 Cass. Sez. III n. 20671 del 29 maggio 2012 (Cc 20 mar. 2012)
Cass. Sez. III n. 20671 del 29 maggio 2012 (Cc 20 mar. 2012)
Pres. Mannino Est. Marini Ric. D'Alessandro
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e responsabilità dei singoli concorrenti
Possono essere ascritte a tutti i partecipi della lottizzazione le condotte poste in essere anche da terzi che danno corso a interventi di urbanizzazione realizzati nell'interesse generale dei lotti, quali la realizzazione o il potenziamento di strade, fognature, altri servizi. Qualora, invece, si tratti di interventi effettuati da terzi su lotti distinti da quello dell'indagato deve distinguersi la posizione di coloro che hanno dato corso alla lottizzazione (venditore - Iottizzatore) e quella di coloro che hanno successivamente partecipato come acquirenti di specifici lotti. Mentre per i primi sussistono profili di responsabilità che discendono dalle condotte poste in essere dai singoli acquirenti, così che la permanenza del reato per il venditore-lottizzatore cessa solo col cessare delle ultime condotte altrui o con il verificarsi di interventi esterni che incidono sul reato (sequestro preventivo; intervento dell'ente territoriale competente), per i secondi, che non hanno dato causa alla lottizzazione nei termini fissati dall'art.41 c.p., occorrerà di regola guardare alle condotte poste in essere dal singolo acquirente con riferimento al proprio lotto.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
 Dott. MANNINO Saverio F.  - Presidente  - del 20/03/2012
 Dott. FIALE   Aldo        - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FRANCO  Amedeo      - Consigliere - N. 688
 Dott. GRILLO  Renato      - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. MARINI  Luigi  - rel. Consigliere - N. 39182/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 D'ALESSANDRO Nicola, nato a Milano il 29/11/1934;
 avverso l'ordinanza dell'1/8/2011 del Tribunale di Agrigento che ha  			confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 20/6/2011 dal  			Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento;
 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  			generale Dr. GAETA Piero, che ha concluso chiedendo il rigetto del  			ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento  			ha emesso il 20 giugno 2011 un decreto di sequestro di una vasta area  			situata in contrada Grecala/Cala Creta in agro del Comune di  			Pantelleria che sarebbe interessata da una illecita lottizzazione che  			si è sviluppata all'interno di una ampio arco temporale a far data  			dall'anno 1976 e proseguita nonostante l'esistenza di vincolo di in  			edificabilità assoluta previsto dalla L.R. Sicilia 12 giugno 1976,  			n. 78, art. 15; nonostante l'esistenza di un vincolo paesaggistico e  			ambientale previsto prima dalla L. n. 1497 del 1939 e quindi dalla L.  			n. 431 del 1985 e dal D.Lgs. n. 42 del 2004; nonostante, infine, la  			dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area operata col  			Decreto assessoriale del 12/7/1983.
 2. Con ordinanza in data 1/8/2011 il Tribunale di Agrigento ha  			respinto l'istanza di riesame avanzata, tra gli altri, dal Sig.  			D'Alessandro, quale legale rappresentante della "Immobiliare Luca  			S.r.l." proprietaria dei terreni e degli immobili situati nelle  			attuali particelle 230, 231 e 317.
 Osserva il Tribunale che: a) la decisione non risulta emessa oltre il  			decimo giorno dalla ricezione dell'istanza; b) che sussiste il  			"fumus" di reato; c) che permane il "periculum in mora", posto che la  			natura permanente e la soggettività plurima del reato di  			lottizzazione comporta, nel caso in esame, che le condotte di  			lottizzazione illecita sull'area interessata dai frazionamenti e  			dell'edificazione, anche di opere di urbanizzazione, si sono  			protratte per lunghissimo tempo e conservano attualità, risultando  			così rilevanti esigenze cautelari anche per gli immobili di  			proprietà dell'istante.
