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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Polizia giudiziaria.Accertamenti ex art. 354 cod. proc. pen.

Dettagli
Categoria principale: Polizia Giudiziaria
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 17 Giugno 2025
Visite: 167

Cass. Sez. III n. 22079 del 12 giugno 2025 (UP 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Laterza
Polizia giudiziaria.Accertamenti ex art. 354 cod. proc. pen.

In tema di accertamenti ex art. 354 cod. proc. pen. la nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad accertamenti urgenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto o comunque prima della sentenza di primo grado, mentre, ove l’indagato non fosse presente, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 cod. proc. pen.).

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Ambiente in genere.Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Giurisprudenza Comunitaria
Pubblicato: 17 Giugno 2025
Visite: 109

Corte di giustizia (Quinta Sezione) 12 giugno 2025
« Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 1, lettera i), primo comma – Stato di conservazione di una specie – Nozione – Articolo 14 – Misure di gestione – Prelievo nell’ambiente naturale e sfruttamento compatibile con il mantenimento o il ripristino della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Articolo 1, lettera i), secondo comma – Valutazione del carattere soddisfacente dello stato di conservazione della specie interessata – Condizioni cumulative – Canis lupus (lupo) – Classificazione nella categoria “vulnerabile” della “lista rossa” dell’Unione internazionale per la conservazione della natura – Specie animale che fa parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di uno Stato membro – Presa in considerazione degli scambi con le popolazioni della medesima specie presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi – Articolo 2, paragrafo 3 – Presa in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali »

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Urbanistica.Legittimazione ad impugnare atti che regolano l’attività edilizia

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 17 Giugno 2025
Visite: 125

Consiglio di Stato Sez. IV n. 4262 del 19 maggio 2025
Urbanistica.Legittimazione ad impugnare atti che regolano l’attività edilizia

La nozione di vicinitas va diversamente apprezzata, quanto meno con riguardo alla circostanza per cui: a) ad impugnare il permesso di costruire sia o meno il titolare di un immobile confinante, adiacente o prospiciente su quello oggetto dell'intervento assentito; b) ad impugnare il permesso di costruire cui è correlata un'autorizzazione commerciale, sia un operatore economico. Invero, nel caso di cui alla lettera a) che precede ai fini della legittimazione a impugnare un titolo edilizio da parte del proprietario confinante (o di chi si trovi in una posizione analoga), è sufficiente la semplice vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, escludendosi in linea di principio la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore. Tale pregiudizio è “in re ipsa in quanto consegue necessariamente dalla maggiore antropizzazione (traffico, rumore), dalla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica e dalla possibile diminuzione di valore dell'immobile. Diversamente, nel caso in cui ad impugnare il titolo edilizio non sia il proprietario confinante (o un soggetto che si trovi in posizione analoga) il mero criterio della vicinitas riguardato in senso solo materiale non può di per sé radicare la legittimazione al ricorso giurisdizionale prescindendo dal generale principio dell'interesse ad agire in relazione alla lesione concreta, attuale e immediata della posizione sostanziale dell'interessato, presupponendo altresì la detta legittimazione la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale del come, del perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale. La sussistenza dell'interesse ad agire deve essere valutata in astratto, con riferimento al contenuto della domanda, e non secundum eventum litis, e requisiti imprescindibili per la configurazione di questa condizione dell'azione sono il suo carattere personale, la sua attualità e la sua concretezza, per cui la lesione arrecata dal provvedimento impugnato deve essere effettiva, nel senso che dall'esecuzione di esso discenda in via immediata e diretta un danno certo alla sfera giuridica della ricorrente, ovvero potenziale, intendendosi come tale, però, quello che sicuramente (o molto probabilmente ) si verificherà in futuro.

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Rifiuti.Reato di illecita combustione

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Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 16 Giugno 2025
Visite: 199

Cass. Sez. III n. 22077 del 12 giugno 2025 (UP 14 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Goddi
Rifiuti.Reato di illecita combustione

Il reato di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis del d.lgs n. 152 del 2006 si configura con l'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata, non essendo richiesto, per l'integrazione del reato, la dimostrazione del danno all'ambiente e il pericolo per la pubblica incolumità. Inconferente è poi il confronto con l’art. 423 comma 2 cod. pen., risultando non equiparabile il dato normativo. L’incendio, che connota la fattispecie incriminatrice richiamata, richiede un evento di vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. La norma speciale è, invece, incentrata sulla sola presa delle fiamme sui rifiuti indipendentemente  dal quantitativo e dal rischio di propagazione anche solo potenziale del fenomeno.

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Ambiente in genere.Verifica di assoggettabilità a VIA

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 16 Giugno 2025
Visite: 138

Consiglio di Stato Sez. IV n. 4048 del 12 maggio 2025
Ambiente in genere.Verifica di assoggettabilità a VIA

La fase di “screening” del procedimento di v.i.a. svolge una funzione preliminare per così dire di “carotaggio”, nel senso che “sonda” la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull’ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione. Lo screening è dunque esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all’esito della verifica di assoggettabilità. La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare (cd. “screening”) autonomo e non necessariamente propedeutico alla v.i.a. vera e propria, con la quale condivide l’oggetto — l’« impatto ambientale », inteso come alterazione « qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa » che viene a prodursi sull’ambiente — ma su un piano di diverso approfondimento. In linea generale, deve evidenziarsi che l’Amministrazione, nel formulare il giudizio sull’impatto ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero quando l’atto sia privo di idonea motivazione.

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Sviluppo sostenibile.La disciplina introdotta dal Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

Dettagli
Categoria principale: Sviluppo sostenibile
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 16 Giugno 2025
Visite: 232

La disciplina introdotta dal Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili 
di Pasquale PANTALONE

Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa 

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  • Rifiuti.Competenze in materia di piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
  • Urbanistica.Condono edilizio silenzio assenso e acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale
  • Acque.Ecosistemi marini vulnerabili
  • Beni culturali.Prescrizioni di tutela indiretta
  • Beni culturali.Il patrimonio culturale urbanistico
  • Urbanistica.Classificazioni urbanistiche e tutela per l’affidamento dei proprietari
  • Urbanistica.Valutazione unitaria dell'intervento edilizio abusivo
  • Urbanistica.Inammissibilità sanatoria parziale 
  • Urbanistica.Piano di lottizzazione e permesso di costruire
  • Beni ambientali.La Corte costituzionale conferma la normativa di inedificabilità sui litorali della Sicilia

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