 TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 7312 del 22 novembre 2010
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 7312 del 22 novembre 2010
Rumore. Controlli ed ispezioni
Non può pretendersi che l’amministrazione, nell’effettuare controlli, accertamenti o ispezioni, debba operare con la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la genuinità dell’attività istruttoria compiuta
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07312/2010 REG.SEN.
 N. 01143/2006 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2006, proposto da:
 La Forgia di Bollate s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ravizzoli,  domiciliata ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n.  39;
 contro
 Comune di Bollate, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni,  presso il cui studio, in Milano, via Visconti di Modrone, n. 6, è elettivamente  domiciliato;
 
 per l'annullamento
 
 della nota prot 7676 del 21.2.06 del Responsabile Area Ambiente del Comune di  Bollate di avvio del procedimento per l’emissione di ordinanza di contenimento  emissioni acustiche nonché per la presentazione di piano di risanamento  acustico, con gli atti presupposti, in particolare la relazione a.r.p.a.  relativa agli accertamenti effettuati tra il 19 ed il 20 dicembre 2005 presso  l’abitazione dei sig.ri Pardo.
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bollate;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 la dott.ssa Silvia  Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Angelo Ravizzoli e Antonia Strafezza (in  sostituzione di Brambilla Pisoni);
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 La ricorrente impugna la nota prot. n. 0007676 del 21.2.2006 con cui il Comune  di Bollate ha comunicato l’avvio del procedimento di emissione di un’ordinanza  di contenimento emissioni ed ha altresì richiesto la presentazione del piano di  risanamento acustico dell’impresa.
 
 Queste le doglianze: I. in via derivata per i vizi proposti con il ricorso n.  2877/2003; II. eccesso di potere per violazione del principio del  contraddittorio in materia di rilevazioni acustiche; difetto di motivazione;  travisamento ed erronea istruttoria in quanto la società ricorrente non avrebbe  partecipato alle rilevazioni acustiche effettuate dai tecnici dell’a.r.p.a. nei  giorni 19 e 20 dicembre 2005, presso l’abitazione dei sig.ri Pardo; III. eccesso  di potere per violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 14.11.1997, dell’art.  3, d.m. 11.12.1996, dell’art. 15, l. n. 447/1995 e dell’art. 10, l. Regione  Lombardia n. 13/2001; difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti;  perplessità.
 
 L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, deducendo  l’infondatezza nel merito del ricorso.
 
 All’udienza del 6 ottobre 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
 
 Preme preliminarmente precisare che l’atto impugnato, contrariamente a quanto  indicato nell’oggetto, non contiene solo una mera comunicazione di avvio del  procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, ma pone a carico della  destinataria l’obbligo di presentare un piano di risanamento acustico  dell’impresa, redatto secondo i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 7/6906 del  16.11.2001, fissando altresì un termine entro il quale provvedere a tale  adempimento, ed è dunque, in tale parte, immediatamente lesivo e pertanto  autonomamente impugnabile.
 
 Le censure di illegittimità derivata, proposte con il primo motivo di ricorso,  sono infondate per quanto affermato con la sentenza di questo Tribunale n. 1091  del 15 aprile 2010, cui si fa rinvio.
 
 È infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la  violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale per non avere preso  parte ai sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’a.r.p.a. il 19 e 20 dicembre  2005, a seguito di lamentele da parte di alcuni residenti nell’immobile sito in  via Dante, n. 57.
 
 Non può invero pretendersi che l’amministrazione, nell’effettuare controlli,  accertamenti o ispezioni, debba operare con la necessaria partecipazione di  tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la  genuinità dell’attività istruttoria compiuta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 21  gennaio 2003 n. 1224; 18 maggio 2004, n. 3190; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez.  II, 17 settembre 2009, n. 1530).
 
 Nel caso di specie, il coinvolgimento della ricorrente avrebbe certamente potuto  incidere sulla correttezza delle rilevazioni effettuate, ciò in quanto la  sorgente dell’inquinamento acustico era rappresentata proprio dall’attività  della società La Forgia e la misurazione, per poter fornire un valore  rappresentativo, presupponeva che fosse in corso una normale attività.
 
 Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che le misure del rumore  ambientale diurno sarebbero state eseguite dall’a.r.p.a. il 20.12.2005 dalle ore  15 alle ore 16, rilevando solo il livello di rumore emesso durante la fase 4  dell’attività lavorativa: sarebbe stato, così, violato il d.m. del 16.3.1998 il  quale prescrive che il livello di rumore ambientale (LA), da confrontarsi con i  valori limite assoluti, debba essere valutato sull’intero periodo di riferimento  (TR), dimodo che venga considerata la durata delle singole fasi, caratterizzate  da diverse condizioni di funzionamento degli impianti. Nel caso di specie, il  tempo di riferimento (TR) avrebbe dovuto essere compreso nell’intervallo tra le  ore 6.00 e le ore 22.00.
 
