 Cons. Stato Sez. VI sent. 1635 del 22 marzo 2010
Cons. Stato Sez. VI sent. 1635 del 22 marzo 2010
Sviluppo sostenibile. Certificati bianchi
I c.d. certificati bianchi vengono rilasciati in favore di imprese che dimostrano il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico; essi possono essere utilizzati dalle medesime imprese o da altre imprese a cui vengono ceduti verso corrispettivo, per superare i limiti di inquinamento imposti a ciascuna impresa. In sintesi, in ossequio al principio chi inquina paga, il cui rovescio è il principio chi non inquina è pagato, il livello massimo di inquinamento non può comunque essere superato, salvo compensazioni interne tra soggetti che inquinano di più e soggetti che inquinano meno. Questo meccanismo postula che i progetti di riduzione di inquinamento siano effettivi, altrimenti i c.d. certificati bianchi, rilasciati a fronte di mancata riduzione dell’inquinamento, porterebbero al paradossale risultato, opposto all’obiettivo per cui sono nati, di consentire l’aumento del tasso complessivo di inquinamento, con evidente danno per l’umanità e l’ambiente a livello globale.
N. 01635/2010 REG.DEC.
 N. 03539/2009 REG.RIC.
 N. 06371/2009 REG.RIC.
 N. 06372/2009 REG.RIC.
 N. 06374/2009 REG.RIC.
 N. 06375/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
 ha pronunciato la presente
 DECISIONE
 1) sul ricorso numero di registro generale 3539 del 2009, proposto  dall’Autorità  per l’energia elettrica ed il gas, rappresentata e difesa  dall'Avvocatura  Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,  n. 12;
 contro
 Euroedil 98 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo  Clarizia e  Guido Greco, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via  Principessa  Clotilde, n. 2;
 
 
 2) sul ricorso numero di registro generale 6371 del 2009, proposto  dall’Autorità  per l’energia elettrica ed il gas, rappresentata e difesa  dall'Avvocatura  Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,  n. 12;
 contro
 White Energy s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano  Alfarano,  Maria Grazia Lanero e Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso lo  studio  legale Gianni Origoni & Partners, in Roma, via delle Quattro  Fontane, n. 20;
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita;
 
 
 3) sul ricorso numero di registro generale 6372 del 2009, proposto  dall’Autorità  per l’energia elettrica ed il gas, rappresentata e difesa  dall'Avvocatura  Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,  n. 12;
 contro
 Fotosfera s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano  Alfarano, Maria  Grazia Lanero e Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso lo studio  legale  Gianni Origoni & Partners, in Roma, via delle Quattro Fontane, n.  20;
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita;
 
 
 4) sul ricorso numero di registro generale 6374 del 2009, proposto  dall’Autorità  per l’energia elettrica ed il gas, rappresentata e difesa  dall'Avvocatura  Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,  n. 12;
 contro
 Edilhouse 2002 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia,  con  domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Principessa Clotilde,  n. 2;
 
 
 
 5) sul ricorso numero di registro generale 6375 del 2009, proposto  dall’Autorità  per l’energia elettrica ed il gas, rappresentata e difesa  dall'Avvocatura  Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,  n. 12;
 
 contro
 
 Edilhouse 2002 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia,  con  domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Principessa Clotilde,  n. 2;
 
 per la riforma
 
 quanto al ricorso n. 3539 del 2009: della sentenza del Tar Lombardia –  Milano,  sez. III, n. 1887/2009;
 quanto al ricorso n. 6371 del 2009: della sentenza del T.a.r. Lombardia –   Milano, sez. III, n. 1885/2009;
 quanto al ricorso n. 6372 del 2009: della sentenza del T.a.r. Lombardia –   Milano, sez. III, n. 1884/2009;
 quanto al ricorso n. 6374 del 2009: della sentenza del T.a.r. Lombardia –   Milano, sez. III, n. 1889/2009;
 quanto al ricorso n. 6375 del 2009: della sentenza del T.a.r. Lombardia –   Milano, sez. III, n. 1888/2009;
 
 tutte concernenti rigetto di richiesta di certificazione dei risparmi  energetici.
 
