Presidente: Papa E. Estensore: Squassoni Imputato: Puccini e altro.
(Rigetta, Trib. lib. Massa, 26 aprile 2006)
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Contratto preliminare di vendita - Di immobile realizzato in contrasto con gli strumenti urbanistici - Configurabilità in capo al venditore.
La stipula di un contratto preliminare di compravendita quale civile abitazione di parte di un immobile edificato in zona con destinazione alberghiera, operata dissimulando tale condizione amministrativa, integra il reato di truffa a carico del soggetto venditore.
  REPUBBLICA ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    
			Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
			Dott. PAPA      Enrico           - Presidente  - del 14/11/2006
			Dott. GRASSI    Aldo             - Consigliere - SENTENZA
			Dott. SQUASSONI Claudia          - Consigliere - N. 01115
			Dott. SENSINI   Maria Silvia     - Consigliere - REGISTRO GENERALE
			Dott. SARNO     Giulio           - Consigliere - N. 030862/2006
			ha pronunciato la seguente:
		 
			SENTENZA
			sul ricorso proposto da:
			1) PUCCINI PIER GIORGIO, N. IL 20/05/1951;
			2) STAGNARI MARIA ROSA, N. IL 24/05/1964;
			avverso ORDINANZA del 26/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di MASSA;
			sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
			lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo 
			dichiararsi inammissibile il ricorso.
			MOTIVI DELLA DECISIONE
			Con ordinanza 26 aprile 2006, il Tribunale di Massa ha respinto la 
			richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di una 
			struttura alberghiera, evidenziando la configurabilità dei reati 
			enucleati dall'organo della accusa.
			A sostegno di tale conclusione, i Giudici hanno rilevato come, dalle 
			indagini effettuate, risultasse che Stagnari Maria Rosa e Puccini 
			Pier Giorgio (nelle rispettive qualifiche di legale amministratrice 
			della società proprietaria dello immobile, di progettista e 
			direttore dei lavori) avevano realizzato varie opere edilizie senza 
			essere in possesso del necessario permesso di costruire; inoltre, 
			avevano creato abitazioni ad uso residenziale in contrasto con la 
			destinazione alberghiera prevista dallo strumento urbanistico. 
			Tali condotte, secondo il Tribunale, erano sussumibili nelle ipotesi 
			di reato contestate D.P.R. n. 381 del 2000, ex art. 44, comma 1, 
			sotto il profilo di edificazione senza il permesso di costruire e 
			lottizzazione abusiva.
			I Giudici hanno,pure, ritenuto configurabile, a carico della indagata 
			il reato di truffa (per avere posto in vendita porzioni dello 
			immobile indicandole nei preliminari come civili abitazioni, mentre 
			l'edificio era destinato ad uso alberghiero) ed a carico 
			dell'indagato il reato di cui all'art. 483 c.p. (per avere falsamente 
			precisato, nella richiesta di permesso di costruire in sanatoria, la 
			destinazione dello immobile).
			Le esigenze di cautela sono state individuate nella necessità di 
			interrompere l'attività criminosa ed, in particolare, di impedire, 
			per gli acquirenti che avevano siglato il contratto preliminare, la 
			stipulazione di quello definitivo di acquisto.
			Per l'annullamento della ordinanza, gli indagati ricorrono in 
			Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in 
			particolare, rilevando:
			- che i Giudici, con motivazione apparente, si sono limitati alla 
			mera ricostruzione dei fatti e ad una presa d'atto della tesi 
			accusatoria;
			- che non sono state esaminate le confutazioni della difesa;
			- che non è stato effettuato un attento e doveroso controllo in 
			ordine al pericolo derivante dal libero uso dello immobile. 
			Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
			È appena il caso di ricordare come il Giudice del riesame di un 
			sequestro, per accertare la legittimità del vincolo, debba 
			verificare la sussumibilità della fattispecie concreta nella ipotesi 
			di reato contestata; tale controllo deve essere attuato su di un 
			piano di astrattezza in quanto non deve risolversi nel preventivo 
			accertamento dei reati che forma oggetto di indagini nel processo di 
			merito.
