 TAR Basilicata Sez. I n. 125 dell'11 marzo 2010
TAR Basilicata Sez. I n. 125 dell'11 marzo 2010
Rumore. Limiti di emissione
In tema di limiti  pubblicistici alle emissioni sonore  trova immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, il  quale fissa  i valori limite differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore  6,00 fino  alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino  alle ore  6,00)
N. 00125/2010 REG.SEN.
 N. 00058/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
 
 (Sezione Prima)
 Sul ricorso numero di registro generale 58 del 2008, proposto dall’ENI  S.p.A.,  in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa  dall’Avv.  Nicola Bassi, in virtù di procura speciale notarile, rilasciata in data  21.1.2008, con domicilio eletto in Potenza Piazzale L. Rizzo n. 12  presso lo  studio legale dell’Avv. Edoardo Giuliani;
 contro
 Comune di Viggiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso  dall’Avv. Donatello Genovese, come da mandato a margine dell’atto di  costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 43 del 3.3.2008, con  domicilio  eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;
 -l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata  (ARPAB),  in persona del legale rappresentante p.t., non co-stituita in giudizio;
 -il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresen-tato  e  difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e  domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Av-vocatura  Distrettuale  dello Stato di Potenza;
 
 nei confronti di
 
 Sig.ra Alberti Rosa, non costituita in giudizio;
 Sig.ra Truda Lucia, non costituita in giudizio;
 
 per l'annullamento
 dell’Ordinanza Sindaco di Viggiano ex art. 9 L. n. 447/1995 n. 156 del  10.12.2007;
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viggiano e del  Ministero dell'Interno;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott.  Pasquale  Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 -Nella Zona Industriale del Comune di Viggiano la società ricor-rente ha   installato un impianto industriale a ciclo produttivo conti-nuo, in cui  dal  10.4.1996 il petrolio (estratto e proveniente, tramite apposite  condotte, dalla  Val D’Agri) viene raccolto, trattato e suc-cessivamente inviato, tramite  un  oleodotto, presso gli impianti di raffinazione di Taranto, denominato  prima  “Centro Olio Monte Alpi” (al ricorso è stata allegata l’autorizzazione  provvisoria di 6 mesi, cioè fino al 10.10.1996, rilasciata il 10.4.1996  dalla  Sezione Idrocarburi e Geotermia di Napoli del Ministero dell’Industria,  ma non è  stata allegata l’autorizzazione definitiva) e poi dal 6.8.2001 “Centro  Olio Val  D’Agri” (dalla documentazione, acquista in giu-dizio, non risulta se  tale nuova  denominazione sottintende anche ulteriori allacciamenti di altri pozzi e  perciò  l’elaborazione di un nuovo progetto, per il quale la predetta Sezione  Idrocarburi e Geo-termia di Napoli abbia rilasciato un’altra  autorizzazione);
 
 -all’inizio del 2007 il proprietario del ristorante “La Capannina” ed i  Sigg.  Giordano Rocco, Alberti Rosa e Truda Lucia (e le loro rispettive  famiglie) si  lamentavano del rumore, proveniente dal suddetto Centro Olio Val D’Agri,  e  chiedevano l’intervento della Polizia Municipale;
 
 -con nota del 23.5.2007 il Comandate della Polizia Municipale chiedeva  all’ARPAB  di Potenza di effettuare sopralluoghi e/o mi-surazioni dell’inquinamento   acustico;
 