 
 Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio come in epigrafe indicati;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il consigliere  Rosanna  De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Fabio Tortora,  l'avv.  Clarizia e l'avv. Dore (quest’ultima per delega dell'avv. Greco);
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 1. Preliminarmente va disposta la riunione dei cinque appelli in  epigrafe, che  sottopongono questioni di diritto varie, in parte identiche,  relativamente ad un  peculiare procedimento di competenza dell’Autorità per l’energia  elettrica e il  gas (d’ora innanzi AEEG).
 
 2. Il d.lgs. n. 79/1999, in ottemperanza agli impegni internazionali  assunti con  la ratifica del protocollo di Kyoto, ha introdotto misure incentivanti  il  risparmio energetico.
 
 Con d.m. 24 aprile 2001, sostituito in prosieguo dal d.m. 20 luglio  2004, sono  stati individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio  energetico  da perseguirsi da parte delle imprese distributrici di energia  elettrica,  prevedendo, tra l’altro, un “mercato dei titoli di efficienza  energetica”, che  possono essere venduti, da parte di chi li consegue, alle imprese che ne  hanno  necessità.
 
 3. Con deliberazione 103/2003 l’AEEG, in attuazione del d.m. 24 aprile  2001 (in  prosieguo sostituito dal d.m. 20 luglio 2004) ha predisposto le linee  guida per  la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di risparmio  energetico e  per il rilascio dei relativi titoli di efficienza energetica (TEE, o  c.d.  certificati bianchi).
 
 4. Per valutare il risparmio energetico ipotizzato nei progetti, dette  linee  guida prevedono svariati metodi: analitico, a consuntivo,  standardizzato.
 
 Viene in considerazione in questa sede il metodo di valutazione  standardizzata,  che consente di quantificare il risparmio energetico derivante  dall’attuazione  del progetto senza procedere a misurazioni dirette; le linee guida  demandano a  schede tecniche predisposte dall’AEEG per ciascuna tipologia di  intervento di  definire la quantificazione del risparmio energetico.
 
 L’art. 4.6. delle linee guida, per i progetti da attuarsi mediante  l’invio di  buoni acquisto, o buoni sconto, prevede che le schede tecniche  applichino un  coefficiente correttivo, detto b), che tiene conto dei minori risparmi  conseguibili.
 
 I progetti di risparmio energetico che vengono in considerazione nel  presente  contenzioso prevedevano tutti l’invio a famiglie di buoni che,  rispediti,  consentivano di ricevere gratuitamente strumenti per il risparmio  dell’energia  elettrica o dell’acqua (lampadine a basso consumo energetico; kit per il   risparmio dell’acqua), e per tali interventi dispongono le schede  tecniche n. 1,  n. 13-a. e n. 14.
 
 5. In dettaglio:
 
 a) i progetti presentati da Euroedil ’98 s.r.l. (appello n. 3539/2009)  riguardano l’installazione di erogatori per doccia a basso flusso e  l’installazione di rompi-getto aerati per rubinetti (schede tecniche n.  13-a. e  n. 14);
 
 b) il progetto presentato da White Energy s.r.l. (appello n. 6371/2009)  riguarda  la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti  compatte  con alimentatore incorporato (scheda tecnica n. 1);
 
 c) il progetto presentato da Fotosfera s.r.l. (appello n. 6372/2009)  riguarda la  sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti  compatte con  alimentatore incorporato (scheda tecnica n. 1);
 
 d) i progetti presentati da Edilhouse 2002 s.r.l. (appello n. 6374/2009 e   appello n. 6375/2009) riguardano l’installazione di erogatori per doccia  a basso  flusso, l’installazione di rompi-getto aerati per rubinetti, la  sostituzione di  lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con  alimentatore  incorporato (schede tecniche nn. 13-a, 14 e 1).
 
