 Cass. Sez. III n. 17973 del 11 maggio 2010 (Cc.8 apr. 2010)
Cass. Sez. III n. 17973 del 11 maggio 2010 (Cc.8 apr. 2010)
Pres. Lupo Est. Gazzara Ric. Di Maio
Urbanistica. Esecuzione opere soggette a d.i.a. in area vincolata
La disciplina della DIA, nelle ipotesi di interventi da effettuare su immobili siti in zone sottoposte a vincolo è ricavabile dal combinato disposto degli arti. 22, Co. 6, e 23, commi 3 e 4 del D.P.R. 380/01. La prima norma consente la presentazione della denuncia anche con riferimento a tale tipologia di immobili, purché la realizzazione delle opere sia, comunque, preceduta dal rilascio, secondo lo schema delineato dal successivo articolo, del relativo atto di assenso, ovvero, del parere favorevole dell’Amministrazione comunale. Pertanto, per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo solo se sia già stato rilasciato il nulla-osta dall’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.
 UDIENZA dell'8.04.2010
SENTENZA N. 565
REG. GENERALE N. 1398/2010
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.  mi  Signori
 - dott. Lupo Ernesto                   Presidente
 - dott. Cordova Agostino             Consigliere
 - dott. Petti Ciro                         Consigliere
 - dott.Amoresano Silvio              Consigliere
 - dott. Gazzara Santi                 Consigliere
 ha pronunciato la seguente:
 SENTENZA
 Sul ricorso proposto da: Di Maio Salvatore, nato a Castello di Cisterna  l'1/1/47, e Di Maio Rosa, nata a Pomigliano d'Arco il 27/7/75
 - Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Latina in data 17/12/09
 - Visti gli atti la ordinanza ed il ricorso
 - Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
 - Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore  Generale  della Repubblica, dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso  per il  rigetto
 - Udito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Siciliano, il quale  ha  concluso per l'accoglimento del ricorso
 Osserva
 RITENUTO IN FATTO
 Il Tribunale di Latina, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di  riesame,  presentata nell'interesse di Di Maio Salvatore e Di Maio Rosa, avverso  il  decreto del Gip presso il Tribunale di Latina, in data 20/11/09, con cui  è stato  disposto il sequestro preventivo di un manufatto della Regione Lazio,  con  ordinanza del 17/12/09, ha respinto l'istanza.
 I Di Maio sono indagati per il reato di cui all'art. 44, lett. c),  d.P.R.  380/01, perché in difetto di autorizzazione, in zona sottoposta a  vincolo  paesaggistico, avrebbero effettuato una illecita modificazione dello  stato dei  luoghi, attraverso una pluralità di interventi edilizi di frazionamento e   modifica, anche prospettica, dell'immobile de quo.
 Propone ricorso per cassazione la difesa degli indagati, con i seguenti  motivi:
 - inutilizzabilità degli atti, ex art. 407 co. 3, c.p.p., nella specie,  della  integrazione alla relazione tecnica perché svolta fuori dai termini ex  lege previsti;
 - contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla  determinazione  del tempus commissi delicti, omettendo, peraltro, di fornire  adeguato ed  esaustivo riscontro alle osservazioni difensive, corroborate da  documentazione  con data certa, sviluppate sul punto; peraltro tutti gli interventi  interni,  eseguiti nell'immobile in questione, richiedevano esclusivamente la mera   denuncia di inizio attività, non determinando modifiche strutturali  interessanti  la sagome o il volume dell'edificio.
 - rilevasi inoltre che la moltiplicazione delle attività commerciali,  insistenti post modifiche, è argomento apparente, non in linea con il  concretamente  realizzato e rinvenuto, oltre che con la norma di riferimento: nella  specie non  sussiste mutamento della destinazione d'uso, in quanto le opere  realizzate non  hanno alterato il concesso e non hanno, conseguentemente, generato un  carico  urbanistico nuovo e diverso.
 RILEVATO IN DIRITTO
 Il ricorso è infondato e va rigettato.
 Con il primo motivo si eccepisce da parte del Di Maio Salvatore la  inutilizzabilità degli atti svolti oltre il termine ex lege previsto, ex  art. 407 c.p.p..
 La censura è priva di pregio e va respinta, in quanto, pur ritenendo  corretta la  tesi proposta e considerando che la iscrizione ex art. 335 c.p.p. è  anteriore di  un anno ai riversati atti di indagine, essa iscrizione attiene solo al  Di Maio  Salvatore e non alla Di Maio Rosa, amministratrice unica della società  DMS &  RAF, detentrice dell'immobile in questione e committente dei lavori.
 Ne consegue non solo la inconferenza della eccezione sollevata dal  ricorrente ai  fini della legittimità della applicazione della misura cautelare reale e  del  mantenimento della stessa, ma anche un suo difetto di interesse, visto  che nei  confronti della coindagata gli atti di indagine contestati risultano  pienamente  utilizzabili.
 Del pari infondata si palesa la contestazione mossa in relazione alla  individuazione da parte del decidente del tempus commissi delicti,  in  quanto il Tribunale sul punto richiama puntuali emergenze istruttorie,  dalle  quali, con logicità esaustiva, perviene ad affermare che le ultime  opere,  relative al locale pasticceria, risalgono al maggio 2008 (planimetria in  data  6/5/08, depositata alla ASL "per ampliamento pasticceria"), e quelle di  realizzazione dei negozio di abbigliamento al settembre 2007 (s.i.t.  rese da  Gasbarrone Giuseppe e Porcelli Michele, indirettamente confermate dal  contratto  di affitto di ramo di azienda del 22/10/07).
 La difesa dei ricorrenti rileva che in ogni caso Le opere realizzate non  possono  dirsi penalmente rilevanti, in quanto richiedenti, esclusivamente, la  mera  denuncia di attività e non il permesso a costruire, ex art. 22, d.P.R.  380/01.
 Quanto sostenuto è da considerarsi privo di rilievo nel caso di specie.
 Sul punto, infatti, si osserva che la disciplina della DIA, nelle  ipotesi di  interventi da effettuare su immobili siti in zone sottoposte a vincolo è   ricavabile dal combinato disposto degli artt. 22, co. 6, e 23, commi 3 e  4 del  d.P.R. 380/01.
 La prima norma consente la presentazione della denuncia anche con  riferimento a  tale tipologia di immobili, purché la realizzazione delle opere sia,  comunque,  preceduta dal rilascio, secondo lo schema delineato dal successivo  articolo, del  relativo atto di assenso, ovvero, del parere favorevole  dell'Amministrazione  comunale.
 Pertanto, per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la  denuncia  di inizio attività costituisce titolo abilitativo solo se sia già stato  rilasciato il nulla-osta dall'autorità preposta alla tutela del vincolo  medesimo  (Cass. 20/3/02, n. 246).
 Nella specie i Di Maio non erano in possesso del predetto nulla-osta,  che li  autorizzasse agli interventi edilizi eseguiti nell'edificio sito in  Sabaudia,  Corso Emanuele III, in proprietà alla Regione Lazio, in zona sottoposta a   vincolo, circostanza questa che esclude ogni problematica sulla  sufficienza o  meno della denunzia di inizio attività al fine di procedere alla  realizzazione  dei lavori de quibus.
 P. Q. M.
 La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna i  ricorrenti al  pagamento delle spese processuali.
 Così deciso in Roma l'8/4/2010.
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  11 MAG. 2010
 
                    




