione.  Assieme  al vincolo paesistico la Regione ha imposto una serie di prescrizioni  riguardanti l’attività edilizia, tra cui: (a) l’obbligo di minimizzare  la  movimentazione del suolo adeguando gli edifici all’andamento  geomorfologico del  terreno; (b) la salvaguardia della visibilità dell’abitato di Campomatto  dalla  strada provinciale n. 79; (c) il divieto di edificazioni a cortina  continua  lungo la strada provinciale n. 79 e l’obbligo di graduare l’altezza  degli  edifici e le distanze tra gli stessi per salvaguardare la fruizione dei  versanti  collinari; (d) l’obbligo di garantire la visuale della sponda sinistra  del  torrente Guerna (versante e fondovalle) da via Videtti nel Comune di  Villongo.
 
 
 3. Il Comune di Sarnico con deliberazione consiliare n. 30 del 28  novembre 2005  ha incaricato il responsabile del Servizio Tecnico di verificare la  legittimità  della procedura di adozione del piano di lottizzazione e la conformità  dello  stesso al vincolo paesistico sopravvenuto.
 
 
 4. Nel parere prot. n. 3222 reso il 29 marzo 2006 il responsabile del  Servizio  Tecnico ha evidenziato che il piano di lottizzazione, contrariamente a  quanto si  afferma nel provvedimento di adozione, non è conforme al PRG, in quanto  ne è  stato ampliato il perimetro trasformando una porzione dell’area di  rispetto  fluviale (pari a circa 318 mq) in zona industriale-artigianale al fine  di  realizzare uno svincolo di accesso alla via pubblica (questa modifica  era già  stata proposta dalla ricorrente come osservazione alla variante  semplificata del  2003 ma era stata respinta proprio sul presupposto che si sarebbe  comunque  potuto approvare in seguito un piano di lottizzazione in variante  qualora lo  svincolo fosse stato ritenuto necessario). Il parere evidenzia inoltre  che in  base allo studio geologico approvato dal Comune con la deliberazione  consiliare  n. 28 del 28 novembre 2005 una parte dell’area della lottizzazione è  stata  inserita nella classe di fattibilità 4, ossia è qualificata come ambito  nel  quale è preclusa l’edificazione. Per quanto riguarda infine la coerenza  del  piano di lottizzazione con gli indirizzi di natura paesistico-ambientale  fissati  dalla Regione nella DGR n. 7/19047 del 15 ottobre 2004 il parere elenca  le  seguenti criticità: (a) i capannoni non sono adeguati all’andamento  geomorfologico del terreno, in quanto vi sono alcuni sbancamenti che  alterano  significativamente le quote naturali (v. tavola 6 sezioni 1-1 e 2-2);  (b) non è  garantita la piena visibilità dell’abitato di Campomatto dalla strada  provinciale n. 79 né la fruizione dei versanti collinari, sia per  l’altezza dei  capannoni sia per l’esigua distanza tra gli stessi; (c) la visuale da  via  Videtti nel Comune di Villongo è gravemente compromessa.
 
 
 5. Sulla base del parere del 29 marzo 2006 il Comune con deliberazione  consiliare n. 28 del 7 luglio 2006 ha annullato l’adozione del piano di  lottizzazione, focalizzando in particolare l’attenzione sulla difformità   rispetto al PRG e sulla necessità di un migliore adeguamento della  progettazione  al nuovo vincolo paesistico.
 
 
 6. Contro il suddetto annullamento la ricorrente ha presentato  impugnazione con  atto notificato il 13 novembre 2006 e depositato il 7 dicembre 2006  (ricorso n.  1572/2006). Le censure possono essere sintetizzate nei punti seguenti:  (i)  illogicità e contraddittorietà, in quanto le prescrizioni connesse al  vincolo  paesistico sarebbero già state prese in considerazione nella fase di  stesura del  piano di lottizzazione, essendo ampiamente note in anticipo; (ii)  violazione  dell’art. 21-novies comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto  l’esercizio del potere di autotutela non avrebbe adeguatamente motivato  circa  l’interesse pubblico né valutato gli interessi dei lottizzanti; (iii)  violazione  dell’art. 21-novies comma 2 della legge 241/1990, in quanto per la parte  in  difformità dal PRG sarebbe stato possibile convalidare il piano di  lottizzazione  promuovendo una procedura di variante urbanistica. Il Comune si è  costituito in  giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Oltre all’annullamento dei  provvedimenti impugnati è stato chiesto il risarcimento dei danni,  quantificati  in € 8.000.000 in relazione anche alla posizione delle imprese socie  della  cooperativa ricorrente.
 
