 Cons. Stato Sez. IV n. 2865 del 12 maggio 2011
Cons. Stato Sez. IV n. 2865 del 12 maggio 2011
Urbanistica. Modifiche al PRG
Le modifiche allo strumento urbanistico generale, introdotte d’ufficio dall’amministrazione regionale al fine specifico della tutela del paesaggio e dell’ambiente in coerenza con il Piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.), non comportano l’obbligo per il Comune interessato a riavviare il procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N. 02865/2011REG.PROV.COLL.
 N. 09368/2004 REG.RIC.
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 9368 del 2004, proposto da:
 Montelli Carmela, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con  domicilio eletto presso Antonia Studio De Angelis in Roma, via Portuense, 104;
 contro
 Comune di Cassano delle Murge, rappresentato e difeso dagli avv. Nicolo' De  Marco, Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via  Cosseria, 2; Regione Puglia;
 
 e con l'intervento di
 
 ad adiuvandum:
 Orsola Albenzio, Domenica e Arcangela Campanale, Sabino Iannuzzi e Altri,  rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso  Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
 
 per la riforma
 
 della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 02600/2004, resa tra le  parti, concernente APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE
 
 
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il Cons. Sergio De  Felice e uditi per le parti gli avvocati Corrado De Simone, su delega dell'avv.  Vito Aurelio Pappalepore, Sandro de Marco, su delega dell'avv. Nicolò de Marco,  nonché Angelo Clarizia;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 La signora Montelli Carmela ha proposto rituale appello avverso la sentenza del  T.A.R. Puglia – Bari n. 2600/2004, che ha respinto l’impugnativa dalla medesima  proposta (unitamente a Zullo Ignazio) e tesa all’annullamento, con l’ atto  introduttivo del giudizio, dei seguenti atti amministrativi emessi nel quadro di  una sequenza procedimentale volta all’adeguamento del piano regolatore generale,  e costituiti da:
 
 1) delibera consiliare comunale (n.18 del 24.5.2002) recante approvazione  definitiva del PRG, in adeguamento a prescrizioni regionali;
 
 2) delibera consiliare comunale (n.17 del 24.5.2002) di presa d’atto del piano  paesistico comunale;
 
 3) delibera consiliare della Regione. Puglia n.7019 del 26.9.1997, recante  approvazione del PRG , con prescrizioni in materia di ambiente, del PRG  adottato;
 
 4) deliberazione di Giunta regionale n.270 dell’11 marzo 2003 di approvazione  definitiva del PRG del Comune di Cassano delle Murge.
 
 Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato sotto tutti i profili.
 
 Avverso la sentenza di primo grado, come detto, propone appello la signora  Montelli, deducendo in sostanza quattro motivi di appello, che consistono nella  riproposizione di motivi già proposti e respinti in prime cure.
 
 Con l’appello deduce che per effetto del contestato procedimento di variante al  PRG, i suoli di sua proprietà - destinati prima a zona di completamento dal PRG  adottato nel 1990 e poi come tali inseriti nel progetto di lottizzazione  adottato con delibera di C.C. 22 del 1990 ed approvato con delibera n.162 del  1990 - a seguito delle osservazioni regionali mosse in sede di approvazione e  recepite dalla delibera di approvazione definitiva della variante, siano stati  sottoposti al regime della zona E, agricola .
 
 Con i motivi in sostanza si deduce - sia pure sovrapponendo in parte il ricorso  originario i cui motivi sono riproposti e in parte le censure alla impugnata  sentenza - che:
 
 1) si è illegittimamente ritenuto da parte dell’amministrazione che l’area  boscata dovrebbe avere soltanto destinazione agricola (pagina 21 dell’appello) e  si è esteso tale concetto anche alle aree annesse alla zona boscata (pagine 22 e  23 dell’appello); nella specie non si tratterebbe di “territori costruiti” (art.  142 T.U. B.C.); si tratterebbe di aree incluse in piani di lottizzazione (con  esigenza, deve ritenersi, di motivazione adeguata);
 
 2) le modifiche apportate dalla Regione fanno ritenere che si tratti di una  nuova variante e non di un semplice adeguamento alle prescrizioni regionali;
 
 3) il primo giudice avrebbe erroneamente avallato la procedura utilizzata dal  Comune per il recepimento dei vincoli del PUTT, vincoli che invece, secondo  parte appellante, dovevano essere adottati e approvati con apposita specifica  variante (pagine 21 e seguenti dell’appello);
 
 4) illegittimamente la Regione Puglia avrebbe formulato osservazioni e  prescrizioni ultronee rispetto alle scelte pianificatorie del PUTT ed  ingiustamente il primo giudice ha ritenuto che la Regione potesse invece  apportare modifiche introducendo numerosi vincoli derivanti da leggi statali e  regionali; con le modifiche di ufficio si sarebbe provveduto all’adeguamento al  PUTT soltanto “adottato” e non ancora approvato (pagina 26 dell’appello);  sussisterebbe l’obbligo di ripubblicazione mentre si è sostenuto che si  tratterebbe di vincoli ambientali, che non necessiterebbero di ripubblicazione  (pagina 20 dell’appello).
 
