 TAR Toscana Sez. II n. 1704 del 7 giugno 2010
TAR Toscana Sez. II n. 1704 del 7 giugno 2010
Rumore. Provvedimenti contingibili ed urgenti
Il provvedimento contingibile e urgente ha per suo presupposto il pericolo di grave danno che minacci il pubblico interesse a causa di una situazione di carattere eccezionale alla quale non si può far fronte con i normali mezzi predisposti dall'ordinamento giuridico, ovvero situazioni di emergenza, non altrimenti fronteggiabili connesse con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero per altri motivi riconducibili alla sicurezza urbana.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01704/2010 REG.SEN.
 N. 02263/2008 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2008, proposto da:
 La Bettola del Grillo 2 di Bruni Marco & C. S.n.c., in persona del  legale  rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Josef Mottillo,  con  domicilio eletto presso Emanuele Savina in Firenze, via A. Giacomini 25;
 contro
 Comune di San Gimignano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e  difeso  dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso Luca Arinci in  Firenze,  via delle Cinque Giornate, 31;
 
 nei confronti di
 
 Giacomo Bassi;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 dell'ordinanza n. 16, emessa dal Sindaco del Comune di San Gimignano in  data  3/10/2008, notificata in data 6/10/2008, in forza della quale si ordina  al  signor Bruni Marco, in qualità di legale rappresentante della società  "La  Bettola del Grillo 2 di Bruni Marco e C. snc." Gestore dell'esercizio di   somministrazione con insegna "La Bettola del Grillo" ubicato in San  Gimignano,  Via Quercecchio n. 33:
 1) "di poter utilizzare l'area esterna dell'esercizio "La Bettola del  Grillo"  per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto  dei  seguenti orari: - dal 01 ottobre al 31 maggio fino alle ore 22,00 - dal  01  giugno al 30 settembre fino alle ore 23,00; il sabato ed i giorni  prefestivi  fino alle ore 23,30 - senza alcuna flessibilità in chiusura";
 2) "di ripristinare ed estendere la barriera vegetale sulla terrazza, in  modo  che sia sufficiente a delimitare tutta la terrazza medesima, al fine di  tutelare  la privacy dei confinanti";
 3) "di rispettare ogni altra disposizione contenuta nel verbale di  composizione  citato in premessa, con particolare riferimento al corretto uso della  porta  prospiciente Via Berignano".
 
 nonché
 dell'ordinanza n. 8 dell'11/07/2008 e della delibera del Consiglio  Comunale di  San Gimignano n. 13 del 20/05/2008, nella parte in cui viene stabilito:  "3.  considerato che le aspettative di riposo e di quiete differiscono molto  qualora  gli immobili si affaccino su aree private anziché pubbliche (destinate  per loro  stessa natura ad un uso pubblico), al fine di limitare le immissioni  rumorose  nocive, in quanto dannose del riposo, della quiete e della tranquillità  delle  persone (in particolare nelle ore serali e notturne), la  somministrazione di  alimenti e bevande all'aperto, su aree private dei nuclei abitati dei  centri  urbani che non abbiano soluzioni di continuità con abitazioni private,  potrà  essere limitata con apposito provvedimento", nonché di ogni altro  provvedimento  antecedente, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Gimignano in  Persona  del Sindaco P.T.;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott.  Bernardo  Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO
 La società ricorrente gestisce un pubblico esercizio di ristorazione  sito in Via  Quercecchio n. 33, nel Comune di San Gimignano, denominato “La Bettola  del  Grillo”.
 
 Con l'ordinanza n. 8 dell'11 luglio 2008, emessa ai sensi dell'art. 50  del  decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco di detto Comune fissava  alcune  prescrizioni in merito alla flessibilità degli orari dei pubblici  esercizi.
 
 Con tale provvedimento e con la delibera presupposta del consiglio  comunale n.  13/2008 si stabiliva che "considerato che le aspettative di riposo e di  quiete  differiscono molto qualora gli immobili si affaccino su aree private  anziché  pubbliche, …al fine di limitare le immissioni rumorose nocive in  particolare  nelle ore serali e notturne, la somministrazione di alimenti e bevande  all'aperto, su aree private dei nuclei abitati dei centri urbani che non  abbiano  soluzioni di continuità con abitazioni private, potrà essere limitata  dal  sindaco con apposito provvedimento".
 
