 Cass. Sez. III n. 14312 del 14 aprile 2010 (CC 16 mar. 2010)
Cass. Sez. III n. 14312 del 14 aprile 2010 (CC 16 mar. 2010)
Pres. Petti Est. Mulliri Ric. Cacace
Urbanistica. Condono e silenzio assenso
In forza della modifica apportata all’art. 32 L. 47\85 dalla L. 326/03, è scomparso ogni riferimento alla figura del silenzio-assenso anche per le opere di ampliamento.
UDIENZA del 16.03.2010
SENTENZA N. 457
REG. GENERALE N. 39844/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dai  Signori:
 1. dr. Ciro Petti                                 Presidente
 2. dr. Aldo Fiale                                Consigliere
 3. dr. Amedeo Franco                        Consigliere
 4. dr. Silvio Amoresano                      Consigliere
5. dr.ssa Guida  Mulliri                        Consigliere rel.
 
 all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 16 marzo 2010 ha  pronunciato  la seguente
 SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 - Cacace Domenico, nato a Piano di Sorrento il  XX.XX.XXXXX indagato  artt.  44/c D.P.R. 380/01 e 181 D.L.vo 42/04
 - avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli in data  6.7.09
 - Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
 - Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Alfredo Montagna, che ha  chiesto  l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
 osserva
 1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Oggetto di  impugnazione è la  decisione con cui il Tribunale per il Riesame ha confermato il decreto  di  sequestro preventivo disposto dal G.i.p. in relazione ad una parte di  immobile (mc.  408,56) rispetto alla maggiore volumetria di mc. 1308,56. Per una parte  della  volumetria residenziale dell'edificio, demolito e ricostruito, vi era  stato  rilascio di permesso di costruire (perché trattavisi di struttura  fatiscente) e  si erano poi aggiunte delle opere rurali di ampliamento per le quali era  stato  richiesto condono edilizio.
 Un primo punto controverso tra la ricostruzione operata dal P.M.,  avallata dal  G.i.p. e dal Tribunale per il Riesame, e la tesi difensiva riguarda le  dimensioni dell'immobile precedente: per l'accusa, ammontavano a mc. 900  (che,  sottratti a quella finale di 1308,56, danno appunto l'ammontare di  408,56 mc  sequestrati); per la difesa del ricorrente, si sarebbe, invece trattato  di  970,70 MC (come risultante da una CTU disposta nel corso di una causa  civile).
 Inoltre, si fa notare che le opere di ampliamento erano state non  residenziali  (consistendo in cellai e pollai) ditalché l'unica condizione per il  rilascio  dell'autorizzazione paesaggistica era che esse fossero state realizzate  prima  dell'1.10.83. Nel caso in esame, ciò sarebbe avvenuto in forza del  silenzio-assenso maturatosi dopo i 120 gg_ dalla presentazione  dell'istanza di  sanatoria nel 1986 (in forza degli artt. 32 L. 47/85 e 39 co. 7 L.  724/94 in  base ai quali per "ampliamenti o tipologie di abuso che non comportano  aumento  di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro 120  giorni;  trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso  favorevole").  Il ricorrente contesta la replica data dal Tribunale per il Riesame  secondo cui  l'intero art. 32 è stato sostituito dall'art. 32 co. 43 DL 269/03 (conv.  con L.  326/03) si che "è scomparso ogni riferimento alla figura del silenzio  assenso",  anche per le opere di ampliamento, essendo solo prevista la possibilità  di  impugnare il silenzio-rifiuto.
 Si fa, infatti, notare che si è in presenza di un'erronea applicazione  dell'art.  32 D.L.269/03 perché, in sede di conversione, fu aggiunto il co. 43 bis  secondo  cui "le modifiche apportate con il presente articolo, concernenti  l'applicazione  delle leggi 28.5.85 n. 47 e 23.12.94 n. 724, non si applicano alle  domande già  presentate ai sensi delle predette leggi".
 In realtà — si dice - i giudici, per confermare il sequestro, hanno  dovuto  operare una disapplicazione parziale del permesso di costruire  rilasciato dal  Comune di Piano di Sorrento il 30.8.07, in attuazione delle disposizioni  del  P.R.G., ricorrendo ad una motivazione che, secondo la giurisprudenza di  legittimità, oltrepassa i limiti del potere del giudice penale di  sindacare  l'atto amministrativo.
 2. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato.
 Ripercorrendo sinteticamente le vicende dell'art. 32 L. 47/85 si coglie  quanto  segue.
 Nella sua formulazione originaria, la norma prescriveva - quale  condizione per  la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive  costruite in  zone soggette a vincolo paesaggistico ambientale (fatte salve le  fattispecie  previste dal successivo art. 33) - il rilascio di parere favorevole  delle  amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale  parere non  fosse stato reso dalle suddette amministrazioni entro 120 giorni dalla  domanda,  esso si intendeva "reso in senso negativo".
 L'art. 12 del D.L. 12.1.88, n. 2 trasformò in silenzio-assenso la  mancata  prestazione dello stesso parere. La disposizione venne dichiarata  illegittima  dalla Corte Costituzionale (sent. n. 302/1988) ma l'art. 39, co. 7, L.  23.12.94,  n. 724 modificò l'art. 32 della legge n. 47/1985, reintroducendo  l'istituto del  silenzio-assenso attraverso la previsione che: "per le opere eseguite su   immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al decreto-legge  27  giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1985,  n. 431, relativi ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano  aumento  di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro 120  giorni;  trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso  favorevole".
