 Cass. Sez. III n. 15370 del 22 aprile 2010 (Cc 11 mar. 2010)
Cass. Sez. III n. 15370 del 22 aprile 2010 (Cc 11 mar. 2010)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Testa
Urbanistica. Muri di contenimento
In materia edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata e, come tale, va considerato intervento di nuova costruzione.
 UDIENZA del 03.03.2010
SENTENZA N. 467
REG. GENERALE N. 45297/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dai sigg.  magistrati:
 Dott. Pierluigi Onorato                          presidente
 Dott Agostino Cordova                          consigliere
 Dott. Ciro Petti                                     consigliere
 Dott Silvio Amoresano                          consigliere
 Dott. Luigi Marini                                 consigliere
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da difensore di Testa Concetta, nata a Napoli il  xx/xx/xxxx  avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 luglio del  2009;
 - udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
 sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo  il quale  ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati  ascritti ai  capi c) ed e) perché estinti per prescrizione e per il rigetto nel  resto;
 - letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue:
 IN FATTO
 La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 7 luglio del 2009, in  parziale  riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città l' 11  aprile  del 2007, revocava la condizione apposta al beneficio della sospensione  condizionale della pena e confermava la condanna inflitta a Testa  Concetta, quale  responsabile del reato di cui all'articolo 44 lettera b) del d P.R. n.  380 del  2000, per avere proceduto a lavori di ristrutturazione che hanno  comportato la  modificazione della sagoma dell'edificio senza il permesso di costruire nonché del reato di cui all'articolo 181  decreto  legislativo n. 42 del 2004 e 734 c.p., per avere effettuato l'opera  anzidetta  senza il nulla osta paesaggistico e delle connesse violazioni delle  disposizioni  antisismiche e di quelle sulle costruzioni in cemento armato. Fatti  accertati il  28 giugno del 2004.
 In primo grado la prevenuta era stata condannata anche al risarcimento  del danno  nei confronti del Comune di Napoli costituitosi parte civile.
 Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato  l'imputata aveva spostato un muro di contenimento, modificato  l'andamento di una  scala esterna e sostituito un fregio dell'edificio.
 Ricorre per cassazione l'imputata deducendo la violazione delle norme  incriminatici nonché omessa motivazione. Sostiene che l'intervento non  richiedeva  il permesso di costruire essendo inquadrabile nella manutenzione, in  quanto non  era stata sostanzialmente modificata la sagoma dell'edificio e non era  stata  alterata la bellezza paesaggistica.
In ordine agli altri reati manca completamente la motivazione.
 IN DIRITTO
 Il collegio rileva preliminarmente che i reati contestati ai capi C) ed  E)  essendo puniti con la sola ammenda si sono estinti per prescrizione  essendo  maturato alla data del 6 marzo del 2009 il termine prescrizionale  prorogato di  anni tre, avuto pure riguardo al periodo durante il quale il  dibattimento è  rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore (dal  13  dicembre del 2006 al 14 febbraio del 2007 per l'astensione del difensore  dalle  udienze proclamata dall'Ordine degli avvocati; dal 20 novembre del 2007  al 18  marzo del 2008 per impedimento dell'imputata calcolato in giorni  sessanta, dal  18 marzo del 2008 al 7 luglio del 2009 per rinvio chiesto dal  difensore). Di  conseguenza va eliminata la relativa pena di giorni 10 di arresto ed  curo 150 di  ammenda.
 Nel merito per la presenza di due decisioni conformi non emergono  elementi per  un proscioglimento più favorevole della declaratoria di estinzione del  reato per  prescrizione.
 Nel resto il ricorso va respinto essendo configurabili gli altri reati  contestati.
 Secondo l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 35898 del 2008) in  materia  edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di  un muro  di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di  sopra  del suolo ed é destinato a trasformare durevolmente l'area impegnata, come tale va considerato intervento di nuova costruzione.
 Nella fattispecie peraltro la prevenuta non si è limitata a spostare  previa  demolizione e ricostruzione un muro di contenimento, ma ha anche  modificato  l'aspetto esteriore dell'edificio realizzando una scalinata esterna in  cemento  armato in maniera difforme da quella preesistente senza il permesso di  costruire  e senza la denuncia al genio Civile ed apportando altre modificazione al   prospetto dell'edificio.
 Configurabile è anche il reato di cui all'articolo 181 del decreto  legislativo n  42 del 2004 perché nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico,  qualsiasi  modificazione dell'aspetto esteriore dell'edificio deve essere  preventivamente  autorizzata. Sono esenti dall'autorizzazione gli interventi di  manutenzione  ordinaria o straordinaria o di risanamento conservativo a condizione  però che  non modifichino l'aspetto esteriore dell'edificio o non alterino lo  stato dei  luoghi (art. 149 lettera a decreto legislativo n 42 del 2004).
 Le modifiche apportate dalla prevenuta hanno modificato l'aspetto  esteriore  dell'edificio e con lo spostamento del muro hanno anche alterato lo  stato dei  luoghi.
 P.Q.M.
 LA CORTE
 Letti gli artt 616 e 620 c.p.p.
 Annulla
 Senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi  C) ed  E) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di gg 10  di  arresto e 150 di ammenda.
Rigetta nel resto il ricorso
 Così deciso in Roma il 3 marzo del 2010
 
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 22 APR. 2010
 
                    




