 TAR Molise Sez. I n. 374 del 23 luglio 2010
TAR Molise Sez. I n. 374 del 23 luglio 2010
Sviluppo sostenibile. Centrali eoliche offshore
Con l’art. 27 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha inteso infine riconoscere alla verifica di impatto ambientale la natura di vero e proprio sub procedimento autonomo che si perfeziona con un provvedimento immediatamente impugnabile.
N. 00374/2010 REG.SEN.
 N. 00022/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 22 del 2010, integrato da motivi  aggiunti, proposto dall’Arsiam - Azienda Regionale per lo Sviluppo e  l'innovazione dell'Agricoltura nel Molise in persona del legale rappresentante  pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Scarano presso il cui  studio in Campobasso, via Umberto I° N. 43 elegge domicilio;
 contro
 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in persona del  Ministro pro tempore, Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona  del Ministro pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in  persona del Ministro pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico in persona  del Ministro pro tempore, Ministero della Difesa in persona del Ministro pro  tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del  Consiglio, Ministero dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle  Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, tutti rappresentati e difesi  dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso,  via Garibaldi, 124;
 Provincia di Campobasso in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e  difeso dagli avv. Ilenia Corbo e Matteo Iacovelli, con domicilio eletto presso  lo studio del secondo in Campobasso, via Roma, 47;
 Regione Molise in Persona del Presidente pro tempore;
 
 nei confronti di
 
 Effeventi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato  e difeso dall'avv. Piergiuseppe Venturella, con domicilio eletto presso lo  studio dell’Avv. Michele Coromano in Campobasso, Principe di Piemonte, 41;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali n.  DSA-DEC-2009-0001345 del 14.10.2009 con cui si è espresso giudizio favorevole di  compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul "progetto di una centrale eolica  offshore per la produzione di energia di fronte alla costa di Termoli (CB)",  presentato dalla Effeventi s.r.l.; del parere favorevole con prescrizioni n. 62  del 20.6.08 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale  VIA-VIAS; del parere n. 298 del 25.6.09 della Commissione Tecnica di Verifica  dell'Impatto Ambientale VIA-VIAS; del parere favorevole n.  DG-PAAC-34.19.04/3699/2009 del 17.3.09 del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali; di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque connessi,  ivi compresi tutti i verbali, i pareri, nulla osta, relazioni, atti e documenti  istruttori nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti del 12.5.10, della  relazione prot. DVA - 2010 - 0004489 del 18.2.10 del Ministero dell'Ambiente.
 
 
 Vista l’istanza di regolamento di competenza notificata dall’Avvocatura dello  Stato nell’interesse delle amministrazioni statali intimate;
 
 Vista la mancata adesione dell’Arsiam alla predetta istanza formalizzata  all’odierna camera di consiglio;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il dott. Luca  Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
 Con istanza notificata in data 19 gennaio 2010 e depositata il successivo 29  gennaio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo economico, il  Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti ed il Ministero della Difesa, tutti resistenti nel giudizio  promosso dall’Arsiam (Azienda regionale per lo sviluppo e l’innovazione  dell’agricoltura nel Molise) per l’annullamento della valutazione favorevole di  compatibilità ambientale espressa su un progetto di centrale eolica offshore per  la produzione di energia elettrica di fronte alla costa di Termoli (Cb), hanno  proposto istanza di regolamento di competenza per vedere dichiarare la  competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, a decidere sull’impugnativa degli  atti gravati dal predetto Ente, previa eventuale remissione degli atti al  Consiglio di Stato.
 
 Assumono, in particolare, che il decreto del Ministro dell'Ambiente e della  Tutela del Territorio e del Mare, adottato di concerto con il Ministro per i  Beni e le Attività Culturali n. DSA-DEC-2009-0001345 del 14.10.2009, con cui è  stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed i pareri resi  dagli uffici consultivi statali, sarebbero atti ad efficacia ultraregionale  emessi da amministrazioni statali con sede in Roma, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, ultimo comma della legge 1034 del 1971.
 
 Deducono che la natura ultraregionale dell’efficacia di tali atti si evincerebbe  in particolare dalla inerenza del procedimento principale al demanio marittimo,  in modo indistinto, e come tale, per definizione, statale e dal richiamo, nel  decreto impugnato, di competenze statali in tema di VIA.
 
