Cass. Sez. III n. 17119 del 13 maggio 2026 (UP 21 gen 2026)
Pres. Di Nicola Rel. Vergine Ric. Magazzeno
Urbanistica. Legittimazione passiva all'ordine di demolizione e bonifica e disponibilità di fatto
In tema di reati edilizi e ambientali, l'ordine di demolizione delle opere abusive e l'obbligo di ripristino e bonifica dei siti inquinati possono essere legittimamente imposti non solo al proprietario formale dell'area, ma a chiunque ne abbia la disponibilità materiale o un potere di fatto (cosiddetto "dominus"). La natura reale della sanzione e il contenuto ripristinatorio dell'ordine impongono infatti di individuare i destinatari in tutti i soggetti che, vantando un diritto reale o di godimento, ovvero un possesso di fatto al momento della pronuncia, siano in grado di adempiere materialmente all'obbligo di fare in cui la sanzione si sostanzia. Tale principio giustifica inoltre la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'effettiva demolizione o bonifica anche nei confronti del committente non proprietario, restando invece esclusi i soli soggetti legati da un mero rapporto obbligatorio, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 maggio 2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato quella, del 5 luglio 2024, con cui il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, aveva condannato Magazzeno Aniello, nella qualità di proprietario dell'immobile indicato in rubrica -responsabile dei reati ascrittigli di cui all'art. 44, comma 1 lett b) d.P.R. 380/2001 (capo 1), agli artt. 64 e 71 d.P.R. 380/2001 (capo 2), agli artt. 65 e 72 d.P.R. 380/2001 (capo 3), agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 (capo 4), all'art. 256, comma 1, lett. b) d.lgs 152/2006 (capo 5), riuniti sotto il vincolo della continuazione- alla pena di mesi due e giorni dieci di arresto ed euro 12.225 di ammenda, ritenute le attenuanti generiche; ed aveva altresì ordinato la demolizione del manufatto abusivo e concesso la sospensione condizionale della pena condizionata alla demolizione dell'opera entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Magazzeno ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente illogica ed incongruente, in ordine alla affermazione di responsabilità.
2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 165 cod.proc.pen. in relazione alla condizione della rimozione delle opere abusive cui la sospensione condizionale della pena era stata subordinata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio, in via preliminare, evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una cd. doppia conforme di merito. Tanto comporta una duplice conseguenza ai fini del corretto vaglio dei motivi di ricorso.
1.1. E, infatti, il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 - 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).
Ciò premesso, e passando al concreto vaglio delle censure difensive, si rileva, quanto al primo motivo, che (a fronte della prospettazione difensiva dell'allora appellante, che aveva dedotto di non essere egli il proprietario -tale risultando il nonno, Magazzeno Vincenzo-, e che l'epoca della costruzione abusiva e dello sversamento ricadesse nel periodo, tra il primo agosto 2019 e il 15 aprile 2022, in cui era stato ristretto prima in custodia cautelare -dal 1 agosto 2019 al 6 novembre 2019- poi agli arresti domiciliari -fino al 10 maggio 2020 in provincia di Taranto, e, comunque, fino al 15 aprile 2022, data in cui la misura cautelare è stata revocata-), la Corte di appello (richiamate le pagg. 5-7 della sentenza del primo giudice) aveva ritenuto tali allegazioni non sufficienti ad escluderne la responsabilità, rilevato che l'imputato aveva, in sede di interrogatorio, ammesso di aver conferito incarico ad un tecnico per ottenere permessi in sanatoria e di aver provveduto allo smaltimento dei rifiuti; che il 20 febbraio 2020 Magazzeno Aniello aveva personalmente sottoscritto una comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli affluenti zootecnici ai sensi della DGR 771/2012 (in ragione di documentazione comunale in atti); che, dunque, a prescindere dalla intestazione formale del fondo proprio il ricorrente doveva ritenersi il vero dominus dei beni immobili oggetto del giudizio; che la certezza della committenza dei lavori e delle attività in capo al ricorrente rendeva del tutto irrilevante l'evenienza (pur provata) della custodia cautelare patita, non incompatibile con la commissione dei reati contestati in qualità di committente.
2.1. Il motivo, meramente contestativo e ripropositivo delle censure svolte col gravame, in difetto di serio confronto con la motivazione resa dalla Corte di merito rispetto alla quale allega un solo vizio, generico, di illogicità, risulta, inammissibile per genericità estrinseca ed intrinseca. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094).
La violazione del disposto dell'art. 165 cod.proc.pen. è stata dedotta, col secondo motivo di ricorso, per la postulata inesigibilità della condotta da parte del condannato per difetto della indisponibilità giuridica dell'opera da demolire. Assume la difesa che solo il proprietario può, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all'ordine di demolizione, in quanto nella disponibilità giuridica delle opere abusive al momento della pronuncia giudiziale. Deduce che, invece, la Corte di appello ha confermato la statuizione in forza della individuazione del ricorrente quale committente delle opere facendo erroneamente coincidere, per sovrapposizione, la rilevanza di siffatta qualifica ai fini della affermazione della responsabilità ed ai fini della esigibilità della condotta di demolizione oggetto dell'ordine giudiziale.
