 T.A.R. PIEMONTE, Sez. I n. 29 del 14 gennaio 2011
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I n. 29 del 14 gennaio 2011
Rifiuti. Tariffa
Il d.p.r. 158/99, nel generale contesto di passaggio da un regime tributario a uno tariffario, ha previsto l’introduzione del metodo normalizzato per la determinazione delle componenti di costo e in particolare ha precisato che, a regime, la tariffa dovrà coprire i costi di gestione dei rifiuti urbani; tra le rilevanti voci di costo ai fini del rispetto “dell’equivalenza tra tariffa e costi” l’allegato 1 del d.p.r. 158/99 inserisce tra i costi operativi di gestione anche i costi “spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche”. Il previsto passaggio graduale dal regime di “tassa” a quello di “tariffa”, non impedisce che il metodo per il calcolo dell’aliquota tariffaria possa essere applicato anche prima di tale scadenza per il calcolo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. E tanto specie ove il sistema inneschi un’accelerazione nel processo di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani da parte dei contribuenti.
N. 00029/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00781/2010 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 781 del 2010, proposto da:
 Ciro Marrazzo, Ugero Giorgio, Perna Francesco, Marcologno Claudio, Chiaveri  Manuele, Chiaveri Mario, Frialdi Giuliano, Turolla Rolando, Preda Vittorino,  Gurin Carlo, Prevedi Pierina, Alessi Giovanni, Valsecchi Armando, Tonello Elena,  Valli Cesarino, Longobardi Giovanni, Massarotti Renato, Stefanoli Gianpiero,  Forzani Ermanno, Sola Umberto, Branca Andrea, Sideri Gloria quale titolare della  ditta Branca Carni di Sideri Gloria, Barcellini Diego, Barcellini Monica quale  legale rappresentante della Afrodite s.n.c. di Barcellini D.& C, Andorno  Emanuela quale legale rappresentante della Photottica Andorno di Andorno R. & E.  s.n.c., Bernardinello Ezio, Cagnardi Massimo, Carletta Emma Maria, Piacente Rosa  quale titolare della ditta Piacente Rosa Confezioni R.G., Villa Adriano, Di  Canto Maria Francesca, Cagnardi Mario, Barcellini Angela, Paganotti Marina,  Casalino Rinaldo, Costa Adriano, Ferrari Fausto, Croce Italo, Adamo Franco,  Villa Paolo, Lucca Giuliana, Martinoli Luigi, Centro Cose s.r.l. in persona del  legale rappresentante pro tempore Michelini Manuela, Quercioli Massimo, Bottelli  Paolo in proprio e quale legale rappresentante della Onoranze Funebri Bottelli,  Vezzù Pasqualino, Bertona Doris in qualità di titolare della lavasecco Bertona  di Bertona Doris, Brusotti Tullio, Franco Francesco, Fiori Cristina in proprio e  quale titolare della ditta Le Delizie di Cristina di Fiori Cristina, Il Gufo  Nero s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore Bertani Diego,  Vergerio Bianca, Lualdi Maurizio, Costa Davide, Rovario Michele, Frincato Gianna  in proprio e quale legale rappresentante della società Cambian Marino & C.  s.n.c., Costa Massimo, Marcologno Renato, Agazio Aldo, Deboni Francesca, Gioria  Giancarlo, Morino Perazzo Raffaella, Bonfante Gino Fausto, Clelia Gozzi, Gozzi  Pietro, Giovanni Martinetti, Gianfranco Lodroni, Pasetto Luigi, Marcologno  Bruno, Martelli Paola rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Carozzo,  Mario Monteverde, con domicilio eletto presso l’avv.to Alessandra Carozzo in  Torino, via Amedeo Avogadro, 26;
 contro
 Comune di Ghemme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso  dall'avv. Chiara Servetti, con domicilio eletto presso l’avv.to Chiara Servetti  in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;
 
 per l'annullamento
 
 della delibera della Giunta Comunale di Ghemme n. 90 del 29.3.2010 di  adeguamento tariffe per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per  l’esercizio 2010, di approvazione delle tariffe riferite ai rifiuti ingombranti  per l'anno 2010 e di fissazione delle nuove tariffe riferite alla pulizie delle  aree di mercato;
 
 della delibera della Giunta Comunale di Ghemme n. 145 del 12.05.2010, con la  quale si rettifica la precedente ordinanza 90/2010;
 
 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti  Urbani Interni approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 30.10.1995,  modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 27/4/2007 e del. C.C. n. 27 del  18.4.2008;
 
 nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque  connesso ai precedenti
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ghemme;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 la dott.ssa Paola  Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 I ricorrenti, cittadini di Ghemme o titolari di imprese aventi sede in detto  Comune, premessa l’autonoma impugnabilità del regolamento concernente la  determinazione della Tarsu, hanno impugnato gli atti in epigrafe deducendo i  seguenti vizi:
 
 1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 130/R del Trattato dell’Unione  Europea, dell’art. 15 della Direttiva CE 74/442, come modificata dalla Direttiva  CE 91/156; la normativa europea imporrebbe infatti di quantificare  l’obbligazione in questione in proporzione all’effettiva produzione di rifiuti e  non, come avvenuto nel caso di specie, in relazione alla metratura dei locali,  ovvero alla capacità contributiva dei contribuenti incisi.
 
