 TAR Campania (NA) Sez. III n. 8748 del 25 maggio 2010
TAR Campania (NA) Sez. III n. 8748 del 25 maggio 2010
Urbanistica. Volumi tecnici
La nozione divolume tecnico può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 08748/2010 REG.SEN.
 N. 06407/2007 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
 (Sezione Terza)
 ha pronunciato la presente
SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 6407 del 2007, proposto da:
 Ciccarelli Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo  Calabrese, con  domicilio eletto unitamente al predetto in Napoli, via De Gasperi n.55  c/o  Avv.A.Jossa;
 contro
Ministero Beni Attivita' Culturali, in persona del Ministro p.t.;  Soprintendenza  Benti Ambientali e Paesaggistici e Patrimonio Storico Artististico di  Napoli e  Provincia, in persona del Soprintendente p.t., rappresentati e difesi  dall'avv.  Angelo D'Amico, con domicilio eletto presso Angelo D'Amico in Napoli,  Avv:Ra  Stato via Diaz n.11;;
 Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco p.t., non costituito;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 del provvedimento della Soprintendenza n.prot. n.23505 del 13.9.2007 di  diniego  compatibilita' ambientale.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e  Attivita'  Culturali;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 la dott.ssa  Ines Simona  Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 La ricorrente presentava istanza di accertamento in conformità ex art.36  DPR  n.380/01 (pratica n.55/07 prot.13546), per sanare un torrino scala  nonché alcuni  balconi realizzati a modifica di un immobile edificato, giusta permesso  di  costruire n.156/99, in Somma Vesuviana, in via Scotola n.35, in zona  vincolata.  La Commissione Edilizia, nella seduta del 10.07.2007 (cfr. verbale  n.79), visto  il parere favorevole dell’UTC, rilasciava parere favorevole alla  sanatoria,  “considerato che i volumi e le superfici non incidono sui parametri  urbanistici”.
 
 Con il provvedimento impugnato, tuttavia, la Soprintendenza riteneva  improcedibile il procedimento di sanatoria, ai sensi dell’art.167 comma 5  del  D.lgs.n.142/04, in quanto “si tratta di intervento che comporta un  aumento di  volumetria, non sanabile ai sensi dell’art.167 lett.a) comma 1”.
 
 Con il presente ricorso la Signora Concetta Ciccarelli ha impugnato il  provvedimento in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto vari  profili e, in  particolare, argomentando che il torrino scala costituisce in realtà un  volume  tecnico- in quanto ha la funzione di garantire l’accesso dal primo piano  al  lastrico solare- nonché circa la carenza di motivazione dell’atto  impugnato.
 
 L’amministrazione statale si è costituita in giudizio, e con memoria  depositata  in data 11.03.2010 ha eccepito che l’art.167 lett.a) non fa alcuna  differenza  tra tipologie di volumi, ritenendoli tutti non sanabili.
 
 Con ordinanza n.3585/2007 del 6.12.2007 la sezione ha respinto l’istanza  di  sospensione del provvedimento impugnato ed alla odierna udienza la causa  è stata  trattenuta in decisione.
 DIRITTO
 Il ricorso non merita accoglimento, stante l’infondatezza di tutti i  motivi  proposti.
 
 In particolare:
 
 a) se è vero che, in via interpretativa, secondo parte della  giurisprudenza  farebbero eccezione al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica  in  sanatoria, previsto dall'art. 167 comma 4, d.lg. n. 42 del 2004, i  soppalchi, i  volumi interrati e i volumi tecnici che non abbiano comportato nuovi  volumi e  nuove superfici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 16 febbraio 2009 , n.  1309;  T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 novembre 2009, n. 6827; ma, per una   interpretazione secondo cui il concetto di “volume” rilevante a fini  paesaggistici è autonomo da quello rilevante a fini edilizi v. T.A.R.  Campania  Napoli, sez. IV, 17 febbraio 2010 , n. 963), tuttavia ad avviso del  Collegio gli  interventi realizzati non possono essere considerati “volume tecnico”.  Tale  nozione, infatti, può essere applicata solo alle opere edilizie  completamente  prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto  destinate  a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per  esigenze  tecnico-funzionali della costruzione stessa (T.A.R. Campania Napoli,  sez. IV, 05  agosto 2009, n. 4738). Se, pertanto, è evidente che tale nozione non  possa  essere applicata ai balconi realizzati (su cui, peraltro, nulla si dice  nei  motivi di ricorso), per quanto riguarda il torrino scala già si è  espressa la  giurisprudenza, secondo cui “ non costituisce volume tecnico (come tale  non  computabile nella volumetria dell'edificio) un vano scala finalizzato  non alla  installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze  abitative, ma a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza  praticabile” (Consiglio Stato , sez. V, 26 luglio 1984 , n. 578).
 
 b) il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato, in relazione al  contrasto dell’intervento con i limiti posti dall’art.167 comma 4  lett.a) del  D.lvo n.42/04, che precludono in radice la valutazione della  compatibilità  dell’intervento con l’assetto paesaggistico preesistente;
 
 c) la censura relativa alla carenza di istruttoria è inammissibile per  genericità e comunque infondata: il provvedimento impugnato si  inserisce,  infatti, nella sequenza volta al controllo della legittimità  dell’autorizzazione  paesaggistica rilasciata dall’amministrazione locale, senza che a  quest’ultima  possa attribuirsi un ruolo tale da ingenerare nella ricorrente un  legittimo  affidamento al mantenimento di una situazione di fatto contraria alla  normativa  vigente. Proprio per tale motivo, infine, la Soprintendenza non aveva  alcun  obbligo di evidenziare l’interesse pubblico prevalente su quello  privato,  trattandosi di intervento in radice non sanabile ai sensi del citato  art.167  D.lvo 42/04, che – al di fuori di ipotesi marginali - ha tipizzato la  prevalenza  dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio rispetto ad interventi  edilizi  non preventivamente assentiti rispetto all'interesse del privato a  conseguire la  sanatoria di opere abusive (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 19 marzo  2008, n.  317) .
 
 In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
 
 Le spese, ai sensi dell’art.91 cpc., seguono la soccombenza e si  liquidano come  in dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, III  sezione,  respinge il ricorso.
 
 Condanna parte ricorrente alle spese di lite, nella misura di  euro1500,00  (millecinque), oltre Iva e Cap come per legge.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Saverio Romano, Presidente
 Paolo Carpentieri, Consigliere
 Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 25/05/2010
 
                    




