 TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2662 del 28 giugno 2010
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2662 del 28 giugno 2010
Urbanistica. Nozione di impianto tecnologico
Il concetto di “impianto tecnologico”, posto al servizio di un fabbricato esistente, presuppone in primo luogo l'esiguità quantitativa del manufatto - nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio – ed inoltre, l'esistenza di un collegamento funzionale tra tale manufatto e la cosa principale, con conseguente impossibilità per il primo di essere utilizzato separatamente ed autonomamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02662/2010 REG.SEN.
 N. 01913/2009 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2009, proposto da:
 Galstaff Multiresine Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Luca De  Nora,  Massimiliano Manganiello e Matteo Salvi, con domicilio eletto presso il  loro  studio in Milano, via Visconti di Modrone, 8/1;
contro
 Comune di Agrate Brianza, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco  Pintucci,  con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via G. Donizetti, 38;
 Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
 Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Angela  Bartolomeo,  Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani ed Alessandra Zimmitti  dell’Avvocatura Provinciale, domiciliata presso gli uffici della  medesima in  Milano, via Vivaio, 1;
 
 per l'annullamento,
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 a. del provvedimento prot. n. 13247 del 1.6.2009, di determinazione  definitiva  del contributo di costruzione relativo alla realizzazione di una tettoia   nell'insediamento industriale di cui la ricorrente è titolare;
 
 b. della determinazione dirigenziale prot. n. 4723 del 26.2.2009 di  determinazione del contributo di costruzione;
 
 c. della determinazione dirigenziale prot. n. 7274 del 27.3.2009;
 
 d. dell'art. 3 f) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del  Comune di  Agrate Brianza e della deliberazione di Giunta Regionale di approvazione  del  P.R.G., non nota;
 
 e. nonché di ogni altro atto o provvedimento agli stessi preordinato,  conseguente o, comunque connesso, ivi incluso, occorrendo, l'art.  13.5.14 delle  Norme di Governo del P.G.T., e della deliberazione di Giunta Provinciale  di  verifica della compatibilità del P.G.T., non nota;
 
 e per la condanna
 
 dell'Amministrazione comunale alla restituzione degli importi  indebitamente ed  illegittimamente richiesti e percepiti a titolo di contributo di  costruzione.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agrate Brianza e  della  Provincia di Milano;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott.  Giovanni  Zucchini e uditi per le parti i difensori: Matteo Salvi per la società  ricorrente; Francesco Pintucci per il Comune di Agrate Brianza; Nadia  Marina  Gabigliani, presente in preliminari, per la Provincia di Milano;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 La società esponente, proprietaria di un complesso industriale in Comune  di  Agrate Brianza, presentava a quest’ultimo in data 9.1.2009 una denuncia  di  inizio attività (DIA), per la realizzazione di una nuova tettoia di  stoccaggio  di prodotti, con struttura in carpenteria metallica, come da  prescrizioni  impartite dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dai Vigili del  Fuoco.
 
 In relazione a tale intervento edilizio, gli uffici comunali procedevano  alla  liquidazione del contributo di costruzione con nota del 18.2.2009, per  un  importo complessivo di euro 46.192,30 per oneri di urbanizzazione, oltre  ad euro  5.039,16 per smaltimento rifiuti, euro 1.573,80 per monetizzazione di  aree a  parcheggio ed euro 259,00 per diritti di segreteria.
 
 La società contestava tale importo; seguiva di conseguenza un fitto  scambio di  corrispondenza fra le parti, ma l’Amministrazione comunale confermava il  proprio  orientamento con i provvedimenti del 27.3.2009 e del 1.6.2009.
 
 L’esponente provvedeva al pagamento di quanto richiesto, proponendo però  il  presente ricorso, con domanda di sospensiva, per l’annullamento delle  tre  determinazioni comunali di cui sopra e di altri atti della Regione  Lombardia e  della Provincia di Milano e per la condanna del Comune alla restituzione  delle  somme nel frattempo versate.
 
