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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006 
 Criteri, procedure e modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre e  rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152.
Gazzetta Ufficiale N. 107 del 10 Maggio 2006
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in
 particolare l'art. 186, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro
 dell'ambiente e della tutela del territorio sono determinati i limiti
 massimi accettabili nonche' le modalita' di analisi dei materiali ai
 fini della loro caratterizzazione, salvo limiti inferiori previsti da
 disposizioni speciali;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 186, comma 3,
 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri, le
 procedure e le modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre
 e rocce da scavo.
Art. 2.
Campionamento
1. Il campionamento delle terre e rocce da scavo e' effettuato sul
 materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione
 rappresentativo, secondo la norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi,
 granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed
 analisi degli eluati».
Art. 3.
Preparazione dei campioni
1. La preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai
 fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, e' effettuata
 secondo i principi generali della norma UNI 10802 e secondo le
 ulteriori indicazioni di cui ai seguenti commi.
 2. Dai campioni ottenuti ai sensi dell'art. 2 dovra' essere
 scartata in campo la frazione maggiore di 2 cm. Qualora i campioni
 ottenuti ai sensi dell'art. 2 siano costituiti da materiale in
 breccia nel quale l'aliquota di granulometria inferiore a 2 cm sia
 presente in quantita' inferiore all'1% in peso, non sara' necessario
 procedere all'analisi dei campioni.
 3. Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere
 condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm; qualora
 l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia inferiore al 10% in
 peso, il campione di cui al comma 2 dovra' essere sottoposto ad una
 riduzione granulometrica tale da assicurare che l'aliquota di
 granulometria inferiore a 2 mm sia almeno pari al 10% in peso. La
 concentrazione del campione dovra' essere determinata riferendosi
 alla totalita' dei materiali secchi, comprensiva anche dello
 scheletro.
 4. Quanto riportato nell'appendice A «Prove di eluizione (prova di
 conformita) per rifiuti granulari e monolitici di forma regolare e
 irregolare» della norma UNI 10802 non si applica alle terre e rocce
 da scavo.
Art. 4.
Determinazioni analitiche
1. Le analisi di laboratorio sui campioni ottenuti ai sensi
 dell'art. 3, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o
 riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o
 internazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte
 inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.
 2. Quanto riportato nell'appendice B «Procedimento per la
 determinazione di analiti negli eluati» della norma UNI 10802 non si
 applica alle terre e rocce da scavo.
Art. 5.
Limiti massimi accettabili
1. La composizione media dell'intera massa campionata ai sensi
 dell'art. 2 non dovra' presentare una concentrazione di inquinanti
 superiore ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B (siti ad uso
 commerciale e industriale), dell'allegato 5 del Titolo V della parte
 quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 2. Qualora le terre e rocce da scavo di cui all'art. 1 siano
 destinate a reinterri o riempimenti di siti ad uso verde pubblico,
 privato e residenziale, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali
 siti, e la composizione media dell'intera massa campionata ai sensi
 dell'art. 2 presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai
 limiti previsti dalla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 del
 Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
 152, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti di cui sopra
 potra' essere consentita, a condizione che venga effettuata
 un'analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri di cui
 all'allegato 1 del Titolo V della parte quarta del decreto
 legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che gli esiti di tale analisi
 dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nelle
 terre e rocce da scavo sia inferiore alla concentrazione soglia di
 rischio del sito al quale esse siano destinate. Copia del documento
 di analisi di rischio sito-specifica e' allegata alla richiesta di
 riutilizzo di cui all'art. 186, comma 7, del decreto legislativo
 3 aprile 2006, n. 152.
 3. Sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 241 del
 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le terre e rocce da
 scavo di cui all'art. 1 destinate a reinterri o riempimenti di aree
 destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ovvero alla
 realizzazione di rilevati in tali aree, si applica quanto previsto
 dal comma 1.
Art. 6.
Periodicita' delle analisi
1. Le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono effettuate, a
 cura ed onere del soggetto che esegue i lavori dai quali hanno
 origine le terre e le rocce di cui all'art. 1, o del committente,
 almeno in occasione della prima produzione di tali materiali e,
 successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del
 processo di produzione o della natura degli stessi.
Art. 7.
Significato delle «Trasformazioni preliminari» di cui all'art. 186,
 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Le parole «trasformazioni preliminari» di cui all'art. 186,
 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
 interpretano nel senso di «qualsiasi comportamento unicamente
 finalizzato ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un
 ammasso di terre e rocce da scavo».
 2. A tal fine l'attivita' di vagliatura delle terre e rocce da
 scavo, nel caso in cui sia unicamente finalizzata ad ottenere da un
 unico ammasso originario, due ammassi aventi percentuali di
 inquinanti diverse rispetto a quelle dell'ammasso originario, e' da
 considerarsi una trasformazione preliminare ai sensi e per gli
 effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
 2006, n. 152.
 3. Nella fattispecie di terre e rocce da scavo entrate in contatto
 con l'acqua, l'attivita' di essiccazione mediante stendimento al
 suolo ed evaporazione, non e' invece da considerarsi una
 trasformazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 186,
 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 4. Quanto stabilito nel precedente comma del presente articolo si
 applica anche nel caso di terre e rocce da scavo che per essere
 riutilizzate necessitano, per esigenze tecniche e strutturali, di un
 procedimento di stabilizzazione mediante trattamento a calce.
 5. Non sono altresi' considerate trasformazioni preliminari, ai
 sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto
 legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivita' di macinatura delle
 terre e rocce da scavo, nonche' anche l'attivita' di vagliatura a
 condizione, per quest'ultima, che la medesima non sia finalizzata a
 modificare la percentuale di inquinanti.
Art. 8.
Norma finale
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
 www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli
 
                    