 2) Violazione di legge con riferimento all’art. 61 del d.lgs. 507/93 di  superamento della copertura del costo di esercizio e mancata deduzione di una  quota percentuale del servizio spazzamento; la citata disposizione prevede che,  dal costo di gestione dei rifiuti, ai fini della determinazione del dovuto sia  dedotta una quota percentuale del costo dello spazzamento. Tale operazione  sarebbe stata omessa dell’amministrazione poiché scomputando la suddetta voce e  considerando correttamente tutte le voci di ricavo (quali ad esempio  conferimento rifiuti ingombranti, pulizia aree mercato, vendita dei sacchetti  per raccolta rifiuti ecc.) i ricavi del servizio supererebbero i costi e quindi  l’imposizione sarebbe esorbitante.
 
 3) Violazione di legge con riferimento all’art. 69 del d.lgs. 507/93, eccesso di  potere per carenza di motivazione e mancanza di istruttoria in ordine alla  mancata analitica motivazione degli aumenti; l’invocata norma prescrive una  analitica motivazione degli aumenti, carente nel caso di specie.
 
 4) Violazione di legge in riferimento all’art. 69 del d.lgs. 507/93 ed eccesso  di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti della PA, ed in  particolare con l’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa  smaltimento Rifiuti Urbani Interni per mancato rispetto del termine previsto del  31 ottobre per la deliberazione delle tariffe da applicare per l’anno  successivo; l’impugnato regolamento è stato infatti tardivamente approvato in  data 29.3.2010, oltre il termine legale.
 
 Si costituiva l’amministrazione resistente deducendo di applicare tuttora la  TARSU e non la TIA, pur avendo adottato il metodo normalizzato di cui al d.p.r.  158/99. Deduceva il Comune che, stante la perdurante mancata approvazione da  parte del Ministero dell’Ambiente del regolamento attuativo della TIA,  l’amministrazione si era determinata per continuare ad applicare la TARSU con  deliberazione n. 90/2010; avvedutasi di un errore materiale degli uffici nel  rapportare le tariffe ai dati di bilancio allegati alla deliberazione, con  successiva deliberazione n. 145/2010, l’errore era stato rettificato, con  riduzione della primigenia indicazione di somme dovute di circa il 10%.
 
 Contestava parte resistente l’ammissibilità del censure sia per genericità sia  per mancata individuazione dello specifico interesse all’applicazione del  differente metodo invocato, sia per mancata contestazione a monte della  legittimità della normativa nazionale che comunque consente il mantenimento del  regime TARSU sino all’adozione del regolamento di attuazione della TIA. Quanto  alla deduzione dei costi di spazzamento dal debito per la TARSU sostiene  l’amministrazione resistente che numerose disposizioni transitorie ne hanno nel  tempo consentito il computo nel complessivo contesto di addebito agli utenti del  totale dei costi del servizio. Contestava infine l’amministrazione che dai dati  di bilancio invocati da parte ricorrente fossero evincibili forme di doppio  computo di voci di spesa, ovvero ancora risultassero omesse delle voci di  entrata. Contestava nel merito le ulteriori censure.
 
 Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza di merito.
 DIRITTO
 E’ pacifico tra le parti e in giurisprudenza che l’impugnativa del regolamento  in contestazione sia ammessa.
 
 E’ tuttavia parzialmente corretto quanto osservato da parte resistente in punto  ammissibilità quantomeno della prima censura.
 
 I ricorrenti agiscono “spendendo” diversi titoli di legittimazione in quanto,  come si evince dall’intestazione del ricorso, taluni si fanno attori in proprio  e altri si qualificano titolari di società o ditte individuali (alcuni  ricorrenti agiscono anche nella doppia veste); poiché il cuore della prima  censura si appunta sulle modalità di addebito del servizio smaltimento rifiuti  (che pacificamente il Comune ha effettuato, secondo il meccanismo della TARSU,  applicando coefficienti presuntivi che tengono conto della superficie degli  immobili occupati e della tipologia di attività svolta e che i ricorrenti  vorrebbero invece collegato all’effettiva produzione di rifiuti) è chiaro il  potenziale conflitto di interessi sul punto tra i vari ricorrenti, soprattutto  là dove i medesimi appartengono strutturalmente a diverse categorie di  contribuenti (privati oppure operatori economici). Non è infatti dato evincere  se dall’accoglimento della dedotta censura tutti i ricorrenti avrebbero un  identico beneficio o se la diversa distribuzione del carico tributario non  avrebbe piuttosto l’effetto di aggravare i costi per alcuni alleviandoli per  altri.
 
