 TAR Puglia (BA) Sez. II n. 3274 del 30 luglio 2010
TAR Puglia (BA) Sez. II n. 3274 del 30 luglio 2010
Rumore. Rapporti tra privati e normativa applicabile
La L. 447/95 non si applica nei rapporti tra i privati ai fini dell’art. 844 c.c., quando il c.d. “differenziale” tra il rumore causato dalle fonti rumorose ed il “rumore di fondo” superi il limite di 3 Db.
N. 03274/2010 REG.SEN.
 N. 00595/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 595 del 2010, proposto da:
 Vito Tota, rappresentato e difeso dall'avv. Libera Valla, con domicilio eletto  presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36;
 contro
 Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci, con  domicilio eletto presso Cristina Carlucci in Modugno, c/o C. Comunale p.zza del  Popolo 16;
 
 nei confronti di
 
 Azienda Casearia Tuttolat dei Cugini Gattulli Snc, rappresentato e difeso  dall'avv. Giovanni Regano, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato  Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62;
 
 per la dichiarazione d’illegittimità e/o annullamento del silenzio serbato dal  Comune di Modugno sulla richiesta del ricorrente per far cessare le emissioni  rumorose prodotte dall’Azienda Casearia Tuttolat dei cugini Gattulli s.n.c.;.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Modugno e di Azienda  Casearia Tuttolat dei Cugini Gattulli Snc;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 il dott. Roberta  Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti L. Valla e C. Carlucci;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
 1. Con il ricorso indicato in epigrafe, depositato il 27 aprile 2010, il  ricorrente, premettendo di risiedere in Comune di Modugno, alla via Piave, nelle  immediate vicinanze del Caseificio Tuttolat dei cugini Gattulli s.n.c.; di  essere disturbato nel riposo dalle emissioni rumorose provenienti dal predetto  opificio; di avere perciò denunciato la situazione alla ASL ed al Comune di  Modugno, sollecitando da questo ultimo la adozione di una ordinanza contigibile  ed urgente per far cessare la situazione in atto e di non aver ricevuto risposta  alcuna; tanto premesso chiede accertarsi la illegittimità del silenzio mantenuto  dal Comune di Modugno in ordine alla istanza di che trattasi, finalizzata a far  cessare le missioni rumorose prodotte dalla azienda.
 
 Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Modugno  ed il Caseificio Tuttolat s.n.c.
 
 Alla camera di consiglio del 17 giugno 2010 il ricorso è stato introitato a  decisione .
 
 2. Va preliminarmente rilevato, in punto di fatto, che con raccomandata 9  novembre 2009 il ricorrente scriveva all’Ufficio Politiche Ambientali, e per  conoscenza al Sindaco, denunciando le emissioni rumorose provenienti dal  Caseificio Tuttolat e chiedendo: a) il ripristino degli orari effettivi di  lavorazione; b) se esista la valutazione di impatto acustica ; c) di effettuare  a sorpresa la misurazione delle emissioni sonore dalla sua abitazione.
 
 Le medesime richieste venivano reiterate con raccomanda 9 dicembre 2009  indirizzata alla ASL e per conoscenza al Sindaco.
 
 Con ulteriore missiva 18 gennaio 2010, indirizzata alla ASL BA e per conoscenza  anche al Sindaco del Comune di Modugno, il ricorrente , dopo aver insistito per  gli accertamenti richiesti (relativi alla valutazione di impatto acustico nonché  alla misurazione delle emissioni sonore), si indirizzava al Sindaco “affinché  sia accertato il vero di quanto riferito al sottoscritto da impiegati e  funzionari comunali (URP e Ufficio Ambiente), cioè che non esiste ad oggi un  atto amministrativo che regolamenta gli orari di apertura delle attività  produttive, artigianali e commerciali, su tutto il territorio comunale, per  giunta ancora sprovvisto di zonizzazione acustica come impone la L. 447/95 e  convenuta L.R. 3/2002. Se fosse vero, a maggior ragione, non legittimerebbe gli  operanti nel settore a trasgredire nello specifico attività rumorose, soggette a  requisiti di legge suddetta, e troverebbe, da parte del Primo Cittadino, in via  cautelativa, una ordinanza con tingibile e urgente.”.
 
