 Cass.Sez. III n. 38941 del 20 settembre 2013 (Cc 9 lug 2013)
Cass.Sez. III n. 38941 del 20 settembre 2013 (Cc 9 lug 2013)
Pres.Fiale Est. Marini Ric. De Martino
Urbanistica.Donazione del bene e ordine di demolizione
L'ordine di demolizione di un immobile abusivo non può essere revocato o sospeso in conseguenza dell'avvenuta donazione del cespite, in epoca successiva alla sentenza di condanna, in quanto il donatario riceve il bene nelle condizioni giuridiche in cui si trova al momento del perfezionamento dell'atto di liberalità.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. FIALE     Aldo             - Presidente  - del 09/07/2013
 Dott. FRANCO    Amedeo           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - N. 1644
 Dott. RAMACCI   Luca        - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GRAZIOSI  Chiara           - Consigliere - N. 08930/2013
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 DE MARTINO Francesco, nato a Sorrento il 10/6/1939;
 avverso l'ordinanza del 9/5/2012 del Tribunale di Torre Annunziata,  sez. dist. di Sorrento, che ha rigettato l'istanza di revoca o  sospensione dell'ordine di demolizione emesso il 27/12/2010 dal  Pubblico ministero in sede in esecuzione di quanto disposto con  sentenza del 5/9/1992 dal Tribunale di Torre Annunziata, irrevocabile  i 28/2/1994;
 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARINI Luigi;
 lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso  chiedendo rigettarsi il ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Con ordinanza del 9/5/2012 il Tribunale di Torre Annunziata, sez.  dist. di Sorrento, ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione  dell'ordine di demolizione emesso il 27/12/2010 dal Pubblico  ministero al fine di dare esecuzione a quanto disposto con sentenza  del 5/9/1992 del Tribunale di Torre Annunziata, irrevocabile il  28/2/1994.
 2. Avverso tale decisione il sig. De Martino propone ricorso, in  sintesi lamentando:
 a. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett.  b), per difetto di competenza del Pubblico ministero che ha messo  l'ingiunzione a demolire;
 b. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett.  b), per essere stata proposta istanza di sanatoria della L. n. 47 del  1985, ex art. 38, con versamento dell'intera oblazione;
 c. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett.  b), per essere stata disposta le demolizione di un manufatto non più  nella disponibilità del ricorrente, che ne ha fatto donazione al  figlio Giovanni;
 d. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett.  b), per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di DE  MARTINO Giovanni e Giovanni Gargiulo, che vantano diritti reali  sul bene;
 e. errata applicazione di legge e vizio di motivazione ai sensi  dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), con riguardo  all'accertamento operato dal tribunale in ordine al regime giuridico  del secondo piano dell'immobile, non oggetto della sentenza e della  procedura esecutiva;
 f. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett.  b), per omessa acquisizione della documentazione rilevante;
 g. vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in  ordine alla impossibilità di procedere a demolizione del primo piano  dell'immobile senza lederei diritti dei titolari del secondo piano  dell'immobile stesso.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. I motivi di ricorso sono infondati e devono essere respinti nei  termini di seguito specificati.
 2. Quanto al primo motivo, appare evidente dalla premessa in fatto  contenuta nell'ordinanza che la Corte di appello non ha apportato  alcuna modifica essenziale alla decisione del Tribunale e che il  giudice dell'esecuzione va individuato nel Tribunale che emise la  sentenza del 5/2/1992 con conseguente competenza del correlato organo  del Pubblico ministero (si veda, per tutte, Sez. 3^, n. 34613 del  21/6/2011).
 3. Quanto al secondo motivo, va rilevato che il Tribunale ha  ampiamente e correttamente esposto i principi interpretativi che  disciplinano i rapporti fra giudicato penale e azione della pubblica  amministrazione e le ipotesi in cui gli atti di quest'ultima possono  considerarsi incompatibili con l'ordine impartito in sede penale  tanto da imporre la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione  (per tutte, Sez. 3^, n. 43878 del 10/11/2004). A ciò consegue che  l'avvenuta presentazione di istanza di condono non costituisce  elemento che fondi una rilevante e attuale situazione di  incompatibilità, anche considerando che l'immobile insiste su area  soggetta a vincolo di inedificabilità e che si è in presenza di una  abusiva "nuova costruzione" comportante la realizzazione di illecita  volumetria, tutti elementi che il Tribunale ha ritenuto, in modo  corretto, assolutamente rilevanti in relazione al disposto della L.  n. 47 del 1985, art. 32, comma 1, della L. n. 269 del 2003, art. 32 e  della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 7.
 3. Venendo così ai terzo motivo di ricorso, la Corte osserva che  nessun rilievo può essere attribuito all'atto di donazione in favore  del figlio stipulato dal ricorrente in epoca successiva alla  condanna. Ciò in quanto il donatario riceve il bene nelle condizioni  giuridiche e gravato dai vincoli che al momento del perfezionamento  dell'atto insistono sul bene per le condotte del donante (si rinvia  all'art. 707 c.c., comma 1, n. 2). Sarà, pertanto, nell'ambito dei  rapporti fra donante e donatario che potranno essere fatti valere  eventuali danni ed eventuali pretese dei privati, non sussistendo  alcuna preclusione a che il donante debba dare corso all'obbligo  impostogli dall'autorità giudiziaria anteriormente all'atto di  liberalità, obbligo che continua a gravare su di lui anche nella  ipotesi che il bene sia stato acquisito da altro soggetto (con  riferimento al permanere dell'obbligo in capo al condannato anche  successivamente all'acquisizione del bene al patrimoni comunale, si  veda per tutte: Sez. 3^, n. 1904/2007, ud. 18/12/2006, Turianelli).  4. Quanto ai vizi denunciati con riferimento all'omessa acquisizione  documentale, si è in presenza di profilo irrilevante una volta che  il Tribunale abbia correttamente valutato non rilevante e decisiva la  presentazione dell'istanza di condono in assenza della documentazione  obbligatoria per legge (pagg. 6 e 7 della motivazione), difetto che  incide sulla legittimità e ricevibilità dell'istanza stessa.  5. Con riguardo alla censura circa l'impropria valutazione della  situazione giuridica in cui versa il secondo piano dell'immobile,  deve considerarsi che l'ulteriore edificazione realizzata su immobile  totalmente abusivo non si presenta in via di principio conforme ai  canoni di liceità e la sua presenza dovrà essere valutata in sede  di materiale esecuzione delle attività di demolizione, non potendo  essa costituire in sè elemento che inibisce all'autorità  giudiziaria di disporre in conformità a quanto contenuto nel  dispositivo di sentenza irrevocabile che ha ad oggetto una diversa  parte dell'edificio.
 6. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve  essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616  c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
 Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013
 
                    




