 Cass. Sez. III n. 28065 del 15 luglio 2011 (CC 9 feb. 2011)
Cass. Sez. III n. 28065 del 15 luglio 2011 (CC 9 feb. 2011)
Pres. Ferrua Est. Rosi Ric. Apicella
Urbanistica.Sequestro preventivo di intero immobile
Il sequestro preventivo di un manufatto edilizio abusivo, per difformità totale del titolo abilitativo nella parte relativa alla realizzazione di un corpo di fabbrica ulteriore, può avere ad oggetto l'intero edificio e non soltanto la parte edificata in eccedenza rispetto al progetto approvato.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. FERRUA    Giuliana         - Presidente  - del 09/02/2011
 Dott. GENTILE   Mario            - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - N. 276
 Dott. RAMACCI   Luca             - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ROSI      Elisabetta  - rel. Consigliere - N. 31342/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) APICELLA GAETANA N. IL 27/10/1959;
 avverso l'ordinanza n. 273/2010 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del  			07/06/2010;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
 sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha  			chiesto il rigetto del ricorso;
 udito il difensore avv. AGOSTO Oreste che ha chiesto l'accoglimento  			del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 Il Tribunale di Salerno Sezione Riesame, con ordinanza del 7 giugno  			2010, ha rigettato il riesame avverso il decreto del 19 aprile 2010  			del G.I.P. del Tribunale di Salerno con cui veniva disposto il  			sequestro preventivo dell'intero fabbricato di proprietà di  			Apicella Gaetana, indagata del reato previsto dal D.P.R. n. 380 del  			2001, art. 44, lett. b), nonché delle violazioni della disciplina  			antisismica e del conglomerato cementizio armato, accertato in  			Tramonti, il 15 aprile 2010 L'indagata, tramite il proprio difensore,  			ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento  			dell'ordinanza per i seguenti motivi:
 1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per  			inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale  			penale. Non sussisterebbe alcuna difformità, ne' per quanto concerne  			la sagoma ed il prospetto, ne' quanto al primo piano. Si tratterebbe  			di una diversa suddivisione interna del piano rialzato e del piano  			sottotetto con conseguente contestazione di cambio di destinazione  			d'uso dei piani, nonché del piano interrato che avrebbe dovuto  			costituire solo volume tecnico. Sicché, è palese sia  			l'insussistenza del fumus delicti e del periculum in mora. Il  			Tribunale del riesame, nonostante quanto rappresentato nella memoria  			difensiva, non avrebbe motivato sulla specifica doglianza.  			2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e della  			legge processuale penale per mancanza di motivazione - violazione  			dell'art. 125 c.p.p.. Con la memoria difensiva depositata all'udienza  			dinanzi al Tribunale del Riesame era stata eccepita la mancanza di  			motivazione, nel verbale e del decreto di sequestro, quanto al primo  			piano del fabbricato in questione ed all'area esterna dello stesso.  			3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e della  			legge processuale penale per mancanza di motivazione - violazione  			dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 10, in quanto  			gli atti del procedimento di riesame erano pervenuti alla cancelleria  			del Tribunale in data 28 maggio 2010; all'esito dell'udienza camerale  			del 7 giugno 2010 il Tribunale del riesame aveva depositato in  			cancelleria, nei termini di legge, il dispositivo, ma non anche  			l'ordinanza completa di motivazione, che veniva depositata solo in  			data 11 giugno, dopo 14 giorni dalla data in cui il PM aveva  			trasmesso gli atti.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 I motivi di ricorso non sono fondati.
 1. Quanto al primo motivo, la giurisprudenza ha già affermato il  			principio che quando risulta edificato un immobile in totale  			difformità dalla concessione per la realizzazione di un corpo di  			fabbrica ulteriore per superficie e volumetria rispetto a quello  			assentito, è legittimo il sequestro preventivo dell'intero cantiere  			e non solo della porzione edificata in più rispetto al progetto  			approvato (in tal senso, Sez. 3, n. 1104 del 17/5/1999, Lombardo e  			altro, Rv. 213744).
 Nel caso di specie il Tribunale ha osservato che era stata accertata  			la realizzazione di un piano interrato non previsto nel progetto e  			che anche i lavori al piano rialzato erano diretti a realizzare  			un'unità abitativa con ingresso autonomo, anche grazie alla  			realizzazione di una scala in cemento armato: pertanto il sequestro  			preventivo del manufatto, completamente difforme da quello previsto  			nella concessione, risultava essenziale per impedire il protrarsi  			delle conseguenze del reato, anche con riferimento alla diversa  			fruibilità della porzione di immobile che sarebbe risultato  			legittimo solo se non fosse stato oggetto della realizzazione delle  			ulteriori opere non autorizzate, le quali comportano un mutamento di  			destinazione d'uso dell'intero fabbricato ed insistono in zona  			sottoposta a vincolo paesaggistico.
 2. Il secondo motivo è destituito di ogni fondamento. Il Tribunale  			del riesame ha riassunto nel corpus dell'ordinanza anche la  			motivazione del decreto di sequestro, che risulta più che congrua,  			in relazione alla descrizione sia del fumus delicti che del periculum  			in mora.
 Quanto al terzo motivo, lo stesso è infondato. È principio ormai  			consolidato in giurisprudenza (Cfr, tra le molte, Sez. 6, n. 3265 del  			16/11/1999, Albanese e altro, Rv. 214952 e Sez. 6, n. 1764  			dell'11/7/1997, Vandi e altri, Rv. 209331) che anche per la misura  			cautelare reale, così come previsto per le misure cautelari  			personali, ex art. 309 c.p.p., comma 10, nei dieci giorni deve essere  			depositato il dispositivo della pronuncia del tribunale del riesame e  			non già la motivazione che deve essere, invece, depositata nel  			termine ordinatorio di cinque giorni previsto dall'art. 128 c.p.p..  			In conclusione l'ordinanza oggetto della presente impugnazione  			risulta immune da censure.
 Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente deve essere  			condannata, ai sensi del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al  			pagamento delle spese processuali.
 P.Q.M.
 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
 Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011
 
                    




