 TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 16938 del 22 luglio 2010
TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 16938 del 22 luglio 2010
Sviluppo sostenibile. Impianti eolici e poteri del comune
In materia di impianti eolici per la produzione di energia sussiste un potere discrezionale pacificamente riconosciuto al Comune di individuare le scelte ritenute migliori per disciplinare l'uso del proprio territorio, al fine di procedere ad un assetto razionale degli aereogeneratori in armonia con la tutela del paesaggio e con l’interesse ad uno sviluppo sostenibile dell’energia da fonti rinnovabili. Difatti la realizzazione degli impianti eolici impone un contemperamento tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia attraverso fonti “pulite” e rinnovabili. Non c’è dubbio, infatti, che se, da una parte, tali impianti possono contribuire notevolmente alla riduzione dei gas serra, dall'altra, essi incidono negativamente sul paesaggio: com’è noto, le zone di maggiore ventosità sono proprio quelle dei crinali, delle colline e delle montagne, tutte per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico, e, conseguentemente, il legislatore stesso prevede che siano assunte le opportune misure atte “ad assicurare un corretto insediamento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio” (art. 12, decimo comma, del D.Lgs. n. 387/03). Tali tecnologie mettono in conflitto due interessi che in passato erano stati considerati come un’endiadi: l’ambiente ed il paesaggio. L’esigenza di tutelare l’ambiente, infatti, impone di incrementare gli impianti eolici; quella di tutelare il paesaggio imporrebbe invece di impedirne la realizzazione: ambiente e paesaggio, dunque, risultano concetti distinti, anzi collidenti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 16938/2010 REG.SEN.
 N. 04201/2008 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
 (Sezione Ottava)
 ha pronunciato la presente
SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 4201 del 2008, integrato da motivi  aggiunti, proposto da:
 Verrilli Rocco, Olivieri Carmela Filomena, Verrilli Giunio Donato, Petruccelli  Mario Michele, Caseria Fedele, Verrilli Rocco, rappresentati e difesi dall'avv.  Renato Capocasale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Errico  Eduardo Chiusolo, in Napoli, Centro Direzionale, Isola C9 - Torre Giulia;
 contro
 Comune di Castelfranco in Miscano (BN), rappresentato e difeso dall'avv. Diego  Perifano, con domicilio eletto presso lo studio legale Soprano, in Napoli, via  Toledo, 156;
 
 per l'annullamento,
 previa sospensione
 
 I) con il ricorso introduttivo:
 
 - della deliberazione n. 8 dell’8 maggio 2008 del Consiglio Comunale di  Castelfranco in Miscano, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 15  maggio 2008, che ha approvato il Regolamento Comunale di Programmazione per  l’insediamento di impianti eolici;
 
 - nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso e presupposto;
 
 II) con i motivi aggiunti:
 
 - delle note del 25 febbraio 2009 prot. 1198 e 1199 del Comune di Castelfranco  in Miscano;
 
 
 Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco in Miscano;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2010 il dott. Gianluca Di  Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con ricorso notificato il 14 luglio 2008 e depositato il 28 luglio 2008 i  ricorrenti, proprietari di suoli siti nel Comune di Castelfranco in Miscano (BN)  per i quali ebbero a richiedere permessi di costruire per la realizzazione di  impianti eolici di microgenerazione con potenza pari ad 850 Kw, impugnano la  deliberazione meglio specificata in epigrafe con la quale l’organo consiliare ha  approvato il Regolamento di Programmazione per l’insediamento di parchi eolici.
 
 I ricorrenti affidano il gravame ai seguenti motivi di diritto:
 
 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della L.Reg. 22 dicembre 2004 n.  16 in relazione alla delibera di Giunta Regionale n. 1955 del 30 novembre 2006,  eccesso di potere, contraddittorietà, difetto di motivazione;
 
 2) violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento di formazione  del regolamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della L. Reg.  16/2004;
 
 3) carenza di potere pianificatorio, violazione e falsa applicazione dell’art.  28 della L.Reg. 16/2004, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 dicembre  2003 n. 387 e del principio di legalità, violazione del principio di affidamento  dei privati;
 
 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L.Reg. 16/2004,  introduzione di variante in difformità dal procedimento di legge;
 
 5) eccesso di potere, arbitrarietà ed irragionevolezza, travisamento dei fatti,  difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà con la  deliberazione della Giunta Regionale n. 1955 del 2006;
 
 6) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 387/2003, violazione dei principi  di imparzialità e buona amministrazione, eccesso di potere, difetto di  motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia grave  e manifesta, illogicità.
 
 Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione la quale osserva che, in  seguito alla L. 24 dicembre 2007 n. 244 (che ha novellato l’art. 12 del D.Lgs.  387/2003), ai Comuni è stato riservato il procedimento autorizzativo per i soli  impianti eolici con potenza inferiore a 60 kw (con esclusione quindi degli  impianti richiesti dai ricorrenti) e, per l’effetto, con nota del 21 aprile 2008  l’ente locale, in quanto sprovvisto di ogni potere decisionale sugli impianti  progettati dai ricorrenti, ha trasmesso gli atti alla Regione Campania per le  determinazioni di competenza. La difesa dell’amministrazione eccepisce pertanto  l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, dal momento che le  previsioni contenute nel gravato Regolamento non vincolano la Regione Campania,  alla quale compete la decisione sull’assentibilità dell’intervento.
 
 Nel merito, il Comune replica alle censure di parte ricorrente e conclude per la  reiezione del ricorso.
 
 Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 24 aprile 2009 e  depositato il 7 maggio 2009, i ricorrenti impugnano la nota del 25 febbraio 2009  con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale ha comunicato la trasmissione delle  istanze di autorizzazione alla Regione Campania e deducono violazione di legge  sotto distinti profili ed eccesso di potere.
 
 Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 2335 dell’8  settembre 2008.
 
 Alla pubblica udienza del 16 giugno 2010 la causa è stata ritenuta in decisione.
 DIRITTO
 1. Viene in decisione il ricorso iscritto al numero di registro generale 4201  del 2008 avente ad oggetto il Regolamento Comunale di Programmazione per  l’insediamento di parchi eolici approvato dal Comune di Castelfranco in Miscano  (BN), atto di programmazione territoriale con il quale l’ente ha inteso  individuare, tra l’altro, le aree nelle quali è possibile realizzare impianti  eolici di microgenerazione (con potenza inferiore a 1 Mw).
 
 I ricorrenti si dolgono della classificazione impressa ai propri fondi e  contestano la legittimità del gravato atto di pianificazione, in quanto ostativo  alla facoltà di procedere alla installazione di tali aereogeneratori, per i  quali, nell’anno 2007, hanno presentato domanda di permesso di costruire ai  sensi dell’art. 10 del D.P.R.6 giugno 2001 n. 380.
 
 2. L’esposizione delle ragioni della decisione presuppone una breve disamina del  quadro normativo vigente in materia di impianti eolici.
 
 2.1. Con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 è stata data attuazione alla  Direttiva 2001/77/CE che persegue lo sviluppo e l’incremento dell’utilizzo di  energie rinnovabili, sul presupposto che “Il maggiore uso di elettricità  prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto  di misure necessarie per conformarsi al Protocollo di Kyoto della convenzione  quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di  politiche intese ad onorare ulteriori impegni” (3° considerando).
 
 L’art. 12 del citato decreto (modificato dal comma 158 dell'art. 2, L. 24  dicembre 2007, n. 244), dopo aver disposto che le opere per la realizzazione  degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed  indifferibili ed urgenti, statuisce che la costruzione e l'esercizio degli  impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli  interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e  riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e  le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti  stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o  dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in  materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio  storico - artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento  urbanistico. A tal fine è convocata dalla Regione una conferenza di servizi  entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.  L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico da concludersi  nel termine massimo di 180 giorni, al quale partecipano tutte le amministrazioni  interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla L.  n. 241/1990.
 
 2.2. Con specifico riferimento al c.d. “minieolico”, l’art. 2, primo comma lett.  e), definisce “di microgenerazione” gli impianti per la produzione di energia  elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 Mw elettrico,  alimentate dalle fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare, geotermica, del  moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati  dai processi di depurazione e biogas).
 
 Giova sottolineare che per tali impianti, l’ordinamento giuridico prevede in  generale un regime autorizzativo semplificato, ai sensi dell’art. 1, commi 85 e  86 della L. 23 agosto 2004 n. 239.
 