 
 7. Peraltro, quasi in contemporanea, la ricorrente ha presentato in data  30  ottobre 2006 una nuova proposta di piano di lottizzazione, poi integrata  il 27  marzo 2007. Il Comune ha inviato il preavviso di diniego con nota del  responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 3777 del 23 aprile 2007, alla  quale  la ricorrente ha risposto con le controdeduzioni e le integrazioni  depositate il  14 maggio 2007.
 
 
 8. Nonostante i chiarimenti forniti dalla ricorrente il responsabile del   Servizio Tecnico con provvedimento prot. n. 5338 del 7 giugno 2007 ha  respinto  la nuova proposta di piano evidenziando i seguenti problemi: (a) i nomi  di  alcuni dei proprietari delle aree lottizzate non corrispondono a quelli  indicati  inizialmente; (b) mancano alcuni nulla-osta preventivi degli enti  competenti;  (c) lo schema di convenzione urbanistica deve essere depurato dei commi  non  necessari; (d) non risulta progettato il rifacimento di un ponte carrale   nonostante l’impegno previsto nello schema di convenzione; (e) deve  essere  evitata la sovrapposizione tra diverse destinazioni funzionali nell’area  di  naturalità del torrente Guerna; (f) non sono rispettate le prescrizioni  edilizie  connesse al vincolo paesistico. Quest’ultimo punto è così ulteriormente  specificato: (f.1) gli sbancamenti alterano significativamente le quote  naturali  e comportano la necessità di costruire muri di contenimento alti da 2 a 4  metri;  (f.2) l’altezza dei capannoni (incrementata dall’innalzamento delle  quote del  terreno) e l’esigua distanza tra gli stessi (che in un solo caso supera  la  misura minima di 10 metri) non permettono la piena visibilità  dell’abitato di  Campomatto dalla strada provinciale n. 79 né la fruizione dei versanti  collinari, e anche lo sviluppo laterale dei capannoni concorre alla  limitazione  delle vedute in direzione dei versanti collinari; (f.3) i capannoni per  il loro  ingombro planimetrico e volumetrico incidono sulla visuale del  fondovalle e di  parte della collina impedendone la percezione da via Videtti nel Comune  di  Villongo. Ulteriori osservazioni riguardano l’imprecisione delle scelte  progettuali relative alle piantumazioni.
 
 
 9. Contro il suddetto diniego e gli atti presupposti la ricorrente ha  presentato  impugnazione con atto notificato il 16 ottobre 2007 e depositato il 9  novembre  2007 (ricorso n. 1180/2007). Le censure si possono riassumere come  segue: (i)  per quanto riguarda le prime 5 ragioni di diniego (v. sopra al punto 8  lett.  a-e) sviamento e illogicità, trattandosi di argomenti formalistici e  pretestuosi; (ii) per quanto riguarda la sesta ragione di diniego (v.  sopra al  punto 8 lett. f) violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990  (essendo un  argomento non anticipato nel preavviso di diniego) e violazione  dell’art. 146  del Dlgs. 42/2004 (in quanto si tratterebbe di questioni che dovrebbero  essere  esaminate in sede di rilascio dell’autorizzazione paesistica sui singoli   permessi di costruire); (iii) violazione del principio di  proporzionalità, in  quanto sarebbe stato necessario proseguire nell’istruttoria della  pratica. Anche  in questo ricorso è stato chiesto il risarcimento dei danni in misura  pari a €  8.000.000. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione  delle  domande della ricorrente.
 
 
 10. I ricorsi sono strettamente connessi e devono essere riuniti. Lo  sviluppo  della vicenda ha reso improcedibile il ricorso n. 1572/2006, in quanto  si tratta  di una controversia incentrata su un progetto di lottizzazione ormai  superato  dalla formulazione della nuova proposta di piano. Depositando tale  proposta la  ricorrente ha modificato la situazione giuridica rendendo inutile una  pronuncia  di merito sull’annullamento del primo progetto. È infatti evidente che  le  aspettative edificatorie della ricorrente hanno assunto un nuovo  contenuto.  L’improcedibilità si estende anche alla domanda risarcitoria, in quanto  una  simile pronuncia presupporrebbe l’accertamento delle facoltà  edificatorie la cui  lesione è indicata come fonte di danno.
 
 
 11. Passando al ricorso n. 1180/2007 si osserva preliminarmente che per  ottenere  il risultato sperato, ossia una pronuncia che da un lato annulli i  provvedimenti  impugnati e dall’altro accerti il proprio diritto a sottoscrivere una  convenzione di lottizzazione con i contenuti della seconda proposta di  piano, la  ricorrente avrebbe l’onere di far cadere tutte le ragioni opposte dal  Comune. In  altri termini entrambi i primi due motivi di ricorso dovrebbero  risultare  fondati.
 
