 TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 437 del 16 settembre 2010
TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 437 del 16 settembre 2010
Sviluppo sostenibile. Competenza
Ai sensi del primo comma dell'art. 41, L. 99/2009, sono tra l’altro attribuite “alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati… relative ad infrastrutture di trasporto [di energia elettrica] ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00437/2010 REG.SEN.
 N. 00454/2003 REG.RIC.
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
 
 sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
 
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 454 del 2003, proposto da:
 Felloni Marialodovica, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Bertoi e Donata  Davoli, con domicilio eletto presso Roberto Ollari Avv. in Parma, borgo Zaccagni,  1;
 contro
 Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, in persona del Presidente in  carica, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso  Mario Ramis Avv. in Parma, B.Go G. Tommasini 20;
 Comune di Scandiano, in persona del Sindaco in carica,
 A.R.P.A. Ag.Reg.Le Prevenzione e Ambiente Emilia-Romagna, in perso del legale  rappresentante;
 Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro in carica,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato anche  domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
 
 nei confronti di
 
 Enel Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Carbone, Cesare Caturani, Giuseppe Di  Mauro e Carla Funes, con domicilio eletto presso Franco Bassi Avv. in Parma, via  Petrarca 20;
 
 e con l'intervento di
 
 ad opponendum:
 Terna Linee Alta Tensione Srl (Telat Srl), in persona del legale rappresentante,  rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Caturani e Giuseppe De Vergottini, con  domicilio eletto presso Franco Bassi Avv. in Parma, via Petrarca 20;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 della deliberazione della Giunta provinciale di Reggio Emilia n. 120 del  21.5.2002 di approvazione della V.I.A. sul progetto per l’autorizzazione al  rifacimento dell' elettrodotto 132 kv semplice terna Ca' de Caroli - Rubiera da  realizzarsi nel territorio dei Comuni di Scandiano, Reggio Emilia, Casalgrande;
 
 della deliberazione del C.C. di Scandiano n. 75 del 23.7.2002 di ratifica della  predetta V.I.A. ed approvazione degli elaborati tecnici Progetto definitivo e  Studio di impatto ambientale;
 
 dell’autorizzazione paesaggistica ed ambientale del Comune di Scandiano n. A  167-200 rilasciata il 2.5.2002;
 
 del nulla osta della Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia e  Romagna prot. 809/2002 e del nulla osta della Soprintendenza per i Beni  archeologici dell’Emilia e Romagna prot. 15208/2002;
 
 di tutti gli atti ad essi connessi e collegati
 
 e per la condanna della Provincia di Reggio Emilia, del Comune di Scandiano, del  Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell’A.R.P.A. al risarcimento dei  danni subito e subendo dalla ricorrente.
 
 Nonchè per l’annullamento (motivi aggiunti):
 
 della delibera della Giunta municipale di Scandiano n. 261 del 21.9.2006, di  autorizzazione all’Enel ad occupare in via temporanea ed urgente terreni di  proprietà;
 
 dell’atto della Provincia di Reggio Emilia, in data 18.5.2006, di proroga dei  termini per il compimento dei lavori;
 
 della nota Enel 24.10.2006 di comunicazione della data fissata per la  compilazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di  Reggio Emilia e di Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali e di Enel  Distribuzione Spa;
 Visto l’atto di intervento in giudizio ex art. 111 c.p.c. di Terna Linee Alta  Tensione S.r.l. (Telat);
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2010 il dott. Michele  Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 1. - La ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati,recanti approvazione e  giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto per la  realizzazione e l’esercizio della linea elettrica a 132 kV denominata  “Rifacimento Rubiera - Ca’ de Caroli”;
 
 2. - La controinteressata Enel distribuzione s.p.a., con l’atto di costituzione  del 12 gennaio 2004 ha argomentato per il rigetto del ricorso ed altrettanto  hanno chiesto i difensori della Provincia di Reggio Emilia e l’Avvocatura  distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate, sollevando anche  questioni di rito relative alla tempestività del ricorso.
 
