Sez. 3, Sentenza n. 18499 del 13/04/2005 Cc. (dep. 18/05/2005 ) Rv. 231642
Presidente: Savignano G. Estensore: Lombardi AM. Relatore: Lombardi AM. 
Imputato: Buonocore. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Napoli, 23 Settembre 2004)
EDILIZIA - IN GENERE - Costruzione edilizia preesistente - Realizzazione di 
nuovi servizi igienici - Manutenzione straordinaria - Vi rientra - Limiti - 
Individuazione.
Gli interventi diretti alla realizzazione di nuovi servizi igienici rientrano 
nella nozione di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 3, comma primo 
lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a condizione che non alterino i 
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, atteso che in tale ultima 
ipotesi si rientra nella diversa nozione di nuova costruzione, ex lett. e) del 
citato art. 3, comma primo, con la configurabilità del reato urbanistico in 
difetto del preventivo permesso di costruire. (massima Fonte CED cassazione)
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/04/2005
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 489
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 4712/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Buonocore Lucia, n. a Agerola il 30.5.1959;
avverso l'ordinanza in data 23.9.2004 del Tribunale di Napoli, in funzione di 
giudice del riesame, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro 
preventivo di un manufatto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 
3.8.2004.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per 
il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del 
riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un manufatto emesso 
dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti di Buonocore Lucia per 
violazione degli art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e 163 del D.L.vo n. 490/99.
L'ordinanza, premesso che l'opera sequestrata, delle dimensioni di circa 10 mq. 
e destinata a bagno ed antibagno, è stata realizzata in ampliamento di un 
fabbricato preesistente, ha affermato che il manufatto descritto rientra nella 
nozione di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, e che 
per la sua realizzazione occorreva, pertanto, il rilascio del permesso di 
costruire e dell'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del 
vincolo paesaggistico gravante sul Comune di Ischia. Avverso l'ordinanza ha 
proposto ricorso l'indagata, che la denuncia per violazione di legge e vizi 
della motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed 
errata applicazione degli art. 20 della L. n. 47/85 e 31 della L. n. 431/78, 
come modificati e sostituiti dal D.P.R. n. 380/2001, nonché dell'ari. 163 del D. 
L.vo n. 490/99 e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Premesso che l'ordinanza è totalmente carente di motivazione con riferimento ai 
rilievi difensivi dell'istante per il riesame, in quanto i giudici di merito 
hanno affermato la sussistenza del fumus commissi delicti mediante il 
riferimento alle sole risultanze del verbale di accertamento, si deduce che il 
manufatto di cui alla contestazione, in quanto destinato a dotare di servizi 
igienici il fabbricato preesistente, rientra nella nozione di intervento di 
manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, per la 
cui esecuzione non occorre il permesso di costruire. Si deduce inoltre che detto 
intervento è pienamente compatibile con il P.R.G. del Comune di Ischia, i cui 
art. 7 bis, 8, 8 bis consentono la realizzazione di incrementi volumetrici 
destinati proprio all'adeguamento dei servizi igienici dei fabbricati 
preesistenti, nella misura del 10% della superficie utile con un limite minimo 
di 4 mq. e massimo di 8 mq.; che, nel caso in esame, dalla consulenza tecnica di 
parte, depositata dinanzi al Tribunale del riesame, si evince che l'aumento 
volumetrico realizzato dall'indagata corrisponde ad una superficie utile di mq. 
7.60, ma che di tale consulenza i giudici di merito non hanno affatto tenuto 
conto.
Si deduce infine che nella specie non risulta ravvisabile neppure la violazione 
di cui all'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, in quanto la fattispecie criminosa 
presuppone una modificazione dell'aspetto esteriore degli edifici che ne immuti 
in modo rilevante o essenziale le caratteristiche.
Con il secondo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed 
errata applicazione dell'art. 321 c.p.p., nonché il difetto di motivazione 
dell'ordinanza in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.
Si deduce che nel provvedimento impugnato è stato affermato erroneamente che 
l'ultimazione delle opere abusive, così come accertato dai verbalizzanti, non 
esclude la configurabilità delle esigenze cautelari connesse al pericolo 
dell'aggravarsi delle conseguenze dannose del reato. Si deduce in contrario che 
la mera esistenza o l'utilizzazione del manufatto abusivo, per le sue 
modestissime dimensioni, non determina un aggravamento del carico urbanistico, 
ne' l'adozione del provvedimento di sequestro si palesa idonea ad incidere sulla 
violazione del vincolo paesaggistico, non essendo, tra l'altro, il sequestro 
preordinato a consentire alla P.A. l'adozione dei provvedimenti di sua 
competenza.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che avverso i provvedimenti con i quali sono 
applicate le misure cautelari reali sono deducibili in Cassazione, quale mezzo 
di annullamento ex art. 325 c.p.p., solo le violazioni di legge e non anche i 
vizi della motivazione, di talché sono inammissibili le censure della ricorrente 
afferenti ad asserite carenze motivazionali del provvedimento impugnato in punto 
di accertamento del fatto.