 6. In attuazione dell’art. 4.6, delle linee guida, le schede tecniche  nn. 1,  13-a e 14 prescrivevano, nella originaria versione, in caso di progetti  che  prevedono l’invio di buoni alle famiglie che, se debitamente compilati e   restituiti, danno titolo all’invio di lampade fluorescenti e/o kit  idrici, che  il valore del risparmio specifico lordo viene ridotto del 50%  (coefficiente  correttivo), e, in particolare, che i presentatori dei progetti possono  rendicontare all’AEEG, in alternativa al numero dei buoni effettivamente   utilizzati dai clienti finali, il numero di buoni inviati, ottenendo  dall’AEEG  un riconoscimento forfetario del 50% dei buoni inviati (coefficiente  correttivo  b).
 
 In sintesi, al fine del rilascio dei certificati bianchi, andava  rendicontato  non il numero di kit effettivamente inviati ai consumatori (c.d. tasso  di  ritorno), bensì il numero dei buoni spediti, che al fine del rilascio  dei  certificati viene abbattuto forfetariamente del 50% (secondo la  presunzione che  solo il 50% dei buoni spediti alle famiglie viene da queste ricevuto e  rispedito  con la richiesta di invio dei kit).
 
 Peraltro l’art. 14 delle originarie linee guida prescrive la possibilità  di  controllo a campione dei progetti di risparmio energetico, ivi compresi  quelli  con metodo di valutazione standardizzata.
 
 7. Tale metodo di valutazione standardizzata dei progetti di risparmio  energetico che prevedono l’invio di buoni alle famiglie è stato  modificato con  successiva delibera dell’AEEG 2 febbraio 2007 n. 18/07, sul presupposto  che la  pregressa esperienza aveva dimostrato che il tasso di ritorno dei buoni  fosse  nettamente inferiore al criterio forfetario del 50%. Pertanto, con detta   delibera n. 18/07 l’AEEG ha eliminato il coefficiente b) nelle schede  tecniche  nn. 1, 13-a, e 14, e dunque la regola secondo cui “nel caso di  realizzazione  dell’intervento tramite invio di buoni d’acquisto agli utenti il valore  del  risparmio specifico lordo per singola unità fisica di riferimento viene  ridotto  del 50%”.
 
 8. La delibera, per suo espresso dettato, si applica solo alle richieste  di  verifica e certificazione presentate dopo la data di prima pubblicazione  della  delibera medesima, e non anche, dunque, ai procedimenti in corso.
 
 9. Essendo pendenti, prima dell’entrata in vigore della delibera n.  18/07, 30  procedimenti di verifica e certificazione relativi a interventi  realizzati  mediante distribuzione e rendicontazione dei buoni acquisto distribuiti,  l’AEEG,  con ulteriore deliberazione 12 luglio 2007 n. 173/07 ha deciso di  procedere al  riesame delle richieste anteriori alla data di entrata in vigore della  delibera  n. 18/07 e ancora in corso di valutazione, al fine di approfondire le  modalità  di realizzazione dei progetti (onde verificare che non siano stati  realizzati  con finalità deliberatamente speculative e con modalità artatamente  elusive) e  di valutare, in particolare, l’impegno e la diligenza profusi  nell’assicurare il  conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione  del  tasso di ritorno dei buoni acquisto inviati.
 
 10. La delibera n. 173/07 fissa il termine di durata dell’istruttoria in  150  giorni decorrenti dalla notifica individuale e il termine di conclusione  del  procedimento in 60 giorni dalla conclusione dell’istruttoria.
 
 In considerazione della complessità dei procedimenti di riesame l’AEEG  con  delibera 6 dicembre 2007 n. 309/07 ha prorogato fino al 31 maggio 2008  il  termine di chiusura dell’istruttoria.
 
 11. Il procedimento di riesame ha avuto snodi differenti in relazione  alle  diverse società odierne appellate e ai relativi progetti.
 
 11.1. In relazione a Euroedil ’98 s.r.l. (appello n. 3539/2009), l’AEEG  con nota  24 agosto 2007 ha chiesto integrazioni e chiarimenti in relazione alla  documentazione in precedenza presentata, e con la comunicazione delle  risultanze  istruttorie inviata il 29 maggio 2008 ha evidenziato le principali  discrepanze e  contraddizioni emerse nel corso dell’istruttoria; con memoria 30 maggio  2008  Euroedil ’98 s.r.l. ha rettificato, verso il basso, il tasso di ritorno  dei  buoni; nel corso dell’audizione finale tenutasi il 20 giugno 2008  Euroedil ha  depositato un documento volto a dimostrare la veridicità del tasso di  ritorno  allegato e del numero di kit effettivamente spediti.
 
