 TAR Lombardia (MI) Sez. I 8 febbraio 2010
TAR Lombardia (MI) Sez. I 8 febbraio 2010
 Rifiuti. Ordine di rimozione
 
 La previsione dell'obbligo di rimozione rifiuti esprime un principio di  massima escludendo qualsiasi forma di imputazione oggettiva in capo al  proprietario o gestore, ma, tenuto conto della rilevanza degli interessi  pubblici coinvolti e delle precise responsabilità che incombono sulle  amministrazioni locali in materia di igiene e salute pubblica, non può  escludersi a priori la possibilità, in situazioni di indifferibilità ed  urgenza, che il Sindaco possa imporre specifici comportamenti anche a  carico del soggetto incolpevole, senza alcun intento sanzionatorio ma al  solo scopo di neutralizzare una situazione di pericolo e a prevenire  ulteriori danni all’ambiente circostante e alla salute pubblica. In  simili casi tale provvedimento può essere legittimamente indirizzato al  soggetto che, con il sito interessato, si trovi in un rapporto tale da  consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di  eliminare la riscontrata situazione, ancorché essa sia da imputarsi ad  altri. Ciò trova una giustificazione nella necessità di procedere  comunque alla eliminazione della situazione di minaccia all’interesse  pubblico in base allo stato di fatto, in quanto la ricerca  dell’obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi,  potrebbe essere incompatibile con l’intrinseca natura dei provvedimenti  contingibili ed urgenti
REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
 
 N. 00287/2010 REG.SEN.
 N. 00958/2002 REG.RIC.
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 (Sezione Prima)
 
 
 ha pronunciato la presente
 
 
 SENTENZA
 
 
 Sul ricorso numero di registro generale 958 del 2002, proposto da:
 Ente Nazionale Per Le Strade, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Distr.le di Milano presso la quale elegge domicilio, in Milano, via  Freguglia, 1;
 
 contro
 
 Comune di Malnate;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia
 
 dell’Ordinanza n. 1041 del 29.01.02 con la quale il Comune di Malnate ha  ordinato alla ricorrente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti  presenti ai margini della carreggiata e nelle vicinanze delle piazzole  di sosta della “Tangenziale Est di Varese” ed il ripristino dello stato  dei luoghi.
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2009 il dott. Marco  Poppi e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
 FATTO e DIRITTO
 
 
 Con Ordinanza n. 1041 del 29.01.02, il Comune di Malnate, richiamando  gli artt. 14 e 17 del D. L.vo n. 22/1997, ha ordinato alla ricorrente la  rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti ai margini della  carreggiata e nelle vicinanze delle piazzole di sosta della “Tangenziale  Est di Varese” ed il ripristino dello stato dei luoghi.
 
 L’Ente ricorrente, con il presente ricorso, ha impugnato il  provvedimento eccependo la violazione degli artt. 6, 7, 14 e 21 del D.  L.vo n. 22/1997, nonché, del DPR n. 1126/1981.
 
 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, eccepisce la violazione  dell’art. 14, comma 3 del D. L.vo n. 22/1997 a norma del quale “fatta  salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52,  chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla  rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al  ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i  titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali  tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.”
 
 La disposizione non consentirebbe di imputare la condotta illecita al  proprietario del fondo (o soggetto ad esso equiparato) in via  automatica, ma imporrebbe una preventiva valutazione circa la  sussistenza del dolo o colpa del medesimo: valutazione che, nell’ipotesi  in esame, è stata omessa.
 
 Il rapporto di gestione del demanio, si afferma, non consentirebbe  alcuna equiparazione con il detentore dei rifiuti ma imporrebbe  unicamente un dovere di informativa, peraltro adempiuto,  all’Amministrazione comunale competente a provvedere in materia in  quanto, a norma dell’art. 49, comma 2, “i costi per i servizi relativi  alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o  provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso  pubblico, sono coperte dai Comuni mediante l'istituzione di una  tariffa”.
 
 Con il secondo motivo di ricorso, viene eccepita la violazione degli  artt. 6, 7 e 21 del D. L.vo n. 22/1997 nonché del DPR n. 1126/1981 in  quanto il Comune avrebbe erroneamente individuato l’ANAS come soggetto  proprietario delle aree o detentore ultimo delle stesse con l’effetto di  imporre alla stessa un dovere di rimozione e bonifica incombente su un  diverso soggetto.
 
 La normativa richiamata definisce, infatti, le prerogative dei comuni  cui competerebbe “la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati” con adozione della relativa disciplina, nonché,  “l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi  dell'articolo”.
 