 L’art. 12, quinto comma, del D.Lgs. 387/2003 prevede che, allorquando la  capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A  allegata al decreto (fissata per l’eolico in 60 Kw), si applica la disciplina  della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive modificazioni, con conseguente inoperatività della disciplina  sull’autorizzazione unica regionale.
 
 2.3. Con specifico riferimento alla ripartizione di competenze legislative tra  lo Stato e le Regioni, occorre rammentare che, secondo l’orientamento espresso  dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), la disciplina dei  procedimenti di autorizzazione alla costruzione di impianti di energia eolica  incide sulla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell’energia”, rientrante nella competenza legislativa concorrente delle Regioni  ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, da esercitarsi quindi  nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato.
 
 2.4. Nella Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1955 del  30 novembre 2006, sono state dettate le linee guida per lo svolgimento del  procedimento unico di cui all’art. 12, terzo comma, del D.Lgs. 387/2003 relativo  alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte  rinnovabile e per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.
 
 Conformemente alle previsioni contenute nel D.Lgs. 387/2003, la deliberazione  1955/2006 prevede all’art. 3 che la costruzione, l’esercizio, ivi inclusi gli  interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, la  riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per  gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono  soggetti all’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del D.Lgs.  387/3003.
 
 A tale regola di carattere generale si sottraggono gli impianti di  microgenerazione. Difatti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata  deliberazione regionale, tali linee guida non si applicano alle procedure  relative ad impianti con potenza non superiore ad 1 Mw. Per tali strutture, la  disposizione prevede che i proponenti debbano richiedere al Comune interessato  il titolo abilitativo ai fini urbanistici per la realizzazione e trasmettere  alla Regione una relazione tecnica dell’intervento, comunicando infine la data  di messa in esercizio dell’impianto.
 
 3. Passando all’esame del ricorso, il Collegio ritiene di prescindere  dall’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa del Comune  (fondato sulla circostanza che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 come  novellato dall’art. 2 comma 158 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, l’ente locale  non avrebbe alcun potere decisionale in ordine agli impianti con potenza  superiore a 60 kw la cui competenza sarebbe passata alla Regione), in quanto il  ricorso si appalesa infondato nel merito.
 
 4. Con il primo motivo di diritto, i ricorrenti ritengono che l’atto impugnato  debba essere correttamente qualificato come regolamento urbanistico edilizio  comunale (c.d. R.U.E.C.) ed assoggettato alla disciplina contenuta nell’art. 28,  comma 3, della L. 22 dicembre 2004 n. 16, secondo le indicazioni fornite  dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. n. 1596 del 5 maggio 2008 accluso  alla delibera di approvazione n. 8 del 2008.
 
 Pertanto, trattandosi di materia energetico – ambientale, ai sensi del terzo  comma della richiamata disposizione, esso doveva conformarsi agli indirizzi  stabiliti con delibera di Giunta Regionale. Viceversa, osservano gli esponenti,  il Regolamento si discosta dalle indicazioni contenute nella menzionata delibera  n. 1955 del 2006 che invero non ammette limitazioni territoriali per  l’installazione di impianti di microgenerazione (cfr. Allegato I, comma 1 lett.  ‘m’ e comma 3).
 
 Con il terzo motivo di gravame (che può essere congiuntamente trattato in ordine  logico), i ricorrenti evidenziano inoltre che l’atto impugnato si pone in  contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico in materia di fonti  energetiche rinnovabili (richiamando anche pronunce giurisprudenziali che  attengono tuttavia a distinte legislazioni regionali, T.A.R. Puglia, Bari, Sez.  I, 24 giugno 2008 n. 1543) giacché, per effetto della pianificazione, si  introducono nuovi vincoli e prescrizioni rispetto a quelli esistenti,  determinando di fatto delle preclusioni territoriali alla installazione di  singoli aereogeneratori.
 
 4.1. Le censure sono destituite di fondamento.
 
 4.2. La deliberazione di Giunta Regionale n. 1955 del 2006 prevede nell’Allegato  I che “fatte salve le ulteriori determinazioni derivanti dalla emanazione delle  Linee Guida nazionali di cui al comma 10 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, sono  dichiarati non idonei alla installazione di impianti da fonti rinnovabili, tra  l’altro, i siti ubicati nelle “aree diverse da quelle individuate con atto di  programmazione/pianificazione ove adottato dal Comune sede dell’intervento e  trasmesso all’Amministrazione preposta all’autorizzazione” (Allegato I, comma 1,  lett. m), aggiungendo altresì che “le limitazioni territoriali di cui al comma  1, non si applicano agli impianti eolici di microgenerazione di cui alla lettera  c), comma 2 del punto 3 delle linee guida (comma 3), ovvero agli impianti eolici  con potenza non superiore ad 1 Mw.
 