 Con ordinanza n. 47 del 12 marzo 2010, questo Tribunale di disposto una  consulenza tecnica al fine di verificare se le modalità di misura dei livelli di  rumore, seguite dall’a.r.p.a. con le misurazioni effettuate presso la società La  Forgia il 19 e 20 dicembre 2005, fossero rispondenti a quelle indicate nel d.m.  16 marzo 1998.
 
 Il consulente tecnico, nella sua relazione finale, ha rilevato che il rilievo  fonometrico effettuato dall’a.r.p.a. ha tenuto compiutamente conto di tutte le  fasi di lavorazione e pausa attuate presso la La Forgia s.p.a.
 
 La misura del livello sonoro notturno ha, difatti, avuto una durata di 7 ore e  12 minuti (dalle ore 22.48 del 19.12.2005 alle ore 6.00 del 20.12.2005). Tale  durata è stata giudicata dal consulente più che sufficiente a fornire un valore  rappresentativo dell’intero periodo di riferimento notturno.
 
 La misura del livello sonoro diurno ha, invece, avuto una durata di 16 ore,  pari, dunque, all’intero periodo di riferimento (dalle ore 6.00 alle ore 22.00  del 20 dicembre 2005).
 
 Il consulente ha unicamente rilevato - a fronte di una corretta rilevazione dal  punto di vista tecnico e strumentale, rispondente a quanto previsto dal d.m. del  16 marzo 1998 - l’erroneità della relazione dell’a.r.p.a. del 6 febbraio 2006,  quanto al dato relativo al tempo di osservazione ivi indicato: il tecnico dell’a.r.p.a.  avrebbe indicato i tempi in cui egli stesso era presente accanto alla postazione  di rilievo fonometrico, mentre avrebbe, invece, dovuto indicare un tempo di  osservazione coincidente con l’intero tempo di riferimento.
 
 Il Collegio condivide appieno le valutazioni del consulente tecnico: in  considerazione della adeguata durata del monitoraggio, ben superiore a quanto  erroneamente indicato nella relazione del 6 febbraio 2006, la rilevazione è da  ritenersi effettuata nel pieno rispetto delle previsioni del d.m. del 16 marzo  1998. Il motivo di ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.
 
 Con memoria depositata il 24 settembre 2010, la ricorrente contesta il  certificato di taratura del calibratore utilizzato dall’a.r.p.a. - che sarebbe  datato 17.2.2003, oltre cioè il limite dei due anni previsti dal d.m. del  16.3.1998 - ed il mancato utilizzo di una stazione meteo, per cui non sarebbe  possibile stabilire se, durante la misurazione, le condizioni meteo abbiano  rispettato o meno quanto richiesto dal citato d.m.
 
 Queste osservazioni, pur richiamando un motivo già dedotto con l’atto  introduttivo del giudizio, introducono, in realtà, nuovi elementi di valutazione  che non sono riconducibili alle argomentazioni espresse con il terzo motivo di  ricorso, con cui veniva contestata unicamente l’erroneità del tempo di  riferimento della misurazione. Le censure sono, pertanto, inammissibili, non  essendo state introdotte con memoria notificata alla controparte, nella forma  del ricorso per motivi aggiunti.
 
 Sempre con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente contesta l’erroneità della  valutazione del livello di rumore ambientale per la verifica del rispetto del  limite assoluto di immissione notturno: i livelli di rumore ambientale, nei dati  emergenti dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta in una causa civile tra La  Forgia s.p.a. e i sig.ri Pardo, sarebbero sensibilmente inferiori ai livelli di  rumore misurati dall’a.r.p.a.
 
 Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di tardività del  deposito di tale atto, rispetto al termine fissato da questo Tar con ordinanza  istruttoria n. 224 del 25.11.2009, sollevata dalla difesa dell’amministrazione  resistente, stante l’infondatezza nel merito della censura.
 
 Attesa la correttezza e rispondenza ai dettami del d.m. 16 marzo 1998 delle  misurazioni dei livelli di rumore eseguite dall’a.r.p.a., non può, invero,  ritenersi che le stesse siano inficiate dalle risultanze di una misurazione,  svolta con differenti modalità e strumentazione, oltretutto in gran parte  confermativa della eccedenza dei livelli di rumore rispetto ai limiti previsti.
 
 Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.
 
 In considerazione della complessità delle questioni affrontate il Collegio  ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente  giudizio. Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico della  soccombente e si liquidano con apposito decreto.
 P.Q.M.
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo  respinge.
 
 Spese di giudizio compensate. Le spese della consulenza tecnica sono poste a  carico della ricorrente e sono liquidate con apposito decreto.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Mario Arosio, Presidente
 Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
 Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 22/11/2010
 
                    