 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente, lamenta la violazione,  sotto altro profilo, dell’art. 14, comma 3, del d. L.vo n. 22/1997 nella  parte in cui prevede che “il sindaco dispone con ordinanza le  operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere,  decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e  al recupero delle somme anticipate”.
 
 Nella Camera di consiglio del 19 aprile 2002 veniva accolta la domanda  incidentale di sospensione ed all’esito della pubblica Udienza del 4  dicembre 2009, la causa veniva trattenuta in decisione.
 
 Il ricorso è infondato.
 
 La posizione della ricorrente si fonda, sostanzialmente, da un lato,  sull’estraneità dell’Ente alla condotta illecita che non consentirebbe,  in assenza di dolo o colpa alcuna equiparazione con il proprietario dei  rifiuti; dall’altro, sulla competenza dell’Amministrazione comunale a  provvedere alle operazioni in questione in quanto Ente individuato dalla  disciplina normativa di settore alla gestione dei rifiuti.
 
 E’ nota al Collegio la posizione giurisprudenziale in virtù della quale,  valorizzando i solo dato letterale della norma, in assenza di un  comportamento imputabile a titolo di dolo o colpa, non possa  configurarsi, in capo al soggetto gestore, alcun obbligo di rimozione  dei rifiuti (Cons. Stato, Sez. V, n. 1759/09), ma si ritiene che  l’esigenza di porre comunque rimedio ad una situazione di degrado, a  tutela anche di un interesse pubblico alla salubrità dei luoghi ed alla  salvaguardia della salute pubblica, debba privilegiare, conformemente ad  un orientamento prevalente in giurisprudenza, una diversa lettura della  prescrizione contenuta nell’art. 14, comma 3 del D. L.vo n. 22/1997.
 
 Il principio espresso dal comma 3 dell’art. 14, invocato da parte  ricorrente, laddove prevede un obbligo di procedere alla rimozione,  all’avvio al recupero o allo smaltimento dei medesimi, nonché, al  ripristino dello stato dei luoghi “in solido con il proprietario e con i  titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area” cui “tale  violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa”, non comporta, per  il solo fatto del mancato accertamento dell’elemento soggettivo  l’affermazione di un principio di generalizzata esenzione dai  conseguenti obblighi.
 
 La previsione, infatti, esprime un principio di massima escludendo  qualsiasi forma di imputazione oggettiva in capo al proprietario o  gestore, ma, tenuto conto della rilevanza degli interessi pubblici  coinvolti e delle precise responsabilità che incombono sulle  amministrazioni locali in materia di igiene e salute pubblica, non può  escludersi a priori la possibilità, in situazioni di indifferibilità ed  urgenza, che il Sindaco possa imporre specifici comportamenti anche a  carico del soggetto incolpevole, senza alcun intento sanzionatorio ma al  solo scopo di neutralizzare una situazione di pericolo e a prevenire  ulteriori danni all’ambiente circostante e alla salute pubblica.
 
 In simili casi, la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito come un  simile provvedimento possa essere legittimamente indirizzato al soggetto  che, con il sito interessato, si trovi in un rapporto tale da  consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di  eliminare la riscontrata situazione, ancorché essa sia da imputarsi ad  altri (Cons. Stato, V, 2 aprile 2001, n. 1904, che richiama anche TAR  Emilia-Romagna, sez. Parma, 22 maggio 1995, n. 241).
 
 Ciò trova una giustificazione nella necessità di procedere comunque alla  eliminazione della situazione di minaccia all’interesse pubblico in  base allo stato di fatto, in quanto la ricerca dell’obbligato di  diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, potrebbe essere  incompatibile con l’intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed  urgenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 1991, n. 1137, che  riprende Sez. V, 16 luglio 1960, n. 520; v. anche Cons. Stato, Sez. I,  parere 7 aprile 1993, n. 2032/90).
 
 Appare, pertanto, ragionevole che, impregiudicata ogni rivalsa nei  confronti dell’effettivo responsabile, il soggetto destinatario del  provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento  di rifiuti, possa essere individuato in chi con il bene si trovi in  rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi  ordinati, ritenuti necessari. (Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2003, n.  1678)
 
 Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
 
 Non si da luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione  dell’Amministrazione comunale.
 
 
 P.Q.M.
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano,  Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo  respinge.
 
 Nulla sulle spese.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 dicembre  2009 con l'intervento dei Magistrati:
 
 
 Piermaria Piacentini, Presidente
 
 Elena Quadri, Consigliere
 
 Marco Poppi, Referendario, Estensore
 
 
 L'ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 08/02/2010
 
                    