 4.3. Ebbene, il Collegio condivide l’opzione ermeneutica del Comune resistente  il quale osserva che le disposizioni esaminate non escludono il potere del  Comune di disciplinare l’uso del territorio al fine di procedere ad una  distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici, tenuto conto  dell’elevato numero di richieste di autorizzazione e della necessità di evitare  possibili sovrapposizioni ed interferenze tra parchi eolici con potenza  superiore ad 1 Mw ed impianti di microgenerazione.
 
 Dall’esame degli atti impugnati emerge infatti che, stante la favorevole  posizione del territorio comunale (situato lungo la fascia centrale dell’appennino  meridionale in una zona favorevole per permanenza e velocità media del vento),  il Comune di Castelfranco in Miscano ha ricevuto numerose richieste di  autorizzazione per la realizzazione di parchi eolici ed ha ritenuto quindi  opportuno dotarsi di un atto di pianificazione al fine di disciplinare gli  interventi da assentire. A tale fine, con il regolamento impugnato, esso ha  proceduto ad una ricognizione delle zone attualmente interessate da progetti di  impianti eolici con potenza superiore ad 1 Mw (parco di 50 torri eoliche con  potenza di 30 Mw in località Difesa Vecchia, impianto di n. 28 aereogeneratori  di 56 Mw in località “Tre Fontane – Pescheta e Toppo di Cristo”).
 
 Pertanto, il Comune ha ritenuto di destinare al minieolico le porzioni marginali  del territorio, distanti rispetto al centro abitato ed ai principali  insediamenti abitativi rurali.
 
 Ne consegue che l’atto impugnato si fonda legittimamente sul potere  discrezionale pacificamente riconosciuto al Comune di individuare le scelte  ritenute migliori per disciplinare l'uso del proprio territorio, al fine di  procedere ad un assetto razionale degli aereogeneratori in armonia con la tutela  del paesaggio e con l’interesse ad uno sviluppo sostenibile dell’energia da  fonti rinnovabili.
 
 In argomento, questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 gennaio  2009 n. 530) ha difatti osservato che la realizzazione degli impianti eolici  impone un contemperamento tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello  alla produzione di energia attraverso fonti “pulite” e rinnovabili. Non c’è  dubbio, infatti, che se, da una parte, tali impianti possono contribuire  notevolmente alla riduzione dei gas serra, dall'altra, essi incidono  negativamente sul paesaggio: com’è noto, le zone di maggiore ventosità sono  proprio quelle dei crinali, delle colline e delle montagne, tutte per lo più  rilevanti sotto il profilo paesaggistico, e, conseguentemente, il legislatore  stesso prevede che siano assunte le opportune misure atte “ad assicurare un  corretto insediamento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti  eolici, nel paesaggio” (art. 12, decimo comma, del D.Lgs. n. 387/03).
 
 Si è quindi osservato che tali tecnologie mettono in conflitto due interessi che  in passato erano stati considerati come un’endiadi: l’ambiente ed il paesaggio.  L’esigenza di tutelare l’ambiente, infatti, impone di incrementare gli impianti  eolici; quella di tutelare il paesaggio imporrebbe invece di impedirne la  realizzazione: ambiente e paesaggio, dunque, risultano concetti distinti, anzi  collidenti.
 
 Data la primaria importanza di entrambi gli interessi in gioco, appare quindi  coerente la scelta praticata dal Comune con il regolamento in questione di  realizzare un equo contemperamento tra l’interesse dei ricorrenti ad esercitare  un’attività produttiva con effetti positivi sotto il profilo ambientale, e  quello ad un ordinato sviluppo degli impianti eolici.
 
