 TAR Piemonte Sez. I sent. 1761 del 12 aprile 2010
TAR Piemonte Sez. I sent. 1761 del 12 aprile 2010
Urbanistica. Attività edilizia libera (sostituzione o rinnovamento di serramenti)
La sostituzione o il rinnovamento di serramenti e, quindi, di infissi, serrande, finestre e abbaini, rientra nel concetto di finiture di edifici, come tale configurabile in termini di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 lett. a) T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e, cioè, di attività libera e non soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 6 lett. a) dello stesso decreto, e ciò sia che vengano impiegati gli stessi materiali componenti, sia che la sostituzione o il rinnovamento venga effettuata con materiali diversi
N. 01761/2010 REG.SEN.
 N. 02548/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 2548 del 2000, proposto da:
 Martinotti Giovanni, Galli Luciana, rappresentati e difesi dall'avv.  Guido  Sertorio, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso G.  Ferraris,  77;
 contro
 Comune Verbania;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 - dell'ordinanza di demolizione lavori e ripristino stato dei luoghi n.  3384  notificata il 29.6.2000, emessa dal Segretario Generale del Comune di  Verbania;
 
 - del parere negativo della Commissione edilizia in data 5.6.2000,  secondo cui  gli odierni ricorrenti non disporrebbero di titolo come previsto  dall'art. 4  della legge 10/77, del provvedimento 12.6.2000 del Responsabile del  servizio con  il quale è stata respinta la domanda di autorizzazione in sanatoria,  nonché di  ogni altro atto antecedente, preordinato e comunque connesso e  conseguente.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza  pubblica del  giorno 25 febbraio 2010 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi  per le  parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 1.1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnano l’ordinanza di  demolizione notificata il 29.6.2000, il parere negativo espresso dalla  C.E. il  5.6.2000 e il provvedimento di diniego di sanatoria assunti sul rilievo  che il  sig. Martinotti non avesse titolo idoneo a richiedere la sanatoria delle  modeste  opere realizzate sul suo fondo, vale a dire la sostituzione di un  vecchio  cancello arrugginito con quello originale rinvenuto sul terreno e una  piccola  recinzione di ml 3 di larghezza ed altezza di ml 1,90.
 
 Il terreno oggetto dei manufatti di causa era pervenuto ai ricorrenti  per rogito  notarile del 1974 e il 27.9.2982 il Martinotti comunicava al Comune che  avrebbe  sostituito il vecchio cancello arrugginito con quello originale  rinvenuto sul  fondo.
 
 A seguito di esposto di un vicino l’Ufficio tecnico comunale effettuava  un  sopralluogo sulla proprietà dei deducenti redigendo il verbale del  19.10.1999  con cui rilevava l’avvenuta posa del predetto cancello e la  realizzazione della  suindicata modesta recinzione in assenza di autorizzazione.
 
 Si qualificavano le opere de quibus come manutenzione straordinaria, si  attestava che “l’opera risulta della stessa tipologia della recinzione  esistente” e che “all’epoca della posa non vigeva il vincolo previsto  dalla  legge 431/85” (verbale cit. doc. 4 ricorrente).
 
 1.2. Respinta con provvedimento del 12.6.2000 la domanda di sanatoria  successivamente presentata dal Martinotti, dopo che l’Ente aveva chiesto  la  produzione di idoneo titolo di proprietà e che l’interessato aveva  dichiarato di  avere usucapito le aree di cui si tratta (doc. 11 ricorrente), il Comune   ingiungeva la demolizione del cancello e della modesta recinzione..
 
 2.Con Ordinanza cautelare n. 1547/2000 la Sezione respingeva la domanda  di  sospensiva per la ritenuta assenza di pregiudizio attuale.
 
 I ricorrenti producevano nuova documentazione, tra cui la sentenza n.  415/2002  del Tribunale di Verbania, affermativa dell’avvenuta usucapione a loro  favore  della porzione di terreno su cui insistevano i manufatti in controversia  e la  sentenza della Corte d’Appello di Torino del 24.7.2004 confermativa  della  decisione di primo grado.
 
 Depositava anche memoria difensiva il 10.2.2010.
 
 Pervenuto l’affare a seguito di istanza di prelievo e di successiva  manifestazione di interesse delle parti alla pubblica Udienza del  25.2.2010  sulle conclusioni delle parti e la relazione del Referendario Avv.  Alfonso  Graziano la causa è stata ritenuta in decisione.
 DIRITTO
 1.1. Il ricorso è affidato a cinque motivi, dei quali il quarto e il  quinto  appaiono assorbenti e vengono appresso illustrati e scrutinati.
 
 Con il quarto mezzo i ricorrenti lamentano, dunque, violazione dell’art.  10  della L. n. 47/1985 ed eccesso di potere per difetto di motivazione  dolendosi  che le opere de quibus, essendo soggette al più a mera autorizzazione,  non  possono comportare la sanzione demolitoria ma solo quella pecuniaria.
 
 La censura persuade il Collegio che deve pertanto accoglierla.
 
 2.2. La Sezione ha già di recente enunciato il principio per il quale  “la  sostituzione o il rinnovamento di serramenti e, quindi, di infissi,  serrande,  finestre e abbaini, rientra nel concetto di finiture di edifici, come  tale  configurabile in termini di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3  lett. a)  T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e, cioè, di attività libera e non soggetta a  denuncia  di inizio attività ai sensi dell’art. 6 lett. a) dello stesso decreto, e  ciò sia  che vengano impiegati gli stessi materiali componenti, sia che la  sostituzione o  il rinnovamento venga effettuata con materiali diversi” (T.A.R.  Piemonte, Sez.  I, 2.3.2009, n. 620).
 