 Con l'ordinanza sindacale n. 16/2008 veniva ingiunto alla società  ricorrente di  poter utilizzare l'area esterna dell'esercizio per la somministrazione  di  alimenti e bevande al pubblico nel rispetto dei seguenti orari: "dal 1º  ottobre  al 31 maggio fino alle ore 22,00; dal 1º giugno al 30 settembre fino  alle ore  23,00; il sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 23.30. Senza  alcuna  flessibilità di chiusura. 2) di ripristinare ed estendere la barriera  vegetale  sulla terrazza in modo che sia sufficiente a delimitare tutta la  terrazza  medesima, al fine di tutelare la privacy dei confinanti. 3) di  rispettare ogni  altra disposizione contenuta nel verbale di composizione citato in  premessa con  particolare riferimento al corretto uso della porta prospiciente via  Berignano”.
 
 Contro tali atti ricorre la società in intestazione chiedendone  l’annullamento,  previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che  seguono:
 
 1. Violazione di legge con riferimento all’art. 54 del d.lgs. n.  267/2000, come  modificato dal d.l. n. 92/2008, convertito con legge n. 125/2008.
 2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e  violazione  dell’art. 3 della legge n. 241/90.
 3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
 4. Incompetenza assoluta del Sindaco con riferimento all'ordine sub 2 e  sub 3 di  cui all'ordinanza n. 16/2008
 5. Eccesso di potere per sviamento.
 6. Violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 per mancata previsione  di una  scadenza finale.
 7. Con riferimento all’ordinanza n. 8 dell’11/07/2008: violazione  dell’art. 54  del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 97 della Costituzione.
 8. Con riferimento alla delibera del consiglio comunale n. 13 del  20.05.2008:  incompetenza per irregolare composizione dell’organo collegiale.
Si è costituita in giudizio  l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
 
 Nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2009 la ricorrente ha  rinunciato alla  domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
 
 Alla pubblica udienza del 18 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto  per la  decisione.
 DIRITTO
 Con il ricorso in esame viene impugnata l’ordinanza in epigrafe con cui  il  Sindaco del Comune di San Gimignano ha ingiunto al signor Bruni Marco,  in  qualità di legale rappresentante della società “La Bettola del Grillo 2  di Bruni  Marco & C. snc” l’utilizzo, con limitazioni di orario, dell’area  esterna  dell'omonimo esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande al  pubblico, al contempo disponendo il ripristino della “barriera vegetale  sulla  terrazza…al fine di tutelare la privacy dei confinanti”, nonché il  rispetto di  “ogni altra disposizione contenuta nel verbale di composizione citato in   premessa, con particolare riferimento al corretto uso della porta  prospiciente  Via Berignano”.
 
 Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame  avanzata  dalla difesa dell’Amministrazione secondo la quale la ricorrente non  avrebbe  tempestivamente impugnato la delibera consiliare n. 13 del 25 maggio  2008, né  tantomeno l’ordinanza sindacale n. 8, notificata all’interessato il 7  agosto  2008, atti presupposti a quello gravato in questa sede e ai quali sono  sostanzialmente rivolte parte delle censure avanzate.
 
 La tesi non può essere seguita.
 
 In proposito pare sufficiente rilevare che tali atti sono stati  impugnati  congiuntamente al provvedimento per il quale è causa, mentre non vi era  necessità di uno loro preventiva contestazione nei termini di decadenza  di cui  all’art. 21 l. TAR, atteso il carattere non immediatamente lesivo delle  prescrizioni ivi dettate aventi, con ogni evidenza, natura e contenuto  indeterminato e generale, rivolto all’intera platea degli esercenti  l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito comunale, idonee  ad  incidere nella sfera giuridica della ricorrente solo dopo l’adozione di  un  successivo provvedimento applicativo.
 
 Nel merito il ricorso è fondato.
 