L'ordinanza impugnata, peraltro, ha esattamente inquadrato il fatto di cui alla 
contestazione nella ipotesi della nuova costruzione ex art. 3, co. 1 lett. e), 
del D.P.R. n. 380/2001, poiché gli interventi diretti alla realizzazione di 
nuovi servizi igienici rientrano nella nozione di interventi di manutenzione 
straordinaria, ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. b), dello stesso D.P.R., purché 
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mentre nel 
caso in esame i nuovi servizi igienici sono stati realizzati proprio mediante 
l'aumento della volumetria e della superficie dell'immobile preesistente.
Il fatto che la possibilità di aumentare la superficie del fabbricato per 
l'adeguamento dei servizi igienici sia previsto dal P.R.G. del Comune di Ischia 
si palesa inoltre irrilevante, in quanto, a parte le eccedenze volumetriche 
rispetto a quanto consentito, già accertate in sede di cognizione sommaria, la 
previsione dello strumento urbanistico territoriale non esime dall'obbligo di 
munirsi dei provvedimenti autorizzatoli necessari, nella specie costituiti dal 
permesso di costruire e dalle altre autorizzazioni previste dalla legge.
Va ancora osservato che l'interpretazione dell'art. 163 del D. L.vo n. 490/99 
prospettata dalla ricorrente si riferisce ad un indirizzo giurisprudenziale 
risalente nel tempo e contrasta con quello più recente di questa Corte secondo 
il quale qualsiasi immutazione dello stato dei luoghi, purché idonea a 
determinarne una modificazione deve essere preceduta dall'autorizzazione della 
amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
La impugnata ordinanza ha adeguatamente accertato il permanere delle esigenze 
cautelari, malgrado la ultimazione delle opere abusive, in conformità del più 
recente, ma consolidato, indirizzo interpretativo di questa Corte in materia 
(sez. un. 20.3.2003 n. 12878, riv. 223722) per quanto riguarda l'illecito 
urbanistico, nonché con riferimento alla violazione del vincolo paesaggistico in 
base al rilievo che la nuova costruzione viola l'interesse sostanziale sotteso 
alla norma.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico della 
ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Buonocore Lucia al 
pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2005. Depositato in 
Cancelleria il 18 maggio 2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. SAVIGNANO 
Giuseppe - Presidente - del 13/04/2005 Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - 
SENTENZA Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 489 Dott. GENTILE Mario 
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 4712/2005 
ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Buonocore Lucia, 
n. a Agerola il 30.5.1959; avverso l'ordinanza in data 23.9.2004 del Tribunale 
di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato confermato 
il decreto di sequestro preventivo di un manufatto emesso dal G.I.P. del 
Tribunale di Napoli in data 3.8.2004. Udita la relazione fatta dal Consigliere 
Dott. Alfredo Maria Lombardi; Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il 
ricorso; Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino Izzo, che ha 
concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Con la 
impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, 
ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un manufatto emesso dal 
G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti di Buonocore Lucia per violazione 
degli art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e 163 del D.L.vo n. 490/99. L'ordinanza, 
premesso che l'opera sequestrata, delle dimensioni di circa 10 mq. e destinata a 
bagno ed antibagno, è stata realizzata in ampliamento di un fabbricato 
preesistente, ha affermato che il manufatto descritto rientra nella nozione di 
nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, e che per la sua 
realizzazione occorreva, pertanto, il rilascio del permesso di costruire e 
dell'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo 
paesaggistico gravante sul Comune di Ischia. Avverso l'ordinanza ha proposto 
ricorso l'indagata, che la denuncia per violazione di legge e vizi della 
motivazione. Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la 
violazione ed errata applicazione degli art. 20 della L. n. 47/85 e 31 della L. 
n. 431/78, come modificati e sostituiti dal D.P.R. n. 380/2001, nonché dell'ari. 
