Ambiente in genere.Finalità della VIA
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Consiglio di Stato Sez. II n. 2248 del 6 aprile 2020
Ambiente in genere.Finalità della VIA
La funzione tipica della VIA sia quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. Il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell’esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati
Urbanistica.La ristrutturazione edilizia ricostruttiva delineata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2020
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La ristrutturazione edilizia ricostruttiva delineata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2020
di Massimo GRISANTI
Beni Ambientali.Violazioni paesaggistiche e buona fede
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Cass. Sez. III n. 12530 del 20 aprile 2020 (UD 3 mar 2020)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Binaku
Beni Ambientali.Violazioni paesaggistiche e buona fede
Nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la prova della sussistenza del quale deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata
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Caccia e animali.Divieto di caccia al cinghiale in forma collettiva nella fase 2 dell'emergenza Covid 19
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TAR Molise decreto presidenziale n. 73 del 9 maggio 2020
Caccia e animali.Divieto di caccia al cinghiale in forma collettiva nella fase 2 dell'emergenza Covid 19
Deve ritenersi precluso l’esercizio della caccia al cinghiale perché il DPCM 26 aprile 2020 consente, all’art 1 lett f), di “svolgere individualmente […] , attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività" (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
Urbanistica.Operatività dell’istanza di sanatoria edilizia
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Consiglio di Stato Sez. VI n.1848 del 16 marzo 2020
Urbanistica.Operatività dell’istanza di sanatoria edilizia
La valutazione della sanabilità delle opere incluse nell’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001, nel caso in cui nella stessa area di pertinenza coesistano altre opere abusive non considerate dall’interessato nella predetta istanza, ma pur sempre funzionalmente collegate alle prime, come avviene nel caso di specie in cui tutte le opere costituiscono manufatti funzionalmente legati all’esercizio di una attività imprenditoriale, non può non includere la verifica circa la sanabilità delle altre opere edilizie abusivamente realizzate, atteso che lo scrutinio sulla “doppia conformità” non può che essere complessivo. Ne deriva, pertanto, che, qualora venga chiesto il rilascio di un permesso di costruire riferito soltanto a talune delle opere realizzate e l’Amministrazione riscontri l’esistenza di altre opere abusive, non scomponibili in progetti scindibili, ma funzionalmente connesse al perseguimento di uno scopo unitario, l’ente procedente non può accogliere una domanda riguardante singole opere, dovendo aversi riguardo al complessivo intervento all’uopo realizzato.
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Rifiuti.Gestione dei rifiuti urbani. Modelli, propensioni ed efficacia di piani e budget
Gestione dei rifiuti urbani. Modelli, propensioni ed efficacia di piani e budget
di Alberto PIEROBON
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