 TAR Lazio (RM) Sez. Iter n. 32618 del 30 settembre 2010
TAR Lazio (RM) Sez. Iter n. 32618 del 30 settembre 2010
Urbanistica. Vincolo idrogeologico
La tutela derivante dal vincolo idrogeologico si estende a tutti gli interventi edificatori interessanti terreni non boschivi, purché compresi nell'area vincolata, per cui la trasformazione dei terreni, cui fa riferimento l'art. 7 del R.D. n. 616 maggio 1926, n. 1126, e i lavori di trasformazione, previsti dal successivo art. 21, consentono alla P.A. di adottare non già mere prescrizioni operative, bensì misure restrittive ed anche impeditive di ogni tipo di intervento che, per le sue caratteristiche e per i mezzi impiegati, incidano sul territorio in modo non dissimile dalle utilizzazioni per scopi agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 32618/2010 REG.SEN.
 N. 16335/1995 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
 (Sezione Prima ter)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 16335 del 1995, proposto da:
 Scoppa Silvana, rappresentata e difesa dagli avv. Ivo Correale, Piero D'Amelio,  con domicilio eletto presso Piero D'Amelio in Roma, via della Vite, 7;
 contro
 Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bottino, domiciliata in  Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
 Comune di San Felice Circeo;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 del provvedimento dell’Assessore regionale all’ambiente di cui alla nota  22.6.1994 n. 1743, notificata il 12.10.1995, con cui l’autorizzazione in  sanatoria (rectius il parere) ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985 in  relazione al vicolo idrogeologico, non è stata concessa, ai fini della domanda  di sanatoria delle opere realizzate in difformità della licenza edilizia n. 1308  del 26.6.1968 e successiva variante n. 10648 del 29.11.1968, rilasciata dal  Comune di San Felice Circeo per la costruzione di un villino unifamiliare in via  Grotta delle Capre, distinto in catasto al foglio 37, part. 162; nonché di ogni  atto connesso, ivi compresa, ove occorra, l’istruttoria tecnica del  Coordinamento provinciale di Latina del Corpo Forestale dello Stato, datata  22.3.1993, trasmessa alla Regione Lazio con nota n. 3050 del 27.4.1993.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 il dott. Maria Ada  Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 FATTO e DIRITTO
 La ricorrente è proprietaria di un villino unifamiliare situato in San Felice  Circeo, via Grotta delle Capre, distinto in catasto al foglio 37, part. 162, e  composto da un piano terra (soggiorno, cucina, patio, ingresso, camera, bagno,  ripostiglio e caldaia termica) e da un piano primo (soggiorno, 4 camerette, 2  bagni, terrazzo).
 
 Nel ricorso, la Scoppa espone di avere eseguito, in virtù di regolare licenza  edilizia n. 1308/1968 e di successiva variante n. 10648/1968, la costruzione,  risalente al 1969, e poi una serie di lavori in difformità (piano terra :  trasformazione dei cantinati in soggiorno, cucina; realizzazione del patio;  cambiamento di destinazione d’uso; primo piano: ampliamento di circa mq 22;  realizzazione del patio (parte superiore)).
 
 Poiché l’immobile è sottoposto a vincolo idrogeologico ex art. 1 R.D.L. n. 3267  del 1923 e l’art. 32 della L. n. 47/1985 prevede che la concessione o  autorizzazione in sanatoria è subordinata al parere favorevole delle  Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, l’interessata, in data  17.2.1993, ha presentato richiesta di sanatoria ex L. n. 47/1985.
 
 La Regione Lazio ha adottato parere negativo in data 22 giugno 1994; in  particolare, nella motivazione del predetto parere – richiamando il parere non  favorevole espresso dal Coordinamento provinciale di Latina del Corpo Forestale  dello Stato, nella propria istruttoria tecnica datata 22.3.1993 - è precisato  che: 
 
 -per la realizzazione dell’intervento edilizio abusivo per il quale si chiede la  sanatoria si è reso necessario spezzare la continuità e l’uniformità della  pendice ed eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva presente, nonché  eseguire sbancamenti e movimenti di terreno provocando inevitabilmente  alterazioni idrogeologiche localizzate ed offese ecologiche gravi;
 
 -l’alterazione idrogeologica connessa all’insediamento, pur non manifestandosi  direttamente e negativamente sulla stabilità delle rocce carbonatiche di per se  intrinsecamente sicure, ha soprattutto manifestato la sua gravità sulla tenuta  dello strato unico, sul terreno vero e proprio e sulla stessa presenza della  tipica vegetazione;
 
 -l’azione antropica ha provocato un rallentamento dei cicli biogeochimici e  della capacità produttiva della fitocenesi con danni diffusi alla rinnovazione e  allo stato sanitario, facilmente vulnerabili;
 
 -l’iniziativa assunta ha quindi concorso a svuotare di contenuto il vincolo  forestale ed i relativi presupposti che sono quelli di evitare il danno  derivante da denudazione dei terreni, perdita della stabilità del suolo e  turbamento al regime delle acque;
 
 -l’area interessata è stata dunque artefatta e deformata;
 
 -l’intervento ha sovvertito l’assetto naturale del territorio non soltanto per  effetto dell’alterazione della pendice, ma anche per le ferite arrecate al manto  silvano ed è stata, altresì, accentuata la fragilità potenziale nell’equilibrio  del comprensorio, con una manifestazione antropica negativa e moltiplicativa in  conseguenza di interazioni e sinergismi e con sovrapposizione di impatti  secondari ad impatti primari; è stata accresciuta altresì l’incapacità  dell’ecosistema a sopportare perniciosi attacchi alla sua struttura, alla sua  funzionalità ed alla sua azione di salvaguardia idrogeologica;
 
 -la costruzione ha dunque contribuito a turbare il delicato equilibrio  ambientale del comprensorio, costituito da un ecosistema di grande valore  naturalistico ma assai sensibile e delicato>.
 
