Urbanistica.Rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici
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Consiglio di Stato Sez. IV n.7087 del 18 ottobre 2019
Urbanistica.Rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici
L’art. 3, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968 ai fini dell’osservanza dei rapporti massimi prescritti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi stabilisce che “si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)”. Al riguardo il criterio del c.d. “vuoto per pieno” richiamato dal suddetto d.m. riguarda la volumetria complessiva lorda di una costruzione, e, in linea di principio, non esclude alcuno spazio e/o superficie. L’unico temperamento ad esso è, come noto, costituito, dalla nozione di “volume tecnico”, espressione con la quale si fa riferimento esclusivamente a quei volumi “che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all'interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale
Rifiuti.Contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni
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Cass. Sez. III n. 43118 del 21 ottobre 2019 (UP 17 lug 2019)
Pres. Izzo Est. Gai Ric. Giambra
Rifiuti.Contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni
La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, prevista e punita dall’art. 256, comma 4, d.l.gs. 3 aprile 2006, n. 152, è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. Trattasi di reato formale, la cui configurabilità è ipotizzabile sulla base della semplice effettuazione di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni. Inoltre, la natura di reato di mera condotta fa sì che, per l'integrazione della fattispecie, non assuma rilievo l'idoneità della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione
Danno ambientale.Il danno ambientale in Italia: i casi accertati negli anni 2017 e 2018
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Il danno ambientale in Italia: i casi accertati negli anni 2017 e 2018
pubblicazione ISPRA
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Urbanistica.Soglia di rilevanza minima delle variazioni non costituenti illecito edilizio
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 5079 del 17 ottobre 2019
Urbanistica.Soglia di rilevanza minima delle variazioni non costituenti illecito edilizio
Il legislatore, con la modifica apportata dall'art. 5, comma 2, lett. a), num. 5) del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in l. 12 luglio 2011 n. 106, ha ridotto il campo di applicazione dell'art. 34 t.u edilizia. Proprio l'assenza di una compiuta definizione della categoria dei lavori ed interventi eseguiti in parziale difformità ha indotto a fissare una soglia di rilevanza minima delle variazioni non costituenti illecito edilizio. Si tratta di quegli scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere essere considerati un illecito edilizio. L'ambito di applicazione della nuova disposizione viene espressamente circoscritto alla materia edilizia e non opera, dunque, nel caso di interventi su immobili “vincolati”; inoltre presuppone il rispetto del relativo presupposto (cfr. art. 34 comma 2-ter: “ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”).
Urbanistica.Subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione
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Cass. Sez. III n. 42566 del 17 ottobre 2019 (UP 7 giu 2019)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Mirabassi
Urbanistica.Subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione
In tema di reati edilizi, è legittima la sentenza con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera abusiva, senza procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell’emanazione dell’ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell’accertamento della persistente offensività dell’opera stessa nei confronti dell’interesse protetto. Deve tuttavia aggiungersi che la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’ordine di demolizione, sebbene in sé legittima, tuttavia richiede la condizione che l’eliminazione delle opere abusive sia esigibile da parte del condannato, ovvero che questi abbia la disponibilità giuridica del bene da demolire.
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Rifiuti.Bonifica del sito inquinato per il danno ambientale causato dalla società incorporata
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Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019
Rifiuti.Bonifica del sito inquinato per il danno ambientale causato dalla società incorporata
La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento
- Urbanistica.Interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo successivamente dichiarato illegittimo
- Beni culturali.Commercio opere d’arte contraffatte
- Ambiente in genere.Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
- TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101
- Sviluppo sostenibile.Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e conferenza di servizi
- Beni Ambientali.Limite percentuale assoluto per aumenti di volumetria e legittimità costituzionale
- Urbanistica.Legittimazione a richiedere la sanatoria
- Urbanistica.Tensostrutture
- Urbanistica.Contrasto tra le indicazioni grafiche del PRG e le prescrizioni normative
- Urbanistica.Scioglimento della comunione relativa ad un edificio abusivo
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