 Cons. Stato Sez. V n. 1503 del 15 marzo 2010
Cons. Stato Sez. V n. 1503 del 15 marzo 2010
Rifiuti. Bonifiche e spese
Anche se, con riferimento alle spese di bonifica di un fondo, il proprietario è obbligato entro i limiti di  valore del bene,  tale criterio non può certo predicarsi per il soggetto titolare di  diritti reali  che la normativa primaria individua come responsabile della gestione  territoriale nel suo complesso, qual è il Comune ex articolo 4 della  legge 28  febbraio 1985, n. 47. Rispetto a quest’ultimo valgono evidentemente gli oneri complessivi  riferibili  alla realizzazione del piano di bonifica, tutte le volte che lo stesso  non sia  assistito da specifico finanziamento.
N. 01503/2010 REG.DEC.
 N. 06286/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
 ha pronunciato la presente
 DECISIONE
 Sul ricorso numero di registro generale 6286 del 2009, proposto da:
 Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Athena  Lorizio,  Sergio Peruzzi, con domicilio eletto presso Maria Athena Lorizio in  Roma, via  Germanico N. 96;
 
 contro
 
 Regione Toscana, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Bora, Fabio  Ciari, con  domicilio eletto presso Giovanni Pasquale Mosca in Roma, corso Italia,  102; Siro  Ninci;
 
 per la riforma
 
 della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00006/2009,  resa tra  le parti, concernente RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI E  DI  BONIFICA DELL'AREA INTERESSATA.
 
 
 Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons.  Filoreto  D'Agostino e uditi per le parti gli avvocati l'avv.ssa Lorizio e l'avv.  Mosca,  su delega dell'avv.ssa Bora;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Per molti anni e prima del 1986, su area di proprietà del signor Siro  Ninci, il  signor Silvano Morandi, titolare di omonima ditta, aveva svolto attività  di  recupero e parziale lavorazione dei diluenti esausti derivanti dal ciclo   lavorativo delle carrozzerie situate sul territorio comunale e  provinciale  fiorentino, privo delle autorizzazioni previste dall’allora vigente  D.P.R. n.  915 del 1982;
 
 Nel 1986, in seguito ad accertamenti svolti dalla Polizia giudiziaria e  all’esito di analisi di laboratorio dell’Unità operativa di chimica  ambientale,  con riferimento al materiale stoccato nell’area, si enunciava la  necessità della  rimozione dei prodotti tossici e nocivi e si precisava che vi erano  materiali  consistenti “nella distillazione di solventi” ed altri rifiuti sparsi  sul  terreno;
 
 Il Comune di Firenze con ordinanza sindacale n. 2660 del 12 novembre  1986  disponeva che la ditta Morandi intervenisse con urgenza per sostituire i   contenitori dei diluenti esausti, in attesa delle ulteriori analisi sui  campioni  prelevati i cui esiti avrebbero certamente condotto (si anticipava in  quel  provvedimento) a disporre la bonifica dell’area.
 
 Nel settembre dell’anno successivo la USL 10/C comunicava alla Pretura  di  Firenze l’intervenuta cessazione dell’attività da parte del Signor  Morandi e,  nel contempo, la permanenza dei rifiuti nell’area, chiarendosi che non  era stata  “eseguita la rimozione dei rifiuti da parte della ditta autorizzata al  trasporto  dei rifiuti tossici e nocivi”.
 
 Tale situazione non mutava nei mesi successivi di talché, nel gennaio  1989, la  USL 10/C reiterava le informazioni alla Pretura di Firenze circa la  presenza di  rifiuti nell’area.
 
 Con ordinanza n. 210 del 27 gennaio 1989 il Sindaco del Comune di  Firenze  intimava al Signor Morandi di provvedere “alla cessione a ditta  autorizzata di  tutti i rifiuti tossici e nocivi (…) giacenti presso l’area dell’azienda  di cui  è titolare o comunque ad effettuare lo smaltimento dei suddetti rifiuti  in  ottemperanza alla normativa vigente, nonché a provvedere ad una  successiva  idonea bonifica dell’area in questione”, demandando alla USL 10/C di  Firenze il  compito di accertare la corretta esecuzione di quanto disposto;
 
 Nell’inottemperanza del disposto contenuto della predetta ordinanza  sindacale,  il Sindaco del Comune di Firenze emanava una successiva ordinanza, n.  781 del 7  marzo 1989, reiterando l’intimazione.
 