 3. Avverso tale decisione il Sig. D'Alessandro propone ricorso  			tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
 a) Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 cod. proc.  			pen., lett. b), della legge processuale per avere il tribunale emesso  			la propria ordinanza in data 1/8/2011 e cioè oltre il decimo giorno  			decorrente dal 19/7/2011, data del deposito dell'istanza;
 b) Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ai sensi  			dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e), per avere il tribunale  			erroneamente esteso al ricorrente il presupposto di attualità delle  			violazione, mentre è pacifico che la permanenza della violazione  			cessa per ciascun proprietario al momento in cui si interrompono le  			attività illecite concernenti il lotto di proprietà, circostanza  			che si è verificata, quanto meno, allorché egli ebbe a cedere a  			terzi gli immobili in data 27/5/2006.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. La natura assorbente del primo motivo impone di procedere al suo  			esame in via preliminare rispetto all'esame dell'ordinanza e delle  			restanti censure proposte dal ricorrente.
 La Corte ritiene che il motivo sia manifestamente infondato e viziato  			da genericità. La lettura congiunta degli artt. 324 e 309 c.p.p.  			rende manifesto che il termine di dieci giorni a disposizione del  			tribunale per la decisione non decorre dal momento del deposito  			dell'istanza di riesame in cancelleria, bensì dal momento in cui  			l'autorità procedente ha provveduto a trasmettere al tribunale, nel  			termine di cinque giorni dalla richiesta, gli atti posti a fondamento  			della misura. Difettando ogni indicazione in ordine al mancato  			rispetto dei termini così indicati, il motivo di ricorso deve essere  			considerato manifestamente infondato e generico e, pertanto,  			inammissibile.
 2. Venendo al secondo motivo di ricorso, la Corte rileva che  			l'ordinanza impugnata fornisce un'ampia motivazione in ordine alla  			genesi dell'intervento lottizzatorio e al suo sviluppo nel tempo; si  			tratta di ricostruzione che nei suoi profili generali non è  			contestata dal ricorrente e costituisce la premessa dell'esame che  			questa Corte è chiamata a compiere.
 Senza ripercorrere in questa sede la genesi dell'intervento  			lottizzatorio sull'area sita in contrada Cala Creta di Lampedusa, e i  			suoi sviluppi essenziali, quali esposti dal Tribunale e illustrati  			nell'ampia memoria presentata dal Pubblico Ministero, può rilevarsi:
 - Le particelle catastali oggetto del presente procedimento si  			collocano nella fascia di rispetto di 150 metri dalla linea del mare;
 - Il Programma di fabbricazione adottato dal Comune di Lampedusa il  			27/11/1969 fu approvato dalla Regione Sicilia il 16/1/1974 e  			prevedeva che le particelle in questione fossero destinate a "zone di  			villeggiatura" (C3) oppure a "comprensori turistici autonomi" (C4);
 - La delibera del Consiglio comunale 25/9/1972 che adottava il piano  			di lottizzazione/piano particolareggiato proposto dalla soc. "Sol Y  			Mar" presentava plurimi essenziali profili di illegittimità, in  			quanto: a) contrastava con le disposizioni della legge reg. Siciliana  			31/3/1972, n. 19, e in particolare con gli artt. 36 e 39; b) non  			rispettava gli standard urbanistici fissati col D.M. n. 1444 del  			1968;
 - In data 24/2/1973 il sindaco di Lampedusa ha rilasciato in favore  			della soc. "Sol Y Mar" una concessione edilizia, n.49, per la  			realizzazione di 120 dammusi e lo ha fatto operando sulla base di un  			piano adottato dal Comune ma non ancora approvato dalla Regione (che  			lo approverà, ma con modifiche, solo il 16/1/74, invitando il Comune  			a uniformare il Piano di fabbricazione alle osservazioni regionali);
 - Con L.R. Sicilia 2 giugno 1976, n. 78, è stato introdotto all'art.  			15 un vincolo di inedificabilità assoluta all'interno della fascia  			di rispetto di 150 metri dalla linea del mare;
 - In data 30/10/1976 il sindaco, preso atto della deliberazione  			regionale, ha revocato la concessione n. 49 per sopravvenuta  			illegittimità;
 - Con nuova deliberazione del 10/11/1977 il sindaco, senza investire  			il consiglio comunale, ha "ritirato" la revoca della concessione n.  			49 sulla base di un "atto unilaterale d'obbligo" sottoscritto dalla  			soc. "Sol Y Mar" in data 9/11/1977 e trascritto soltanto in data  			11/9/1979;
 - A far data dal 23/2/1978 la soc. "Sol Y Mar" ha ripreso i lavori di  			realizzazione del complesso turistico "Cala Creta" e, a partire dal  			primo atto stipulato il 9/5/1979, ha avviato una complessa attività  			di frazionamento in lotti dell'intero comprensorio;
 - L'attività di lottizzazione dell'area è quindi proseguita negli  			anni, soprattutto a partire dall'anno 1984, inizialmente  			moltiplicando i lotti mediante successivi frazionamenti e avviando le  			opere di edificazione sui medesimi, quindi avviando una attività  			sistematica di nuova edificazione sui lotti ove avevano avuto luogo i  			primi interventi edilizi.