 
 12. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che le prime 5 ragioni di  diniego  (v. sopra al punto 8 lett. a-e) sarebbero costituite da argomenti  formalistici e  pretestuosi e in quanto tali risulterebbero affette da sviamento e  illogicità.  La tesi appare condivisibile. Alcune delle osservazioni del Comune sono  superate  dai chiarimenti forniti dalla ricorrente nella nota di controdeduzioni e   integrazioni depositata il 14 maggio 2007, altre sono contrarie ai  principi  della materia. In dettaglio:
 
 (a) la circostanza che alcune delle firme dei proprietari delle aree non   corrispondano a quelle depositate inizialmente è solo un’irregolarità  formale  che può essere sanata con il deposito delle dichiarazioni debitamente  sottoscritte dagli attuali proprietari, come in effetti si è preoccupata  di fare  la ricorrente in allegato alla nota di controdeduzioni e integrazioni;
 
 (b) l’assenza di alcuni nulla-osta preventivi (ASL per gli aspetti  igienico-sanitari, Provincia per la viabilità e il bosco, Soprintendenza  per il  vincolo paesistico, gestori dei servizi relativamente agli allacciamenti  a  fognatura-acquedotto-metanodotto) non era preclusiva: ove possibile  avrebbe  dovuto essere effettuata l’acquisizione d’ufficio o tramite conferenza  di  servizi ex art. 32 commi 5 e 6 della LR 11 marzo 2005 n. 12, mentre  negli altri  casi era doverosa l’assegnazione alla ricorrente di un più ampio termine  per  tenere conto delle difficoltà segnalate nella nota di controdeduzioni e  integrazioni, senza che in contrario si possa richiamare l’art. 14 della  LR  12/2005 sull’approvazione dei piani attuativi, la cui tempistica è  sollecitatoria nei soli confronti dell’amministrazione (si rinvia invece  al  successivo punto 15 per quanto riguarda l’autorizzazione paesistica);
 
 (c) poiché nello schema di convenzione urbanistica erano ancora inserite  alcune  previsioni superate dagli accordi intercorsi successivamente tra la  ricorrente e  gli uffici comunali, questi ultimi non potevano reagire come se vi fosse  un  dissenso sostanziale sul disegno edilizio ma avrebbero più semplicemente  dovuto  correggere d’ufficio le clausole ormai inutili;
 
 (d) la scelta di accollare alla ricorrente il rifacimento di un ponte  carrale  esterno alla lottizzazione è in via generale legittima, nell’ambito di  una  complessiva sistemazione di interessi, ma poiché la proposta è partita  dal  Comune è compito di quest’ultimo condurre la trattativa precisando  l’ampiezza e  il costo dell’intervento e giustificandone l’adeguatezza e la  proporzionalità in  rapporto all’utilità conseguita dai soggetti lottizzanti;
 
 (e) anche la conservazione dell’area di naturalità del torrente Guerna è  un  obiettivo che il Comune può legittimamente perseguire, ma in effetti sul  punto  la ricorrente aveva dato ampie rassicurazioni nella nota di  controdeduzioni e  integrazioni e dunque gli uffici comunali avrebbero dovuto limitarsi a  introdurre una specifica clausola nello schema di convenzione  urbanistica.
 
 
 13. Il secondo motivo di ricorso si concentra sulla sesta ragione di  diniego,  che riguarda la violazione del vincolo paesistico (v. sopra al punto 8  lett. f).  In questo caso gli argomenti della ricorrente non sono condivisibili.  Innanzitutto non si ritiene che vi sia stata violazione dell’art. 10-bis  della  legge 241/1990. Certo gli uffici comunali nel preavviso di diniego  avrebbero  dovuto indicare specificamente anche i singoli profili di contrasto con  le  prescrizioni regionali, ma non si può affermare che questi rilievi siano  stati  sollevati per la prima volta dal Comune soltanto nel provvedimento  finale. In  realtà si tratta di obiezioni ben note alla ricorrente, essendo  sostanzialmente  identiche a quelle già formulate nel parere del 29 marzo 2006 e poste  alla base  dell’annullamento in autotutela del piano di lottizzazione (v. sopra al  punto  4). La ricorrente è stata quindi messa nella condizione di adeguare  tempestivamente i contenuti del disegno della lottizzazione. In ogni  caso non è  possibile giungere per questa via all’annullamento dell’atto finale  negativo.  Occorre infatti applicare all’ipotesi di mancanza o incompletezza del  preavviso  di diniego la prova di resistenza prevista per la mancata comunicazione  di avvio  del procedimento dall’art. 21-octies comma 2 secondo periodo della legge   241/1990, esaminando se la violazione delle garanzie procedimentali  abbia  privato l’amministrazione di elementi istruttori in grado di far  ipotizzare una  decisione diversa. Non sarebbe infatti né utile né economico annullare  un  provvedimento che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto, e  questo  vale sia per i procedimenti avviati d’ufficio sia per quelli a istanza  di parte.
 