3.1. La censura è, innanzi tutto, inammissibile per genericità estrinseca, non confrontandosi con la esplicitazione, completa e corretta in fatto e in diritto, compiuta dalla Corte di merito (cfr. § 2.1.).
3.2. E', comunque, manifestamente infondata. Intende il Collegio ribadire i principi ricavabili dal dictum di Sez. 3, n. 20761 del 09/05/2024 Cc. (dep. 27/05/2024 ) Rv. 286415 - 01, secondo cui, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione può essere emesso nei confronti del proprietario delle opere abusive, ed anche di colui che, disponendone materialmente, è in condizione di adempiere (non nei confronti di soggetti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, che abbiano concorso alla realizzazione del reato in virtù di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull'immobile preesistente, in quanto tale rapporto personale risulta autonomo rispetto a quello che lega all'opera abusivamente realizzata il proprietario o il committente, come affermato da Sez. 3 n. 41586 del 15/10/2021, Mantova, Rv. 282797); e di Sez. 3, n. 37236 del 10/07/2024 Ud. (dep. 10/10/2024 ) Rv. 286917 - 01, che, in merito alla sospensione condizionale della pena subordinata al ripristino dello stato dei luoghi e alle spese di bonifica in caso di reato di cui all'art. 256-bis, comma 1, ultima parte, d.lgs 152/2006, ha affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena «al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese di bonifica, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia il proprietario del fondo interessato dalla condotta illecita, trattandosi di obblighi espressamente previsti dall'art. 256-bis, comma 1, ultima parte, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a carico di chiunque si trovi in rapporto, anche di mero fatto, con il sito inquinato», rilevando che gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi sono espressamente contemplati dall'art. 256-bis, comma 5, parte finale, del d. lgs. n. 152 del 2006.
3.3. Non appare dirimente, allora, in senso ostativo alla conferma della condizione, l'obiezione difensiva secondo cui il ricorrente non può ritenersi gravato dagli obblighi di bonifica e ripristino in quanto soggetto diverso dal proprietario dell'area attinta dalla condotta illecita.
3.4. Sul punto deve infatti rammentarsi, da un lato, l'approdo cui è già pervenuta questa Corte, nell'affermare il principio secondo il quale il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore e/o del direttore dei lavori per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva eliminazione delle opere abusive (Sez. 3, n. 17991 del 21/01/2014, Rv. 261497, negli stessi termini ribadito da Sez. 3, n. 41051 del 15/09/2015 - 13/10/2015, Fantaccini, Rv. 264976), che si fonda sul rilievo -che di esso costituisce il necessario antecedente logico giuridico- che solo il proprietario, ai sensi dell'art. 31 del citato d.P.R., può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all'ordine di demolizione, non estendendosi quindi il relativo obbligo anche al direttore dei lavori. Si tratta di affermazione la cui ratio è stata individuata non solo e non tanto nella formale esistenza di titolo dominicale. Se vero, infatti, che il carattere reale della sanzione amministrativa prevista dall'art. 31 T.U. Edilizia fa sì che i suoi effetti ricadano direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene vantando su di esso un diritto reale o di godimento a prescindere dagli atti traslativi intercorsi successivamente alla sua emanazione con la sentenza diventata irrevocabile, è altresì indiscutibile che sia proprio la suddetta natura reale, unitamente al contenuto ripristinatorio dell'ordine, ad imporre l'individuazione dei destinatari nei soggetti, tutti, che abbiano un potere di fatto o che vantino un diritto reale o di godimento sul bene al momento della pronuncia, i quali possono perciò provvedere all'adempimento dell'obbligo di facere in cui si sostanzia l'ordine di demolizione. Deve conseguentemente affermarsi, con riferimento alla pronuncia della sanzione accessoria, che la stessa può essere resa nei confronti del proprietario o comunque di colui che materialmente dispone delle opere e che, pertanto, può provvedere all'adempimento.
3.5. Del pari, quanto al capo 5 di imputazione, si osserva che l'art. 256, al comma 3-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel richiamare la necessità della bonifica e del ripristino del sito comunque conseguenti alla sentenza di condanna, non specifica i soggetti cui spettano tali obblighi, laddove dalla lettura complessiva della normativa di riferimento risulta evidente che gli stessi vadano individuati sia nel proprietario dell'area responsabile della attività di gestione di rifiuti non autorizzata, sia nell'autore della violazione ambientale che ha determinato il deterioramento dell'area. A tale conclusione, nell'ambito delle rispettive sfere di interesse, sono pervenute invero sia la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, ez. 6, n. 780 del 26/01/2021 e Sez. 5, n. 765 del 25/02/2016), sia la giurisprudenza civile di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 1573 del 22/01/2019, Rv. 6524769), essendosi evidenziato, in maniera pertinente e condivisibile, che l'onere della bonifica del sito inquinato è innanzitutto ravvisabile in capo al proprietario o a qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli, e per ciò stesso imporgli, di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata a evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente, sanzionandosi dunque l'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026