 3. Sulla base delle circostanze ora sintetizzate, la Corte osserva:
 - Va, in primo luogo, escluso che gli immobili presenti sull'area  			interessata siano databili a epoca anteriore all'anno 1979, e tale  			conclusione trova conferma nei rilievi aerofotogrammetrici effettuati  			negli anni 1987, 1994, 2003 e 2007;
 - L'insieme degli interventi di frazionamento ed edificazione ha  			radicalmente modificato l'assetto del territorio conducendo ad un  			vero e proprio agglomerato di tipo urbano, sorto nel tempo senza  			alcuna pianificazione; La lottizzazione così realizzata ha preso  			avvio da atti che risultano palesemente illegittimi sotto plurimi  			profili e sono stati in parte emessi successivamente alla legge  			regionale n.78 del 1976 e al vincolo di inedificabilità assoluta in  			essa stabilito;
 - L'illegittimità degli atti di autorizzazione, a partire  			dall'autorizzazione n. 49 del 1972, e la natura radicalmente abusiva  			degli interventi posti in essere dai privati erano elementi ben  			conosciuti dai proprietari del lotti interessati, come dimostra la  			circostanza che le numerosissime istanze di sanatoria presentate a  			partire dall'anno 1995 non avevano ad oggetto specifiche e limitate  			violazioni, bensì l'intera superficie e volumetria realizzate sui  			singoli lotti;
 - Tutte le istanze di sanatoria non sono state accolte dal Comune di  			Lampedusa.
 4. Così fissati i profili essenziali della vicenda lottizzatoria  			quali emergono dagli atti citati, è possibile procedere all'esame  			della posizione del ricorrente e dei motivi di ricorso presentati.  			Il Tribunale esamina specificamente la posizione D'Alessandro  			ricostruendo alle pagine 12-15 gli atti di trasferimento della  			titolarità dei beni, interessanti in particolare le particelle 230,  			231 e 317, e le caratteristiche degli stessi, ivi compresa  			l'attività di ulteriore frazionamento posta in essere dal ricorrente  			nell'anno 1981. Sulla base degli atti, e in particolare delle  			caratteristiche dei lotti e del contenuto dell'atto di compravendita,  			il Tribunale (pagg. 14-15) espone le ragioni che impongono di  			ritenere sussistente anche l'elemento soggettivo del reato ed  			evidenzia come in epoca successiva al 1987 gli immobili siano stati  			oggetto di ampliamenti non autorizzati in quanto comportanti la  			realizzazione di volumetrie assai maggiori di quelle oggetto  			dell'istanza di sanatoria presentata. A fronte della ricostruzione  			operata dal Tribunale il sig. D'Alessandro rileva, quanto alla  			sussistenza del "periculum in mora", che le condotte a lui  			ascrivibili sono cessate diversi anni prima dell'emissione della  			misura cautelare e che questo comporta l'intervenuta maturazione dei  			termini prescrizionali, con conseguente necessità per la Corte di  			annullare l'ordinanza impugnata. In particolare, il ricorrente  			evidenzia che la cessazione delle condotte va collocata alla data  			della richiesta di rilascio di concessione in sanatoria, presentata  			nell'anno 2005, o al più tardi alla data in cui egli ebbe a cedere a  			terzi i beni oggetto d'indagine (rogito 27/5/2006).  			5. L'impostazione data dal ricorrente al tema della prescrizione si  			pone in conflitto con la decisione del Tribunale di Agrigento che  			(pag. 9) ha richiamato le conclusioni adottate da questa Sezione con  			la sentenza n. 35968 del 14/7/2010, PM in proc.Russani (rv 248483).  			In effetti, la sentenza ora citata, muovendo dalla natura  			plurisoggettiva del reato e dalla sua caratteristica di reato  			progressivo nell'evento e tenendo conto delle caratteristiche  			dell'intervento lottizzatorio in esame, concluse che: "... il momento  			di cessazione della permanenza deve farsi coincidere per tutti gli  			acquirenti, che hanno accettato il rischio derivante dalla violazione  			della volontà programmatoria espressa dallo strumento urbanistico, o  			con il sequestro o con l'ultimazione dell'operazione lottizzabile  			ovvero con la desistenza volontaria da provare in maniera rigorosa  			(vedi Cass., sez. 3, 8 novembre 2000, Petrachi).