 Successivamente alla condanna in sede penale del signor Morandi, nel  settembre  1989 l’assessore all’Igiene pubblica ed urbana del Comune di Firenze  avviava le  azioni necessarie per lo smaltimento in danno.
 
 Silvano Morandi comunicava al Comune di Firenze l’impossibilità  materiale ed  economica a provvedere alla disposta bonifica dell’area.
 
 La USL 10/C reiterava, con diverse note tra il 1990 ed il 1992 , le  proprie  preoccupazioni sia al Comune sia alla Regione Toscana sul grave pericolo   derivante dall’inquinamento dell’area.
 
 Interveniva quindi, con provvedimento del 16 novembre 1992,  l’espropriazione da  parte del Comune del terreno di proprietà ove si era svolta l’attività  di  stoccaggio dei rifiuti.
 
 La Regione Toscana, con deliberazione consiliare n. 167 del 23 aprile  1993,  approvava il Piano di bonifica regionale delle aree inquinate e  ricomprendeva  nel piano l’area dell’ex ditta Morandi considerando l’intervento con  priorità a  medio termine.
 
 Il responsabile del Servizio competente del Dipartimento ambiente della  Regione  Toscana, nel gennaio 1995, invitava Silvano Morandi, Siro Ninci ed il  Comune di  Firenze ad elaborare un progetto di bonifica secondo i criteri dettati  nella  suindicata delibera consiliare n. 167 del 1993;
 
 Il Comune di Firenze provvedeva a proporre una piano preliminare di  smaltimento,  ad autorizzare l’Azienda Fiorentinambiente ad effettuare la prima fase  conoscitiva dell’area da bonificare, richiedendo poi l’attivazione del  fondo  regionale di rotazione previsto dalla legge regionale n. 29 del 1993;
 
 La Regione Toscana, con ordinanza presidenziale n. 2 del 1° aprile 1996  disponeva che l’intervento di bonifica dovesse intervenire con urgenza  ponendolo  a carico dei Signori Morandi e Ninci nonché del Comune di Firenze e  chiarendo  che in caso di inottemperanza l’intervento sarebbe avvenuto a cura della   Regione.
 
 Con provvedimento del 19 dicembre 1996 veniva nominato il commissario  straordinario per la bonifica dell’area c.d. ex Morandi e la bonifica  veniva  completata nel 1999.
 
 Il Comune di Firenze impugnava avanti il Tribunale amministrativo  regionale per  la Toscana, con due distinti ricorsi ed in via principale, il  provvedimento con  il quale la Regione aveva nominato un commissario straordinario per la  bonifica  delle sopra identificate aree inquinate nonché il provvedimento con il  quale si  disponeva il recupero degli oneri sostenuti dalla Regione per  l’adempimento  dell’incombente.
 
 Con la pronuncia in epigrafe il Giudice adito ha riunito i ricorsi e li  ha  rigettati.
 
 La pronuncia è stata impugnata dal Comune di Firenze, che deduce due  articolati  motivi d’appello.
 
 Si è costituita la Regione che ha chiesto la conferma della sentenza del  Giudice  territoriale.
 
 La causa è stata discussa all’udienza del 26 gennaio 2010, ed il  collegio se ne  è riservata la decisione.
 DIRITTO
 L’appello non è fondato.
 
 La questione sottoposta all’esame della Sezione concerne la legittimità  della  diffida, disposta dalla Regione Toscana nei confronti dei proprietari di  area  inquinata (tra i quali ultimo in ordine di tempo il Comune di Firenze),  di  procedere a loro spese agli interventi di messa in sicurezza tramite la  rimozione e lo smaltimento a norma della legge sui rifiuti, e della  successiva  nomina di un Commissario straordinario per l’esecuzione delle operazioni  di  bonifica, con l’addebito ai soggetti responsabili dell’onere economico  dell’intervento.
 
 Il Comune di Firenze osserva che l’intervento in questione precede  l’entrata in  vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, mentre la  sentenza  propende per una applicabilità dei principi recati in quel testo anche  alla  fattispecie in esame, per la quale l’appellante reclama invece  l’assoggettamento  alla disciplina della legge regionale 12 maggio 1993, n. 29, vigente  all’epoca  dei fatti.
 