 -nel periodo 18.7.2007-17.9.2007 un Tecnico competente in Acu-stica  Ambientale  ed un altro dipendente dell’ARPAB di Potenza hanno effettuato i seguenti  rilievi  fonometrici, tutti eseguiti ai sen-si dell’art. 4, commi 1 e 2, lett. a)  e b),  DPCM 14.11.1997 e dei punti 5, 6 e 7 dell’Allegato B al DM 16.3.1998,  del DPCM  1.3.1991 e della L. n. 447/1995: 1) nelle ore diurne del 18.7.2007  presso  l’abitazione della Sig.ra Alberti Rosa, con il quale veniva accertato  che: a) a  finestre aperte il livello medio del rumore am-bientale era di 36,5  decibel,  cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall’art. 4, comma  2, lett.  a), DPCM 14.11.1997, di 50 decibel; b) a finestre chiuse il livello  medio del  rumore ambientale era di 29,5 decibel, cioè inferiore al limite di  accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett. b), DPCM 14.11.1997,  di 35  decibel; 2) nelle ore diurne dell’8.8.2007 presso l’abitazione della  Sig.ra  Tru-da Lucia, con il quale veniva accertato che: a) a finestre aperte il  livello  medio del rumore ambientale era di 38,5 decibel, cioè infe-riore al  limite di  accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a), DPCM 14.11.1997,  di 50  decibel; b) a finestre chiuse il livello medio del rumore ambientale era  di 29,5  decibel, cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall’art.  4, comma  2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 35 decibel; 3) nelle ore diurne del  22.8.2007  presso l’ambiente esterno del ristorante “la Capannina”, con il quale  veniva  accertato che il livello medio del rumore am-bientale era di 52 decibel,  cioè  inferiore ai limiti di accettabilità di 70 (periodo diurno) e di 60  (periodo  notturno) decibel, previsti dall’art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991; 4)  nelle ore  diurne della stessa giornata del 22.8.2007 presso l’abitazione del Sig.  Giordano  Rocco, con il quale veniva accertato che: a) a finestre aperte il  li-vello medio  del rumore ambientale era di 44,5 decibel, cioè infe-riore al limite di  accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a), DPCM 14.11.1997,  di 50  decibel; b) a finestre chiuse il livello medio del rumore ambientale era  di 33  decibel, cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall’art.  4, comma  2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 35 decibel; 5) nelle ore notturne del  24.8.2007  presso l’abitazione della Sig.ra Alberti Rosa, con il qua-le veniva  accertato  che: a) a finestre aperte il livello medio del ru-more ambientale era di  42,5  decibel, cioè superiore al limite di ac-cettabilità, previsto dall’art.  4, comma  2, lett. a), DPCM 14.11.1997, di 40 decibel; b) a finestre chiuse il  livello  medio del rumore ambientale era di 31,5 decibel, cioè inferiore al  limite di  accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett. b), DPCM 14.11.1997,  di 25  decibel; 6) nelle ore notturne della stessa gior-nata del 24.8.2007  presso  l’abitazione della Sig.ra Truda Lucia, con il quale veniva accertato  che: a) a  finestre aperte il livello me-dio del rumore ambientale era di 42,5  decibel,  cioè superiore al limite di accettabilità, previsto dall’art. 4, comma  2, lett.  a), DPCM 14.11.1997, di 40 decibel; b) a finestre chiuse il livello  medio del  rumore ambientale era di 31,5 decibel, cioè inferiore al limite di  accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett. b), DPCM 14.11.1997,  di 25  decibel; 7) nelle ore diurne del 17.9.2007 presso l’ambiente esterno  dell’abitazione del Sig. Gior-dano Rocco, con il quale veniva accertato  che il  livello medio del rumore ambientale era di 48,5 decibel, cioè inferiore  ai  limiti di accettabilità di 70 (periodo diurno) e di 60 (periodo  notturno)  de-cibel, previsti dall’art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991;
 
 -gli esiti di tali rilievi fonometrici venivano riportati dall’ARPAB di  Potenza  in un’apposita Relazione del 25.10.2007, con la quale veniva pure  puntualizzato  che: 1) non era stato possibile determi-nare il valore limite  differenziale ex  art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, in quanto il Centro Olio Val D’Agri  era un  impianto industriale a ciclo produttivo continuo; 2) nelle misurazioni  ester-ne  il microfono del fonometro era stato munito di cuffia antivento; 3)  l’unico  inquinamento acustico, proveniente dal Centro Olio Val D’Agri,  illegittimo era  quello, rilevato nelle ore notturne presso le abitazioni delle Sig.re  Alberti  Rosa e Truda Lucia, in quanto con-trastante con i limiti di  accettabilità,  previsti dall’art. 4, comma 2, DPCM 14.11.1997; 4) tale illegittimo  rumore  rilevato poteva esse-re ridotto con l’installazione, in direzione delle  abitazioni delle Sig.re Alberti Rosa e Truda Lucia, di barriere  fonoassorbenti o  al-tri metodi tecnici equivalenti;
 