 Si aggiunga inoltre che tale contemperamento di interessi appare necessario  anche alla luce del significativo impatto territoriale, urbanistico ed  ambientale degli aereogeneratori progettati dai richiedenti che, dall’esame dei  relativi progetti, presentano mediamente un’altezza di 55 metri, con un diametro  delle pale compreso tra i 52 (Verrilli Rocco, nato nel 1965, Verrilli Rocco,  nato nel 1978, Verrilli Giunio Donato) e i 58 metri (Petruccelli Mario Michele)  e che prevedono fasi di lavorazioni articolate (sbancamenti, piazzola gru,  scavi, armature e getti in calcestruzzo della piazzola di fondazione, posa in  opera di condutture elettriche, installazione di torre ed aereogeneratore).
 
 4.4. Inoltre, occorre precisare che i ricorrenti sono proprietari di aree  ubicate nelle zone 2 (Sig.ri Petruccelli e Caseria) e nella zona 3 (Sig.ri  Verrilli Rocco, Olivieri, Verrilli Giunio Donato) del Regolamento in esame.  Ebbene, quest’ultimo non inibisce in tali aree in senso assoluto l’installazione  di impianti di microgenerazione ma detta disposizioni volte a conciliare gli  interessi urbanistici ed ambientali incisi dal progetto eolico.
 
 Difatti, quanto alla zona 2, l’art. 2.2 del Regolamento prevede che in essa è  consentita la realizzazione di impianti di microeolico della potenza massima di  20 Kw ubicati esclusivamente nei pressi del centro aziendale, al fine di  apprestare una efficace tutela della fascia di rispetto del centro abitato e  della zona di rispetto ambientale – paesaggistico.
 
 Con riguardo alla zona 3 (installazioni eoliche esistenti ed approvate e  relative fasce di rispetto), il Regolamento prevede poi che l’installazione di  impianti di microgenerazione è subordinata all’accordo tra il proponente del  nuovo impianto ed il gestore di quello esistente, all’evidente scopo di fornire  uno strumento di raccordo operativo e di razionalizzazione dell’uso del  territorio in presenza di aree che potrebbero essere contestualmente interessate  da parchi eolici e da impianti di potenza inferiore ad 1 Mw.
 
 4.5. Inoltre, non sussiste contrasto del Regolamento con le direttive regionali  in materia di minieolico.
 
 Difatti, con nota n. 87293 del 30 gennaio 2006 la Regione Campania, preso atto  del notevole numero di domande per impianti eolici su tutto il territorio  regionale e delle possibili reciproche interferenze, sollecitava il Comune  intimato “ad adottare gli opportuni atti di programmazione territoriale per un  sostenibile inserimento delle tecnologie sul territorio”.
 
 Inoltre, con successiva nota n. 451860 del 18 maggio 2007, la Regione invitava  il Comune intimato a porre attenzione, nell’istruttoria procedimentale relativa  al minieolico, ad un corretto e completo utilizzo della fonte eolica  eventualmente presente sul proprio territorio, “individuando le aree da  destinare ad installazioni di campi di opportuna potenza e redditività lasciando  ad aree marginali e non interferenti la possibilità di microgenerazioni”. Ne  consegue che, in quanto coerente con gli indirizzi espressi dalla Regione  Campania, la deliberazione impugnata sfugge ai richiamati profili di  illegittimità per contrasto con la L. Reg. 14/2006.
 
 5. Parimenti infondati si appalesano i rilievi articolati con il secondo e  quarto motivo di diritto, con i quali i ricorrenti censurano la violazione delle  disposizioni che disciplinano il procedimento di formazione del R.U.E.C.  (mancata pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale del deposito del  regolamento adottato presso la sede del Comune, omessa pubblicazione sul  B.U.R.C., mancata approvazione contestuale con il Piano Urbanistico Comunale ai  sensi del terzo comma del citato art. 29) ed espongono che, attraverso l’atto  deliberativo, il Comune ha in sostanza introdotto una variante al vigente  P.R.G., in spregio del procedimento formativo previsto dall’art. 24 della L.  Reg. 16/2004.
 
 Invero, le deduzioni difensive si fondano sull’erronea qualificazione giuridica  dell’atto impugnato, indicato come regolamento urbanistico edilizio comunale  mentre, al contrario, esso rappresenta ad avviso del Tribunale un autonomo  strumento di programmazione con valenza su tutto il territorio comunale  limitatamente alla sola materia riguardante l’eolico che non interferisce con  altri atti di programmazione e/o previsione urbanistica (come peraltro risulta  anche dalle indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. n.  1596 del 5 maggio 2008 accluso alla delibera di approvazione n. 8 del 2008).
 