 Con Ordinanza n. 252 assunta nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2006 è  stata respinta la domanda incidentale di sospensione degli effetti dei  provvedimenti impugnati.
 
 3. Con atto di intervento depositato in data 16.6.10, la Terna Linee Alta  Tensione S.r.l. (TELAT) ha eccepito, tra l’altro, la carenza di competenza di  questo Tribunale, in favore del TAR del Lazio - sede di Roma, a tenore dell’art.  41 della L. 99/09.
 
 Anche le parti resistenti hanno aderito alla sollevata eccezione.
 
 All’udienza di trattazione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 'DIRITTO'
 La ricorrente, con memoria depositata il 24.6.2010, ha contestato  l’applicabilità nella fattispecie del citato art. 41 mancando la dimostrazione  del perfezionamento dell’acquisizione da parte di TERNA S.p.a. della rete di  distribuzione in alta tensione di proprietà di ELAT S.r.l..
 
 Sul punto, però, ogni dubbio appare fugato dagli atti depositati in giudizio il  9.7.2010 a dimostrazione del perfezionamento della cessione in capo a TERNA  dell’intero capitale di ELAT, società cui ENEL distribuzione aveva conferito il  ramo d’azienda costituito dalle linee di alta tensione, con i rapporti giuridici  inerenti. Ne consegue che l’elettrodotto in contestazione fa parte a tutti gli  effetti della RTN.
 
 4. Orbene, ai sensi del primo comma del citato art. 41, L. 99/2009, sono tra  l’altro attribuite “alla competenza del tribunale amministrativo regionale del  Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase  cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle  procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla  stessa equiparati… relative ad infrastrutture di trasporto [di energia  elettrica] ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale”.  Ed, appunto, il provvedimento di VIA gravato, così come gli altri atti parimenti  impugnati, hanno riguardo - come chiaramente emerge dalla documentazione versata  in atti - ad un progetto di razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto  ricomprese nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta  tensione;
 
 Né la questione di legittimità costituzionale della previsione che attribuisce  competenza esclusiva al T.A.R. per il Lazio, dedotta dalla ricorrente, merita di  trovare ingresso. Infatti, la Corte Costituzionale, in fattispecie analoghe, ha  ritenuto conformi ai canoni costituzionali le disposizione di legge che  attribuiscono, per determinate materie, la competenza esclusiva al TAR del Lazio  (cfr., da ultimo, Corte Cost., 26 giugno 2007, n. 237), quale esercizio non  manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, ogni qualvolta  venga in considerazione l’esercizio di funzioni di rilevanza nazionale,  sussistendo esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione (come, quindi, nel  caso di specie, il trasferimento di energia ad alta tensione).
 
 In conclusione, conformemente a quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza  (TAR Friuli Venezia Giulia n. 166/2010; TAR Campania,V, n. 6614/2010) difetta la  competenza di questo Tribunale sulla controversia che ne occupa, in favore del  TAR Lazio, sede di Roma.
 
 Peraltro, il quinto comma dell’art. 41 in parola, dispone che i giudizi pendenti  ad onere della parte interessata devono essere riassunti davanti al TAR Lazio,  Roma, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima,  pubblicata sulla G.U.R.I. del 31.7.2009 ed entrata in vigore il successivo 15  agosto; il che induce anche a ritenere che il giudizio, non riassunto nei modi  di legge entro il 14.11.2009, sia divenuto improcedibile ovvero si sia estinto  per mancata riassunzione.
 
 Ma una pronunzia sul punto comporterebbe il superamento del difetto di  giurisdizione discendente dall’attribuzione legale della competenza funzionale  inderogabile della materia al TAR Lazio, sede di Roma.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Emilia e Romagna - Sezione staccata  di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 454 del 2003, meglio in  epigrafe specificato, proposto da Felloni Marialodovica, dichiara sulla domanda  proposta la competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Michele Perrelli, Presidente, Estensore
 Italo Caso, Consigliere
 Emanuela Loria, Primo Referendario
 
 IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 16/09/2010
 
                    




