 Cass. Sez. III n. 13492 del 9 aprile 2010 (Ud. 17 feb. 2010)
Cass. Sez. III n. 13492 del 9 aprile 2010 (Ud. 17 feb. 2010)
Pres. Grassi Est. Sarno Ric. Gargiulo ed altro
Urbanistica. Ristrutturazione edilizia
L’abbattimento e la ricostruzione di un fatiscente fabbricato di dimensioni maggiori ed in posizione difforme rispetto a quella precedente, debba essere inquadrata come intervento di ristrutturazione edilizia per il quale si richiede il permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10 lett. e) d.p.r. 380/01 e non già di risanamento conservativo e restauro.
 UDIENZA Ud.. del 17.02.2010
SENTENZA N. 354
REG. GENERALE N. 41217/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli  Ill.mi  Sigg.ri Magistrati:
 Dott. ALDO GRASSI                                       Presidente  
 Dott. CIRO PETTI                                           Consigliere   
 Dott. ALDO FIALE                                          Consigliere  
 Dott. SILVIO AMORESANO                            Consigliere 
 Dott. GIULIO SARNO                                      Rel. Consigliere
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da:
 1) GARGIULO GIOVANNA N. IL xx/xx/xxxx
 2) GARGIULO MARIA N. IL xx/xx/xxxx
 - avverso la sentenza n. 10415/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del  13/07/2009;
 - visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 - udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2010 la relazione fatta dal  Consigliere  Dott. GIULIO SARNO;
 - Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che  ha  concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione relativamente  al reato  sub. b) e, rigetto nel resto;
 
 Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava  quella del  tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Sorrento - con la  quale  Gargiulo Giovanna e Gargiulo Maria erano state condannate alla pena di  giustizia, oltre al risarcimento, in solido, dei danni subiti dal Comune  di  Sorrento, costituitosi parte civile e la demolizione del manufatto, per i  reati  di cui agli artt. 110 cod. pen. 44 lett. c); 93, 94 e 95 DPR 380/01 e  181 co. 1  bis DLvo 42/04 perché, nelle rispettive qualità di proprietaria e  committente,  eseguivano in area dichiarata di notevole interesse pubblico un  fabbricato in  muratura di circa 114 mq al grezzo, con adiacente manufatto di mq 9  circa, in  assenza di permesso di costruire ed in violazione dei doveri connessi  all'esecuzione dei lavori in zona sismica. Fatto accertato in Piana di  Sorrento  il 16/9/05.
 Nei motivi di appello le ricorrenti avevano tra l'altro eccepito:
 a) che per il fabbricato in questione era stata compiuta una semplice  opera di  manutenzione, senza alcuna modifica e senza alcuna creazione di  superfici utili  o di incremento di volumi;
 b) che Gargiulo Giovanna era comunque estranea ai fatti siccome  residente  altrove e non rinvenuta sul luogo dove si trovava il fabbricato;
 c) la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza di revoca della  precedente  ordinanza ammissiva dell'escussione dei verbalizzanti e del tecnico  comunale, in  violazione del principio di oralità della prova, del contraddittorio, in   violazione degli artt. 191 e 526 c.p.p.,; con richiesta di apposita  rinnovazione  del dibattimento;
 d) la prescrizione dei reati;
 La corte di appello aveva rigettato tali prospettazioni rilevando che:
 a) dalla relazione di sopralluogo del tecnico comunale si deduceva  chiaramente  che l'intervento configurava una nuova costruzione non più riferibile al   complesso edilizio preesistente e che a nulla rilevava che le sorelle  Gargiulo  fossero comproprietarie di "una struttura fatiscente, con tegole cadute,  travi  rotte", ovvero che il fabbricato delle sorelle Gargiulo fosse"  fatiscente" ,  bisognevole di "manutenzione";
 b) che anche Giovanna Gargiulo doveva rispondere dei reati in quanto  comproprietaria del fabbricato di cui aveva la disponibilità anche di  fatto ed  interessata ai lavori non risultando alcun dissenso in proposito;
 c) che effettivamente all'udienza del 29 gennaio 2008 il Giudice di  primo grado,  dopo aver ammesso le prove indicate dalle parti, aveva revocato le  ordinanze  ammissive delle testimonianze dei verbalizzanti e del tecnico comunale,  tenuto  conto della documentazione in, atti e rilevando che agli atti vi erano  anche il  verbale di sequestro redatto e sottoscritto unitamente al tecnico  geometra  Severi, la relazione di sopralluogo e la documentazione prodotta dal  Pubblico  Ministero e che per effetto della sentenza della Corte di Cassazione a  Sezioni  Unite, numero 41281/06, avendo il tecnico effettuato il sopralluogo  unitamente  ai vigili urbani e sottoscritto anch'egli il verbale di sequestro, la  relazione  di sopralluogo doveva considerarsi atto totalmente utilizzabile ai fini  della  decisione e che, inoltre, nella stessa udienza la difesa delle imputate  non  aveva sollevato alcuna obiezione;
 d) che trattavasi di lavori ancora in corso al momento del sopralluogo.
 Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione entrambe le  imputate  deducendo:
1) violazione ed erronea  applicazione degli artt. 157 e ss cod. pen. con specifico riferimento  agli artt.  93, 94. 95 del d.p.r. 380/01 essendo pacifico che alla data nel  settembre 2005  il manufatto era stato sequestrato;
 2) violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 c.p.. 29 e 44  d.p.r.  n.380/01. 530 e ss. c.p.p.; erronea valutazione della prova e difetto di   motivazione. in reazione all'affermata responsabilita' concorrente delle   imputate, ed in particolare dell'imputata Gargiulo Giovanna.  Quest'ultima, in  particolare, non solo risultava risiedere in un luogo diverso - come si  rilevava  dal certificato anagrafico - ma non risultava nemmeno esser stata  presente in  loco all'atto del sequestro;
 3) inutilizzabilita' della relazione di servizio del tecnico comunale  acquisita  in atti; mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalla parte;  difetto  assoluto di motivazione in ordine alla natura delle opere in  contestazione. Si  eccepisce al riguardo che sia il giudice di prime cure che la Corte di  Appello  avrebbero indebitamente utilizzato ai fini della decisione non solo le  risultanze meramente descrittive contenute nella relazione di servizio  ma anche  le altre considerazioni, meramente valutative, contenute nella medesima  relazione, travisando il il significato della giurisprudenza della  decisione  delle SU citata. Si rileva al riguardo che la relazione di servizio  redatta in  data 28/12/05, ad oltre tre mesi dal sopralluogo effettuato in data  16/09/05,  oltre a contenere le informazioni descrittive delle attività tecniche  operate in  sede di sopralluogo, conteneva anche una serie di valutazioni relative  ad una  discordanza delle opere accertate rispetto a quanto emergente da rilievi  e  documenti preesistenti. E si conclude che, trattandosi di atti  ripetibili, esse  non avrebbero potuto essere acquisite al fascicolo dibattimentale ed  utilizzate  in assenza di prova testimoniale ed inoltre che nessuna rilevanza  avrebbe potuto 
 essere attribuita al comportamento processuale della parte, trattandosi  di  inutilizzabilità rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del  procedimento ai sensi del chiaro disposto dell'art.191 c.p.p..
 4) violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 44 lett. c) del  d.p.r.  380/01, artt. 146 e 181 bis d.lvo 42/04; difetto di motivazione sulla  richiesta  di assoluzione, dovendosi ritenere incongrue le motivazioni circa  l'asserita  rilevanza penale delle opere in contestazione con esclusivo riferimento  alle  parti della relazione tecnica. Si rivelerebbe inoltre insufficiente il  richiamo alla motivazione di prime cure per escludere che nella specie  trattavasi in realtà di semplice intervento di manutenzione  straordinaria, non  comportante titolo concessorio e comunque non rilevante ai fini penali.
 5) omessa valutazione degli specifici motivi di gravame; difetto  assoluto di  motivazione; violazione dell'art.125 c.p.p..
 Le ricorrenti hanno successivamente presentato motivi nuovi integrativi  di  quelli sub 3) e 4) evidenziando che per la valutazione della possibilità  di  definizione del procedimento di sanatoria ex art.37 del DPR 380/01 erano  state  redatte dal Tecnico Comunale Geom. Severi in data 26/01/00, con atto  prot.1867  (di cui si allega copia), note esplicative in merito alla relazione già  da esso  redatta dalle quali emergeva che:
 1) l'intervento edilizio in esame appare inquadrabile non già nella  fattispecie  di ristrutturazione edilizia, bensì in quella di "risanamento  conservativo e  restauro";
 2) l'apparente discordanza dimensionale rilevata tra la cartografia già  agli  atti del Comune e quanto rilevato in data 16/09/05 è pienamente  compatibile con  le approssimazioni derivanti dalle misurazioni effettuate "su carta" in  scala  1:2000 (in cui basta l'errore di un millimetro di righello o di segno di  matita  a determinare un apparente sfalsamento dimensionale di ben 2 metri);
 3) la sagoma e l'area di sedime del fabbricato, così come rilevabili  attraverso  documentazione cartografica, aerofotogrammetrica e catastale,  presentavano  effettivamente piccole discordanze, ma quelle rilevate nel 2005 sono  conformi a  quelle più dettagliate già oggetto di denuncia di cambiamento nel NCEU  n.965 del  25/02/2002;
 4) il distacco di 40 cm. dal muro di confine consiste in una vanella di  aerazione pienamente compatibile con gli interventi di recupero del  manufatto,  ed ancor oggi il tetto di copertura del manufatto parte dal detto muro  di  confine.
 Per la data odierna è pervenuta istanza di rinvio del difensore respinta  con  ordinanza dibattimentale, stante la genericità dell'impedimento addotto  e,  soprattutto, l'approssimarsi della prescrizione per alcuni reati.
 Motivi della decisione.
