Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 2031 del 1 marzo 2024
Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici
Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Del resto tale conclusione trova implicito conforto nel sistema normativo: Il silenzio-assenso previsto dall'art. 87, comma 9, del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
Sostanze pericolose.Sulla compatibilità col diritto dell’Unione europea della legislazione nazionale
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2789 del 21 marzo 2024
Sostanze pericolose.Sulla compatibilità col diritto dell’Unione europea della legislazione nazionale
Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti
questioni pregiudiziali: A) “se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all’art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall’autorizzazione di cui all’art. 23 della Direttiva 2008/98/CE o di cui all’art. 4della Direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell’art. 3, n. 11, della Direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE”; B) “se l’art. 7 della Direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere “una notifica all'autorità competente” contenente le informazioni elencate nell’art. 7, paragrafo 1, della medesima Direttiva, interpretato alla stregua dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell’art. 13, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 105/2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante “una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5” (comma 1), “sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente” (comma 2), “trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3” oppure “esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente” (comma 5), escludendo, per quel che interessa questo giudizio, una modalità di comunicazione effettuata attraverso “una procedura operativa implementata dal gestore” che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE”.
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2024, n. 46
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Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
(24G00061) (GU Serie Generale n.82 del 08-04-2024)
Ambiente in genere.Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo
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Cass. Sez. III n. 11169 del 18 marzo 2024 (UP 15 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Di Gioia
Ambiente in genere.Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l’uso ed il godimento illegittimi. Il reato di cui all’art. 1161, cod. nav. cessa, in altri termini, solo quando venga meno l’esercizio del potere di fatto sul bene, ovvero si protrae fino a quando persistano, con la conservazione del possesso dell’immobile, l’uso ed il godimento illegittimi. Irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende esterne di natura amministrativa o giurisdizionale. Continuando l’occupazione senza titolo o con titolo illegittimo dell’area demaniale, persiste il reato in quanto il bene viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza. La permanenza del reato cessa, conseguentemente, solo con lo sgombero del bene o con il rilascio della concessione.
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Urbanistica.Governo del territorio-Rassegna monotematica di giurisprudenza
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Governo del territorio. Parte prima. Aspetti generali a cura di Marina Perrelli
Governo del territorio. Parte seconda. Strumenti urbanistici a cura di Laura Marzano
(Rassegne monotematiche di Giurisprudenza - Ufficio del Massimario della Giustizia Amministrativa)
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Elettrosmog.Impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni per accesso a reti di comunicazione dati
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 2048 del 1 marzo 2024
Elettrosmog.Impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni per accesso a reti di comunicazione dati
Occorre evidenziare la profonda ed oggettiva differenza, sotto un profilo economico-commerciale e di tipologia di servizio pubblico, ma anche sotto un profilo tecnico e tecnologico esteso ai potenziali rischi per l’ambiente e per la salute della popolazione, fra lo sviluppo delle reti On-Air GSM-UMTS, che implicano la realizzazione di impianti trasmittenti radiotelevisivi e di impianti di telefonia mobile (stazioni radio base), con impatti sul territorio e con potenze impegnate in antenna, campi elettromagnetici e lobi di irradiazione direzionali non irrilevanti, da un lato e, dall’altro, la diffusione degli impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni (potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati) finalizzata all’accesso a reti di comunicazione dati anche ai fini del superamento del digital divide (obiettivo previsto nel PNRR anche in relazione alla positive ricadute, per l’ambiente, della digitalizzazione delle attività e del telelavoro). Tali impianti, in particolare, palesano minori impatti sul territorio e minori esposizioni in relazione ai possibili pericoli per la salute umana e sono previsti dall’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 98/2011 convertito con modificazioni con legge n. 111/2011 e successive modifiche, che impone una riduzione degli adempimenti amministrativi per semplificarne la realizzazione. In tale quadro, dunque, non appare illegittima o irragionevole, né può essere revocata in dubbio dalla stessa amministrazione con un tardivo ripensamento, la scelta di contemplare nel proprio Regolamento tutte le possibili attività radioelettriche in relazione alla possibile esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, a prescindere dalla potenza o superficie radiante, ma di assoggettare solo i gestori delle reti di telecomunicazioni radio e TV e di telefonia mobile agli indicati obblighi di programmazione, altrimenti indebitamente limitativi della intervenuta liberalizzazione delle installazioni in esame, posto che, secondo una orami consolidata giurisprudenza, l’attività dichiarata (segnalata) può essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell’amministrazione, costituendo la denuncia di inizio attività un atto soggettivamente ed oggettivamente privatodi modo che non residuano spazi per alcun potere preventivo di tipo ampliativo (autorizzatorio, concessorio e, in senso lato, di assenso), sostituito dall’attribuzione di un potere successivo di verifica della conformità a legge dell’attività denunciata.
- Ecodelitti.Impedimento del controllo
- Urbanistica.Condono edilizio e modifiche del manufatto successive alla domanda
- Rifiuti.Individuazione del responsabile della illecita gestione
- Beni culturali.Imposizione da parte del comune di regole costruttive e standard stilistici ed estetici su immobili non vincolati
- Ecodelitti.Consumazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Beni culturali.Patrimonio immateriale e vincoli di destinazione d’uso
- Urbanistica.Caratteristiche della ristrutturazione edilizia
- Urbanistica.Lottizzazione e prosecuzione del giudizio nonostante la maturazione della prescrizione
- Ambiente in genere.La nuova direttiva ecoreati un primo sguardo generale
- Urbanistica. Silenzio assenso e conformità intervento alla normativa urbanistica
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