 Infine con lettera 21 gennaio 2010, indirizzata ancora una volta alla ASL BA, il  ricorrente ribadiva l’invito ad effettuare controlli tecnici, nonché “di  effettuare il controllo della documentazione, che abbia diretta o indiretta  pertinenza con l’assolvimento degli obblighi di legge e di regolamenti ( L.  447/95 e convnuta l.r. 372002) e di estrarre copia conforme della stessa,  debitamente firmata dal responsabile della struttura sottoposta a verifica  ispettiva. Vogliano gli ispettori incaricati eseguire ogni accertamento utile a  riscontrare eventuali irregolarità da parte di terzi e redigere apposito  verbale.”.
 
 Questo il contenuto delle missive indirizzate, in varie puntate, dal ricorrente.
 
 3. Come si vede, nei confronti del Comune di Modugno una istanza finalizzata  alla adozione di un provvedimento specifico non è divisabile.
 
 Infatti, gli atti acquisiti al giudizio evidenziano come il ricorrente, nel  complesso, si sia in realtà orientato a sollecitare gli organi ritenuti  competenti ad effettuare accertamenti e ad agire di conseguenza, senza però  indicare specificamente il contenuto del provvedimento auspicato: ciò vale anche  con riferimento alla richiesta di “ripristino degli orari effettivi di  lavorazione”, che è generica in quanto non indica quali sarebbero gli orari che  dovrebbero essere rispettati; e vale anche con riferimento alla richiesta di  adozione di un provvedimento contigibile ed urgente, il quale non si comprende  se dovrebbe essere finalizzato alla chiusura o alla dislocazione della attività  ovvero alla adozione di non meglio specificati dispositivi finalizzati ad  ovviare agli inconvenienti lamentati.
 
 Trattasi dunque di richieste generiche, le quali non consentono di valutare se  l’istanza fosse fondata e, ancor prima, se il ricorrente vantasse, con  riferimento al provvedimento auspicato, un interesse qualificato idoneo ad  innestare l’obbligo per il Comune di Modugno di evadere l’istanza.
 
 4. Peraltro non è inutile osservare che sia la richiesta di ripristino “degli  orari effettivi di lavorazione” sia la richiesta di provvedimento contigibile ed  urgente appaiono manifestamente infondate: quanto alla prima di tali richieste  per la ragione che non è dimostrata l’esistenza, nel Comune di Modugno, di norme  che regolamentano, nelle varie zone del territorio, gli orari di lavoro delle  attività produttive; quanto al provvedimento contigibile ed urgente per la  ragione che non v’è prova del fatto che l’attività del Caseificio Tuttolat sia  idonea a creare una emergenza sanitaria o un grave pericolo per l’incolumità  pubblica.
 
 5. Il ricorso è dunque infondato non essendo le istanze prodotte dal ricorrente  idonee a generare l’obbligo del Comune di Modugno ad evaderle con provvedimento  espresso, fermo restando che il ricorrente può adire, a tutela dei propri  diritti, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria con azione ex artt. 844 e/o 2043 c.c.  e 700 c.p.c., essendo consolidato in Giurisprudenza il principio per cui la L.  447/95 non si applica nei rapporti tra i privati (nel caso specifico nei  rapporti tra il ricorrente ed il Caseificio Tuttolat), mentre le immissioni si  presumono superiori alla normale tollerabilità , ai fini dell’art. 844 c.c.,  quando il c.d. “differenziale” tra il rumore causato dalle fonti rumorose ed il  “rumore di fondo” superi il limite di 3 Db.
 
 6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
 P.Q.M.
 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, respinge  il ricorso in epigrafe.
 
 Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Amedeo Urbano, Presidente
 Vito Mangialardi, Consigliere
 Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 30/07/2010
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 IL SEGRETARIO
 
                    