 Con delibera 16 luglio 2008 n. EEN 22/08 l’AEEG ha ritenuto  inammissibile  l’integrazione documentale depositata nel corso dell’audizione finale,  perché  tardiva rispetto al termine di conclusione dell’istruttoria, e ha  respinto la  richiesta di verificazione e certificazione del progetto di risparmio  energetico, con la seguente motivazione “impossibilità di verificare  l’acquisto  di una quantità di unità fisiche di riferimento sufficiente a soddisfare  almeno  le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni  dichiarato dalla stessa società, nonché di verificare l’effettiva  consegna di  unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente a soddisfare tali  richieste”.
 
 11.2. In relazione a White Energy s.r.l. (appello n. 6371/2009) e a  Fotosfera  s.r.l. (appello n. 6372/2009) con note del 24 agosto 2007 l’AEEG  chiedeva di  fornire integrazioni e chiarimenti in relazione alla documentazione  inizialmente  presentata; in particolare si chiedeva alle due società di descrivere,  rendendoli verificabili con adeguata documentazione, i criteri e le  modalità  utilizzati per assicurare l’invio dei buoni unicamente a clienti  appartenenti al  settore domestico (abitazioni). Si stabiliva che “nel caso in cui siano  stati  utilizzati canali distributivi gestiti da soggetti terzi dovrà essere  fornita  una copia del contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio  indicato  dalla Vostra società o di altra documentazione contrattuale dalla quale  sia  possibile verificare la fornitura del servizio alla Vostra società con  le  modalità dai Voi indicate”.
 
 Entrambe le società non hanno depositato la documentazione richiesta né  entro il  12 dicembre 2007 (quindici giorni prima della chiusura dell’istruttoria  originariamente fissata al 31 dicembre 2007) né entro il 16 maggio 2008  (quindici giorni prima della chiusura dell’istruttoria come prorogata al  31  maggio 2008).
 
 Entrambe le società hanno prodotto una dichiarazione della DOSS s.a.s.,  datata  17 giugno 2008, allegandola ad una memoria del 27 giugno 2008, dopo la  chiusura  dell’istruttoria.
 
 La dichiarazione è stata dichiarata dall’AEEG tardiva e pertanto  inammissibile.
 
 Entrambe le società hanno rinunciato all’audizione finale.
 
 Con delibere 16 luglio 2008, n. EEN 15/08 e n. EEN 24/08, l’AEEG ha  rigettato le  istanze di verifica e certificazione presentate dalle due società, in  entrambi i  casi “per impossibilità di verificare il rispetto del settore di  intervento”.
 
 11.3. In relazione a Edilhouse 2002 s.r.l. (appello n. 6374/2009 e  appello n.  6375/2009) l’AEEG, nell’ambito di due procedimenti di riesame che hanno  investito tale società, con note 23 febbraio 2007, 8 marzo 2007, e 24  agosto  2007 (due note per i due diversi procedimenti), ha chiesto integrazioni e   chiarimenti in relazione alla documentazione in precedenza presentata.  Ritenuti  i documenti e chiarimenti prodotti insufficienti, con delibera 13 marzo  2008 l’AEEG  ha disposto una verifica ispettiva nei confronti della società, aventi  ad  oggetto i due progetti oggetto di riesame.
 
 Ad avviso dell’AEEG dalla verifica ispettiva emergevano ulteriori  discrepanze e  contraddizioni, e, segnatamente, la tendenza della società a utilizzare i   medesimi documenti per dimostrare la correttezza di entrambi i progetti.
 
 Con la c.r.i. datata 18 luglio 2008 l’AEEG ha evidenziato le  contraddizioni e  discrepanze riscontrate.
 
 Con nota 29 luglio 2008 la società ha rettificato verso il basso il  tasso di  ritorno e fornito ulteriori giustificazioni.
 