 Il provvedimento impugnato è dichiaratamente reso in applicazione  dell’art. 50  del TU degli enti locali e del capo X della l. reg. n. 28/2005
 
 In particolare, come evidenziato nella memoria difensiva del Comune, il  Sindaco  avrebbe applicato i poteri conferitigli dal comma 7 del citato art. 50  secondo  cui “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli  indirizzi  espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente  indicati  dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici  esercizi e dei  servizi pubblici, ….”, nonché l’art. 81 della l. reg. n. 28/2005 i cui  primi due  commi stabiliscono che “Gli esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande  determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti  che il  comune stabilisce.
 
 2. Il comune stabilisce gli orari di cui al comma 1 tenendo conto delle  esigenze  dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del  servizio e  previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio  e del  turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le  associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative”.
 
 L’assunto, tuttavia, non pare persuasivo.
 
 Come è noto, per determinare la natura del potere esercitato  dall’Amministrazione non è sufficiente il mero riferimento al nomen  juris  dell’atto e neppure quello alle norme di cui si asserisce aver fatto  applicazione.
 
 Per contro, è utile rammentare che alla tipicità della causa del potere  non è  necessariamente correlata la nominatività del tipo di provvedimento, con  la  conseguenza che occorre, allo scopo, una ricostruzione ermeneutica che  si basi,  oltre che sulla parte dispositiva dell’atto, sulla sua motivazione e sul   procedimento che ne costituisce il presupposto.
 
 Nel caso che ne occupa il carattere sostanzialmente ricognitivo delle  attribuzioni ordinarie del Sindaco in materia (per quanto attiene al  riferimento  all’art. 50, comma 7, TUEL) e il generale potere regolatore conferito ai  comuni,  e non al sindaco, in tema di orari dei pubblici esercizi di  somministrazione di  alimenti e bevande (per il rimando all’art. 81 della l. reg. n. 28/2005)   confligge con l’articolata motivazione premessa all’ordinanza sindacale  impugnata, nonché con il dispositivo stesso del provvedimento nei punti  sub 2) e  3) dove è palese la finalità di dirimere questioni attinenti a rapporti  di  vicinato tra proprietà limitrofe.
 
 Non immotivatamente, quindi, la società ricorrente richiama nel primo  mezzo di  gravame l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 e i poteri di ordinanza  contingibile e  urgente conferiti al sindaco di cui peraltro viene, nella fattispecie,  contestato lo sviamento.
 
 Stabilisce l’art. 54, comma 4, del TU degli enti locali, in materia di  attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, che “il  sindaco,  quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,  anche  contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali  dell'ordinamento al  fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano  l'incolumità'  pubblica e la sicurezza urbana…”.
 
 Quale specifica articolazione di tale generale potere, il comma 6 della  stessa  disposizione normativa, precisa che “In casi di emergenza, connessi con  il  traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a  causa di  circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità  dell'utenza o per  motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli  esercizi  commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,  d'intesa con  i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni  interessate,  gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel  territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4”.
 
 Balza agli occhi che, in entrambi, i casi il provvedimento contingibile e   urgente ha per suo presupposto il pericolo di grave danno che minacci il   pubblico interesse a causa di una situazione di carattere eccezionale  alla quale  non si può far fronte con i normali mezzi predisposti dall'ordinamento  giuridico  (Cons. Stato sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6366), ovvero situazioni di  emergenza,  non altrimenti fronteggiabili connesse con il traffico o con  l'inquinamento  atmosferico o acustico, ovvero per altri motivi riconducibili alla  sicurezza  urbana.
 
 Proprio con riferimento alla necessità che sussistano tutti i riferiti  presupposti la ricorrente assume anche con le successive doglianze che,  nella  circostanza, l’Amministrazione abbia adottato il censurato provvedimento  per la  risoluzione di problematiche totalmente svincolate dai medesimi ed,  anzi, al  dichiarato fine di tutelare la quiete e il riposo di taluni dei  condomini che,  affacciando le loro proprietà sulla corte dove viene svolta nella  stagione  estiva l’attività dell’esercizio, avevano segnalato al comune  l’inconveniente.
 
 La tesi, supportata dall’esame della documentazione in atti e  dall’analisi  dell’ordinanza, merita di essere condivisa.
 
