 Cass. Sez. III n. 17971 del 11 maggio 2010 (Cc.8 apr. 2010)
Cass. Sez. III n. 17971 del 11 maggio 2010 (Cc.8 apr. 2010)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Garofalo
Urbanistica. Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
L’autorizzazione paesaggistica nelle zone vincolate costituisce condizione di efficacia del titolo abilitativo edilizio nel senso che esso diviene efficace solo dopo l’autorizzazione predetta. Da ciò consegue che non è consentito iniziare i lavori prima della conclusione dell’intero procedimento configurandosi nel caso contrario sia il reato urbanistico che quello paesaggistico
UDIENZA dell'8.04.2010
SENTENZA N. 563
REG. GENERALE N. 1308/2010
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dai sigg.  magistrati:
 Dott. Ernesto Lupo                               presidente
 Dott Agostino Cordova                          consigliere
 Dott. Ciro Petti                                     consigliere
 Dott Silvio Amoresano                          consigliere
 Dott Santi Gazzara                              consigliere
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da Garofalo Domenico, nato a Camerota il  xx/xx/xxxx,  avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21 dicembre  del  2009;
 - udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
 - sentito il Procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il  quale ha  concluso per il rigetto del ricorso;
- Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue:
 IN FATTO E DIRITTO
 Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 21 dicembre del 2009,  rigettava la  richiesta avanzata nell'interesse di Garofalo Domenico,diretta ad  ottenere la  revoca del sequestro preventivo di un villino di proprietà  dell'indagato.
 Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato  il  Garofalo aveva intrapreso nel 2003 i lavori per la realizzazione di un  villino  bifamiliare a due piani in Marina di Camerota località Previteri, dopo  avere  ottenuto il permesso di costruire ed il nulla osta paesaggistico.
Durante l'esecuzione dei lavori, riscontrate alcune difformità rispetto al progetto assentito, si è proceduto al sequestro dell'immobile ed all'incriminazione del Garafolo per reati edilizi ed ambientali.
Il predetto successivamente eliminava le difformità inizialmente riscontrate. Con sentenza del 23 marzo del 2009 pronunciata dal tribunale di Vallo della Lucania era condannato alla pena ritenuta di giustizia per gli abusi commessi in precedenza con totale dissequestro dell'opera.
 In data 26 maggio del 2009 formulava nuova istanza alla Soprintendenza  diretta  ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica. Il 10 giugno  del 2009  il Comune gli comunicava che, in attesa del rinnovo dell'autorizzazione  paesaggistica, la pratica rimaneva sospesa sennonché, il 19 novembre del  2009,  il Corpo forestale dello Stato di San Giovanni a Piro constatava la  ripresa dei  lavori come emergeva dal confronto tra le foto allegate alla richiesta  di  rinnovazione del nulla osta paesaggistico e lo stato dei luoghi  constatato dai  verbalizzanti. In particolare risultavano eseguite le seguenti opere: la  posa in  opera del manto di copertura ai due corpi di fabbrica posti al secondo  piano del  fabbricato, il rivestimento con pietra faccia a vista su parte della  mura  perimetrali, l'installazione degli infissi e dei portoni blindati, gli  intonaci  ed i lavori di scavo per la realizzazione dell'allaccio fognario.
 A fondamento della decisione il tribunale osservava che l'originaria  autorizzazione paesaggistica era ormai scaduta a norma dell'articolo 16  del RD n  1357 del 1940 e la mancata rinnovazione incideva anche sull'efficacia  dell'originario titolo edilizio; che il termine di efficacia  dell'autorizzazione  non poteva considerarsi sospeso per effetto del sequestro, essendo  questo  comunque imputabile all'indagato; che sussistevano le esigenze cautelari  per  evitare la prosecuzione dei lavori in assenza di titoli abilitativi.
 Ricorre per cassazione l'indagato deducendo:
 - che l'immobile alla data del 22 gennaio del 2007 era ormai  completamente  ultimato e mancavano solo alcune rifiniture esterne ed interne;
 - che il nulla osta paesaggistico non aveva affatto la validità  quinquennale in  quanto la norma che prevedeva tale durata era stata abrogata e le nuove  disposizioni comprese quelle regionali non stabiliscono alcuna durata;
 - che si doveva tenere conto del periodo di sospensione imputabile al  sequestro;
 - che per la scadenza dell'autorizzazione, a differenza della mancanza,  non è  prevista alcuna sanzione;
 - che non sussistevano le esigenze cautelari.
 IN DIRITTO
 Il ricorso va respinto perché infondato.