 Nel ricorso in epigrafe – con il quale è impugnato il parere negativo della  Regione Lazio datato 22.6.1994 - l’interessata ha prospettato i seguenti vizi:
 
 1). Violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 3267/1923; eccesso di potere  per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità;
 
 2). Eccesso di potere per genericità della motivazione; difetto di istruttoria.
 
 In data 25.3.2010 si è costituita controparte con deposito di memoria difensiva.
 
 Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
 
 1). Con il primo motivo la ricorrente, richiamando la motivazione del  provvedimento impugnato, ne prospetta l’incongruità e l’inadeguatezza sostenendo  che le opere abusive realizzate “nel piano primo del villino di proprietà non  sarebbero idonee a provocare ai terreni le riscontrate denudazioni ovvero far  perdere loro la stabilità ovvero ancora a turbare il regime delle acque”.
 
 Si insiste anche sulla minima incidenza del complesso costruttivo, costituito  dal villino, munito di regolare licenza, e sulla compatibilità delle opere  eseguite con il vincolo idrogeologico esistente.
 
 2). Con il secondo motivo la Scoppa lamenta la assoluta genericità della  motivazione del provvedimento.
 
 Controparte replica nel merito e richiama anche a supporto alcune decisioni  giurisprudenziali di questo TAR (cfr., Tar Lazio, Roma, I ter, n. 4375/2004;  6101/2007).
 
 I vizi dedotti non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
 
 In particolare, il Collegio osserva che :
 
 a). si tratta di vicenda connotata da discrezionalità tecnica il cui esercizio è  ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell'eccesso di potere, per  illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento  (da escludersi nel caso di specie);
 
 b). peraltro non è stata neppure contestata l'effettiva inesistenza nell'area in  questione del vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del  R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, vincolo che riguarda direttamente e  specificamente i terreni e che ha come finalità la prevenzione di smottamenti e  movimenti franosi in genere (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3431;  5 maggio 1999, n. 516).
 
 Al riguardo, come è noto, la tutela derivante dal vincolo idrogeologico si  estende a tutti gli interventi edificatori interessanti terreni non boschivi,  purché compresi nell'area vincolata, per cui la trasformazione dei terreni, cui  fa riferimento l'art. 7 del R.D. n. 616 maggio 1926, n. 1126, e i lavori di  trasformazione, previsti dal successivo art. 21, consentono alla P.A. di  adottare non già mere prescrizioni operative, bensì misure restrittive ed anche  impeditive di ogni tipo di intervento che, per le sue caratteristiche e per i  mezzi impiegati, incidano sul territorio in modo non dissimile dalle  utilizzazioni per scopi agricoli (Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 1997, n. 89);
 
 c). inoltre, da un lato, il vincolo idrogeologico e forestale non comporta  inedificabilità assoluta, per cui non ogni opera edilizia in zona vincolata  arreca pregiudizio all'interesse pubblico tutelato ma solo quelle (opere) che, a  seguito di puntuale accertamento, da condursi caso per caso, risultino in  effettivo contrasto con il pubblico interesse;
 
 d).tuttavia, la lettura del parere impugnato (come si è detto espressione di  discrezionalità tecnica) palesa che l'Amministrazione preposta alla gestione del  vincolo de quo (Coordinamento provinciale di Latina del Corpo Forestale dello  Stato) ha dedotto l'incompatibilità dell'intervento sulla base di una nutrita  serie di elementi, tra i quali la concreta ;
 
 e). in tale situazione i riferimenti contenuti nei motivi di ricorso, generici  ed indimostrati, non possono costituire, in alcun modo, motivo di superamento  del provvedimento di diniego che, al contrario, rappresenta, del tutto  logicamente, la motivazione essenziale e giustificatrice del diniego di  sanatoria;
 
 f). la giurisprudenza ha più volte affermato che -nel caso di valutazione  negativa sull'istanza di concessione edilizia in sanatoria espressa  dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo -quest'ultima non è tenuta  ad indicare con ulteriori e specifiche motivazioni quale sia l'interesse  pubblico perseguito, in quanto esso è insito nel vincolo stesso e nei valori con  esso specificamente tutelati (cfr., T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 21  novembre 2007, n. 3247).
 
 In conclusione, poichè l'impugnato provvedimento è da considerarsi legittimo, il  ricorso deve essere respinto.
 
 Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio  tra le parti.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter,  definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Linda Sandulli, Presidente
 Pietro Morabito, Consigliere
 Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 30/09/2010
 
                    