 Con delibere 27 ottobre 2008 rispettivamente n. EEN 32/08 e n. EEN 33/08  l’AEEG  ha rigettato per i due progetti la richiesta di verifica e  certificazione con la  seguente, identica, motivazione “impossibilità di verificare l’effettivo  tasso  di ritorno dei buoni utilizzati, l’effettiva disponibilità di unità  fisiche di  riferimento in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei  clienti  finali, nonché la quantità di esse effettivamente spedite ai clienti  finali”.
 
 12. Le cinque delibere suindicate sono state impugnate dalle società  interessate  con cinque distinti ricorsi al Tar Lombardia – Milano.
 
 13. Il Tar con le cinque sentenze in epigrafe indicate ha accolto i  cinque  ricorsi ritenendo sussistente, sotto svariati profili, il difetto di  istruttoria  ovvero il difetto di adeguata valutazione delle risultanze istruttorie  da parte  dell’AEEG.
 
 14. L’AEEG è insorta con cinque distinti appelli, che sottopongono in  parte  questioni identiche, e in parte questioni comunque attinenti alle  modalità di  svolgimento del procedimento di riesame dei progetti di risparmio  energetico.
 
 15. Prima dell’esame degli appelli il Collegio ritiene doveroso  delimitare  l’ambito dell’interesse delle parti, sia con riguardo ai ricorsi di  primo grado,  sia con riguardo agli appelli.
 
 Come già esposto nella parte in fatto, anche nel metodo di valutazione  standardizzata, e anche nel vigore del c.d. coefficiente b), era  prevista la  possibilità di un controllo a campione postumo (art. 14, linee guida).
 
 Questo implica che anche prima dell’abolizione del coefficiente b), nel  metodo  di valutazione standardizzata l’AEEG aveva la possibilità, con il  controllo a  campione, di verificare il tasso di ritorno effettivo, e di rettificare,   conseguentemente, l’ammontare dei certificati bianchi spettanti.
 
 Questa interpretazione è l’unica coerente con il sistema del mercato dei   certificati di risparmio energetico e con gli obiettivi di contenimento  dell’inquinamento mediante il risparmio energetico, fissati a livello  internazionale.
 
 E, invero, i c.d. certificati bianchi vengono rilasciati in favore di  imprese  che dimostrano il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico;  essi  possono essere utilizzati dalle medesime imprese o da altre imprese a  cui  vengono ceduti verso corrispettivo, per superare i limiti di  inquinamento  imposti a ciascuna impresa. In sintesi, in ossequio al principio chi  inquina  paga, il cui rovescio è il principio chi non inquina è pagato, il  livello  massimo di inquinamento non può comunque essere superato, salvo  compensazioni  interne tra soggetti che inquinano di più e soggetti che inquinano meno.  Questo  meccanismo postula che i progetti di riduzione di inquinamento siano  effettivi,  altrimenti i c.d. certificati bianchi, rilasciati a fronte di mancata  riduzione  dell’inquinamento, porterebbero al paradossale risultato, opposto  all’obiettivo  per cui sono nati, di consentire l’aumento del tasso complessivo di  inquinamento, con evidente danno per l’umanità e l’ambiente a livello  globale.
 
 Tanto chiarito quanto alla ratio dell’istituto, ne consegue che  l’interesse che  regge i ricorsi di primo grado può essere solo ed esclusivamente  l’interesse ad  una corretta istruttoria, non anche l’interesse a conseguire comunque,  in sede  di procedimento di riesame, un numero di certificati bianchi  corrispondenti al  tasso di ritorno forfetario anziché al tasso di ritorno effettivo.
 
 Infatti tale secondo interesse, in quanto in radicale contrasto con gli  interessi generali e collettivi alla tutela della salute e  dell’ambiente,  sottesi al quadro normativo, non è (e non potrebbe essere) tutelato e  non può in  radice trovare ingresso nel processo.
 
 A seguito di una corretta istruttoria, l’AEEG mantiene integro il potere  (e il  dovere) di fissare il numero di certificati bianchi spettanti in base al  tasso  di ritorno effettivo.
 
