Presidente: Papa E. Estensore: Teresi A. Imputato: P.M. in proc. Cava e altri.
(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Napoli, 25 ottobre 2006)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Mezzi utilizzati per il trasporto del calcestruzzo - Appartenenti a persona giuridica - Sequestro preventivo - Legittimità.
In materia edilizia, è legittimo il sequestro degli automezzi utilizzati per il trasporto e sversamento del calcestruzzo in un cantiere abusivo, anche se gli stessi appartengono ad una persona giuridica, atteso che a tali enti vanno imputati i comportamenti posti in essere dai propri rappresentanti.
  REPUBBLICA ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    
			Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:       Camera di consiglio
			Dott. PAPADIA   Umberto         - Presidente  - del 09/01/2007
			Dott. TERESI    Alfredo    - rel. Consigliere - SENTENZA
			Dott. TARDINO   Vincenzo L.     - Consigliere - N. 14
			Dott. FRANCO    Amedeo          - Consigliere - REGISTRO GENERALE
			Dott. SARNO     Luigi           - Consigliere - N. 42095/2006
			ha pronunciato la seguente:
		 
			SENTENZA
			sul ricorso proposto da:
			Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
			avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 
			25.10.2006 che ha annullato il decreto di sequestro preventivo degli 
			automezzi Fiat OM targato NA M3S222 ed Astra MB targato CN 806814 di 
			proprietà dell'Autobeton Volturno s.r.l., di cui è legale 
			rappresentante Petrella Lorenzo;
			Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
			Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. 
			Alfredo Teresi;
			Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. De Nunzio Wladimiro, il 
			quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del ricorso. 
			OSSERVA
			Con ordinanza 25.10,2005 il Tribunale di Napoli annullava il decreto 
			di sequestro preventivo degli automezzi Fiat OM targato NA M3S222 ed 
			Astia MB targato CN 806814 di proprietà della società Autobeton 
			Volturno s.r.l..
			Gli automezzi, muniti di betoniera, erano utilizzati per lo 
			sversamento di calcestruzzo in un cantiere di Giugliano, ove era in 
			corso attività edilizia illecita, per l'ipotizzato reato di cui 
			all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 nei 
			confronti degli autori dello scarico, Cava Luigi e Pollicino 
			Francesco, dipendenti della suddetta società, di cui è legale 
			rappresentante Petrella Lorenzo.
			Osservava il Tribunale che il sequestro era stato disposto a carico 
			di un terzo non indagato, e che, pertanto, non fosse ammissibile nei 
			suoi confronti l'astrattamente ipotizzata confisca facoltativa di cui 
			all'art. 240 c.p., comma 1.
			Proponeva ricorso per Cassazione il PM denunciando violazione di 
			legge e mancanza di motivazione circa l'individuazione della 
			posizione processuale del Petrella che non poteva essere qualificato 
			come persona estranea al reato ipotizzato.
			Il sequestro era incentrato sull'assunto che la ditta proprietaria 
			degli automezzi, immediatamente individuata dalla PG, fosse 
			assuntrice dei lavori per l'accertata presenza sul cantiere di 
			soggetti intenti a lavorare con i suddetti mezzi, sicché il reato 
			edilizio era ascrivibile ai dipendenti della ditta, identificati 
			nell'immediatezza, e al legale rappresentante, da identificare 
			tramite delega, in atti, conferita il 13.09.2006 al commissariato di 
			PS di Giugliano per l'identificazione del legale rappresentante della 
			medesima società, delega evasa il 30 ottobre 2006 da cui era 
			scaturita l'iscrizione del Petrella nel registro ex art. 335 c.p.p.. 
			Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
			Il ricorso è fondato.
			I requisiti per la legittima adozione del sequestro preventivo sono 
			esclusivamente la corrispondenza tra fattispecie astratta e 
			fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario, e la 
			concretezza ed attualità dell'esigenza di prevenzione. 
			Le misure cautelari reali, infatti, vanno disposte tutte le volte che 
			un bene sia suscettibile di essere oggetto o strumento per aggravare 
			e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato: la disponibilità 
			delle cose sequestrate può fare presumere che l'indagato possa 
			proseguire nel reato o nei reati.
			In tale ipotesi l'obbligo della motivazione è assolto quando il 
			giudice accerti che l'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta. 
			Occorre però che sussista, oltre al fumus, l'esigenza, concreta ed 
			attuale, di prevenzione con specifico riferimento alla possibilità 
			che la libera disposizione della cosa possa agevolare la prosecuzione 
			della condotta criminosa da valutare sotto il profilo logico - 
			giuridico e alla stregua del principio di effettività causale, che 
			connota il nesso tra disponibilità della cosa e la sua 
			inequivocabile destinazione alla commissione del reato. 
			Nella specie, gli autoveicoli erano collegati da un nesso strumentale 
			diretto ed essenziale all'esecuzione del reato edilizio, sicché era 
			legittima la loro sottoposizione a sequestro ed astrattamente 
			ipotizzarle la confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma 
			1, trattandosi di cose che erano servite per commettere il reato. 
			Premesso che la revoca del sequestro preventivo, disposta dall'art. 
			321 c.p.p., comma 3, quando ne risultano mancanti le condizioni di 
			applicabilità previste dal comma primo, vale anche per il sequestro 
			finalizzato alla confisca, di cui al comma 2, se il bene sequestrato 
			risulta appartenere a persona del tutto estranea al reato per il 
			quale è stato disposto il sequestro Cassazione Sezione 4^, n. 
			80/1999, PM in processo Kukka, RV, 213129, va rilevata l'erroneità 
			della decisione impugnata che ha ignorato che "il sequestro 
			preventivo dette cose di cui è consentita la confisca può essere 
			disposto anche su beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo a 
			tali enti, in forza dei principi di rappresentanza, essere imputati 
			gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti" (Cassazione 
			Sezione 1^, n. 1927/2005, PC in proc. Ambrono e altro: RV. 230905). 
			Conseguentemente la compartecipazione nell'ipotizzato reato edilizio 
			del legale rappresentante della società Autobeton Volturno s.r.l., 
			quale proprietaria dei veicoli utilizzati per commettere il suddetto 
			reato, era desumibile dall'accettata presenza nel cantiere abusivo di 
			dipendenti della società intenti a scaricare il calcestruzzo, 
			sicché era irrilevante la non ancora intervenuta identificazione del 
			suo legale rappresentante, per la quale erano state immediatamente 
			attivate le relative indagini.
			Va, pertanto annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, sicché 
			rivive l'originaria misura cautelare.
			P.Q.M.
			La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. 
			Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2007. 
			Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007
		
 
                    