 Inoltre il TAR periferico adito dovrebbe ritenersi certamente incompetente in  ordine alla impugnazione degli atti di nomina dei membri di una commissione  nazionale ed operante sul territorio nazionale qual è la commissione tecnica  ministeriale VIA-VAS.
 
 All’odierna camera di consiglio la difesa dell’Arsiam non ha aderito  all’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa erariale che, a sua volta,  ha insistito per la remissione degli atti al Consiglio di Stato, previa  delibazione di non manifesta infondatezza dell’istanza.
 
 L’istanza va dichiarata manifestamente infondata.
 
 Quanto agli atti di nomina dei membri della commissione tecnica ministeriale  VIA-VAS (nella composizione statuita con i decreti di nomina del Ministro  dell’Ambiente n. GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008, n. GAB/DEC/194/2008 del 23  giugno 2008, n. GAB/DEC/217/2008 del 28 luglio 2008, n. GAB/DEC/205/2008 e n.  GAB/DEC/206/2008 del 2 luglio 2008) osserva il collegio che l’azienda ricorrente  non ha formulato alcuna specifica domanda di annullamento e neppure articolato  censura alcuna sicchè la doglianza articolata sul punto deve, in realtà,  ritenersi finalizzata all’accertamento dell’effetto c.d. espansivo esterno,  derivante dall’annullamento dei predetti atti di nomina disposto con sentenza  del TAR del Lazio, sez. II bis n. 10606 del 30 ottobre 2009, sugli atti dalla  medesima commissione adottati e che costituiscono, con specifico riferimento ai  pareri n. 62 del 20.6.2008 e n. 298 del 25.6.2009, atti presupposti della  valutazione di impatto ambientale.
 
 Poiché tuttavia la predetta sentenza del TAR del Lazio è stata annullata dal  Consiglio di Stato con decisione n. 8253 del 17.12.2009, sul punto deve  ritenersi sostanzialmente cessata la materia del contendere non venendo in  rilievo né un’autonoma domanda di annullamento dei decreti di nomina, non  specificamente articolata, e neppure l’interesse all’accertamento di un effetto  caducante derivante da una sentenza di annullamento successivamente riformata in  appello.
 
 Quanto alla valenza ultraregionale degli effetti promananti dal decreto  ministeriale impugnato dall’Arsiam in via principale, reputa il collegio che  l’eccezione di incompetenza del TAR adito sia, del pari, manifestamente  infondata.
 
 Premesso infatti che l’accertamento circa la natura degli effetti degli atti  emessi da organi centrali dello Stato – se cioè abbiano valenza ultraregionale o  limitata alla circoscrizione del TAR – deve essere condotto in concreto, alla  luce dei motivi di doglianza dedotti, osserva il collegio che nel caso di specie  l’Arsiam contesta in via principale la carenza di potere in capo al Ministero  dell’Ambiente a pronunciarsi sulla compatibilità ambientale dell’opera,  assumendo che la relativa competenza spetterebbe alla Regione Molise in forza  della normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza (31 luglio  2006) sulla scorta di un iter argomentativo fatto oggetto di approfondita  disamina, di recente, da Corte Costituzionale sentenza 13 maggio 2010, n. 171  (punto 4.2. in diritto). La predetta Azienda lamenta pertanto che con il decreto  in parola il superiore Ministero avrebbe invaso una sfera di attribuzione  riservata dalla legge alla competenza regionale sicchè gli effetti dell’atto  impugnato che vengono in rilievo restano necessariamente circoscritti al  territorio regionale, determinando, nella prospettazione attorea, una indebita  compressione della sfera di competenza riconosciuta dalla legge all’ente  esponenziale della comunità molisana e degli stessi enti regionali strumentali.  Poiché dunque l’effetto lesivo attinge in via esclusiva la competenza  amministrativa della Regione Molise la conseguente controversia non può che  spettare al TAR del Molise.
 
 Sotto diversa angolazione e venendo al merito della controversia, deve del pari  ribadirsi la competenza territoriale del TAR molisano atteso che il decreto  recante la valutazione di impatto ambientale produce effetti limitati al  territorio della Regione Molise.
 