			In considerazione di tali principi, si deve concludere che il 
			Tribunale ha esattamente svolto il limitato ruolo di controllo e di 
			garanzia demandatogli dalla legge.
			In base alle investigazioni agli atti e agli elementi probatori 
			offerti dalla pubblica accusa - correttamente valutati così come 
			esposti - i Giudici hanno concluso sulla entità della edificazione;
			i lavori in concreto effettuati, secondo la ricostruzione dei 
			Giudici, sono consistiti, tra l'altro, nella sopraelevazione dello 
			edificio con formazione di un nuovo piano e nella creazione di unità 
			abitative in contrasto con la destinazione alberghiera prevista dallo 
			strumento urbanistico; questa conclusione non è, in modo specifico, 
			posta in discussione dalle censure dei ricorrenti.
			Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come gli imputati agissero 
			muniti di Dia, del novembre 2003, che li facoltizzava ad un 
			consolidamento strutturale e alla manutenzione straordinaria della 
			struttura alberghiera "Old River"; anche questo tema non è coinvolto 
			nei motivi di ricorso.
			Ora, avendo come referente la ricordata ricostruzione dei fatti, si 
			deve concludere in diritto (allo stato delle investigazioni, pur 
			suscettibili di ulteriori sviluppi) per la configurabilità della 
			ipotesi del reato edilizio di cui al D.P.R. n. 381 del 2000, art. 44 
			dal momento che l'edificazione avrebbe dovuto essere preceduta da 
			permesso di costruire pacificamente mancante nel caso concreto. 
			Poiché il mutamento di destinazione d'uso è accompagnato dalla 
			realizzazione di opere edilizie, anche il reato di lottizzazione 
			abusiva non è, allo stato, escludibile.
			La contestazione relativa al reato di truffa non è arbitraria e la 
			sua configurabilità discende dalle indagini espletate e ricordate 
			dai Giudici; la Stagnari ha tratto in inganno tredici persone 
			mentendo sulla regolarità amministrativa della edificazione e sulla 
			possibilità di realizzare civili abitazioni con un danno per le 
			parte lese, che hanno siglato i preliminari di vendita, pari a 
			complessivi Euro 1.134.500. Pertanto, la conclusione dei Giudici 
			sulla ipotizzabilità dei ricordati illeciti è sorretta da apparato 
			argomentativo congruo e corretto; una più esaustiva motivazione non 
			era richiesta trattandosi di procedimento incidentale nel quale il 
			Tribunale non deve entrare nel meritum causae.
			Comunque, il difetto motivazionale non è deducibile in Cassazione in 
			quanto il ricorso deve essere limitato, per l'espressa previsione 
			dell'art. 325 c.p.p., comma 1 alle violazioni di legge. 
			In tale contesto, i ricorrenti formulano censure prive della 
			necessaria concretezza in quanto non precisano quali errori di 
			diritto siano evidenziabili nel gravato provvedimento e quali siano 
			gli elementi decisivi a favore della tesi difensiva che sono stati 
			trascurati dai Giudici di merito.
			Ugualmente infondate sono le censure sulle esigenze di cautela in 
			quanto il Tribunale ha avuto cura di indicare quali siano le 
			ulteriori conseguenze del reato che il vincolo reale mira a 
			neutralizzare, cioè, impedire il proseguimento della illecita 
			edificazione e la stipulazione dei contratti definitivi di vendita. 
			Inoltre, per il reato di lottizzazione abusiva, il vincolo reale è 
			prodromico alla confisca per cui il sequestro preventivo era 
			applicabile anche in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 321 
			c.p.p., comma 1.
			P.Q.M.
			La Corte rigetta i ricorso e condanna i ricorrenti in solido al 
			pagamento delle spese processuali.
			Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006.
			Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007
		
 
                    