 La sostituzione di un cancello rientra nel genus sostituzione di  serramento ed è  quindi, al lume del Testo Unico sull’edilizia, attività libera non  soggetta  neanche a denuncia di inizio attività.
 
 2.3. Non sfugge, peraltro al Collegio che, dovendo la fattispecie essere   regolata dalla normativa vigente all’epoca di adozione del  provvedimento, ossia  il giugno 1999, va ricordato che all’epoca le recinzioni, i muri di  cinta e le  cancellate erano annoverati tra gli interventi edilizi minori,  assoggettati alla  semplice Dia.
 
 Invero si segnala che in forza dell’art. 4, comma 7, del D.L. m.  398/1993,  convertito, con modificazioni, nella L. n. 493/1993, come a sua volta  sostituito  dall'articolo unico della legge 4 dicembre 1993, n. 493, modificato  dall'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e  successivamente  sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.  662, come  modificato dall'articolo 10 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,  convertito in  legge 28 febbraio 1997, n. 30, “i seguenti interventi sono subordinati  alla  denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537”, tra cui “recinzioni, muri di cinta e  cancellate”.
 
 2.4. Va anche debitamente evidenziato che l’art. 4 cit. disciplinava  anche le  conseguenze della realizzazione degli interventi edilizi minori,  contemplati  alle varie lettere del comma 4, in assenza o in difformità dalla Dia,  disponendo  al comma 13 che “l'esecuzione di opere in assenza della o in difformità  dalla  denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al  doppio  dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla  realizzazione  delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un  milione”.
 
 2.5. Da siffatto quadro normativo discende che, essendo la sostituzione  di un  cancello – al pari di una eventuale realizzazione ex novo – e la  realizzazione  di una recinzione un intervento soggetto a Dia, è illegittima  l’irrogazione  della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria.
 
 Il motivo è pertanto fondato e va accolto.
 
 3.1. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 4  della L.  n. 10/1977 e dell’art. 48 della L. Reg. Piemonte n. 56/77 censurando il  diniego  di sanatoria assunto sul rilievo che gli allora istanti non possedessero  un  titolo legittimante l’istanza di sanatoria.
 
 Deducono all’uopo di avere acquisito per usucapione sia la proprietà  della  porziuncola di terreno su cui insisteva il cancello, che il diritto di  passaggio  sulla strada statale su cui il cancello stesso immette. Sostengono che  la  sentenza accertativa dell’usucapione ha natura dichiarativa e non  costitutiva.
 
 Nella memoria del 10.2.2010 completano la censura allegando che il  Tribunale di  Verbania con sentenza n. 415/2002, confermata dalla Corte d’appello di  Torino  con sentenza 1234 del 28.7.2004, ha dichiarato l’intervenuta usucapione  dell’area colorata in rosso nella planimetria allegata dagli attori, a  beneficio  del fondo dei medesimi censito al foglio 67 del NTC.
 
 3.2. La censura è fondata. Effettivamente, nella produzione dei  ricorrenti del  25.3.2009 figura la sentenza n. 415/2002 del Tribunale di Verbania, che  sancisce  l’usucapione, a favore dei ricorrenti, della particella di terreno  colorata in  rosso nella planimetria allegata, facente parte del fondo censito al  mappale 157  dei convenuti e la servitù di passaggio pedonale e carraio, a favore dei  mappali  275, 276 e 150 di proprietà dei ricorrenti, sul mappale 157 (Doc. 15).
 
 La planimetria di cui al doc. 3 allegato alla Sentenza di primo grado  raffigura  la descritta situazione dominicale con i mappali 150, 275 e 276 di  proprietà dei  ricorrenti, confinanti col mappale 157 sul quale è visibile una modesta  apertura  all’angolo col mappale 276, che presumibilmente rappresenta il passo  carraio.
 
 E’ anche depositata la citata Sentenza di secondo grado (doc. 16)  confermativa  della precedente statuizione di prime cure..
 
 E’ da precisare che la sentenza di primo grado accertava la fondatezza  dell’assunto attoreo “circa l’intervenuta usucapione nell’anno  1986”(sent.cit.,  pag. 3)
 
 Da ciò consegue, stante la nota portata dichiarativa della sentenza  affermativa  dell’intervenuta usucapione, che, essendosi tale modo di acquisto della  proprietà maturato già nell’anno 1986, all’atto della presentazione  dell’istanza  di autorizzazione in sanatoria de parte dei deducenti il 26.11.1999, il  Martinotti era da considerare titolare dei diritti posti a base  dell’istanza in  ragione della già perfezionata usucapione.
 
 Era pertanto erronea la tesi del Comune circa la pretesa inesistenza di  un  valido titolo legittimante la presentazione dell’istanza di sanatoria.
 
 Il cui diniego e il conseguenziale ordine di demolizione si configurano  dunque  illegittimi anche sotto il profilo in scrutinio.
 
 In definitiva, l’accoglimento dei motivi quarto e quinto consente di  assorbire  gli altri, stante la portata radicale delle censure svolte con i primi,  che  comportano l’accoglimento del ricorso.
 
 Le spese di lite possono essere compensate, sussistendo al riguardo eque   ragioni.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Prima Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo Accoglie e, per  l’effetto, Annulla i provvedimenti impugnati.
 
 Compensa le spese di lite tra le parti.
 
 Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 25 febbraio  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Franco Bianchi, Presidente
 Richard Goso, Primo Referendario
 Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 12/04/2010
 
                    