 Questi, in sintesi, i motivi di gravame:
 
 1) violazione dell’art. 3 f) delle NTA del PRG e dell’art. 13.5.14 delle  Norme  di governo del PGT, eccesso di potere per illogicità, travisamento,  erroneità  manifesta, contraddittorietà, applicazione retroattiva di norme, difetto   assoluto dei presupposti ed erroneità della motivazione; nel quale si  sostiene  l’erronea applicazione dell’art. 3 f) delle NTA, che imporrebbe - a  detta  dell’esponente - l’esclusione dal contributo per le tettoie aperte su  uno dei  lati maggiori, come quella di cui è causa;
 
 2) violazione degli articoli 33 e 43 della legge regionale 12/2005,  degli  articoli 6 e16 del DPR 380/2001, anche in relazione alla circolare  16.11.1977 n.  1918 ed eccesso di potere sotto vari profili; ove si sostiene che  l’opera  realizzata sarebbe riconducibile ad un impianto tecnologico, non  soggetto a  contributo di costruzione;
 
 3) violazione degli articoli 33 e 43 della legge regionale 12/2005,  degli  articoli 6 e16 del DPR 380/2001, anche in relazione alla circolare  16.11.1977 n.  1918 ed eccesso di potere sotto vari profili; con tale mezzo, proposto  in via  subordinata, viene impugnato l’art. 3 f) delle NTA del Comune di Agrate  Brianza;
 
 4) violazione degli articoli 27, 33 e 43 della legge regionale 12/2005,  degli  articoli 6 e16 del DPR 380/2001, anche in relazione alla circolare  16.11.1977 n.  1918 ed eccesso di potere sotto vari profili; con l’ultimo motivo,  proposto in  via di ulteriore ed estremo subordine, è denunciata l’illegittimità  dell’art.  13.5.14 delle Norme di Governo del PGT, adottato nel frattempo in  sostituzione  del previgente PRG.
 
 Si costituivano in giudizio il Comune intimato e la Provincia di Milano,   concludendo per il rigetto del gravame.
 
 In esito all’udienza cautelare del 10.9.2009, la domanda di sospensiva  era  rinunciata.
 
 Alla pubblica udienza del 9.6.2010, la causa era trattenuta in  decisione.
 DIRITTO
 1. Nel primo mezzo di gravame è lamentata l’erronea applicazione  dell’art. 3 f)  delle NTA del PRG del Comune di Agrate Brianza.
 
 La norma citata prevede, al primo comma, che sono escluse dal computo  della  superficie lorda di pavimento (Slp), fra le altre, le <<tettoie  aperte su uno  dei lati maggiori>>.
 
 Al comma secondo è stabilito che nelle zone produttive siano escluse dal  computo  le superfici occupate da impianti e manufatti aventi funzioni e  caratteristiche  di cui ai punti 1-3-11-13 della circolare del Ministero dei lavori  pubblici  16.11.1977 n° 1918.
 
 Il contenuto dei quattro punti della menzionata circolare è riportato  nella  memoria del Comune depositata il 26.5.2010, a pag. 5; in sintesi si  tratta di:  costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di  manodopera,  realizzate per la protezione di determinati apparecchi o sistemi (punto  1);  serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative  opere  (punto 3); attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti,  ferrocisterne e navi (punto 11) e tettoie di protezione di mezzi  meccanici  (punto 13).
 
 Secondo l’esponente, essendo l’opera una tettoia aperta sul lato  maggiore, la  stessa sarebbe irrilevante ai fini della Slp ed esente da contributo in  forza  della generale previsione del primo comma dell’art. 3 f), mentre il  secondo  comma indicherebbe ulteriori ipotesi di irrilevanza della Slp nelle zone   produttive (come è, pacificamente, la zona di cui è causa).
 
 La decisione del motivo implica necessariamente la corretta  interpretazione  dell’art. 3 f) delle NTA.
 