 -tale Relazione del 25.10.2007 veniva comunicata in data 31.10.2007  dall’ARPAB  di Potenza al Sindaco del Comune resi-stente “per i provvedimenti di  competenza  previsti dall’art. 9 L. n. 447/1995”;
 
 -con Ordinanza n. 156 del 10.12.2007 (notificata alla ricorrente nella  stessa  giornata del 10.12.2007) il Sindaco del Comune resi-stente, dopo aver  richiamato  la predetta Relazione ARPAB del 25.10.2007, ai sensi degli artt. 9 L. n.   447/1995 e 50 D.lg.vo n. 267/2000 ordinava alla società ricorrente di  “voler  provvedere, en-tro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente  Ordinanza, ad installare sul lato Nord e sul lato Est del Centro Olio  Val D’Agri  delle barriere fonoassorbenti o altri metodi tecnici equiva-lenti oppure  di  effettuare accorgimenti tecnici agli impianti, al fine di ridurre  l’inquinamento  acustico”, con l’espressa avvertenza che, in caso di inerzia, si sarebbe   provveduto all’esecuzione d’ufficio a spese del contravventore ed alla  denuncia  all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di cui all’art. 650  C.P.;
 
 -tale Ordinanza Sindacale è stata impugnata con il presente ricorso  (notificato  il 31.1.2008), deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 15  L. n.  447/1995, dell’art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991, degli artt. 2, 3 e 4 DM  11.12.1996, degli artt. 3, 4, e 8 DPCM 14.11.1997, l’eccesso di potere  per  travisamento dei pre-supposti, difetto di istruttoria, sviamento ed  erroneità di  motiva-zione;
 
 -si sono costituiti in giudizio il comune di Viggiano ed il Ministe-ro  dell’Interno, i quali hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso;
 
 -con Ordinanza n. 75 del 5.3.2008 questo Tribunale ha accolto l’istanza  di  provvedimento cautelare;
 
 -nonostante l’accoglimento dell’istanza di provvedimento cautela-re la  società  ricorrente nel 2007 provvedeva a far installare prov-visoriamente alcune   barriere fisiche passive e chiedeva l’autorizzazione ad installare in  via  definitiva tali barriere fisiche passive (tale autorizzazione veniva poi   rilasciata in data 17.3.2009).
 
 -con memoria del 22/25.1.2010 l’Avvocatura dello Stato ha chie-sto  l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione pas-siva del  Ministero dell’Interno.
 
 All’udienza Pubblica del 25.2.2010 il ricorso passava in decisione.
 DIRITTO
 In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passi-va e   conseguentemente l’estromissione dal presente giudizio del Ministero  dell’Interno, in quanto nella presente controversia il Ministero  dell’Interno  non ha adottato alcun atto e/o provvedi-mento amministrativo.
 
