 T.A.R. Puglia (BA) Sez. I  n. 474 del 24 marzo 2011
T.A.R. Puglia (BA) Sez. I  n. 474 del 24 marzo 2011
Rifiuti. Raccolta, trasporto e conferimento
La vigente normativa sui rifiuti non postula un legame necessario ed inscindibile fra attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti e loro smaltimento finale, ben potendo le distinte fasi del complessivo servizio essere svolte da imprese diverse. Ciò perché, in primo luogo si tratta di operazioni del tutto autonome fra loro, ed in secondo luogo perché non è pensabile (a causa della carenza di un sufficiente numero di aree idonee) imporre a ciascuna impresa operante nel settore di possedere una propria autonoma discarica o un proprio impianto di smaltimento finale. Pertanto, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti presuppone quasi di necessità che l’operazione finale (lo smaltimento) sia appannaggio di un soggetto diverso rispetto a quello che svolge le fasi antecedenti.
N. 00474/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 01188/2009 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2009, integrato da motivi  aggiunti, proposto da Maio Guglielmo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti  Paola Cairoli e Riccardo Salvini, poi sostituiti dagli avv.ti Carla Chianese,  Lazzaro Di Trani e Bice Annalisa Pasqualone , con domicilio eletto presso  quest’ultima in Bari, via Dalmazia, 161;
 contro
 Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentata e  difesa dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Simonetta Mastropieri, con  domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pizzoli, 8;
 
 nei confronti di
 
 Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti  Stefano Baccolini, Francesco Rizzo e Giampaolo Sechi, con domicilio eletto  presso quest’ultimo in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z;
 Aimeri Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Baccolini,  Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Camillo  Rosalba, 47/Z;
 
 per l'annullamento
 
 con il ricorso principale:
 
 - dei verbali della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di gara  indetta con bando del 16 aprile 2008 dall’Azienda Ospedaliero Universitaria  Ospedali Riuniti di Foggia, per l’affidamento quinquennale del servizio di  raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti sanitari pericolosi a  rischio infettivo e non, e dei rifiuti sanitari non pericolosi, prodotti dagli  stabilimenti dell’Azienda stessa, laddove è stata ammessa a partecipare la  Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a.;
 
 - dell’aggiudicazione provvisoria a favore di Manutencoop Servizi Ambientali  s.p.a.;
 
 con l’atto di motivi aggiunti depositato il 30 settembre 2009:
 
 - della determinazione n. 1745 del 16 settembre 2009, con cui l’Azienda  ospedaliera ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla  Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a.;
 
 - del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto, per quanto  occorra, nella parte relativa all’attività di smaltimento dei rifiuti affidata a  terzi in convenzione con l’appaltatore;
 
 con l’atto di motivi aggiunti depositato il 20 maggio 2010:
 
 - della determinazione n. 384 del 23 febbraio 2010, con cui l’Azienda  ospedaliera ha autorizzato la Aimeri Ambiente s.r.l. a smaltire i rifiuti presso  impianti diversi rispetto a quanto indicato nel progetto tecnico valutato in  sede di gara;
 
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliero  Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, di Manutencoop Servizi Ambientali  s.p.a. e di Aimeri Ambiente s.r.l.;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Savio Picone  e uditi per le parti i difensori avv.ti Bice Annalisa Pasqualone, Carla Chianese,  Sara Cacciatore (per delega di Vito Aurelio Pappalepore), Giampaolo Sechi;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 1. L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia ha indetto,  con bando del 16 aprile 2008, una procedura aperta per l’affidamento  quinquennale del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei  rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi, prodotti dai propri stabilimenti,  da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di  importo a base di gara pari a euro 4.750.000.
 
 Pervenute due sole offerte, è risultata aggiudicataria la Manutencoop Servizi  Ambientali s.p.a., con il punteggio complessivo di 100, mentre la Maio Guglielmo  s.r.l. ha conseguito il punteggio di 79,1 e si è classificata seconda.
 