163 del D. L.vo n. 490/99 e la carenza di motivazione del provvedimento 
impugnato. Premesso che l'ordinanza è totalmente carente di motivazione con 
riferimento ai rilievi difensivi dell'istante per il riesame, in quanto i 
giudici di merito hanno affermato la sussistenza del fumus commissi delicti 
mediante il riferimento alle sole risultanze del verbale di accertamento, si 
deduce che il manufatto di cui alla contestazione, in quanto destinato a dotare 
di servizi igienici il fabbricato preesistente, rientra nella nozione di 
intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 
380/2001, per la cui esecuzione non occorre il permesso di costruire. Si deduce 
inoltre che detto intervento è pienamente compatibile con il P.R.G. del Comune 
di Ischia, i cui art. 7 bis, 8, 8 bis consentono la realizzazione di incrementi 
volumetrici destinati proprio all'adeguamento dei servizi igienici dei 
fabbricati preesistenti, nella misura del 10% della superficie utile con un 
limite minimo di 4 mq. e massimo di 8 mq.; che, nel caso in esame, dalla 
consulenza tecnica di parte, depositata dinanzi al Tribunale del riesame, si 
evince che l'aumento volumetrico realizzato dall'indagata corrisponde ad una 
superficie utile di mq. 7.60, ma che di tale consulenza i giudici di merito non 
hanno affatto tenuto conto. Si deduce infine che nella specie non risulta 
ravvisabile neppure la violazione di cui all'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, in 
quanto la fattispecie criminosa presuppone una modificazione dell'aspetto 
esteriore degli edifici che ne immuti in modo rilevante o essenziale le 
caratteristiche. Con il secondo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la 
violazione ed errata applicazione dell'art. 321 c.p.p., nonché il difetto di 
motivazione dell'ordinanza in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. Si 
deduce che nel provvedimento impugnato è stato affermato erroneamente che 
l'ultimazione delle opere abusive, così come accertato dai verbalizzanti, non 
esclude la configurabilità delle esigenze cautelari connesse al pericolo 
dell'aggravarsi delle conseguenze dannose del reato. Si deduce in contrario che 
la mera esistenza o l'utilizzazione del manufatto abusivo, per le sue 
modestissime dimensioni, non determina un aggravamento del carico urbanistico, 
ne' l'adozione del provvedimento di sequestro si palesa idonea ad incidere sulla 
violazione del vincolo paesaggistico, non essendo, tra l'altro, il sequestro 
preordinato a consentire alla P.A. l'adozione dei provvedimenti di sua 
competenza. Il ricorso non è fondato. Preliminarmente la Corte rileva che 
avverso i provvedimenti con i quali sono applicate le misure cautelari reali 
sono deducibili in Cassazione, quale mezzo di annullamento ex art. 325 c.p.p., 
solo le violazioni di legge e non anche i vizi della motivazione, di talché sono 
inammissibili le censure della ricorrente afferenti ad asserite carenze 
motivazionali del provvedimento impugnato in punto di accertamento del fatto. 
L'ordinanza impugnata, peraltro, ha esattamente inquadrato il fatto di cui alla 
contestazione nella ipotesi della nuova costruzione ex art. 3, co. 1 lett. e), 
del D.P.R. n. 380/2001, poiché gli interventi diretti alla realizzazione di 
nuovi servizi igienici rientrano nella nozione di interventi di manutenzione 
straordinaria, ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. b), dello stesso D.P.R., purché 
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mentre nel 
caso in esame i nuovi servizi igienici sono stati realizzati proprio mediante 
l'aumento della volumetria e della superficie dell'immobile preesistente. Il 
fatto che la possibilità di aumentare la superficie del fabbricato per 
l'adeguamento dei servizi igienici sia previsto dal P.R.G. del Comune di Ischia 
si palesa inoltre irrilevante, in quanto, a parte le eccedenze volumetriche 
rispetto a quanto consentito, già accertate in sede di cognizione sommaria, la 
previsione dello strumento urbanistico territoriale non esime dall'obbligo di 
munirsi dei provvedimenti autorizzatoli necessari, nella specie costituiti dal 
permesso di costruire e dalle altre autorizzazioni previste dalla legge. Va 
ancora osservato che l'interpretazione dell'art. 163 del D. L.vo n. 490/99 
prospettata dalla ricorrente si riferisce ad un indirizzo giurisprudenziale 
risalente nel tempo e contrasta con quello più recente di questa Corte secondo 
il quale qualsiasi immutazione dello stato dei luoghi, purché idonea a 
determinarne una modificazione deve essere preceduta dall'autorizzazione della 
amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Anche il secondo motivo di 
gravame è infondato. La impugnata ordinanza ha adeguatamente accertato il 
permanere delle esigenze cautelari, malgrado la ultimazione delle opere abusive, 
in conformità del più recente, ma consolidato, indirizzo interpretativo di 
questa Corte in materia (sez. un. 20.3.2003 n. 12878, riv. 223722) per quanto 
riguarda l'illecito urbanistico, nonché con riferimento alla violazione del 
vincolo paesaggistico in base al rilievo che la nuova costruzione viola 
l'interesse sostanziale sotteso alla norma. Il ricorso, pertanto, deve essere 
rigettato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a 
carico della ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La 
Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Buonocore Lucia al pagamento 
delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 
13 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2005 
 
                    