 Nel merito il presente ricorso risulta fondato e pertanto va accolto per  i  seguenti motivi: 1) in via preliminare, va ribadito che questo Tribunale  (cfr.  Sent. n. 5 del 2.1.2008) aderisce all’orientamento giurisprudenziale  (cfr. TAR  Toscana Sez. II Sent. n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna Sez. II Sent. n.  634 del  23.11.1999), se-condo cui in tema di limiti pubblicistici alle emissioni  sonore  tro-va immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, il  quale fissa  i valori limite differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore  6,00 fino  alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino  alle ore  6,00), in quanto: a) l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si limita a  prevedere  che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni  in zone  (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione  di  appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del   previgente art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991, cioè rinvia ad una norma che  disciplina soltanto i valori limite assoluti, per cui dal contenuto  letterale  dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si desume che i valori limite  differenziali, previsti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, sono  immediatamente vigenti, a prescindere dalla circostanza se i Comuni  abbiano o  meno effet-tuato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995  le cd.  zo-nizzazioni acustiche; b) in ogni caso, il rinvio dell’art. 8, comma  1, DPCM  14.11.1997 risulta coerente con i principi stabiliti dalla normativa in  materia  di inquinamento acustico e dal nostro ordi-namento giuridico, poiché i  valori  limite assoluti hanno la finalità di tutelare dall’inquinamento acustico   l’ambiente esterno in termi-ni assoluti, mentre i valori limite  differenziali si  riferiscono al ru-more percepito dall’essere umano nel suo ambiente  abitativo e  perciò hanno la finalità di tutelare il diritto della salute ex art. 32  Cost. e  rispondono a criteri di logica ed opportunità; 2) ma i pre-detti valori  limite  differenziali, previsti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, non si  applicano  nella fattispecie in esame, at-tesocchè: a) il Centro Olio Val D’Agri  risulta  ubicato in una zona esclusivamente industriale del Comune di Viggiano  (tale  circo-stanza non è stata smentita dal Comune resistente, il quale si è  li-mitato  soltanto ad affermare la vicinanza di alcune abitazione alla zona  industriale di  cui è causa, ma tali abitazioni sono comunque ubicate all’esterno della  predetta  zona industriale) e lo stesso art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 statuisce   l’inapplicabilità dei sud-detti valori limite differenziali nelle aree  esclusivamente industria-li; b) nella citata Relazione del 25.10.2007  l’ARPAB di  Potenza ha riconosciuto che non era stato possibile determinare il  valore limite  differenziale ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, in quanto il Centro  Olio Val  D’Agri era un impianto industriale a ci-clo produttivo continuo, per cui  in  realtà nei rilievi fonometrici, eseguiti nelle ore notturne del  24.8.2007 presso  le abitazioni delle controinteressate Sigg.re Alberti Rosa e Truda  Lucia, non è  stato accertato il valore limite differenziale ex art. 4, comma 1, DPCM  14.11.1997, ma è stato misurato soltanto il valore limite assoluto del  rumore,  proveniente dal Centro Olio Val D’Agri; c) i cd. valori di  accettabilità,  indicati nell’art. 4, comma 2, DPCM 14.11.1997, sono stati individuati  soltanto  per escludere l’applicazione del precedente comma 1 dello stesso art. 4  DPCM  14.11.1997, rite-nendo “trascurabile” il rumore inferiore ai valori  indicati  nell’art. 4, comma 2, DPCM 14.11.1997; d) ai sensi del combinato  dispo-sto di  cui agli artt. 2 e 6, comma 1, DPCM 1.3.1991 per gli im-pianti  industriali a  ciclo produttivo continuo, ubicati in zone e-sclusivamente industriali  (come  nella specie il Centro Olio Val D’Agri), vigono soltanto i limiti di  accettabilità di 70 (periodo diurno) e di 60 (periodo notturno) decibel,  mentre  sia l’art. 6, comma 2, DPCM 1.3.1991, sia il DM 11.12.1996 (cfr. art. 1)   di-sciplinano gli impianti industriali a ciclo produttivo continuo, siti  in zone  non esclusivamente industriali e/o diverse da quelle esclu-sivamente  industriali.
 
 Si considerano assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
 
 A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per  l’effetto  l’annullamento dell’Ordinanza Sindacale n. 156 del 10.12.2007 e  l’estromissione  dal giudizio per carenza di legittima-zione passiva del Ministero  dell’Interno.
 
 Tenuto conto che nei rilievi fonometrici, eseguiti nelle ore notturne  del  24.8.2007 presso le abitazioni delle controinteressate Sigg.re Alberti  Rosa e  Truda Lucia, è stato accertato i superamen-to dei valori indicati  dall’art. 4,  comma 2, DPCM 14.11.1997, sussistono giusti motivi per disporre tra le  parti  l’integrale compensa-zione delle spese di giudizio.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata così decide: 1)  dichiara  la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno; 2)  accoglie e  per l’effetto annulla l’Ordinanza Sindacale n. 156 del 10.12.2007.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Antonio Camozzi, Presidente
 Giancarlo Pennetti, Consigliere
 Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 11/03/2010
 
                    