 Con l'art. 2, co. 44, L. 23.12.96, n. 662 l'art. 32 in questione ha  subito nuove  modifiche nel senso che "Il rilascio della concessione edilizia o  dell'autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite su immobili  soggetti alle  leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 ed al  decreto-legge 27  giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1985,  n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e  regionali e  dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle  falde  idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali  qualora  istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle  amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale  parere non  venga reso entro 180 giorni dalla domanda il richiedente può impugnare  il  silenzio-rifiuto dell'amministrazione".
 Infine, in seguito al D.L. 30.9.03, n. 269 (cony., L. 24.11.03, n. 326)  il 1°  comma dell'art. 32 L.. 47/85 è stato riscritto nel senso che: "Fatte  salve le  fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio del titolo abilitativo  edilizio  in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è  subordinato  al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del  vincolo  stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette  amministrazioni  entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il   richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto ..."
 Tutto ciò puntualizzato sul piano della normativa, passando al caso  specifico  della sentenza che qui occupa, non si può fare a meno di notare che  l'istituto  del silenzio- assenso ha avuto breve vita e che, in ogni caso, il  permesso di  costruire, nella specie è stato rilasciato il 30.8.07 sì che non vi è  dubbio che  debbano applicarsi le norme vigenti in epoca successiva al 2007, quella  di  realizzazione dell'opera di cui trattasi, (risultando irrilevante il  fatto che,  per una parte preesistente del fabbricato, potesse anche essere  intervenuta una  sanatoria).
 A tale stregua, se è vero che il comma 43 bis dell'art. 32 (come  modificato in  forza della L. 326/03) prevede l'inapplicabilità - alle domande già  presentate -  delle modificazioni apportate a tale articolo (tra cui l'esclusione del  silenzio-assenso) è altresì vero che la stessa norma non dispensa  dall'osservanza della nuova disciplina in tema di lavori di ampliamento,   ristrutturazione e ricostruzione di manufatti preesistenti (quali sono,  per  l'appunto, le opere di cui si va qui trattando).
 Conseguentemente, corretto è l'argomentare del Tribunale per il Riesame  quando,  in primo luogo, ai fini dell'individuazione dei lavori oggetto di  condono,  richiama l'attenzione sulla infedeltà delle dichiarazioni fatte in sede  di  rilascio del permesso visto che - in base alle dichiarazioni del colono  (che ha  condotto in mezzadria il terreno fino al 1993) ed ai rilievi  aerofotogrammetrici  - è possibile affermare che "il permesso di costruire non solo ha  riguardato  manufatti non aventi natura residenziale ma anche opere abusive non  condonate".  Per l'effetto, "per i manufatti non residenziali oggetto di istanza di  condono  ... il permesso di costruire in sanatoria non può essersi perfezionato  per il  mero decorso del tempo" perché il rilascio del titolo abilitativo  edilizio in  sanatoria per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo come  quello in  esame "è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte  alla  tutela del vincolo. L'amministrazione in esame ha un tempo di  centottanta giorni  dalla data di ricevimento della richiesta di parere per pronunciarsi,  decorso il  quale, però, non si forma alcun silenzio-assenso ma solo un  silenzio-rifiuto  impugnabile da parte dell'interessato".
 In secondo luogo, per tutto quanto fin qui osservato, ineccepibile è  anche la  conclusione del Tribunale a proposito del fatto che, in forza della  modifica  apportata all'art. 32 dalla L. 326/03, "è scomparso ogni riferimento  alla figura  del silenzio-assenso anche per le opere di ampliamento". Non  costituisce,  quindi, alcuna invasione di competenza da parte dell'A.G. penale il  sindacato  incidentale sulla legittimità del permesso di costruire, effettuato  nella  specie, essendo previsto dal sistema, ed avallato dalla giurisprudenza  di questa  S.C. (Sez. III, 22.4.08, Papa, Rv. 240728), il principio che qualora  venga  realizzata un'opera sulla base di una concessione edilizia in sanatoria,  il  giudice penale ha l'obbligo di sindacare in via incidentale l'eventuale  illegittimità dell'atto amministrativo perché la conformità della  costruzione e  della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è  elemento  costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica stessa  (Sez. III  2.10.07, Emelino,Rv. 237995).
 Nel respingere il ricorso, seguono, per legge, pagamento delle spese  processuali.
 P.Q.M.
 Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
 rigetta
 il ricorso e
 condanna
 il ricorrente al pagamento delle spese processuali
 Così deciso in Roma nell'udienza del 16 marzo 2010
 
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  14 APR. 2010
 
                    