 Si è costituito il Comune di Cassano delle Murge chiedendo il rigetto  dell’appello perché infondato.
 
 Si sono costituiti ad adiuvandum i su menzionati intervenienti, che concludono  per l’accoglimento dell’appello, sostenendo che i terreni di loro proprietà si  troverebbero in situazione peggiorativa quanto a destinazione.
 
 Alla udienza pubblica del 3 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in  decisione.
 DIRITTO
 1.L’appello è infondato in ordine a tutti i motivi, potendosi richiamare i  precedenti della sezione relativi proprio ai medesimi atti impugnati in prime  cure (ex plurimis, Consiglio di Stato, IV, 1789 depositata in data 21 aprile  2008), potendosi prescindere dalla eccezione di improcedibilità, sollevata dal  Comune perché non sarebbe stato impugnato il Piano di Assetto Idrogeologico.
 
 Con il primo motivo si deduce che i suoli in questione non sarebbero  qualificabili come area boscata, che non sarebbe quindi soggetta ai vincoli  relativi, limitati alla destinazione agricola.
 
 Il motivo è infondato.
 
 Come ha controdedotto il Comune resistente, richiamando le disposizioni del  P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico ex art. 8 della legge Regione  Puglia 31 maggio 1980 n.56) viene stabilito un regime di tutela anche per le  aree “annesse” alla zona boscata – in una fascia di rispetto di 100 metri – con  conseguente vincolo di inedificabilità assoluta in conformità alle disposizioni  dell’art. 1, lettera d), della legge Regione Puglia 11 maggio 1990, n.30.
 
 Pertanto, nella specie, l’area di proprietà della parte appellante rientrava  nella definizione di area boscata e come tale assoggettata a vincoli di  inedificabilità.
 
 La parte appellante sostiene che in ogni caso nella specie ricorrevano i  presupposti della deroga ai vincoli paesaggistici, ai sensi dell’art. 142 del  codice del paesaggio, trattandosi di “territori costruiti”.
 
 Il motivo è sotto tale profilo parimenti infondato.
 
 Nella specie non si tratta in concreto di “territorio costruito”, avendo il  legislatore, nella prospettiva di non vanificare una più penetrante tutela  paesaggistica ed ambientale, tenuto conto della rilevanza di tali situazioni e  stabilito con la norma derogatoria richiamata che la deroga si pone soltanto nel  caso che le previsioni dei piani pluriennali di attuazione “siano state  concretamente realizzate”.
 
 Non ha pregio neanche il rilievo con il quale si fa riferimento al fatto che  nella specie si tratterebbe di aree incluse in piani di lottizzazione, non  avendo la parte appellante adeguatamente superato le conclusioni del primo  giudice, che ha osservato che il piano di lottizzazione approvato nel dicembre  1990 non è stato mai attuato e l’area è non edificata.
 
 2. Con altro motivo di appello si sostiene che le modifiche apportate dalla  Regione e recepite dal Comune fanno ritenere che si tratti di una nuova variante  e non di un semplice adeguamento alle prescrizioni regionali; inoltre, in virtù  della natura di tali modifiche, sarebbe stata necessaria una nuova  pubblicazione.
 
 Il motivo è infondato.
 
 Con riguardo al primo profilo, il Collegio ritiene che vadano avallate le  considerazioni svolte dal primo giudice sul fatto che il territorio del Comune  di Cassano delle Murge è interessato dalla presenza di vincoli e emergenze  culturali e ambientali derivanti sia da leggi statali che regionali, sicché le  modifiche in relazione a tali numerosi vincoli ben potevano incidere sulle  caratteristiche originarie del piano, adottato alcuni anni addietro.
 
 Ciò si poneva del resto in correlazione con le indicazioni della delibera della  Giunta Regionale del 1997, che demandava all’amministrazione comunale una  compiuta valutazione del territorio, con la individuazione di tutti i vincoli  esistenti, mediante la esecuzione di una attività di tipo ricognitivo  dell’esistente nell’ambito della quale non residuava, in sostanza, alcuno spazio  per autonome determinazioni da parte comunale, atteso che le soluzioni da  adottare per le varie tipologie di vincoli potevano direttamente desumersi dalla  logica stessa delle prescrizioni regionali (in tal senso, anche Consiglio di  Stato, IV, n.4506 depositata in data 5 marzo 2008).
 