 16. Passando all’esame degli appelli, una prima questione (posta con i  tre  motivi degli appelli nn. 6371/2009 e 6372/2009, nonché con il secondo e  terzo  motivo dell’appello n. 3539/2009) riguarda il termine di deposito di  memorie e  documenti e, segnatamente, la possibilità o meno di deposito dopo la  chiusura  del termine per l’istruttoria, in sede di audizione finale o in luogo di  essa.
 
 16.1. Secondo il Tar:
 
 a) avrebbe errato l’AEEG a ritenere che scaduto il termine di chiusura  dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 16, d.P.R. n. 244/2001, sia  precluso il  successivo deposito di memorie e documenti;
 
 b) posto che l’audizione si svolge davanti al responsabile del  procedimento,  anche in tale fase sarebbero possibili produzioni documentali;
 
 c) il procedimento istruttorio avrebbe una struttura bifasica, in cui  nella  prima fase il privato può non conoscere le risultanze istruttorie, e una  seconda  fase, in audizione finale, che non sarebbe esterna ma interna  all’istruttoria.
 
 16.2. Parte appellante contesta tale ricostruzione osservando che:
 
 a) un conto sarebbero le audizioni davanti al responsabile del  procedimento, un  conto l’audizione finale davanti al Collegio dell’AEEG;
 
 b) inconferente sarebbe l’art. 7, d.P.R. n. 244/2001, che riguarda  l’istruttoria  di ufficio;
 
 c) l’art. 16, d.P.R. citato sarebbe chiaro nel senso che documenti e  memorie  vanno depositati quindici giorni prima della conclusione  dell’istruttoria, e  nella prassi la comunicazione delle risultanze istruttorie avviene prima  di tali  quindici giorni, per consentire al privato di tenerne conto e di  replicare;
 
 d) nel procedimento vi sarebbe una fase di contraddittorio scritto, fino  alla  scadenza del termine per l’istruttoria, e una fase di contraddittorio  orale, in  sede di audizione finale;
 
 e) essendo, oltretutto, l’audizione finale meramente eventuale (potendo  l’interessato rinunciarvi), essa non potrebbe essere considerata come  dies a quo  o ad quem per il deposito di memorie e documenti;
 
 f) l’audizione finale non sarebbe un momento della fase istruttoria, ma  sarebbe  ad essa successiva;
 
 g) errerebbe il Tar anche dove afferma che avendo l’AEEG concesso il  deposito di  memorie fino al 30 giugno 2008, fino a tale termine potevano prodursi  anche  documenti;
 
 h) essendo già stato assegnato un congruo termine agli interessati per  il  deposito di documenti, non vi sarebbe alcun obbligo dell’AEEG di  acquisire e  valutare documentazione tardiva; in tal senso opererebbe un principio di   autoresponsabilità, perché già in base alle linee guida originarie,  anche nel  caso di metodo di valutazione standardizzato, l’interessato “risponde  della  corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto (…) inclusa  la  veridicità e completezza delle informazioni”; sicché, l’interessato deve  essere  ab origine in possesso della documentazione, sicché ogni ritardo nella  sua  produzione va ad esso addebitato;
 
 i) irrilevante sarebbe che la c.r.i. è avvenuta a ridosso del termine  dell’istruttoria (tre giorni prima) in quanto in concreto non sarebbe  stato  violato il contraddittorio, non contenendo la c.r.i. elementi nuovi e  comunque  la c.r.i. avrebbe valore di preavviso di rigetto ai sensi dell’art.  10-bis, l.  n. 241/1990, sicché eventuali documenti e memorie al più potevano essere   depositati nei successivi dieci giorni.
 
 17. Tali censure vanno, nel loro complesso disattese.
 
 17.1. L’errore di prospettiva da cui esse muovono consiste  nell’attribuire ai  termini procedimentali assegnati ai privati dal d.P.R. n. 244/2001  natura  perentoria improrogabile, dimenticando i principi di fondo sottesi al  procedimento amministrativo e che possono così sintetizzarsi:
 
 a) completezza dell’istruttoria, da raggiungersi mediante la leale  collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, e mediante  l’esercizio  dei poteri istruttori di ufficio;
 
 b) carattere ordinatorio di tutti i termini, salvo quelli espressamente  qualificati come perentori, o la cui natura perentoria sia desumibile  dal  sistema;
 
 c) tutela dell’affidamento.
 