 Se infatti, in via generale, la localizzazione di un impianto alimentato da  fonti rinnovabili è certamente idoneo ad intercettare interessi pubblici di  dimensione ultraregionale, occorre tuttavia osservare che il legislatore ha  inteso riconoscere distinta ed autonoma evidenza ai vari interessi pubblici  implicati nel relativo procedimento e, tra questi, a quello ambientale. A tal  fine ha delineato un procedimento complesso, un vero e proprio “procedimento di  procedimenti” scandito cioè in subprocedimenti autonomi, di volta in volta  finalizzati all’esame degli aspetti ambientali, di quelli propri del demanio  marittimo ed infine di quelli direttamente connessi alla produzione dell’energia  elettrica.
 
 Con l’art. 27 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 1,  comma 3, del d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha inteso infine riconoscere alla  verifica di impatto ambientale la natura di vero e proprio sub procedimento  autonomo che si perfeziona con un provvedimento immediatamente impugnabile.
 
 Se l’interesse all’approvigionamento energetico ha certamente dimensione  ultraregionale e viene affidato alla valutazione del Ministero dello sviluppo  economico nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica e  se analoga dimensione ultraregionale riveste l’interesse alla navigazione ed  all’utilizzo del demanio marittimo, affidato alla ponderazione dell’autorità  marittima nell’ambito dell’ulteriore autonomo subprocedimento di rilascio della  concessione demaniale all’uopo prevista (cfr. art. 12, comma 3 del d. lgs. 29  dicembre 2003, n. 387), non può del pari accedersi alla prospettazione volta a  riconoscere all’interesse ambientale, inciso dall’opera in questione, analoga  dimensione ultraregionale.
 
 Ciò in quanto gli effetti diretti ed indiretti di possibile pregiudizio recati  dall’impianto di produzione di energia elettrica alle varie componenti del  valore ambientale (uomo, flora, fauna, aria, acqua, clima, suolo e patrimonio  culturale ex art. 4 d. lgs. 152/2006) non può prescindere dal criterio della  vicinitas in quanto il maggiore o minore impatto dell’opera sui fattori  ambientali è strettamente collegato alla dimensione spaziale e ciò soprattutto  in presenza di impianti non inquinanti ma ad elevato “impatto visivo”. La  localizzazione dell’opera in questione infatti non intercetta un valore  ambientale anonimo ed indefinito bensì quelle componenti, geograficamente  determinate e delimitate, che assumono le forme e le caratteristiche proprie  delle bellezze panoramiche del territorio molisano, come pure dell’ecosistema e  delle comunità presenti in quella determinata zona e, con maggiore evidenza, di  quelle componenti presenti sulla fascia costiera molisana e sul territorio a  quella immediatamente prossimo.
 
 La stessa istruttoria condotta ha ad oggetto lo studio dei fattori ambientali  che insistono sul territorio molisano, caratterizzandolo in vario modo e ciò  anche con riferimento all’habitat marino che pure è stato studiato in relazione  alle peculiari caratteristiche dello specchio di mare antistante la costa  molisana; non è invece emerso in questa fase alcun profilo di gestione o di  utilizzo del demanio marittimo suscettibile di involgere interessi  ultraregionali (con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione),  trattandosi di aspetti rimessi ex lege al successivo sub procedimento di  rilascio della concessione demaniale.
 
 Alla luce delle considerazioni che precedono l’eccezione di incompetenza  territoriale del TAR adito deve, in definitiva, essere respinta in quanto dal  decreto impugnato discendono effetti incidenti in via esclusiva sul territorio  della Regione Molise.
 
 Attesa la novità della questione di competenza, reputa il collegio che  sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese  della presente fase incidentale.
 P.Q.M.
 Il Tribunale amministrativo regionale del Molise definitivamente pronunciando  così provvede:
 
 -dichiara la manifesta infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza;
 
 -compensa le spese di giudizio tra le parti limitatamente alla decisione sulla  questione di competenza territoriale.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010  con l'intervento dei Signori:
 
 Goffredo Zaccardi, Presidente
 Orazio Ciliberti, Consigliere
 Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 23/07/2010
 
                    