Come dianzi precisato il prevenuto non si è limitato ad effettuare lavori di rifinitura interna ed esterna e comunque anche i lavori di rifinitura esterna devono essere autorizzati, quantomeno dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, poiché sono proprio le modificazioni esterne che incidono sul paesaggio. Nel caso in esame l'indagato, dopo la pronuncia della sentenza per i fatti in precedenza commessi, ha proseguito i lavori nonostante che i titoli abilitativi -edilizio e paesaggistico- fossero entrambi scaduti.
 In base all'articolo 15 del testo unico sull'edilizia, nel permesso di  costruire, devono essere fissati il termine di inizio dei lavori e  quello di  ultimazione: il primo non può essere superiore ad un anno il secondo a  tre con  decorrenza dall'inizio dei lavori. Le leggi regionali, i regolamenti o i  piani  possono fissare termini inferiori. Entrambi i termini possono essere  prorogati  con provvedimento motivato dell'autorità amministrativa allorché gli  stessi non  siano stati osservati per fatti non imputabili al titolare del permesso.  Il  sequestro dell'immobile per difformità dal progetto è chiaramente un  fatto  imputabile al titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso  decade di  diritto per la parte non eseguita. Perché si verifichi la decadenza non è  quindi  necessaria, per espresso dettato normativo (in tal modo si sono superati  i dubbi  e i contrasti sorti in passato sulla necessità di un provvedimento  espresso),  alcuna pronuncia da parte dell'autorità, a differenza della proroga che  richiede  il provvedimento motivato. Il terzo comma della norma dianzi citata  dispone che  "la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine  stabilito  è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da  eseguire  salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante  denuncia di  inizio attività. Nella fattispecie quanto meno lo scavo e la copertura  dei due  fabbricati richiedevano il permesso di costruire perché il primo era  finalizzato  al completamento dell'opera edile (sistemazione dell'impianto fognario)  ed il  secondo incideva sulla sagoma dell'edificio.
 In ogni caso nessun lavoro esterno, assentibile o no con permesso di  costruire,  poteva essere proseguito senza il preventivo rilascio del nulla osta  paesaggistico, anch'esso scaduto, giacché l'autorizzazione paesaggistica  nelle  zone vincolate costituisce condizione di efficacia del titolo  abilitative  edilizio nel senso che esso diviene efficace solo dopo l'autorizzazione  predetta. Da ciò consegue che non è consentito iniziare i lavori prima  della  conclusione dell'intero procedimento configurandosi nel caso contrario  sia il  reato urbanistico che quello paesaggistico (cfr ex plurimis Cass.  sez III  n. 22824 del 2003). Proprio perché non era stata richiesta né tanto meno   rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, l'autorità comunale ha  considerato  sospesa la procedura.
 L'articolo 16 del R.D 3 giugno 1940 n 1357 fissa in anni cinque il  termine di  validità del nulla osta paesaggistico. Tale termine è ancora applicabile  o  almeno è applicabile nella Regione Campania in base all'articolo 158 del  decreto  n. 42 del 2004. Quest'ultima norma dispone che fino all'emanazione di  apposite  disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in  vigore, in  quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio  decreto  3 giugno 1940 n 1357. Tra le disposizioni ancora applicabili rientra  senza  dubbio quella relativa alla durata dell'efficacia del nulla osta giacché  è  naturale che debba essere fissato un termine di durata stante la  necessità di  assicurare la certezza temporale della compatibilità paesaggistica, in  quanto  un'autorizzazione rilasciata in base ad una determinata situazione  ambientale  potrebbe divenire incompatibile con il mutamento dell'assetto  territoriale.  D'altra parte la giurisprudenza di questa sezione si è già pronunciata  sul punto  con la sentenza n. 32200 del 2007 statuendo che "In tema di protezione  delle  bellezze naturali, il termine di validita' quinquennale  dell'autorizzazione  paesaggistica prevista dall'art. 16 R.D. 3 giugno 1940, n. 1357  (Regolamento per  l'applicazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle  bellezze  naturali), è tuttora applicabile in base al disposto dell'art. 158  D.Lgs. 22  gennaio 2004, n. 42 e decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione   medesima".
 Le leggi regionali citate dal ricorrente sono anteriori del Codice  Urbani e non  possono quindi avere dato attuazione ad esso. L'unica legge successiva è  la  legge 22 dicembre del 2004 n. 16 che reca norme sul Governo del  territorio ma  non contiene disposizioni attuative del codice Urbani e segnatamente  dell'autorizzazione paesaggistica.
 Le esigenze cautelari sono state legittimamente individuate nella  necessità di  impedire la prosecuzione dei lavori in assenza dei titoli abilitativi
 P.Q.M
 LA CORTE
 Letto l'art. 616 c.p.p.
 Rigetta
 il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  processuali.
 Cosi deciso in Roma l' 8 aprile del 2010
 
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  11 MAG. 2010
 
                    