 Una corretta applicazione di tali principi impone di dare una lettura  non  formalista del d.P.R. n. 244/2001, nel senso già indicato dal Tar:
 
 a) il termine di deposito di documenti fino a quindici giorni prima  della  chiusura dell’istruttoria non è perentorio;
 
 b) a favore della non perentorietà di detto termine milita anche la  considerazione che non sempre la comunicazione delle risultanze  istruttorie da  parte dell’AEEG avviene con congruo anticipo rispetto a tale termine di  quindici  giorni, e dunque si deve consentire un lasso temporale successivo alla  c.r.i.;
 
 c) nel caso di specie, la c.r.i. è avvenuta solo tre giorni prima della  data di  chiusura dell’istruttoria; pertanto, ragionevolmente non poteva essere  rispettato dagli interessati il termine di 15 giorni, che sarebbe caduto  prima  di conoscere le risultanze istruttorie;
 
 d) poco rileva che le c.r.i. non sarebbero in concreto diverse dagli  elementi  emersi già in precedenza, perché questo è un elemento non conoscibile ex  ante,;  in ogni caso è la c.r.i. l’atto determinante della materia del  contendere;
 
 e) l’audizione personale non può essere nettamente scissa dalla fase  istruttoria, in quanto il contraddittorio orale, che avviene con la  parte  interessata, e non con il suo legale, non può essere inteso solo come  una fase  di discussione sulla base delle prove già acquisite, ma anche come una  fase  utile ad acquisire ulteriori elementi;
 
 f) non si può negare la possibilità di produrre documenti fino alla data  di  audizione personale, e, ove necessario, anche entro un breve termine  decorrente  da tale audizione;
 
 g) in definitiva, fino a quando alle parti è consentito partecipare al  procedimento, deve essere consentita la produzione sia di memorie che di   documenti, a meno che non vi si oppongano ragioni di tutela della par  condicio o  esigenze di urgenza, ragioni che tuttavia nel caso di specie non  risultando  dedotte.
 
 17.2. La necessità di una interpretazione non formalista della procedura  era  vieppiù necessaria nel caso di specie in quanto le regole del gioco sono  state,  a torto o a ragione, comunque cambiate in corso di partita.
 
 E, invero, i procedimenti sono stati avviati mentre erano vigenti le  originarie  linee guida e allegate schede tecniche, che consentivano la valutazione  standardizzata e davano per scontata la possibilità di calcolo  forfetario del  tasso di ritorno dei buoni spediti.
 
 E’ vero che le linee guida fissano un principio di autoresponsabilità in  virtù  del quale gli interessati rispondono della veridicità dei progetti e  della loro  effettiva attuazione, ma nessuna disposizione prevedeva che, prescelto  il metodo  di valutazione standardizzato, si potesse d’ufficio fare un controllo a  campione  applicando un diverso metodo; invero, il controllo a campione già  previsto  dall’art. 14 delle originarie linee guida, postula il controllo del  numero di  UFR, ossia apparecchi, oggetto dell’intervento, ma non di tutti gli  elementi  richiesti, in concreto, dall’AEEG.
 
 Sicché, non è irragionevole che, cambiate le regole di verifica dei  progetti e  applicate le stesse a quelli già presentati, gli interessati potessero  avere  difficoltà di ricostruzione e reperimento della documentazione  richiesta.
 
 17.3. Ne consegue che agli interessati doveva essere data ogni  possibilità di  produzione probatoria, il che non inficia il potere dell’AEEG di  valutare le  prove prodotte.
 
 Ciò che si imputa all’AEEG è di aver in radice ritenuto inammissibili e  tardive  le produzioni documentali, laddove avrebbe dovuto ammetterle e valutarle  nel  merito, fermo il suo potere di ritenerle inattendibili o inidonee.
 
 18. Una seconda questione, posta con l’unico motivo degli appelli nn.  6374/2009  e 6375/2009, e con il primo motivo dell’appello n. 3539/2009) attiene,  nel  merito, alla completezza dell’istruttoria svolta dall’AEEG.
 
