SEZ. 3 SENT.  24319  DEL 05/06/2003  (UD.04/04/2003) RV.  225311
     PRES. Toriello F                 REL. Vitalone C             COD.PAR.368
     IMP. Bertelli ed altri        PM. (Conf.) Izzo G 
538001  EDILIZIA  -  IN  GENERE - Lottizzazione abusiva - Estinguibilita' del       reato  a seguito di condono edilizio - Esclusione - Effetti sui
singo       li manufatti abusivi. 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 18                         COST. 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 19 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38 
    Il reato di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio  1985  n.  47  non e' suscettibile di condono edilizio, diversamente da
quanto  puo' avvenire per i singoli manufatti previa adozione di adeguate varianti  allo  strumento  urbanistico generale, atteso che l'effetto estintivo
non  si  estende  al reato integrato dall'attivita' illecita di lottizzazione per il vulnus arrecato alla pianificazione urbanistica
Fonte CED Cassazione
 
                    