 2. Con il ricorso principale, la Maio Guglielmo s.r.l. impugna i verbali di gara  e l’aggiudicazione provvisoria alla società controinteressata, affidandosi a due  motivi così riassumibili:
 
 - violazione dell’art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per  illogicità, in quanto l’Azienda ospedaliera avrebbe illegittimamente consentito  di svolgere le attività di termodistruzione, smaltimento finale e recupero dei  rifiuti mediante convenzione con soggetti terzi titolari di impianti, così  sostanzialmente dando luogo a vero e proprio subappalto di una parte rilevante  del servizio;
 
 - violazione del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara ed  eccesso di potere per illogicità contraddittorietà e carenza di istruttoria, in  quanto l’aggiudicataria non avrebbe dimostrato di poter conferire talune  tipologie di rifiuti negli impianti convenzionati.
 
 Si sono costituite l’Azienda ospedaliera e la Manutencoop Servizi Ambientali  s.p.a., resistendo al gravame.
 
 Con ordinanza n. 474 del 23 luglio 2009, questa Sezione ha respinto l’istanza  cautelare.
 
 3. Con motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2009, la ricorrente impugna  poi la determinazione n. 1745 del 16 settembre 2009 (recante l’aggiudicazione  definitiva dell’appalto alla Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a.) e l’art. 6  del disciplinare di gara (nella parte relativa all’attività di smaltimento dei  rifiuti affidata a terzi in convenzione con l’appaltatore), reiterando la  censura di violazione dell’art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di  potere per illogicità, carenza di istruttoria, violazione della lex specialis di  gara e, in subordine, chiedendo di accertarsi l’illegittimità di quest’ultima,  in quanto la legge non consentirebbe di gestire le attività di termodistruzione,  smaltimento finale e recupero dei rifiuti mediante subappalto a terzi. Chiede  inoltre la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, commisurato  alle spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara, al lucro  cessante pari al 10% del valore dell’appalto ed al danno curriculare.
 
 L’Azienda ospedaliera e la Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a. hanno replicato  ai motivi aggiunti.
 
 Questa Sezione ha nuovamente respinto l’istanza cautelare, con ordinanza n. 626  del 7 ottobre 2009.
 
 4. Infine, con gli ultimi motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2010, la  ricorrente chiede l’annullamento della determinazione n. 384 del 23 febbraio  2010, con cui l’Azienda ospedaliera ha autorizzato la Aimeri Ambiente s.r.l.  (frattanto subentrata alla Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a. nella gestione  del servizio, a seguito di cessione d’azienda) a smaltire i rifiuti sanitari  presso impianti diversi rispetto a quelli indicati nell’offerta tecnica valutata  in sede di gara. Deduce, avverso tale atto, violazione dell’art. 6 del  capitolato speciale d’appalto, violazione degli artt. 118 e 183 del d. lgs. n.  163 del 2006, difetto di motivazione, violazione dei principi in materia di  procedura di evidenza pubblica ed eccesso di potere per difetto di presupposto,  travisamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e sviamento:  afferma, in sintesi, che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente autorizzato  a posteriori lo smaltimento presso impianti non ricompresi nella convenzione  esaminata in sede di gara, peraltro privi delle caratteristiche tecniche  richieste per la termodistruzione e lo stoccaggio definitivo, in violazione del  chiaro disposto del capitolato d’appalto, che commina la revoca immediata  dell’affidamento, nell’ipotesi di conferimento dei rifiuti in impianti non  dichiarati nell’offerta.
 
 L’Azienda ospedaliera e la controinteressata Aimeri Ambiente s.r.l. hanno  replicato anche agli ultimi motivi aggiunti.
 
 5. Le difese hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza del 26  gennaio 2011, nella quale la causa è passata in decisione.
 DIRITTO
 1. E’ improcedibile il ricorso principale, proposto avverso l’aggiudicazione  provvisoria dell’appalto alla Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a., in quanto  nel corso del giudizio è sopravvenuta l’aggiudicazione definitiva, che la  ricorrente ha ritualmente impugnato mediante i primi motivi aggiunti.
 
 Va peraltro rilevato che, in questi ultimi, non è stata riproposta (ed è dunque  implicitamente abbandonata) la seconda censura introdotta con il ricorso  originario, attinente all’asserito difetto, da parte dell’aggiudicataria, del  titolo per conferire taluni codici di rifiuti negli impianti convenzionati.
 
