Cass. Sez. III n. 15012 del 27 aprile 2026 (CC 26 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Calabretta Ric. Di Meo
Urbanistica. Poteri del giudice dell’esecuzione sul condono e limiti di autotutela
In sede di esecuzione, il giudice penale chiamato a valutare la legittimità di un condono edilizio ai fini del mantenimento dell'ordine di demolizione non è vincolato dai limiti posti all'autotutela amministrativa dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Il sindacato del giudice sulla validità del titolo abilitativo in sanatoria ha natura incidentale ed è finalizzato esclusivamente alla verifica della sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, a tutela della corretta gestione del territorio. Pertanto, il superamento del limite volumetrico di 750 mc previsto dalla legge n. 724 del 1994 per singola istanza rende legittimo il diniego di efficacia del condono. Inoltre, l’impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza danneggiare parti lecite non rileva qualora la commistione strutturale tra opere abusive e legittime sia imputabile al condannato, non potendo tale condizione impedire il ripristino dell'assetto urbanistico violato
RITENUTO IN FATTO
DI MEO PATRIZIA, STEFANO e FABIO, terzi interessati, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza, emessa dal giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'incidente di esecuzione dai medesimi presentato avverso l'ingiunzione a demolire n. 131/99 del 7 marzo 2014, ai predetti notificata, quali eredi del defunto Salvatore Di Meo, in virtù della sentenza emessa nei confronti di quest'ultimo in data 16 luglio 1998 dal Pretore di Napoli.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo si deduce violazione di legge, in relazione ai principi di affidamento e autotutela amministrativa (art. 21-nonies l. n. 241/90), nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: i ricorrenti deducono di aver eccepito al giudice dell'esecuzione l'avvenuto rilascio del provvedimento di condono con atto del 7 maggio 2009, a seguito di istanza formalizzata ai sensi della l. n. 724/94, e che, ciononostante, fosse stata confermato l'ordine di demolizione dal giudice dell'esecuzione, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo di condono, in ragione dell'illegittimità dello stesso conseguente al superamento del relativo limite volumetrico, con ciò violando i limiti posti dalla legge all'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, come disciplinati dalla legge sul procedimento amministrativo.
Il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 39 della l. n. 724/1994, e vizio di motivazione per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo il giudice dell'esecuzione valutato come unico il condono richiesto, così escludendo una possibile valutazione autonoma delle singole unità anche se ricomprese in un unico compendio immobiliare, a tanto indotto anche dall'erronea indicazione della distribuzione dei volumi e senza considerare la diversa destinazione d'uso, la presenza di ingressi autonomi e la distinta identificazione catastale.
Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta impossibilità di esecuzione dell'ordine di demolizione: la difesa aveva infatti eccepito l'impossibilità materiale di dare esecuzione all'ordine di demolizione, avente ad oggetto opere non più esistenti nella loro forma originaria in quanto inglobate in un più ampio manufatto oggetto di condono, peraltro senza pregiudicare la stabilità dell'intero edificio.
La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Elena Gamberini, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.1 Deve anzitutto premettersi che in sede di giudizio penale, ed altresì in sede di esecuzione, il giudice che, ai fini della decisione richiesta, debba valutare la validità ed efficacia di un provvedimento amministrativo (nella specie, l'invocato provvedimento di condono), non soggiace ad alcuno dei limiti posti invece alla pubblica amministrazione in sede di esercizio del potere di autotutela. Ciò in quanto l'onere del giudice in tema di reati edilizi è interamente volto alla verifica, in via incidentale, della legittimità del permesso di costruire in sanatoria, senza che ciò comporti l'eventuale "disapplicazione" dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela, da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici. (Sez. 3, n. 46477 del 13/07/2017, Menga, Rv. 273218 - 01). Tale principio, affermato dalla Corte con riferimento al giudizio di cognizione, senz'altro trova applicazione anche nella successiva fase di esecuzione: ne discende che il giudice penale conosce dell'atto amministrativo ai soli fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, senza disapplicare l'atto amministrativo illegittimo o effettuare valutazioni rimesse alla pubblica amministrazione. (Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Burato, Rv. 284735 - 03). Tale essendo l'ambito della cognizione del giudice penale, anche nella fase esecutiva, non può ritenersi che tale attività soggiaccia ai limiti previsti per l'autorità amministrativa, poiché, si ribadisce, il giudice esercita un potere di cognizione del fatto ai soli fini della valutazione della relativa rilevanza penale.
Poste tali premesse, nel caso di specie non si ravvisa né la violazione della invocata norma di cui all'art. 21-novies l. n. 241/90, poiché non si verte nella distinta materia dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi, né il dedotto vizio di motivazione, avendo il giudice fatto buon governo dei suddetti principi, utilizzando argomenti logici e congrui con riferimento alla inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto per ritenere l'efficacia del provvedimento di permesso di costruire in sanatoria: ha, in particolare, richiamato il contenuto della nota emessa dal Comune competente che, sul punto, evidenziava illegittimità del provvedimento adottato, sia perché rilasciato in assenza del deposito della documentazione necessaria, sia per la non corrispondenza dei dati catastali, sia, infine, per il superamento dei limiti volumetrici. Ne discende che il motivo di ricorso, sul punto, è manifestamente infondato.
Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché non si confronta con la complessiva motivazione svolta nel provvedimento impugnato, fondata su due elementi fattuali:
l'unicità del condono (si legge nel provvedimento che è stata presentata un'unica istanza di condono);
il superamento del limite volumetrico complessivo, che l'art. 39 della legge n. 724/1994 prevede non possa essere superiore a mc 750 (senza ulteriore indicazione della destinazione) per singola richiesta di concessione in sanatoria. A fronte di tali argomenti, il ricorrente si limita a dedurre una diversa lettura degli elementi fattuali, valorizzando la diversa destinazione d'uso, la presenza di ingressi autonomi e la distinta identificazione catastale, nonché l'asserita erronea indicazione della distribuzione dei volumi, con una prospettazione alternativa peraltro già vagliata dal Giudice dell'esecuzione.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce del costante orientamento interpretativo di questa Corte, per il quale l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato. (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Severino, Rv. 281474 - 01), poiché altrimenti si consentirebbe a chi realizzi opere in assenza di permesso di costruire in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione a porzioni di immobili regolarmente edificate o sanate, di evitarne la demolizione, frustrando la necessità di ripristinare l'assetto urbanistico preesistente, cui l'ordine di demolizione risulta strumentale (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 2026, non massimata).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 26/03/2026


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