 L’articolo enuncia la regola generale (comma primo), secondo la quale  sono  escluse dal computo della Slp le tettorie aperte su uno dei lati  maggiori e  questo, evidentemente, nel presupposto che tali opere non diano luogo ad   effettiva trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, non  apparendo  rilevanti sotto il profilo della nuova superficie realizzata.
 
 Per le zone produttive, l’art. 3 f) contiene una disposizione speciale  al  secondo comma (il cui rapporto con il primo è quello di species a  genus), che  esclude dal computo della Slp le superfici occupate da impianti e  manufatti  individuati ai punti 1, 3, 11 e 13 della circolare del Ministero dei  lavori  pubblici n. 1918 del 1977.
 
 I manufatti di cui ai punti suindicati, come già sopra evidenziato, si  caratterizzano per il loro basso – o nullo – impatto edilizio o  urbanistico, per  cui le superfici dagli stessi occupate risultano irrilevanti sotto il  profilo  dell’incidenza sul territorio.
 
 L’elencazione della circolare n. 1918, richiamata dall’art. 3 f), può –  ad  avviso del Collegio – ritenersi esemplificativa; tuttavia l’irrilevanza  della  Slp presuppone sempre che l’intervento non realizzi una effettiva  trasformazione  urbanistica o edilizia del territorio, in applicazione del resto alle  regole  generali (cfr. agli articoli 27 e 33 della legge regionale 12/2005 sulla  nozione  di “nuova costruzione” e sui presupposti per l’obbligatorietà del  permesso di  costruire).
 
 Ciò premesso, l’opera realizzata attraverso la DIA di cui è causa non  può essere  annoverata, per le proprie caratteristiche costruttive e per la propria  specifica funzione, fra i manufatti la cui superficie è irrilevante ai  fini del  calcolo della Slp.
 
 Infatti, se si esamina la documentazione tecnica e fotografica versata  in atti  dall’Amministrazione comunale (cfr. doc. 2 del Comune depositato il  19.5.2010 e  la copia della DIA con annessa planimetria, doc. 1 del Comune depositato  il  9.9.2009), si perviene alla conclusione che la tettoia di cui è causa  costituisce una struttura edilizia imponente, destinata ad essere  utilizzata  sostanzialmente come deposito e magazzino di prodotti pericolosi  impiegati negli  ordinari processi industriali dell’impresa ricorrente e nella quale la  presenza  umana, per le operazioni di carico e scarico della merce, è piuttosto  frequente,  perlomeno nel corso della normale attività lavorativa.
 
 Non si tratta, quindi, di una piccola struttura di protezione di  impianti  tecnologici e senza presenza umana – quale può essere ad esempio una  cabina  elettrica – ma di un’opera essenziale per l’esercizio dell’impresa, il  cui  impatto edilizio-urbanistico non può certo dirsi irrilevante, sicché  l’estesa  superficie da essa occupata (circa 800 metri quadrati, come ammesso a  pag. 3 del  ricorso), non può essere trascurata al fine del computo della Slp.
 
 La giurisprudenza amministrativa, del resto, ha previsto  l’assoggettamento a  concessione edilizia (ora, ovviamente, permesso di costruire), per le  tettoie e  strutture similari quando, per le loro consistenti dimensioni, arrecano  una  visibile alterazione all’edificio o alle parti in cui vengono inserite,  non  avendo quindi più carattere accessorio dell’edificio principale (cfr.  TAR  Campania, Napoli, sez. II, 10.12.2009, n. 8619).
 
 Nel primo mezzo di gravame, la società esponente denuncia altresì il  richiamo,  effettuato dal Comune negli atti impugnati, all’art. 13.5.14 delle Norme  di  Governo del Piano di Governo del Territorio (PGT), che però, al momento  della  vicenda di cui è causa, non era ancora efficace.
 
 Sul punto, reputa il Tribunale che il riferimento ad una norma di piano  non  ancora produttiva di effetti giuridici costituisca tutt’al più una mera  svista o  un’irregolarità dell’azione amministrativa, che non incide però di per  sé sulla  legittimità degli atti impugnati, visto che dall’esame complessivo degli  stessi  è agevole comprendere che la normativa applicata dal Comune è stata in  realtà  quella allora vigente del PRG (appunto, il più volte citato art. 3 f  delle NTA).
 
