Urbanistica.Vincolo cimiteriale e impossibilità di sanatoria
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4668 del 24 maggio 2024
Urbanistica.Vincolo cimiteriale e impossibilità di sanatoria
Il cd. vincolo cimiteriale trova la sua disciplina nel Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265) che, all’articolo 338, vieta di costruire entro un determinato raggio dal perimetro dell’impianto cimiteriale. L’apposizione del vincolo in questione persegue una molteplicità di interessi: la tutela di esigenze igienico sanitarie; la tutela della sacralità del luogo, nonché l’interesse a mantenere un’area di possibile espansione del perimetro cimiteriale. Tale vincolo di inedificabilità deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale, non consentendo, pertanto, di allocare all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati, che tale fascia intende tutelare. In altri termini, non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privati. Dato il carattere sostanzialmente assoluto del vincolo cimiteriale, lo stesso preclude il rilascio della concessione in sanatoria, senza neppure la necessità per l’amministrazione di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori da esso tutelati
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Rifiuti.Nuova sospensione della Seveso per gli impianti di gestione di rifiuti
Nuova sospensione della Seveso per gli impianti di gestione di rifiuti
di Mauro SANNA
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Beni culturali.Chi trova un bene culturale trova un tesoro. Note a margine di una recente pronuncia del Consiglio di Stato.
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Chi trova un bene culturale trova un tesoro. Note a margine di una recente pronuncia del Consiglio di Stato.
di Silia GARDINI
Rifiuti.Differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4549 del 22 maggio 2024
Rifiuti.Differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici
La differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici non è solo terminologica, dato che fra le apparecchiature elettriche e quelle elettroniche esiste una differenza tecnica di composizione, in particolare per quanto qui rileva ai fini di un riciclaggio, per fatto notorio nel settore specifico, i dispositivi elettrici utilizzano fili di rame e alluminio per il flusso di corrente elettrica mentre i dispositivi elettronici utilizzano materiale semiconduttore. In coerenza con questo dato tecnico, la normativa in materia distingue fra le due categorie. La direttiva RAEE, 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 e la corrispondente normativa nazionale, d. lgs. 14 marzo 2014 n.49. per parte loro parlano, sia nel testo originale inglese sia in quello italiano, di “electrical and electronic equipment”, ovvero di “apparecchiature elettriche, ed elettroniche”. Nel regolamento 1013/2016 e nel suo antecedente la distinzione invece scompare, perché il testo del codice GC020, espressamente sostituito dalla voce Basilea B1110, che si riferiva ad entrambi, parla solo di apparecchiature “elettroniche” sia nel testo originale inglese, sia in quello italiano, come sopra riportati (fattispecie in cui il provvedimento impugnato, a prescindere dal riferimento che esso fa ad un codice CER, usato all’evidenza solo a scopo descrittivo, è stato ritenuto legittimo, perché un carico di rifiuti, contenendo sia rifiuti elettrici, sia rifiuti elettronici, non rientrava nella fattispecie per la quale è applicabile la procedura semplificata, ovvero nella fattispecie dei soli rifiuti elettronici).
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Rifiuti.Trasporto occasionale di rifiuti propri da attività di impresa: la cassazione conferma obbligo di iscrizione all’albo
Trasporto occasionale di rifiuti propri da attività di impresa: la cassazione conferma obbligo di iscrizione all’albo
di Gianfranco AMENDOLA
Ambiente in genere.Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte CEDU del 9 aprile 2024
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Verso la positivizzazione di un nuovo diritto umano al clima stabile e sicuro? Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte CEDU del 9 aprile 2024.
di Antonietta LUPO
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