 In disparte per altro la questione di ammissibilità, poiché la censura si fonda  sull’invocazione della diretta applicabilità della normativa comunitaria ed in  particolare dell’art. 130 R del Trattato di Maastricht e connesso principio “chi  inquina paga” nonché sul principio, dettato dalla direttiva CEE 91/156 del  18.9.1991, secondo cui il costo di smaltimento deve essere sostenuto dal  detentore dei rifiuti, è dirimente, ai fini della reiezione nel merito della  complessiva censura, quanto di recente affermato dalla Corte di Giustizia nella  pronuncia 16.7.2009 in causa C 254/2008 avente ad oggetto una pronuncia  pregiudiziale di compatibilità comunitaria della persistente disciplina italiana  dettata dal d.lgs. 507/1993. Sul punto ha osservato la Corte che, poiché allo  stato attuale del diritto comunitario non vi è alcuna norma che imponga agli  stati membri un metodo preciso del finanziamento del costo di smaltimento dei  rifiuti urbani mentre vi è un obbligo di risultato (garantire che tutti i  detentori di rifiuti ne sopportino collettivamente e complessivamente l’onere),  gli stati membri dispongono di “competenza in merito alla forma e ai mezzi per  il perseguimento di tale risultato”. Conseguentemente “in tali circostanze,  ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei  «detentori», calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che  occupano nonché della loro destinazione e/o, dall’altro, sulla natura dei  rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali  rifiuti e ripartirli tra i vari «detentori», in quanto questi due criteri sono  in grado di influenzare direttamente l’importo di detti costi. Sotto tale  profilo, la normativa nazionale che prevede, ai fini del finanziamento della  gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad  una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di  rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo  stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. a),  della direttiva 2006/12”.
 
 Il primo motivo di ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
 
 Lamentano ulteriormente i ricorrenti che l’imposta determinata supererebbe i  costi di esercizio, in particolare sul presupposto che non sarebbe stata dedotta  dai costi la percentuale variabile del costo di spazzamento prevista in  deduzione dall’art. 68 del d.lgs. 507/93.
 
 Come osservato da parte resistente, tuttavia, il d.p.r. 158/99, nel generale  contesto di passaggio da un regime tributario a uno tariffario, ha previsto  l’introduzione del metodo normalizzato per la determinazione delle componenti di  costo e in particolare ha precisato che, a regime, la tariffa dovrà coprire i  costi di gestione dei rifiuti urbani; tra le rilevanti voci di costo ai fini del  rispetto “dell’equivalenza tra tariffa e costi” l’allegato 1 del d.p.r. 158/99  inserisce tra i costi operativi di gestione anche i costi “spazzamento e  lavaggio strade e piazze pubbliche”. Infine, come osservato da C. Stato sez. V  n. 750/2009: “il previsto passaggio graduale dal regime di “tassa” a quello di  “tariffa”, non impedisce che il metodo per il calcolo dell’aliquota tariffaria  possa essere applicato anche prima di tale scadenza per il calcolo della tassa  sullo smaltimento dei rifiuti. E tanto specie ove il sistema inneschi  un’accelerazione nel processo di copertura dei costi del servizio di gestione  dei rifiuti solidi urbani da parte dei contribuenti”. L’amministrazione ha  specificamente motivato l’intento di perseguire la parità tra costi e tariffa,  indicando anche la percentuale di costi che intende coprire.
 
 L’intero conteggio sviluppato in ricorso parte dall’assunto del necessario  scomputo della massima percentuale prevista in relazione al costo dello  spazzamento e resta quindi superato dalla ritenuta possibilità di graduale  avvicinamento della tassa alla integrale copertura dei costi.
 
 Lamentano quindi i ricorrenti la mancanza di istruttoria e motivazione in ordine  agli aumenti tariffari deliberati. Ritiene il collegio che la deliberazione  risulti idoneamente motivata sia in relazione alla percentuale di costi che  intende coprire, sia all’obiettivo di progressiva copertura dei costi del  servizio, sia in relazione all’istituzione del nuovo servizio “porta a porta”  sia in relazione al metodo di calcolo utilizzato per il computo, con rinvio agli  allegati dati di bilancio ed allo studio IPLA per la valutazione della idoneità  delle aree alla produzione di rifiuti.
 
 Il motivo pare quindi infondato.
 
 Palesemente infondata è infine l’ultima censura poiché, come evidenziato dal  Comune resistente, il termine di deliberazione dell’imposta è connesso al  termine di approvazione del bilancio previsionale (né sarebbe possibile la  deliberazione di tariffe/tributi in parte legati a dati proprio del bilancio di  previsione prima dell’approvazione di quest’ultimo) differito, per il 2010, al  30.4.2010.; a tale termine legale il regolamento comunale invocato effettua  rinvio dinamico.
 
 Conseguentemente l’impugnata deliberazione risulta tempestiva.
 
 Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
 
 Considerata la complessità della vertenza nonché l’errore pacificamente  effettuato dalla stessa amministrazione, che ha rettificato in riduzione le voci  di imposta originariamente approvate avendo erroneamente addossato ai cittadini  importi eccessivi, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
 
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
 
 Respinge il ricorso.
 
 Compensa le spese di lite.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Franco Bianchi, Presidente
 Richard Goso, Primo Referendario
 Paola Malanetto, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 14/01/2011
 
                    