 In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso.
 
 2. Nel secondo mezzo l’esponente sostiene che la tettoia di cui è causa  costituirebbe in realtà un impianto tecnologico, realizzato quale  intervento di  ordinaria manutenzione, non soggetto pertanto ad alcun contributo.
 
 La censura è priva di pregio, viste le caratteristiche dell’opera in  esame, come  indicate in sede di trattazione del primo motivo e tenuto conto che il  concetto  di “impianto tecnologico”, posto al servizio di un fabbricato esistente,   presuppone in primo luogo l'esiguità quantitativa del manufatto - nel  senso che  il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante   l'assetto del territorio – ed inoltre, l'esistenza di un collegamento  funzionale  tra tale manufatto e la cosa principale, con conseguente impossibilità  per il  primo di essere utilizzato separatamente ed autonomamente (cfr. TAR  Abruzzo,  L'Aquila, 25.11.2005, n. 1186).
 
 Nel caso di specie, come già sopra evidenziato, l’opera realizzata non è  certo  esigua ed avendo destinazione di deposito/magazzino, potrebbe essere  utilizzato  anche prescindendo dalla cosa principale, vale a dire dall’impianto  produttivo  vero e proprio.
 
 3. Con il terzo mezzo, proposto in via subordinata, è denunciata la  presunta  illegittimità dell’art. 3 f) delle NTA, così come interpretato  dall’Amministrazione resistente.
 
 La censura deve respingersi, alla luce delle considerazioni sopra svolte   nell’esame dei primi due motivi: l’art. 3 f) deve interpretarsi nel  senso che,  nelle zone produttive del Comune di Agrate Brianza, non sono soggette a  contributo le attività non comportanti trasformazione edilizia o  urbanistica del  territorio, alcune delle quali sono indicate, in via esemplificativa,  attraverso  il richiamo alla circolare ministeriale del 1977.
 
 L’opera di cui alla DIA presentata dall’esponente, tuttavia, non può  essere  ricondotta all’attività edilizia c.d. libera, per le ragioni suesposte,  per cui  non si ravvisa alcuna illegittimità della norma del PRG di cui è stata  fatta  applicazione nel caso concreto.
 
 4. Nel quarto motivo, proposto in via di estremo subordine, è denunciata   l’illegittimità dell’art. 13.5.14 delle Norme di Governo del PGT del  Comune di  Agrate Brianza, qualora l’articolo dovesse trovare applicazione nella  presente  fattispecie.
 
 In realtà, come già sopra evidenziato, la norma in questione non trova  applicazione alla presente controversia, per cui il riferimento alla  stessa,  contenuto negli atti impugnati, può essere considerato tutt’al più una  semplice  irregolarità, che non inficia di per sé la decisione  dell’Amministrazione,  fondata invece sulle norme del PRG e su quelle di legge – statali e  regionali –  vigenti al momento dell’adozione dei provvedimenti gravati.
 
 In conclusione, anche l’ultimo mezzo deve respingersi.
 
 La reiezione del ricorso riguarda ogni domanda con lo stesso proposta,  quindi  sia quella di annullamento sia quella di condanna.
 
 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a  favore  del Comune e della Provincia di Milano, mentre non occorre provvedere  nei  confronti dell’altra parte evocata in giudizio e non costituita.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II,   definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge in  ogni sua  domanda.
 
 Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore  del  Comune di Agrate Brianza, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00),  oltre  accessori di legge (IVA e CPA) ed a favore della Provincia di Milano,  che  liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
 
 Nulla sulle spese per il resto.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità  Amministrativa.
 
 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010  con  l'intervento dei Signori:
 
 Mario Arosio, Presidente
 Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
 Silvana Bini, Primo Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 28/06/2010
 
                    