 "Tutti i concorrenti e coloro che hanno cooperato rispondono della  			lottizzazione abusiva nella sua interezza e, conseguentemente, la  			prescrizione inizia a decorrere, per tutti, dal compimento  			dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere  			nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere  			di urbanizzazione, nell'ultimazione dei manufatti che compongono  			l'insediamento".
 Il Collegio ritiene che le caratteristiche specifiche della  			lottizzazione realizzata in località Cala Creta, e cioè la sua  			ampiezza sul piano urbanistico e la sua estensione temporale (che  			copre oltre trenta anni), richiedano un attento esame del principio  			affermato con la sentenza n. 35968, citata, in relazione a diversa  			situazione di fatto. Dette caratteristiche, infatti, portano ad  			escludere sul piano logico che il singolo acquirente-lottizzatore  			abbia piena contezza delle condotte dei terzi e della stessa  			esistenza di alcuni di costoro, così che occorre chiedersi se e fino  			a quale limite le condotte dei terzi possano considerarsi rilevanti  			ai fini dell'interruzione della condotta ascrivibile al ricorrente e  			del decorso del termine prescrizionale.
 Ritiene la Corte che occorra sgombrare il campo da un primo profilo  			sul quale non sussistono dubbi interpretativi: possono essere  			ascritte a tutti i partecipi della lottizzazione le condotte poste in  			essere anche da terzi che danno corso a interventi di urbanizzazione  			realizzati nell'interesse generale dei lotti, quali la realizzazione  			o il potenziamento di strade, fognature, altri servizi.  			Qualora, invece, si tratti di interventi effettuati da terzi su lotti  			distinti da quello dell'indagato, la Corte ritiene debba essere  			adottata la convincente soluzione ermeneutica che questa Sezione ha  			raggiunto con la sentenza n. 1966 del 2002 (camera consiglio del  			5/12/2001). L'articolata motivazione distingue la posizione di coloro  			che hanno dato corso alla lottizzazione (venditore-lottizzatore) e  			quella di coloro che hanno successivamente partecipato come  			acquirenti di specifici lotti. Mentre per i primi sussistono profili  			di responsabilità che discendono dalle condotte poste in essere dai  			singoli acquirenti, così che la permanenza del reato per il  			venditore-lottizzatore cessa solo col cessare delle ultime condotte  			altrui o con il verificarsi di interventi esterni che incidono sul  			reato (sequestro preventivo; intervento dell'ente territoriale  			competente), per i secondi, che non hanno dato causa alla  			lottizzazione nei termini fissati dall'art. 41 c.p., occorrerà di  			regola guardare alle condotte poste in essere dal singolo acquirente  			con riferimento al proprio lotto.
 6. Così fissato il principio interpretativo della disciplina da  			applicare al caso in esame, la Corte rileva che lo stesso ricorrente  			non individua una data precisa di cessazione delle condotte  			rilevanti, collocando tale momento vuoi nel corso dell'ano 2005, vuoi  			in occasione del rogito con cui in data 27/5/2006 egli avrebbe ceduto  			i beni oggetto d'esame. Premesso che in caso di effettiva cessione  			dei beni in data anteriore all'emissione della misura cautelare  			occorrerebbe verificare l'esistenza di un interesse attuale  			dell'indagato a proporre ricorso avverso il provvedimento impugnato e  			lo stesso provvedimento ablativo, emerge con chiarezza che allo stato  			degli atti non è possibile per la Corte individuare se e quando  			siano cessate le condotte illecite rilevanti e con esse la permanenza  			del reato nei termini sopra specificati.
 Si tratta di valutazione di merito che deve essere rimessa al  			Tribunale che, sulla base dei principi affermati con la presente  			decisione, provvederà ad un nuovo esame.
 P.Q.M.
 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento per  			nuovo esame.
 Così deciso in Roma, il 20 marzo 2012.
 Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2012
 
                    