 Con riguardo alla esigenza di ripubblicazione del piano regolatore sulla base  delle modifiche apportate, in ragione della esorbitanza delle suddette  modifiche, il Collegio non può che richiamare i numerosi precedenti con i quali,  anche in relazione ai medesimi atti impugnati in primo grado, si è sostenuto che  le modifiche allo strumento urbanistico generale, introdotte d’ufficio  dall’amministrazione regionale al fine specifico della tutela del paesaggio e  dell’ambiente in coerenza con il Piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.),  non comportano l’obbligo per il Comune interessato a riavviare il procedimento  di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso  (così Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2008, n.1417 in relazione a controversia  avverso atti del Comune di Cassano delle Murge).
 
 3. Con altri motivi si deduce: che la procedura utilizzata dal Comune avrebbe  illegittimamente consentito il recepimento dei vincoli del PUTT, vincoli che  invece dovevano essere adottati e approvati con apposita specifica variante; che  illegittimamente la Regione Puglia avrebbe formulato osservazioni e prescrizioni  ultronee rispetto alle scelte pianificatorie del PUTT e che, ingiustamente, il  primo giudice ha ritenuto che la Regione potesse invece apportare modifiche  introducendo numerosi vincoli derivanti da leggi statali e regionali; che con le  modifiche di ufficio si sarebbe provveduto all’adeguamento al PUTT soltanto  adottato e non ancora approvato.
 
 I rilievi sono infondati.
 
 Il primo profilo è infondato, alla luce di quanto sopra esposto riguardo alla  mancanza di necessità di adottare nuova variante.
 
 Il Collegio ritiene che sussista la legittimità del procedimento utilizzato,  poichè la normativa invocata (art. 5.6 del titolo V del P.U.T.T.) secondo cui la  disciplina di tale piano verrebbe introdotta nel PRG con “specifica variante”  significa soltanto, come ha rilevato il Comune, che l’adeguamento “può” (non  deve) essere effettuato con una variante.
 
 Resta fermo però in ogni caso che debba ritenersi legittimo l’operato  dell’amministrazione, in quanto nella specie l’adeguamento è avvenuto  nell’ambito del medesimo procedimento di formazione dello strumento urbanistico.
 
 E’ infondato anche il profilo che attiene alla natura delle prescrizioni  formulate dalla Regione, qualificate come ultronee: è evidente, sulla base di  quanto sopra dedotto in ordine alla mancanza di obbligo di ripubblicazione, che  si tratta di modifiche di ufficio obbligatorie, che assumono il carattere di  doverosità, in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni  del piano territoriale di coordinamento, la tutela del paesaggio e  dell’ambiente.
 
 E’ infondato anche il motivo con il quale si deduce che erroneamente si sarebbe  fatto riferimento, nell’apportare le modifiche, alle scelte soltanto adottate e  non ancora approvate.
 
 Il riferimento alle “scelte operate” da parte dell’art. 16 legge regionale 31  maggio 1980 n.56 consente di ritenere che la lettera della norma non precluda  l’adeguamento a piani soltanto adottati.
 
 Come ha già ritenuto questo Consesso in fattispecie analoga (Consiglio di Stato,  IV, 30 settembre 2002, n.4984) lo strumento attraverso cui tali scelte, non  ancora approvate, possono essere inserite di ufficio da parte della Giunta  regionale negli strumenti urbanistici sottoposti al suo esame, è stato  correttamente individuato nell’art. 10, comma 2, lettera c) L.17 agosto 1942,  n.1150, che espressamente acconsente, in sede di approvazione dei piani  regolatori generali, l’introduzione di modifiche d’ufficio indispensabili per  assicurare “la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali,  ambientali ed archeologici”.
 
 4. In conclusione l’appello non può trovare accoglimento.
 
 La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue in parte il  principio della soccombenza; per il resto sussistono giustificati motivi per  disporre la compensazione parziale delle spese di giudizio.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente  pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, con  conseguente conferma della impugnata sentenza. Condanna parte appellante al  pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di  Cassano delle Murge, liquidandole in complessivi euro tremila; compensa per il  resto.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Giorgio Giaccardi, Presidente
 Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
 Sandro Aureli, Consigliere
 Diego Sabatino, Consigliere
 Raffaele Potenza, Consigliere
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 12/05/2011
 
                    