 
 14. Nello specifico la prova di resistenza può dirsi raggiunta. La  presenza del  vincolo paesistico, anche se intervenuto mentre il piano di  lottizzazione era in  itinere, impone il ripensamento della progettazione per minimizzare  l’impatto  dei nuovi edifici sullo scenario ambientale tutelato. Questo può  implicare una  ridotta utilizzazione degli indici edilizi ammessi dalla disciplina  urbanistica  e l’adozione di differenti modalità costruttive. Le critiche mosse dal  Comune  agli sbancamenti e agli elevati muri di contenimento sono coerenti con  la natura  del vincolo, e pur non potendo essere interpretate come un divieto  assoluto di  edificazione (una simile soluzione sarebbe eccessiva rispetto alla  tutela  paesistica riconosciuta in zona) indirizzano correttamente l’attività di   progettazione. Lo stesso vale per le critiche relative all’altezza dei  capannoni  e alla distanza tra gli stessi, nonché per le critiche che censurano la  mancanza  dei corridoi prospettici richiesti dalle prescrizioni regionali.
 
 
 15. L’esame delle questioni propriamente paesistiche trova la sua sede  naturale  nella procedura di rilascio dell’autorizzazione paesistica. Occorre  precisare al  riguardo che l’art. 28 comma 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150  estende ai  piani di lottizzazione la necessità di una valutazione sotto il profilo  paesistico indipendentemente dalla presenza di un vincolo  paesistico-ambientale.  Qualora un tale vincolo sussista, tanto per l’intervento di una  dichiarazione di  notevole interesse pubblico riferita a un bene determinato (art. 136 e  157 del  Dlgs. 42/2004) quanto per effetto della tutela ex lege dei contesti  ambientali  (art. 142 del Dlgs. 42/2004), è necessaria una vera e propria  autorizzazione  paesistica, sottoposta all’epoca dei fatti, ossia nel regime  transitorio, al  potere di annullamento ministeriale ex art. 159 del Dlgs. 42/2004.  Questo  tuttavia non significa che il Comune non potesse anticipare una parte  delle  valutazioni paesistiche al momento dell’esame del progetto sul piano  edilizio  (acquisendo anche un apporto collaborativo della Soprintendenza). Vi  sono due  giustificazioni per questo modo di procedere: (a) in generale,  un’esigenza di  economia procedurale, che suggerisce di non approvare ai fini edilizi  progetti  che non hanno alcuna possibilità di superare la prova di conformità  paesistica;  (b) nello specifico, la presenza di prescrizioni puntuali connesse  direttamente  al vincolo paesistico, idonee a fungere da guida anche per l’esame degli  aspetti  edilizi. Non vi è stata quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla  ricorrente, alcuna violazione dell’art. 146 del Dlgs. 42/2004. Il Comune  si è  mantenuto nell’ambito della valutazione edilizia, a cui dovrà  aggiungersi prima  dell’approvazione del piano di lottizzazione una formale autorizzazione  paesistica d’insieme, seguita da altre autorizzazioni paesistiche in  relazione  ai singoli permessi di costruire.
 
 
 16. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione del  principio di  proporzionalità, in quanto il Comune, pur a fronte di lacune  progettuali,  avrebbe dovuto proseguire nell’istruttoria della pratica. Questo  argomento  potrebbe essere condivisibile per le ragioni di diniego formali (v.  sopra al  punto 12) ma la necessità di rivedere la progettazione nel senso di un  maggiore  rispetto del vincolo paesistico (v. sopra al punto 14) giustifica in  realtà un  provvedimento negativo che chiuda la procedura e rimetta l’iniziativa ai   soggetti interessati alla lottizzazione.
 
 
 17. In conclusione il ricorso n. 1572/2006 deve essere dichiarato  improcedibile,  mentre il ricorso n. 1180/2007 deve essere respinto, sia nella parte  impugnatoria sia relativamente alla richiesta di risarcimento danni, per  le  considerazioni svolte sopra ai punti 13-16. La complessità di alcune  questioni  consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti in entrambi i   ricorsi.
 P.Q.M.
 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata  di  Brescia, Sezione I, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile  il  ricorso n. 1572/2006 e respinge il ricorso n. 1180/2007.
 
 Le spese sono integralmente compensate tra le parti in entrambi i  ricorsi.
 
 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Giuseppe Petruzzelli, Presidente
 
 Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
 
 Carmine Russo, Referendario
 L'ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 08/04/2010
 
                    