 Va anzitutto rilevata la fondatezza del ricorso per quanto concerne la  posizione  di Giovanna Gargiulo, la cui responsabilità viene fatta risalire dai  giudici di  merito essenzialmente alla sola qualità di comproprietaria  dell'immobile,  elemento questo che i costanti pronunciamenti di questa Sezione non  ritengono  decisivo da solo per la attribuzione della responsabilità penale  connessa ad  abusi edilizi.
 E dunque la decisione di appello, in accoglimento del secondo motivo,  deve  essere annullata nei suoi confronti per non avere la stessa commesso i  fatti.
 L'esame dei rimanenti motivi di ricorso deve avere riguardo pertanto  esclusivamente alla posizione dell'altra ricorrente Gargiulo Maria.
 In proposito va affrontato nell'ordine logico anzitutto il terzo motivo  concernente l'acquisizione degli elementi di prova.
 Al riguardo appare corretta la motivazione della corte di merito che ha  escluso  che nella specie potessero essere comunque ravvisate inutilizzabilità  c.d.  patologiche riguardando l'acquisizione atti in parte ripetibili e  diviene,  quindi, effettivamente assorbente il rilievo secondo cui gli atti in  questione,  in mancanza di rilievi delle parti, devono ritenersi ritualmente  acquisiti.
 E del resto proprio la sentenza delle SU di questa Corte cui la  ricorrente fa  riferimento, ammette espressamente la possibilità di acquisire al  fascicolo per  il dibattimento, con il consenso delle parti, gli atti ripetibili.
 Venendo ora ai rilievi sulla tipologia dell'abuso, oggetto del quarto  motivo e  di quelli aggiunti, appare effettivamente esente da censure la decisione   impugnata.
 Non vi è dubbio, infatti, che l'abbattimento e la ricostruzione di un  fatiscente  fabbricato di dimensioni maggiori ed in posizione difforme rispetto a  quella  precedente, debba essere inquadrata come intervento di ristrutturazione  edilizia  per il quale si richiede il permesso di costruire ai sensi dell'articolo  10  lett. c) d.p.r. 380//01 e non già di risanamento conservativo e  restauro.
 Del resto, proprio dalla documentazione allegata ricorso, si rileva che  la  soprintendenza dei beni culturali di Napoli, nell'esprimere il proprio  parere  sensi dell'articolo 167 DLGS n. 42/04, aveva dichiarato  l'improcedibilità della  pratica in quanto l'intervento realizzato era da considerare di  demolizione e di  ricostruzione di un manufatto; inoltre lo stesso tecnico Severi Massimo,  aveva  rilevato che la sagoma e l'area di sedime del manufatto accertato,  rispetto al  preesistente, appariva differente negli anni per forma e dimensioni in  quanto,  verosimilmente, trattandosi di fabbricato abbandonato per anni,  probabilmente  oggetto di crolli o diroccamenti e invaso da sterpaglie, veniva impedita  una  facile ripresa e/o rilievo del fabbricato.
 Ciò posto è appena il caso di rilevare che la caratteristica essenziale  della  categoria del restauro e risanamento conservativo è quella della  conservazione  di un organismo edilizio preesistente assicurandone la funzionalità, nel   rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali preesistenti e  che nel  caso di meri "ruderi" o di edifici già da tempo demoliti, come nella  specie,  l'intervento edilizio deve essere necessariamente inquadrato nella  diversa  fattispecie della "nuova costruzione". (Cons. Stato, V, 15-4-2004, n.  2142; V,  1-12-1991, n. 2021; 10-3-1997, n. 240).
 Del tutto generico si appalesa, infine, il quinto motivo di ricorso, non  essendo  state indicate le questioni dedotte nei motivi di appello il cui esame  sarebbe  stato pretermesso dalla corte di merito.
 E dunque, in relazione ai motivi esaminati, il ricorso di Gargiulo Maria  risulta  infondato.
 Appare invece fondato il primo motivo di ricorso con il quale si  eccepisce  l'avvenuta prescrizione per quanto concerne le violazioni alla normativa   antisismica in relazione all'epoca di consumazione del reato dovendosi  tenere  conto del decorso del periodo di tre anni già alla data della decisione  di  appello.
 La sentenza, pertanto, in relazione alla posizione di Gargiulo Maria,  deve  essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna per tali reati  e, di  conseguenza, deve essere eliminata la pena inflitta pari ammessi due di  reclusione.
 PQM
 La Corte Suprema di Cassazione
 annulla la sentenza impugnata nei confronti di Gargiulo Giovanna senza  rinvio  per non avere la stessa commesso i fatti; e nei confronti Gargiulo Maria  senza  rinvio limitatamente al capo relativo alle violazioni delle norme  antisismiche  (lett. B. della rubrica) perché estinte per prescrizione, eliminando la  pena di  mesi due di reclusione per esse inflitta. Rigetta nel resto il ricorso di Gargiulo Maria.  Dispone che  copia della presente decisione sia trasmessa all'Ufficio Tecnico della  Regione  Campania.
 Così deciso in Roma il 17 febbraio 2010
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 9 APR. 2010
 
                    