 2. Nel merito, i primi motivi aggiunti sono infondati.
 
 La Maio Guglielmo s.r.l., secondo classificata nella procedura aperta indetta  dall’Azienda ospedaliera per l’affidamento quinquennale del servizio di  raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e  non pericolosi prodotti dai propri stabilimenti, contesta la mancata esclusione  dell’aggiudicataria Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a. e, in via gradata,  contesta la legittimità della stessa lex specialis di gara, per violazione  dell’art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006, ove intesa nel senso di consentire lo  svolgimento delle attività di termodistruzione, smaltimento finale e recupero  dei rifiuti (ossia di una parte rilevante del servizio posto in gara) mediante  convenzione con imprese terze, titolari di impianti a ciò autorizzati, in tal  modo dando luogo ad un vero e proprio subappalto non dichiarato.
 
 La censura non ha pregio.
 
 Il disciplinare di gara richiede, quale requisito di ammissione, che il  concorrente alleghi:
 
 - dichiarazione resa nelle forme dell’autocertificazione, da almeno tre  proprietari di forno inceneritore (per i rifiuti a rischio infettivo) e da  almeno due proprietari di impianti (per le restanti tipologie di rifiuti), con  la quale si assicuri la messa a disposizione dell’impianto in favore  dell’impresa concorrente;
 
 - copia delle convenzioni in essere con almeno tre impianti di termodistruzione  e copia delle relative autorizzazioni amministrative, complete dei codici  identificativi dei rifiuti ammessi;
 
 - copia delle convenzioni stipulate con titolari di impianti idonei allo  smaltimento finale ed al recupero dei rifiuti sanitari (pericolosi e non  pericolosi) prodotti dall’Azienda ospedaliera;
 
 - copia delle autorizzazioni amministrative relative ad almeno due impianti  idonei a ricevere i rifiuti sanitari dell’Azienda ospedaliera;
 
 - dichiarazione resa nelle forme dell’autocertificazione, con la quale il  titolare di ciascun impianto si impegna ad accettare i rifiuti sanitari per  tutta la durata dell’appalto, con indicazione specifica dei codici rifiuti  accettati;
 
 - dichiarazione resa nelle forme dell’autocertificazione, da almeno due titolari  di impianti di termodistruzione, con la quale si attesti la presenza di un  sistema di bonifica dopo l’uso dei contenitori utilizzati per lo smaltimento dei  rifiuti a rischio infettivo.
 
 Il disciplinare puntualizza, al riguardo, che “il possesso dell’impianto potrà  rivenire da proprietà ovvero mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento,  ovvero mediante la costituzione di un R.T.I. all’interno del quale almeno  un’impresa sia proprietaria di un impianto”.
 
 La Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a., non essendo proprietaria di impianti,  ha allegato alla propria offerta le convenzioni con i titolari di impianti  inceneritori e di impianti di smaltimento finale, complete delle dichiarazioni  richieste dal disciplinare di gara (cfr. la documentazione versata in atti dalla  difesa di parte controinteressata il 22 luglio 2009).
 
 Con i motivi aggiunti, la ricorrente non contesta la conformità di detta  documentazione a quanto prescritto dal bando di gara.
 
 Tanto premesso, non può accogliersi la tesi secondo cui le concorrenti avrebbero  dovuto necessariamente associare in a.t.i. le imprese titolari degli impianti  “convenzionati”, ovvero dichiarare esplicitamente il ricorso al subappalto per  la fase di smaltimento dei rifiuti sanitari.
 
 Il disciplinare di gara legittimamente consente, con formula affatto ampia e  generica, di dimostrare la disponibilità degli impianti di termodistruzione e di  smaltimento finale, debitamente autorizzati, senza prescrivere alcuna  particolare forma giuridica per la sua acquisizione in via negoziale.
 