 Quindi all’atto in questione non si applicano le richiamate previsioni  asseritamente violate dal Comune contenute negli artt. 24 e 29 della L. Reg.  16/2004 ed esso non comporta variante al vigente P.R.G..
 
 6. Infine, non colgono nel segno le ultime due censure che si appuntano sulle  scelte restrittive alla installazione di impianti eolici di microgenerazione  nella zona 2 (fascia di rispetto del centro abitato e zona di rispetto  ambientale - paesaggistico) e nella zona 3 (aree destinate preferibilmente alla  realizzazione di parchi eolici di potenza superiore ad 1 Mw).
 
 In disparte la considerazione che, come si è visto, il Regolamento non proibisce  in senso assoluto la installazione di impianti di microgenerazione nelle zone 2  e 3, le argomentazioni dei ricorrenti sono destituite di fondamento alla luce  del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le scelte che  l'amministrazione opera in sede di pianificazione sono ampiamente discrezionali,  implicando valutazioni di opportunità sulla scorta di valutazioni comparative  degli interessi in gioco, che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice  amministrativo, a meno che non si dimostrino palesi travisamenti dei fatti,  illogicità, irragionevolezze (Consiglio Stato, Sez. VI, 23 settembre 2009, n.  5671), insussistenti nel caso di specie, alla luce delle deduzioni difensive  svolte dal Comune resistente.
 
 Quest’ultimo ha difatti rappresentato, quanto alla zona 2, che la scelta di  limitare l’installazione di impianti eolici di microgenerazione si giustifica in  considerazione delle infrastrutture presenti nell’area (bretelle di collegamento  tra il Comune ed i principali centri dell’area, strade provinciali e comunali)  nonché per la presenza di abitazioni residenziali e rurali, oltre che in ragione  della ridotta efficacia dell’azione del vento, come risulta dai rilievi  anemometrici acquisiti dall’ente.
 
 Quanto alla zona 3, i criteri individuati dall’ente locale sfuggono ai profili  di illegittimità rilevati dai ricorrenti, alla luce delle argomentazioni svolte  circa il potere pacificamente riconosciuto ai Comuni di disciplinare l’uso del  proprio territorio, al fine di procedere ad un assetto razionale degli  aereogeneratori in armonia con la tutela del paesaggio e con l’interesse ad uno  sviluppo sostenibile dell’energia da fonti rinnovabili.
 
 Peraltro, con specifico riferimento alla preferenza accordata agli impianti c.d.  “di maxieolico”, si è visto che il Comune si è conformato alle direttive  regionali fornite con nota n. 451860 del 18 maggio 2007, con la quale si  richiamava l’attenzione dell’ente ad un corretto e completo utilizzo della fonte  eolica eventualmente presente sul proprio territorio, “individuando le aree da  destinare ad installazioni di campi di opportuna potenza e redditività lasciando  ad aree marginali e non interferenti la possibilità di microgenerazioni”.
 
 7. In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso principale è infondato  e deve essere respinto.
 
 La reiezione del gravame rende superfluo l’esame dei motivi aggiunti proposti  avverso la nota del 25 febbraio 2009 con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale  comunicava la trasmissione delle istanze di autorizzazione alla Regione Campania  (in base all’assunto che, in seguito alla L. 24 dicembre 2007 n. 244, fosse da  attribuirsi all’ente regionale la competenza a provvedere sulle istanze di  autorizzazione di impianti eolici di potenza superiore ai 60 kw). I ricorrenti  assumono in sintesi che, anche in seguito alla novella del 2007, permane la  competenza del Comune a provvedere sulle istanze di autorizzazione avanzate dai  ricorrenti, richiamando le medesime censure già dedotte con il gravame  introduttivo che, per i motivi esposti, si appalesano tuttavia infondate.
 
 8. La complessità delle questioni dedotte in giudizio consentono di disporre  l’integrale compensazione delle spese ed onorari di giudizio tra le parti  costituite.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 4201 del 2008, lo  respinge.
 
 Compensa tra le parti costituite in giudizio spese ed onorari di giudizio.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Alessandro Pagano, Presidente FF
 Carlo Buonauro, Primo Referendario
 Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 22/07/2010
 
                    