 18.1. Il Tar ha imputato all’AEEG un difetto di istruttoria, per aver  disatteso  senza adeguata motivazione le deduzioni degli interessati, volte a  rettificare  il tasso di ritorno.
 
 18.2. Parte appellante replica:
 
 a) di aver compiuto una pluralità di accertamenti istruttori, e che era  onere  degli interessati produrre tutta la documentazione idonea, che doveva  essere in  loro possesso;
 
 b) il procedimento di riesame era necessariamente finalizzato a  verificare la  veridicità del tasso di ritorno dei buoni dichiarato dagli interessati,  sicché  errerebbe il Tar laddove afferma che il tasso di ritorno dei buoni non  poteva  essere motivo per respingere la domanda;
 
 c) errerebbe il Tar laddove afferma che l’AEEG doveva disporre ulteriori   verifiche contabili;
 
 d) quanto, in particolare, al progetto di Euroedil, anche a volere tener  conto  del tasso di ritorno come rettificato dall’impresa, esso comunque non  era  adeguatamente documentato.
 
 19. Anche tale mezzo va disatteso.
 
 L’art. 14 delle linee guida, che disciplina la documentazione da  conservare ai  fini dei controlli a campione, va correttamente letto, in quanto solo  per i  progetti con metodo di valutazione analitica vi è un dettagliato elenco  di  documenti da conservare, laddove per i progetti con metodo di  valutazione  standardizzata, quali sono quelli per cui è processo, va documentato  solo il  numero di UFR oggetto dell’intervento o degli interventi, intendendosi  per unità  fisica di riferimento il prodotto, l’apparecchio, il componente di  impianto o la  grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio  indicata nelle  schede tecniche di valutazione standardizzata.
 
 Ne consegue che, nel passaggio, in corso di procedimento, dal metodo di  valutazione standardizzato forfetario (con riconoscimento presuntivo del  50% dei  buoni spediti), al metodo di valutazione del tasso di ritorno effettivo  dei  buoni, e dunque dei kit effettivamente spediti, non si poteva non  consentire la  rettifica del tasso di ritorno.
 
 Il cambiamento di prospettiva introdotto con il procedimento di riesame,  rendeva  necessario il compimento di ogni indagine e approfondimento utile, che  portasse  a comprendere con ragionevole certezza se le lacune e contraddizioni  riscontrate  fossero apparenti o effettive (con tutte le debite conseguenze, anche  penali, in  caso di effettive violazioni).
 
 Nel caso di specie invece le controdeduzioni di parte e le relative  prove sono  state disattese senza un sufficiente approfondimento delle medesime.
 
 20. Per quanto esposto gli appelli vanno respinti.
 
 Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’AEEG, con la  precisazione, a fini  conformativi, che il procedimento di riesame trova il suo fondamento nel   “controllo a campione” previsto dall’art. 14 delle linee guida, anche  nel caso  di metodo di valutazione standardizzato.
 
 Dalla circostanza che sia previsto il controllo a campione anche nel  caso di  metodo di valutazione standardizzato si desume che il riconoscimento  forfetario  del tasso di ritorno nella misura del 50% dei buoni inviati, si applica  se ed in  quanto non vi sia controllo a campione ovvero se ed in quanto sia  confermato in  sede di controllo a campione. Ove, invece, in sede di controllo a  campione il  tasso di ritorno risulti inferiore, i certificati bianchi vanno  riconosciuti in  misura corrispondente all’effettivo risparmio energetico come  commisurabile in  base al tasso di ritorno effettivo. E, tanto, per le ragioni più  approfonditamente esposte nel paragrafo 15 della presente decisione, cui  si  rinvia.
 
 21. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di  lite.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta),  definitivamente  pronunciando sugli appelli in epigrafe:
 
 a) li riunisce;
 
 b) li respinge e per l’effetto conferma le sentenze impugnate nei sensi e  nei  limiti di cui in motivazione;
 
 c) compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
 
 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010  con  l'intervento dei Signori:
 
 Giuseppe Barbagallo, Presidente
 Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
 Maurizio Meschino, Consigliere
 Bruno Rosario Polito, Consigliere
 Manfredo Atzeni, Consigliere
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 Il Segretario
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 22/03/2010
 
                    