 La lettura degli atti impugnati convince che la disciplina applicabile è  quella  indicata dal Comune appellante, ma da tale assunto non discende affatto  l’erroneità sostanziale della pronuncia impugnata, che ha utilizzato con  una  certa larghezza lo strumento degli obiter dicta, ben potendo le  affermazioni ivi  contenute essere valutate alla stregua delle previsioni della legge  della  regione Toscana 12 maggio 1993, n. 29.
 
 Secondo quest’ultima, infatti, non diversamente da quanto previsto sia  dalla  legislazione antecedente risalente al 1982 sia dal decreto legislativo  n. 22 del  1997, “le spese della bonifica sono a carico in solido del soggetto che  ha  provocato l'inquinamento, del proprietario e dell'usufruttuario del  fondo,  nonché del titolare di diritti personali di godimento sul fondo stesso.”  (art.  6, c. 1, l.r. n. 29/1993).
 
 Ora è indubbio che tra i soggetti proprietari vi fosse, ultimo in ordine  di  tempo a cagione di una vicenda espropriativa conclusasi nel 1992, il  Comune di  Firenze, che aveva, in epoca antecedente, disposto per la bonifica  dell’area,  come succintamente richiamato in narrativa.
 
 Nel caso di specie peraltro il Comune appellante viene chiamato alla  refusione  dell’intervento per un duplice ordine di responsabilità.
 
 Se è pur vero che il proprietario è obbligato entro i limiti di valore  del bene,  tale criterio non può certo predicarsi per il soggetto titolare di  diritti reali  che la normativa primaria individua come responsabile della gestione  territoriale nel suo complesso, qual è il Comune ex articolo 4 della  legge 28  febbraio 1985, n. 47.
 
 Rispetto a quest’ultimo valgono evidentemente gli oneri complessivi  riferibili  alla realizzazione del piano di bonifica, tutte le volte che lo stesso  non sia  assistito da specifico finanziamento.
 
 Anche sotto questo riguardo soccorre la citata legge regionale n. 29 del  1993:  l’articolo 4, comma 2 bis, e 2 ter, di quel testo normativo così  dispone: “  2-bis L'importo della fidejussione è pari all'importo delle spese  previste per  la realizzazione dell'intervento di bonifica approvato.
 
 2-ter. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane, i loro consorzi ed  aziende  rilasciando idonea fidejussione a favore della Regione Toscana a  garanzia  dell'esecuzione dell'intervento per gli importi che nel provvedimento di   approvazione del progetto non risultano, dalle certificazioni di cui  all'art. 53  L. 142 del 1990, finanziati ed imputati a specifico capitolo di bilancio   dell'ente.”
 
 La disposizione si spiega con la semplice ragione che tali soggetti  sono, ognuno  per le rispettive competenze, tenuti “all’esecuzione dell’intervento” in  virtù  non già di titolo proprietario bensì per le attribuzioni specifiche di  enti  territoriali e delle collegate strutture ordinamentali (consorzi ed  aziende per  i profili più squisitamente operativi).
 
 Nel caso di specie, peraltro, la doverosità dell’intervento era ben  conosciuta  al Comune di Firenze in epoca antecedente il trasferimento della  proprietà  dell’area per espropriazione e comunque il piano di bonifica regionale  lo aveva  inserito tra quelli dovuti.
 
 Ne consegue la piena legittimità delle deliberazioni regionali che si  limitano a  constatare la mancata attivazione da parte dell’Amministrazione comunale  in  ordine alla su esposta vicenda, pur nella provata consapevolezza  dell’inquinamento del sito e dell’esistenza di precisi doveri di impegno   attuativo per l’eliminazione del pericolo per la salute della comunità  di  riferimento.
 
 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione quinta –  definitivamente  pronunziando sul ricorso meglio indicato in epigrafe, respinge  l’appello.
 
 Condanna l’appellante alle spese del giudizio che, comprensive di  diritti ed  onorari, liquida in complessivi 5.000,00 euro.(cinquemila)
 
 Spese
 
 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010  con  l'intervento dei Signori:
 
 Stenio Riccio, Presidente
 
 Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
 
 Filoreto D'Agostino, Consigliere, Estensore
 
 Marco Lipari, Consigliere
 
 Roberto Chieppa, Consigliere
 L'ESTENSORE                                IL PRESIDENTE
 
 Il Segretario
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 15/03/2010
 
                    