 Con riguardo a fattispecie analoghe, la giurisprudenza ha già avuto modo di  sottolineare che la vigente normativa sui rifiuti non postula un legame  necessario ed inscindibile fra attività di raccolta, trasporto e conferimento di  rifiuti e loro smaltimento finale, ben potendo le distinte fasi del complessivo  servizio essere svolte da imprese diverse. Ciò perché, in primo luogo si tratta  di operazioni del tutto autonome fra loro, ed in secondo luogo perché non è  pensabile (a causa della carenza di un sufficiente numero di aree idonee)  imporre a ciascuna impresa operante nel settore di possedere una propria  autonoma discarica o un proprio impianto di smaltimento finale. Pertanto, il  servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti presuppone quasi di  necessità che l’operazione finale (lo smaltimento) sia appannaggio di un  soggetto diverso rispetto a quello che svolge le fasi antecedenti. Ma se così è,  ne consegue che in relazione ad affidamenti quali quello in discussione non è a  parlarsi di subappalto (che peraltro è un istituto di generale applicazione, ai  sensi della normativa comunitaria) e, a rigore, neppure di avvalimento in senso  stretto, visto che anche l’avvalimento presuppone che i mezzi dell’impresa terza  vengono utilizzati per svolgere una fase dell’appalto, poiché il risultato che  l’Amministrazione persegue è semplicemente quello di essere certa che lo  smaltimento finale dei rifiuti sanitari avvenga secundum legem (in questo senso,  si veda TAR Puglia, Lecce, sez. II, 24 novembre 2006 n. 5467; TAR Toscana, sez.  II, 23 gennaio 2009 n. 87).
 
 Discende dalle considerazioni suesposte la legittimità dell’ammissione della  Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a. e del disciplinare di gara.
 
 Sono perciò infondati i primi motivi aggiunti.
 
 3. Sono viceversa inammissibili, per difetto di giurisdizione, i secondi motivi  aggiunti, con i quali la ricorrente impugna la determinazione n. 384 del 23  febbraio 2010.
 
 Con quest’ultima, l’Azienda ospedaliera ha autorizzato la Aimeri Ambiente s.r.l.  (cessionaria d’azienda della Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a.) a smaltire i  rifiuti sanitari presso impianti diversi rispetto a quelli indicati nell’offerta  tecnica della società aggiudicataria.
 
 Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente autorizzato a  posteriori lo smaltimento presso impianti non ricompresi nella convenzione  esaminata in sede di gara (impianti che, a suo dire, sarebbero peraltro privi  delle caratteristiche tecniche richieste per la termodistruzione e lo stoccaggio  definitivo), così violando il disposto dell’art. 6 del capitolato d’appalto, che  sanziona con la revoca dell’affidamento l’appaltatore che conferisca i rifiuti  in impianti non dichiarati nell’offerta.
 
 Si tratta, tuttavia, di motivo afferente alla fase privatistica di esecuzione  del rapporto contrattuale, con il quale si chiede sostanzialmente di accertare  l’avveramento di una condizione di risoluzione per inadempimento  dell’appaltatore.
 
 Le controversie sulla corretta esecuzione del contratto, che non riguardino il  procedimento pubblicistico di selezione dell’appaltatore, né attengano a  provvedimenti comunque posti in essere dalla stazione appaltante nell’esercizio  di poteri autoritativi, restano estranee alla sfera di giurisdizione esclusiva  che spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del d. lgs. n. 163  del 2006, oggi sostituito dall’art. 133, primo comma – lett. e), cod. proc. amm.  (in tal senso, con riguardo alla normativa anteriore, Cons. Stato, sez. V, 13  luglio 2006 n. 4440; Cass. Civ., sez. un., 18 ottobre 2005 n. 20116; Id., 13  marzo 2009 n. 6068; TAR Puglia, Bari, sez. I, 7 maggio 2008 n. 1093).
 
 I secondi motivi aggiunti devono perciò essere dichiarati inammissibile per  difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., deve essere  dichiarata la sussistenza, in ordine ad essi, della giurisdizione del giudice  ordinario.
 
 4. In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile, in parte  respinto ed in parte dichiarato inammissibile, per quanto concerne l’azione  impugnatoria e, di conseguenza, anche per ciò che attiene la domanda  risarcitoria, essendo risultato legittimo l’operato dell’Amministrazione  intimata.
 
 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in  dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione  Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,  così provvede:
 
 - dichiara improcedibile il ricorso principale;
 
 - respinge i primi motivi aggiunti;
 
 - dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti;
 
 - respinge la domanda di risarcimento del danno;
 
 - condanna la ricorrente Maio Guglielmo s.r.l. al pagamento delle spese  processuali in favore della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti  di Foggia, di Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a. e di Aimeri Ambiente s.r.l.,  a ciascuna nella misura di euro 5.000 (cinquemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed  accessori di legge.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con  l’intervento dei magistrati:
 
 Corrado Allegretta, Presidente
 Giuseppina Adamo, Consigliere
 Savio Picone, Referendario, Estensore
 
                    