 Dopo aver premesso alcune considerazioni generali sulle problematiche  connesse  agli inconvenienti legati alla “convivenza” tra residenti ed esercizi  autorizzati alla somministrazione di bevande e alimenti in relazione ai  disturbi  da questi arrecati dalla musica e dai comportamenti inurbani degli  avventori,  specie quando l’attività viene svolta in spazi aperti, il Sindaco, pur  ammettendo la necessità di contemperare le esigenze di natura abitativa e  di  soggiorno con quelle delle suddette attività economiche, finisce, con  riferimento alla situazione di interesse della società ricorrente, per  utilizzare argomentazioni inconferenti con detto fine, rimanendo non  dimostrata  la ricorrenza effettiva di pericolo per la pubblica incolumità alla  quale è  possibile riconnettere l’utilizzo del potere di ordinanza extra ordinem.
 
 Si legge infatti nella parte motiva dell’ordinanza che “in riferimento  all’area  privata di pertinenza dell’esercizio ‘La Bettola del Grillo 2’, ubicata  in via  Quercecchio n. 33, i confinanti hanno più volte lamentato numerosi  inconvenienti  derivati dalla gestione dell’attività, con particolare riferimento alla  rumorosità indotta dall’attività di somministrazione esercitata sulla  terrazza e  alla violazione della privacy, in conseguenza del fatto che nessuna  protezione,  naturale o artificiale è stata posta come barriera tra i tavoli degli  avventori  e le finestre delle abitazioni”.
 
 Altrettanto dicasi per la successiva affermazione in cui si riferisce  che “i  confinanti hanno lamentato il mancato rispetto degli accordi intercorsi  tra le  parti…” come pure per l’ultimo “Ritenuto”, nel quale è palese che  l’intervento  sindacale si muova con lo scopo di “intervenire mediante una disciplina  specifica, al fine di contribuire al raggiungimento di una conciliazione  tra le  parti, con lo scopo di salvaguardare la quiete e la privacy in un  contesto  architettonico specifico”.
 
 Attesa la natura privata dell’area e degli interessi in questione non  potrebbe  essere più evidente lo sviamento del potere esercitato.
 
 D’altra parte, con riferimento alle censure di eccesso di potere per  difetto di  istruttoria, non risulta neppure che siano state rilevate, attraverso  apposite  misurazioni eseguite dalla’ARPAT, emissioni sonore eccedenti i limiti di  legge.
 
 In proposito la giurisprudenza (anche di questa Sezione) ha avuto modo  di  rilevare che presupposto per la misura contingibile è, tra l’atro, che  il  pericolo che si intende fronteggiare minacci un interesse di natura  generale, in  qualche modo diffusa, o che comunque trascende la posizione del singolo  nominativamente individuato cittadino al quale l'ordinamento offre,  peraltro,  nella fattispecie all’esame, la tutela privatistica del codice civile in  tema di  immissioni (T.A.R. Toscana, sez. II, 27 dicembre 2000, n. 2695; T.A.R.  Campania  Napoli, sez. V, 08 febbraio 2006, n. 1776).
 
 Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere  accolto  conseguendone l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 16/2008.
 
 La società ricorrente avanza, altresì, autonome doglianze (motivi n. 7 e  8) nei  riguardi dell’ordinanza sindacale n. 8 dell’11/07/2008 e della delibera  del  Consiglio Comunale n. 13 del 20/05/2008.
 
 In proposito deve osservarsi, da un lato che l’esame di tali censure  appare  ultroneo, avendo la ricorrente già conseguito, per effetto  dell’accoglimento dei  precedenti motivi, la soddisfazione dell’interesse alla caducazione  dell’atto  idoneo a comprimere (illegittimamente, come si è visto) la sua sfera  giuridica.D’altro  canto, l’evidenziato sviamento interrompe qualsiasi presupposizione  diretta con  i suddetti provvedimenti, denunciandone comunque una distorta  applicazione.
 
 Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane  in  dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^,  definitivamente pronunciando, accoglie nei sensi in motivazione  precisati il  ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
 
 Condanna il Comune di San Gimignano al pagamento delle spese di giudizio  che si  liquidano forfettariamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva e Cpa.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Maurizio Nicolosi, Presidente
 Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
 Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 07/06/2010
 
                    




